Porto d'armi e reati ostativi: gli effetti della riforma "Cartabia" sulla sentenza di patteggiamento

Porto d'armi e reati ostativi: gli effetti della riforma "Cartabia" sulla sentenza di patteggiamento


Armi e materie esplodenti - Porto d’armi - Reati ostativi - Sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti - Condanna - Equiparabilità - Riforma Cartabia - Esclusione.


La nozione di condanna automaticamente ostativa al rilascio del porto d'armi ai sensi dell’art. 43, comma 1, t.u.l.p.s. non può estendersi  alla sentenza di patteggiamento alla luce del novellato (ad opera dell’art. 25, comma 1, lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. "riforma Cartabia") art. 445, comma 1-bis c.p.p. (1).


(1) Conformi: T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 24 febbraio 2025, n. 295.; sull'applcabilità della novella anche alle sentenze di patteggiamento emesse prima della sua entrata in vigore, v. Cons. Stato, sez. I, parere 29 aprile 2024, n. 524.
Difformi: Sulla riconducibilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., anche ove condizionalmente sospesa, alla nozione condanna rilevante ai sensi dell’art. 43, comma 1, t.u.l.p.s., ante riforma "Cartabia": v. Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2016, n. 1620
 


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

ARMI e materie esplodenti, PORTO d'armi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri