Bocciatura di un alunno affetto da DSA in mancanza di misura compensativa
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Bocciatura di un alunno affetto da DSA in mancanza di misura compensativa
Pubblica istruzione – Ammissione con riserva – Superamento della prova - Conseguenza.
Pubblica istruzione – Bocciatura - Alunno affetto da DSA - Mancata applicazione delle misura compensativa della prova orale nell’esame conclusivo del percorso didattico individualizzato – Conseguenza.
L’ammissione con riserva dell’alunno agli esami, anche quando abbia poi superato la prova, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché l’ammissione è appunto subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni, senza pregiudicare nelle more la sua legittima aspirazione a sostenere la prova (1).
E’ illegittima la mancata applicazione delle misura compensativa della prova orale nell’esame conclusivo del percorso didattico individualizzato e personalizzato in favore dell’alunno affetto da DSA per violazione del diritto alla istruzione come costituzionalmente garantito in favore di alunni affetti da DSA (2).
(1) Cons St., sez. III, 6 maggio 2016, n. 1839.
Ha ricordato il Tar che tale regula iuris è stata di recente ancor più chiaramente ribadita dal giudice amministrativo di appello (Cons St., sez. III, 29 ottobre 2019, n. 7410) che ha avuto modo di sancire che “la tutela cautelare non è la rimozione di un ostacolo procedurale interposto dall’amministrazione , ma solo l’effetto della protezione interinale di una posizione giuridica di guisa che il tempo del processo non abbia a compromettere definitivamente la utilità cui il ricorrente aspira”.
(2) Ha ricordato il Tar che nel caso sottoposto al suo esame non è stata posta in essere una misura compensativa, quella della prova orale quale misura personalizzata che invece andava disposta in favore dell’alunno in ragione della peculiarità della suo disturbo (deficit di compitazione) affidandosi l’esecuzione e la valutazione della prova di esame unicamente alle modalità dello scritto,
E il comportamento omissivo posto in essere (il non aver attivato la prova integrativa dell’orale) ha una sua decisiva incidenza nella verifica della legittimità o meno degli atti impugnati per almeno tre ordini di ragioni:
a) perché la mancanza della modalità orale è in contrasto con la ratio che anima l’attivazione di misure compensative e dispensative previste in favore di un alunno affetto da disturbo dell’apprendimento e cioè evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2019, n. 4817);
b) perché l’assenza della prova in questione non è in linea con gli strumenti didattici personalizzati previsti dal PDP predisposto per il figlio dei ricorrenti;
c) perché, in concreto, si invera nella specie un comportamento non diligente in contrasto con gli oneri posti a carico dalla istituzione scolastica, quelli volti a compensare il gap deficitario del ragazzo, adempimenti che ove correttamente e integralmente posti in essere avrebbero potuto mettere e (sicuramente avrebbero messo) il discente nelle condizioni di affrontare ed espletare al meglio la prova di riparazione nella lingua francese con elevata probabilità di conseguire un esito positivo.
Siamo in presenza di un inadempimento degli oneri gravanti sulla scuola che la stessa istituzione scolastica si era data con l’approvazione del PDP ma nel contempo in presenza di una condotta che costituisce inosservanza delle previsioni normative dettate in subjecta materia e che in ragione della cogenza della disciplina al riguardo dettata devono avere applicazione ancor prima e a prescindere dall’intermediazione dell’approvazione di un piano didattico previsto ad personam.
Ha aggiunto il Tar che anche a voler ammettere (ma così non è) l’assenza nel PDP in questione di una previsione della misura compensativa della prova orale, ciò non osta a rinvenire a carico dell’istituzione scolastica uno specifico onere di utilizzare lo strumento compensativo in questione (la prova orale) perchè questo è espressamente e direttamente previsto dalla normativa nazionale e regionale dettata in tema di approntamento di strumenti compensativi in favore di studenti affetti da DSA
A sancire il “diritto” a vedersi applicare in sede di esame lo strumento sia pure in via integrativa della prova orale è la normativa recata dalla fondamentale legge n. 170 del 2010 (recante disposizioni in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico) che all’art.2 stabilisce il dovere delle istituzioni scolastiche di perseguire la finalità di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti” e al successivo art. 5 di garantire per “l’insegnamento delle lingue straniere l’uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale…”.
E, ancora, il d.m. n. 5669 del /2011 applicativo della normativa appena indicata che all’art. 6, comma 4, espressamente stabilisce che “le istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento di lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune”.
La mancata applicazione delle misura compensativa della prova orale nell’esame conclusivo del percorso didattico individualizzato e personalizzato in favore dell’alunno sta a significare che gli atti che hanno disposto, approntato l’espletamento della prova finale (prova scritta di francese del 3/9/2019, la pagella scolastica in parte qua del 5/9/2019 8 e ogni altro atto della procedura) si rivelano illegittimi in quanto violativi della normativa passata in rassegna oltrechè del diritto alla istruzione come costituzionalmente garantito in favore di alunni affetti da DSA e finiscono per inficiare le determinazioni di non ammissione dell’alunno alla classe successiva assunte nello scrutinio del consiglio di classe del 12/9/2019 ( come da relativo verbale).
Allegati
Anno di pubblicazione:
2019
Materia:
ISTRUZIONE pubblica
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri