Giurisprudenza "Codice del Processo Amministrativo"

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  • {"mvccVersion": 3, "ctCollectionId": 0, "entryId": 53158089, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 37131824, "userName": "Giacomo Rossano", "createDate": "2023-11-23 11:25:32.683", "modifiedDate": "2023-11-23 11:25:52.457", "classNameId": 31701, "classPK": 53158085, "classUuid": "aa7775c6-42d4-e13e-b9ff-7f1eff550e66", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2023-11-17 11:22:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Sulla necessità di presentare l’istanza di fissazione dell’udienza entro un termine perentorio, in caso di sospensione impropria del processo", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 10216234, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 1271330, "userName": "Chiara Santucci", "createDate": "2021-06-28 14:54:07.0", "modifiedDate": "2023-11-16 00:07:29.851", "classNameId": 31701, "classPK": 10216232, "classUuid": "6bc912d5-afcc-b495-3b8b-cfd6ec6ab4a1", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2021-06-28 14:44:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Decreto ingiuntivo nei confronti dell’Ato Me2 in liquidazione", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 4, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122802, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 16:06:56.0", "modifiedDate": "2023-11-16 00:00:25.443", "classNameId": 31701, "classPK": 122800, "classUuid": "85c2086b-d2b3-633a-0c17-11d118b05bce", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2016-07-23 16:05:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Tar Reggio Calabria 23 luglio 2016, n. 829", "description": "<p>Processo amministrativo - Rito appalti - Nuovo rito ex comma 6 bis dell'art. 120 c.p.a. - Applicazione temporale – Applicabilità immediata. Il rito appalti disciplinato dal comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a., aggiunto dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), per l’impugnazione dei provvedimenti individuati dal precedente comma 2 bis, trova immediata applicazione anche ai giudizi pendenti, trattandosi di disposizione processuale, a nulla rilevando che la gara sia stata indetta nella vigenza del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, circostanza questa ininfluente ai fini della immediata applicabilità del regime processuale riveniente dal combinato disposto dei commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a..</p>", "summary": "<p>Processo amministrativo - Rito appalti - Nuovo rito ex comma 6 bis dell'art. 120 c.p.a. - Applicazione temporale – Applicabilità immediata. Il rito appalti disciplinato dal comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a., aggiunto dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), per l’impugnazione dei provvedimenti individuati dal precedente comma 2 bis, trova immediata applicazione anche ai giudizi pendenti, trattandosi di disposizione processuale, a nulla rilevando che la gara sia stata indetta nella vigenza del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, circostanza questa ininfluente ai fini della immediata applicabilità del regime processuale riveniente dal combinato disposto dei commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a..</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 243811, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32240, "userName": "redattore 07", "createDate": "2018-09-01 10:05:39.0", "modifiedDate": "2023-11-15 23:44:29.489", "classNameId": 31701, "classPK": 243809, "classUuid": "537d1470-fc38-057d-823d-56c63e1b1ddd", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-28 16:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Dies a quo per impugnare le esclusioni dalla gara - Soccorso istruttorio in caso omesso deposito di una valida cauzione provvisoria", "description": "<p>Nella materia degli appalti, l’applicabilità del principio della piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, presuppone un particolare rigore nell’accertamento della sussistenza di tale requisito; si deve tener conto, infatti, sia della specialità della normativa dettata dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., sia dei presupposti cui il legislatore ha ricondotto la decorrenza del termine per l’impugnazione: in base al comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., infatti, il termine inizia a decorrere solo dopo la pubblicazione, ex art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della determinazione sulle ammissioni/esclusioni dei concorrenti, pubblicazione che assicura la piena ed effettiva conoscenza degli atti di gara; da ciò consegue che il principio della piena conoscenza acquisita aliunde può applicarsi solo ove vi sia una concreta prova dell’effettiva conoscenza degli atti di gara, acquisita in data anteriore alla pubblicazione o comunicazione degli atti della procedura medesima (1).</p>", "summary": "<p>Nella materia degli appalti, l’applicabilità del principio della piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, presuppone un particolare rigore nell’accertamento della sussistenza di tale requisito; si deve tener conto, infatti, sia della specialità della normativa dettata dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., sia dei presupposti cui il legislatore ha ricondotto la decorrenza del termine per l’impugnazione: in base al comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., infatti, il termine inizia a decorrere solo dopo la pubblicazione, ex art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della determinazione sulle ammissioni/esclusioni dei concorrenti, pubblicazione che assicura la piena ed effettiva conoscenza degli atti di gara; da ciò consegue che il principio della piena conoscenza acquisita aliunde può applicarsi solo ove vi sia una concreta prova dell’effettiva conoscenza degli atti di gara, acquisita in data anteriore alla pubblicazione o comunicazione degli atti della procedura medesima (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 1, "ctCollectionId": 0, "entryId": 52885114, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 1271330, "userName": "Chiara Alberta Santucci", "createDate": "2023-11-14 07:58:15.417", "modifiedDate": "2023-11-14 07:58:15.612", "classNameId": 31701, "classPK": 52885110, "classUuid": "12d4010a-8c22-01ee-3ad6-6a06497f6266", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2023-10-24 06:52:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Sull’inammissibilità del ricorso straordinario per l’ottemperanza a precedente decreto decisorio, sugli effetti dell’annullamento di un giudizio di avanzamento e sulla natura del relativo verbale", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 1, "ctCollectionId": 0, "entryId": 52515543, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 37131824, "userName": "Giacomo Rossano", "createDate": "2023-11-02 14:17:06.32", "modifiedDate": "2023-11-02 14:17:06.403", "classNameId": 31701, "classPK": 52515539, "classUuid": "0ad6d74e-9e04-0c7b-4596-918d7570461d", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2023-10-25 13:12:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Sui rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale paralizzante", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 19994906, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 10215360, "userName": "Antonia Zambito", "createDate": "2022-03-12 13:02:18.0", "modifiedDate": "2023-10-30 16:08:03.804", "classNameId": 31701, "classPK": 19994904, "classUuid": "e1aceff1-d35e-07ce-e68a-b766641ecf81", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2022-02-12 12:59:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Tecnica di redazione dell’indice dei documenti nel processo amministrativo - nomina dei commissari di nuove Camere di commercio in Sicilia", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118707, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 16:25:40.0", "modifiedDate": "2023-10-25 15:07:50.036", "classNameId": 31701, "classPK": 118705, "classUuid": "ccad7424-0e45-d619-5538-04d7e6fde8e5", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-05 15:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Interruzione del giudizio per avvio della procedura di procedura di liquidazione coatta amministrativa della Croce Rossa dal 1° gennaio 2018", "description": "<p>La messa in liquidazione coatta amministrativa della Croce Rossa Italiana a decorrere dall’1 gennaio 2018 determina la perdita della sua capacità di stare in giudizio e quindi l’interruzione del processo, che opera automaticamente ex lege pur se non dichiarata, al pari dell’ipotesi di fallimento, per effetto del comma 3 dell’art. 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, non applicandosi, eccezionalmente, l’art. 300 c.p.c. (cui rinvia l'art. 79, comma 2, c.p.a.) (1).</p>", "summary": "<p>La messa in liquidazione coatta amministrativa della Croce Rossa Italiana a decorrere dall’1 gennaio 2018 determina la perdita della sua capacità di stare in giudizio e quindi l’interruzione del processo, che opera automaticamente ex lege pur se non dichiarata, al pari dell’ipotesi di fallimento, per effetto del comma 3 dell’art. 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, non applicandosi, eccezionalmente, l’art. 300 c.p.c. (cui rinvia l'art. 79, comma 2, c.p.a.) (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 329118, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-20 10:49:46.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:49:18.593", "classNameId": 31701, "classPK": 329116, "classUuid": "2bd59293-f32a-f123-dc6c-fa385285afdc", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-07 10:46:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Incompatibilità dei componenti la Commissione di gara per percezione di un pericolo di imparzialità", "description": "<p>L’interesse all’impugnazione degli atti di gara per vizi attinenti alla composizione della Commissione non può che radicarsi ad esito della gara; mentre per lo stesso motivo, non potendo la parte conoscere l’esito della procedura, non può di contro neppure formarsi acquiescenza a riguardo (1). La disciplina dell’incompatibilità dei componenti la Commissione di gara è, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, arricchita di quei profili (già presenti, nell’ordinamento, con riguardo alla magistratura) tendenti alla salvaguardia dell’immagine di imparzialità ed ad evitare che possa determinarsi un’oggettiva ‘confusione’ tra valutatore e concorrente, di per sé idonea ad appannare l’immagine di imparzialità e di buona amministrazione (2).</p>", "summary": "<p>L’interesse all’impugnazione degli atti di gara per vizi attinenti alla composizione della Commissione non può che radicarsi ad esito della gara; mentre per lo stesso motivo, non potendo la parte conoscere l’esito della procedura, non può di contro neppure formarsi acquiescenza a riguardo (1). La disciplina dell’incompatibilità dei componenti la Commissione di gara è, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, arricchita di quei profili (già presenti, nell’ordinamento, con riguardo alla magistratura) tendenti alla salvaguardia dell’immagine di imparzialità ed ad evitare che possa determinarsi un’oggettiva ‘confusione’ tra valutatore e concorrente, di per sé idonea ad appannare l’immagine di imparzialità e di buona amministrazione (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118477, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 15:42:31.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:48:12.581", "classNameId": 31701, "classPK": 118475, "classUuid": "4194f54e-5859-d227-d891-2c588a021f19", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-03-05 17:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Incidenza delle sopravvenienze normative sul giudicato", "description": "<p>Il contenuto del giudicato, che si è formato su una sentenza che ha accolto l’azione avverso il silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione sull’istanza di rilascio di VIA e AIA, ha per oggetto l’obbligo di pronunciarsi espressamente nel termine indicato in sentenza; la legge regionale, sopravvenuta alla notificazione della sentenza passata in giudicato, con cui siano stati sospesi i procediment i per il rilascio di VIA e AIA, è insuscettibile di incidere sul contenuto del giudicato medesimo (1).</p>", "summary": "<p>Il contenuto del giudicato, che si è formato su una sentenza che ha accolto l’azione avverso il silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione sull’istanza di rilascio di VIA e AIA, ha per oggetto l’obbligo di pronunciarsi espressamente nel termine indicato in sentenza; la legge regionale, sopravvenuta alla notificazione della sentenza passata in giudicato, con cui siano stati sospesi i procediment i per il rilascio di VIA e AIA, è insuscettibile di incidere sul contenuto del giudicato medesimo (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119019, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 17:34:30.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:43:24.143", "classNameId": 31701, "classPK": 119017, "classUuid": "5474c6ef-e9f0-b43d-87e9-d8c29478f5dd", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-12-04 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Inammissibilità del ricorso notificato all’Amministrazione resistente a un indirizzo PEC non contenuto nel registro del Ministero della giustizia", "description": "<p>Dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (Pat), è inammissibile la notifica del ricorso effettuata all’Amministrazione resistente a un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge, non essendo configurabile l’errore scusabile tenuto conto che incombe sul ricorrente l’onere di verificare sempre se l’eventuale recapito indicato dall’Amministrazione sul proprio sito sia utile non solo per l’accettazione della corrispondenza proveniente dall’utenza, ma anche ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del Pat: né tale attività si appalesa di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all’uopo individuati dalle disposizioni di riferimento innanzi richiamate (1).</p>", "summary": "<p>Dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (Pat), è inammissibile la notifica del ricorso effettuata all’Amministrazione resistente a un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge, non essendo configurabile l’errore scusabile tenuto conto che incombe sul ricorrente l’onere di verificare sempre se l’eventuale recapito indicato dall’Amministrazione sul proprio sito sia utile non solo per l’accettazione della corrispondenza proveniente dall’utenza, ma anche ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del Pat: né tale attività si appalesa di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all’uopo individuati dalle disposizioni di riferimento innanzi richiamate (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 397676, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-02-05 09:16:09.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:42:16.493", "classNameId": 31701, "classPK": 397674, "classUuid": "652cf3bf-b43f-d9e6-9e56-a35f7d725bca", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-01-24 09:12:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Inammissibilità dell’opposizione di terzo se l’opponente è divenuto controinteressato solo dopo la sentenza alla quale si oppone", "description": "<p>E’ inammissibile l’opposizione di terzo proposta da una società che non è stata parte del giudizio culminato con sentenza che ha annullato l’esclusione dalla gara di altra concorrente con conseguente acquisizione, per effetto di tale sentenza, della veste di controinteressati (1).</p>", "summary": "<p>E’ inammissibile l’opposizione di terzo proposta da una società che non è stata parte del giudizio culminato con sentenza che ha annullato l’esclusione dalla gara di altra concorrente con conseguente acquisizione, per effetto di tale sentenza, della veste di controinteressati (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122399, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 14:52:45.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:41:19.431", "classNameId": 31701, "classPK": 122397, "classUuid": "819322c9-3b11-60c1-17c8-423405684d1f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-29 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Inammissibili le azioni di accertamento dei giudizi proposti avverso le procedura di gara pubblica", "description": "<p>E' inammissibile il ricorso con il quale è contestata la sufficienza economica dell’offerta presentata dalla controinteressata, già esclusa dalla procedura ma per il solo rilievo della non distinguibilità dei costi di sicurezza aziendale, finendo così per proporre un’azione di accertamento da parte del giudice in ordine all'adeguatezza dell'offerta stessa, in assenza di espressa pronuncia sul punto della commissione di gara, mentre la normativa contempla nei ricorsi proposti avverso gli atti di gara pubblica solo azioni di tipo impugnatorio, volte all’annullamento degli atti della procedura ad evidenza pubblica (1).</p>", "summary": "<p>E' inammissibile il ricorso con il quale è contestata la sufficienza economica dell’offerta presentata dalla controinteressata, già esclusa dalla procedura ma per il solo rilievo della non distinguibilità dei costi di sicurezza aziendale, finendo così per proporre un’azione di accertamento da parte del giudice in ordine all'adeguatezza dell'offerta stessa, in assenza di espressa pronuncia sul punto della commissione di gara, mentre la normativa contempla nei ricorsi proposti avverso gli atti di gara pubblica solo azioni di tipo impugnatorio, volte all’annullamento degli atti della procedura ad evidenza pubblica (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 103634, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-18 14:29:59.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:39:03.892", "classNameId": 31701, "classPK": 103632, "classUuid": "9a56cba0-5727-25d8-1fc6-0473877463d8", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-28 14:27:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Impugnazione immediata di ammissione di Ati con componente privo di requisiti di partecipazione", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 121790, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 14:04:37.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:38:05.831", "classNameId": 31701, "classPK": 121788, "classUuid": "3d7ad541-bda8-d47d-0fa9-6f480f583442", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-05-29 16:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Impugnazione immediata dell’ammissione di altro concorrente o unitamente all'aggiudicazione", "description": "<p>L'onere di immediata impugnazione del provvedimento di ammissione ad una gara d'appalto ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. risulta esigibile solo a fronte della contestuale operatività della disposizione che consente l’immediata conoscenza di tale ammissione da parte delle imprese partecipanti e, segnatamente, dell’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”), in mancanza della quale tale ammissione deve essere impugnata unitamente all’aggiudicazione (1).</p>", "summary": "<p>L'onere di immediata impugnazione del provvedimento di ammissione ad una gara d'appalto ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. risulta esigibile solo a fronte della contestuale operatività della disposizione che consente l’immediata conoscenza di tale ammissione da parte delle imprese partecipanti e, segnatamente, dell’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”), in mancanza della quale tale ammissione deve essere impugnata unitamente all’aggiudicazione (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 121714, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 13:50:51.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:36:44.296", "classNameId": 31701, "classPK": 121712, "classUuid": "592a2ea0-b879-940f-c50e-45ba6006a863", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-10-30 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Impugnazione immediata della clausola del bando che prevede l’aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso - Tar Puglia - Bari", "description": "<p>Anche dopo la novella introdotta all’art. 120 c.p.a. dall’art. 204 del Codice dei contratti pubblici, è inammissibile l’impugnazione immediata della clausola del bando di gara che prevede, quale criterio di aggiudicazione prescelto, quello del massimo ribasso (1).</p>", "summary": "<p>Anche dopo la novella introdotta all’art. 120 c.p.a. dall’art. 204 del Codice dei contratti pubblici, è inammissibile l’impugnazione immediata della clausola del bando di gara che prevede, quale criterio di aggiudicazione prescelto, quello del massimo ribasso (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 195813, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-07-18 10:03:35.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:35:56.186", "classNameId": 31701, "classPK": 195811, "classUuid": "71bda35b-0dbe-1433-ef6c-2e01b8b60604", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-07-16 09:56:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Impugnazione della clausola del bando che prevede un prezzo posto a base d’asta eccessivamente ridotto da parte dell’operatore economico che non ha presentato la domanda", "description": "<p>L’operatore economico, anche se non ha proposto la domanda di partecipazione alla gara, può impugnare la clausola della lex specialis di gara che prevede un prezzo posto a base d’asta, se e nella misura in cui sia dimostrata la sua eccentricità al ribasso rispetto ai prezzi di mercato e quindi la sua natura “simbolica”, atteso che, ove avesse presentato la propria offerta questa sarebbe destinata ad essere ineludibilmente esclusa perché caratterizzata da un prezzo superiore all’importo determinato dall’Amministrazione (1).</p>", "summary": "<p>L’operatore economico, anche se non ha proposto la domanda di partecipazione alla gara, può impugnare la clausola della lex specialis di gara che prevede un prezzo posto a base d’asta, se e nella misura in cui sia dimostrata la sua eccentricità al ribasso rispetto ai prezzi di mercato e quindi la sua natura “simbolica”, atteso che, ove avesse presentato la propria offerta questa sarebbe destinata ad essere ineludibilmente esclusa perché caratterizzata da un prezzo superiore all’importo determinato dall’Amministrazione (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 121885, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 14:08:12.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:10:28.977", "classNameId": 31701, "classPK": 121883, "classUuid": "6a0b3513-adfe-b1a0-a69c-0581622dc1e5", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-05-29 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il rito appalti si applica anche agli affidamenti in house di contratti pubblici", "description": "<p>Anche le impugnazioni di affidamenti in house di contratti pubblici di lavori servizi e forniture sono soggette al “rito appalti” di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., con il corollario del dimezzamento del termine per proporre il ricorso di primo grado, ai sensi del comma 5 di quest’ultima disposizione (1).</p>", "summary": "<p>Anche le impugnazioni di affidamenti in house di contratti pubblici di lavori servizi e forniture sono soggette al “rito appalti” di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., con il corollario del dimezzamento del termine per proporre il ricorso di primo grado, ai sensi del comma 5 di quest’ultima disposizione (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120346, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 11:13:37.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:09:34.048", "classNameId": 31701, "classPK": 120344, "classUuid": "9cf5865a-1771-d0a0-f342-9f1c3976a76f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-06 14:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Le prove acquisite nel giudizio civile sono rilevanti nel processo amministrativo riproposto a seguito di traslatio judicii", "description": "<p>Nel processo amministrativo riproposto a seguito di traslatio judicii, ono rilevanti le risultanze probatorie, emerse nel corso del giudizio a suo tempo proposto innanzi al giudice civile, che si è poi concluso con la sua declaratoria del difetto di giurisdizione (1).</p>", "summary": "<p>Nel processo amministrativo riproposto a seguito di traslatio judicii, ono rilevanti le risultanze probatorie, emerse nel corso del giudizio a suo tempo proposto innanzi al giudice civile, che si è poi concluso con la sua declaratoria del difetto di giurisdizione (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120398, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 11:31:38.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:56:12.463", "classNameId": 31701, "classPK": 120396, "classUuid": "a77c06bf-788a-41cc-6a14-7ce81ac1d09e", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-05 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Legittimazione attiva nei giudizi elettorali proposti ex art. 130 c.p.a. avverso verbale di proclamazione degli eletti ad un Consiglio municipale", "description": "<p>E’ inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso, proposto ex art. 130 c.p.a., avverso il verbale di proclamazione degli eletti ad un Consiglio municipale proposto da un cittadino nella duplice qualità di delegato di lista e di iscritto nelle liste elettorali di una municipalità diversa da quella per le cui elezioni è causa, ove sia contestata la regolarità delle operazioni elettorali tout court, asseritamente inficiate da un errore materiale nella stampa della scheda elettorale, e di conseguenza della successiva proclamazione degli eletti (1).</p>", "summary": "<p>E’ inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso, proposto ex art. 130 c.p.a., avverso il verbale di proclamazione degli eletti ad un Consiglio municipale proposto da un cittadino nella duplice qualità di delegato di lista e di iscritto nelle liste elettorali di una municipalità diversa da quella per le cui elezioni è causa, ove sia contestata la regolarità delle operazioni elettorali tout court, asseritamente inficiate da un errore materiale nella stampa della scheda elettorale, e di conseguenza della successiva proclamazione degli eletti (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118030, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 14:38:06.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:47:39.452", "classNameId": 31701, "classPK": 118028, "classUuid": "5f2eee4f-c57c-6832-bfcf-fcd70fa98a53", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-11-27 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "L’azione di accertamento e quella sul silenzio non possono essere esperite per stimolare l’esercizio di poteri regolamentari", "description": "<p>E' inammissibile l’azione generale di accertamento e quella per il silenzio quando volta a stimolare l’esercizio di poteri regolamentari o comunque non provvedimentali (1).</p>", "summary": "<p>E' inammissibile l’azione generale di accertamento e quella per il silenzio quando volta a stimolare l’esercizio di poteri regolamentari o comunque non provvedimentali (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 181321, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-07-11 15:07:44.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:46:00.661", "classNameId": 31701, "classPK": 181319, "classUuid": "fe82c878-77ff-7a5b-fbd4-b7ac57fd327e", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-06-14 16:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "La verificazione non vincola il Collegio che l’ha disposta", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122721, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 15:56:58.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:44:43.603", "classNameId": 31701, "classPK": 122719, "classUuid": "c6615493-55d9-dd2b-1ca9-3cd16cdf5c10", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2016-12-20 15:55:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "La tutela cautelare nel nuovo Codice dei contratti", "description": "<p>Il rito appalti ex art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici ha apportato modifiche con riferimento alla tutela cautelare disciplinata dagli artt. 119 e 120 c.p.a., perché sono stati di fatto introdotti due sottosistemi processuali avverso le diverse fasi della procedura di evidenza pubblica, aventi un chiaro impatto sull’utilità della tutela cautelare; il primo, relativo ai casi di impugnazione dell’aggiudicazione, non è frutto di una modifica dell’art. 120 c.p.a. ma è desumibile dal confronto con l’art. 32 dello stesso Codice dei contratti, relativo alle fasi di affidamento, in forza del quale si crea un effetto sospensivo automatico per effetto della definitività dell’aggiudicazione che impedisce la stipulazione del contratto prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9); il secondo, scaturente dall’introduzione di un rito c.d. superaccelerato ad opera dell’art. 204, comma 1, lett. b) e d), del Codice, in materia di impugnazione delle esclusioni e delle ammissioni (1). Il rito superaccelerato previsto dall'art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non trova applicazione nel caso in cui la Stazione appaltante non ha pubblicato nella apposita sezione “Amministrazione trasparente” del proprio profilo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento con il quale procede alle ammissioni o alle esclusioni. Nel rito appalti ex art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici la possibilità di richiedere la tutela cautelare ante causam e, soprattutto, quella monocratica d’urgenza non può essere esclusa, e, anzi, deve essere garantita, anche nei casi di astratta ammissibilità del rito superaccelerato, in ragione del diritto di difesa delle parti, che può ritenersi soddisfatto, anche in chiave comunitaria; non è invece confoiguirabile la tutela cautelare ordinaria posto che in caso di semplice pregiudizio grave e irreparabile la parte non può pretendere che il giudice amministrativo, fissando la camera di consiglio ordinaria, possa legittimamente derogare al procedimento superaccelerato introdotto dal nuovo Codice dei contratti (2). Nel rito appalti ex art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici la richiesta di misure cautelari (tutela cautelare ante causam e, soprattutto, quella monocratica d’urgenza) deve essere motivata in senso rafforzato, dovendo la parte appositamente giustificare non solo i contenuti della richiesta (sotto un profilo delle esigenze cautelari così come previste dal Codice del processo), ma la ragione stessa della domanda proposta, la quale, di fatto, costituisce una deroga al sistema processuale superaccelerato del comma 6 bis dell’art. 120 (introdotto dal citato art. 204) e rimette al giudice il potere di dettare i tempi della prima fase del giudizio, che sembravano essergli stati sottratti dalla nuova disciplina (2). Le somiglianze tra il rito elettorale ex art. 129 c.p.a. e il rito appalti ex art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici si concentrano, e parimenti si esauriscono, nella struttura bifasica del contenzioso, differenziandosene sotto altri aspetti, in quanto mentre nel procedimento elettorale la scansione legislativa è puntuale e coordinata con la disciplina processuale, questo non avviene nel procedimento di aggiudicazione; inoltre nel procedimento ex art. 129 c.p.a. non sono ammissibili ricorsi contro ammissioni di candidati concorrenti, salvo il caso di confondibilità dei contrassegni (3).</p>", "summary": "<p>Il rito appalti ex art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici ha apportato modifiche con riferimento alla tutela cautelare disciplinata dagli artt. 119 e 120 c.p.a., perché sono stati di fatto introdotti due sottosistemi processuali avverso le diverse fasi della procedura di evidenza pubblica, aventi un chiaro impatto sull’utilità della tutela cautelare; il primo, relativo ai casi di impugnazione dell’aggiudicazione, non è frutto di una modifica dell’art. 120 c.p.a. ma è desumibile dal confronto con l’art. 32 dello stesso Codice dei contratti, relativo alle fasi di affidamento, in forza del quale si crea un effetto sospensivo automatico per effetto della definitività dell’aggiudicazione che impedisce la stipulazione del contratto prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9); il secondo, scaturente dall’introduzione di un rito c.d. superaccelerato ad opera dell’art. 204, comma 1, lett. b) e d), del Codice, in materia di impugnazione delle esclusioni e delle ammissioni (1). Il rito superaccelerato previsto dall'art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non trova applicazione nel caso in cui la Stazione appaltante non ha pubblicato nella apposita sezione “Amministrazione trasparente” del proprio profilo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento con il quale procede alle ammissioni o alle esclusioni. Nel rito appalti ex art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici la possibilità di richiedere la tutela cautelare ante causam e, soprattutto, quella monocratica d’urgenza non può essere esclusa, e, anzi, deve essere garantita, anche nei casi di astratta ammissibilità del rito superaccelerato, in ragione del diritto di difesa delle parti, che può ritenersi soddisfatto, anche in chiave comunitaria; non è invece confoiguirabile la tutela cautelare ordinaria posto che in caso di semplice pregiudizio grave e irreparabile la parte non può pretendere che il giudice amministrativo, fissando la camera di consiglio ordinaria, possa legittimamente derogare al procedimento superaccelerato introdotto dal nuovo Codice dei contratti (2). Nel rito appalti ex art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici la richiesta di misure cautelari (tutela cautelare ante causam e, soprattutto, quella monocratica d’urgenza) deve essere motivata in senso rafforzato, dovendo la parte appositamente giustificare non solo i contenuti della richiesta (sotto un profilo delle esigenze cautelari così come previste dal Codice del processo), ma la ragione stessa della domanda proposta, la quale, di fatto, costituisce una deroga al sistema processuale superaccelerato del comma 6 bis dell’art. 120 (introdotto dal citato art. 204) e rimette al giudice il potere di dettare i tempi della prima fase del giudizio, che sembravano essergli stati sottratti dalla nuova disciplina (2). Le somiglianze tra il rito elettorale ex art. 129 c.p.a. e il rito appalti ex art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici si concentrano, e parimenti si esauriscono, nella struttura bifasica del contenzioso, differenziandosene sotto altri aspetti, in quanto mentre nel procedimento elettorale la scansione legislativa è puntuale e coordinata con la disciplina processuale, questo non avviene nel procedimento di aggiudicazione; inoltre nel procedimento ex art. 129 c.p.a. non sono ammissibili ricorsi contro ammissioni di candidati concorrenti, salvo il caso di confondibilità dei contrassegni (3).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118655, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 16:18:43.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:31:03.835", "classNameId": 31701, "classPK": 118653, "classUuid": "10b89a32-f1dc-7c4c-d67f-c49655e77978", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-14 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il giudizio di ottemperanza non è esperibile per l’esecuzione di una scrittura privata autenticata con effetti di titolo esecutivo", "description": "<p>Non è titolo azionabile in sede di giudizio di ottemperanza una scrittura privata autenticata con effetti di titolo esecutivo ex art. 474, comma 2, c.p.c. (1).</p>", "summary": "<p>Non è titolo azionabile in sede di giudizio di ottemperanza una scrittura privata autenticata con effetti di titolo esecutivo ex art. 474, comma 2, c.p.c. (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 223006, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-01 09:50:59.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:28:44.908", "classNameId": 31701, "classPK": 223004, "classUuid": "280c33c9-031b-9319-782c-ec3680b85ba0", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-07-30 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "L’Adunanza plenaria pronuncia sui casi di annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado", "description": "<p>In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive (1). L’erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado non costituisce, di per sé, un caso di annullamento con rinvio, in quanto la chiusura in rito del processo, per quanto erronea, non determina, ove la questione pregiudiziale sia stato oggetto di dibattitto processuale, la lesione del diritto di difesa, né tanto meno un caso di nullità della sentenza o di rifiuto di giurisdizione (1). La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado (1). Costituisce un’ipotesi di nullità della sentenza che giustifica l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado il difetto assoluto di motivazione; esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 5, Cost. (2). La disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d’appello ha natura indisponibile, il che implica che, fermo restando l’onere di articolare specifici motivi di appello e il generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, nei casi di cui all’art. 105 c.p.a., il giudice d’appello deve procedere all’annullamento con rinvio anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado; viceversa, nei casi in cui non si applica l’art. 105 c.p.a., la possibilità per il giudice di appello di pronunciarsi sulla domande o sulle domande non esaminate in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili, presuppone necessariamente che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, tali domande siano oggetto di rituale riproposizione, operando, altrimenti, la presunzione di rinuncia stabilita dallo stesso articolo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell’appello proposto senza assolvere all’onere di riproposizione.</p>", "summary": "<p>In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive (1). L’erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado non costituisce, di per sé, un caso di annullamento con rinvio, in quanto la chiusura in rito del processo, per quanto erronea, non determina, ove la questione pregiudiziale sia stato oggetto di dibattitto processuale, la lesione del diritto di difesa, né tanto meno un caso di nullità della sentenza o di rifiuto di giurisdizione (1). La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado (1). Costituisce un’ipotesi di nullità della sentenza che giustifica l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado il difetto assoluto di motivazione; esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 5, Cost. (2). La disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d’appello ha natura indisponibile, il che implica che, fermo restando l’onere di articolare specifici motivi di appello e il generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, nei casi di cui all’art. 105 c.p.a., il giudice d’appello deve procedere all’annullamento con rinvio anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado; viceversa, nei casi in cui non si applica l’art. 105 c.p.a., la possibilità per il giudice di appello di pronunciarsi sulla domande o sulle domande non esaminate in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili, presuppone necessariamente che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, tali domande siano oggetto di rituale riproposizione, operando, altrimenti, la presunzione di rinuncia stabilita dallo stesso articolo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell’appello proposto senza assolvere all’onere di riproposizione.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 281240, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-10-03 15:57:35.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:26:27.819", "classNameId": 31701, "classPK": 281238, "classUuid": "14f57923-92a3-7311-3262-21b02c6ff6e3", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-03 15:52:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "L’Adunanza plenaria pronuncia ancora sui casi dell’annullamento con rinvio al giudice di primo grado", "description": "<p>L’art. 105, comma 1, c.p.a. indica talune specifiche categorie inderogabili di casi d’annullamento con rinvio, ognuna delle quali è implementabile nel suo specifico ambito dalla giurisprudenza attraverso una rigorosa interpretazione sistematica del testo vigente del Codice, senza possibilità alcuna di pervenire o di tendere alla creazione surrettizia d’una nuova categoria (e, dunque, d’una nuova norma processuale) o, peggio, all’arbitraria interpretazione motivata senza passare al previo vaglio del Giudice delle leggi, dalla prevalenza del solo principio del doppio grado di giudizio rispetto ad altri parametri costituzionali (1). La nuova nomenclatura contenuta nel vigente art. 105 c.p.a. non ammette tout court l’erronea declaratoria d’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse quale sussumibile nella categoria della lesione dei diritti della difesa, sol perché su talune questioni di merito non si attua il doppio grado di giudizio; per contro, l’annullamento della sentenza con rinvio al primo Giudice può conseguire solo a fronte di evidenti ed irrimediabili patologie del complesso della motivazione e non di singole distonie tra il chiesto e il pronunciato, ossia a fronte di quei, per vero, marginali casi in cui è inutilizzabile il decisum (che ridonda quindi nella nullità della sentenza) e sono stati conculcati i diritti di difesa di tutte le parti, P.A. inclusa (1). E’ sempre possibile, in linea di principio, riconoscere al Giudice d’appello il potere di sindacare il contenuto della motivazione dell’impugnata sentenza, affinché si possa riqualificare il dispositivo delle sentenze in rito ex art. 35, comma 1, c.p.a., ove s’accerti la patologica eversione del Giudice di prime cure dall’obbligo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dall’obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.) – trattandosi, com’è noto, di vicende che impingono sulla struttura inderogabile ed essenziale della sentenza, rispetto all’oggetto del processo –, a condizione, però, che tale patologia, foss’anche per evidenti errori sui fatti di causa tali da alterare la stessa possibilità di difesa delle parti, investa il complesso della motivazione stessa e non una sola sua parte (invece emendabile nei modi ordinari) o, peggio, il punto di diritto affermato (specie se questo, al di là della precisione semantica o d’una buona forma espositiva, sia fedele agli indirizzi consolidati o prevalenti della giurisprudenza di questo Consiglio); è evidente che dette ultime ipotesi costituiscano, ovviamente alle condizioni testé evidenziate, tanto una lesione dei diritti della difesa sostanziale delle parti nel grado di riferimento, quanto una vicenda di nullità della sentenza ed implicano, per forza di cose, l’annullamento con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a. (1).</p>", "summary": "<p>L’art. 105, comma 1, c.p.a. indica talune specifiche categorie inderogabili di casi d’annullamento con rinvio, ognuna delle quali è implementabile nel suo specifico ambito dalla giurisprudenza attraverso una rigorosa interpretazione sistematica del testo vigente del Codice, senza possibilità alcuna di pervenire o di tendere alla creazione surrettizia d’una nuova categoria (e, dunque, d’una nuova norma processuale) o, peggio, all’arbitraria interpretazione motivata senza passare al previo vaglio del Giudice delle leggi, dalla prevalenza del solo principio del doppio grado di giudizio rispetto ad altri parametri costituzionali (1). La nuova nomenclatura contenuta nel vigente art. 105 c.p.a. non ammette tout court l’erronea declaratoria d’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse quale sussumibile nella categoria della lesione dei diritti della difesa, sol perché su talune questioni di merito non si attua il doppio grado di giudizio; per contro, l’annullamento della sentenza con rinvio al primo Giudice può conseguire solo a fronte di evidenti ed irrimediabili patologie del complesso della motivazione e non di singole distonie tra il chiesto e il pronunciato, ossia a fronte di quei, per vero, marginali casi in cui è inutilizzabile il decisum (che ridonda quindi nella nullità della sentenza) e sono stati conculcati i diritti di difesa di tutte le parti, P.A. inclusa (1). E’ sempre possibile, in linea di principio, riconoscere al Giudice d’appello il potere di sindacare il contenuto della motivazione dell’impugnata sentenza, affinché si possa riqualificare il dispositivo delle sentenze in rito ex art. 35, comma 1, c.p.a., ove s’accerti la patologica eversione del Giudice di prime cure dall’obbligo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dall’obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.) – trattandosi, com’è noto, di vicende che impingono sulla struttura inderogabile ed essenziale della sentenza, rispetto all’oggetto del processo –, a condizione, però, che tale patologia, foss’anche per evidenti errori sui fatti di causa tali da alterare la stessa possibilità di difesa delle parti, investa il complesso della motivazione stessa e non una sola sua parte (invece emendabile nei modi ordinari) o, peggio, il punto di diritto affermato (specie se questo, al di là della precisione semantica o d’una buona forma espositiva, sia fedele agli indirizzi consolidati o prevalenti della giurisprudenza di questo Consiglio); è evidente che dette ultime ipotesi costituiscano, ovviamente alle condizioni testé evidenziate, tanto una lesione dei diritti della difesa sostanziale delle parti nel grado di riferimento, quanto una vicenda di nullità della sentenza ed implicano, per forza di cose, l’annullamento con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a. (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 381005, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-01-14 10:19:39.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:23:13.147", "classNameId": 31701, "classPK": 381003, "classUuid": "dd64ea5e-93d0-f4fe-4d62-6ff0c94b33de", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-01-04 10:17:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il deposito telematico si considera tempestivo con riguardo al giorno e non all'ora", "description": "<p>Con l’entrata a regime del processo amministrativo telematico, gli atti in scadenza possano essere depositati con modalità telematica fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno, ai sensi del primo periodo dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. (allegato 2 del d.lgs. n. 104 del 2010), laddove nel regime del processo “cartaceo” il termine era stabilito alle ore 12.00 (1).</p>", "summary": "<p>Con l’entrata a regime del processo amministrativo telematico, gli atti in scadenza possano essere depositati con modalità telematica fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno, ai sensi del primo periodo dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. (allegato 2 del d.lgs. n. 104 del 2010), laddove nel regime del processo “cartaceo” il termine era stabilito alle ore 12.00 (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120122, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:48:10.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:08:18.963", "classNameId": 31701, "classPK": 120120, "classUuid": "fa1c41d8-f4b0-f678-b7b4-f4d94ebd9e05", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-09 10:39:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi “a ritroso” dall’udienza camerale", "description": "<p>Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi “a ritroso” dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini “dimidiati”), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che prima dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine) (1).</p>", "summary": "<p>Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi “a ritroso” dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini “dimidiati”), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che prima dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine) (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120168, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:53:55.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:06:41.57", "classNameId": 31701, "classPK": 120166, "classUuid": "91b6692f-e301-cb39-5967-f70c5915e4cf", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-03 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per la fissazione e/o la trattazione dell’istanza cautelare e dell’udienza di merito", "description": "<p>L’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, prevede l’obbligo di depositare in giudizio “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, (copia che va quindi qualificata normativamente, “copia d’obbligo”) mentre rientra nella “facoltà” della stessa parte di depositare più di una copia (copia da considerare, viceversa, propriamente “copie di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie) (1). Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito va trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.) (2). Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della “copia d’obbligo”, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare – in quello di cui all’ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l’abbreviazione dei termini) (3).</p>", "summary": "<p>L’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, prevede l’obbligo di depositare in giudizio “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, (copia che va quindi qualificata normativamente, “copia d’obbligo”) mentre rientra nella “facoltà” della stessa parte di depositare più di una copia (copia da considerare, viceversa, propriamente “copie di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie) (1). Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito va trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.) (2). Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della “copia d’obbligo”, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare – in quello di cui all’ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l’abbreviazione dei termini) (3).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118578, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 15:53:57.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:05:35.98", "classNameId": 31701, "classPK": 118576, "classUuid": "6f4527cf-4374-b023-96e8-c6fb3c50849b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-07-19 15:51:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il decreto monocratico cautelare del Tar non è appellabile", "description": "<p>Ai sensi dell’art. 56 c.p.a., è inammissibile l’appello proposto avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale (1).</p>", "summary": "<p>Ai sensi dell’art. 56 c.p.a., è inammissibile l’appello proposto avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 347486, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-12-10 14:28:52.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:03:09.614", "classNameId": 31701, "classPK": 347484, "classUuid": "8d39da99-f8ee-d478-5029-b1993f473a83", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-12-07 14:25:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il decreto monocratico cautelare del Tar è appellabile se sussistono eccezionali ragioni d’urgenza", "description": "<p>Ai sensi dell’art. 56 c.p.a., è ammissibile, se sussistono eccezionali ragioni d’urgenza, l’appello proposto avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale (1).</p>", "summary": "<p>Ai sensi dell’art. 56 c.p.a., è ammissibile, se sussistono eccezionali ragioni d’urgenza, l’appello proposto avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122776, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 16:02:14.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:01:54.474", "classNameId": 31701, "classPK": 122774, "classUuid": "c2c1937a-f59c-8a3f-a006-d42ea1d93f66", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2016-11-25 16:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il Consiglio di Stato si sofferma nuovamente sulla data di entrata in vigore del nuovo rito appalti, introdotto dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti", "description": "<p>Il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, previsto dall’art. 120, comma 6 bis, c.p.a. per la proposizione dell’appello, nel testo modificato dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si riferisce alle sole impugnazioni delle sentenze del giudice di primo grado pronunciate nell’ambito del rito “superspeciale” introdotto dal citato art. 204(1). Il rito “superspeciale” previsto dall’art. 120, comma 6 bis, c.p.a., introdotto dall’ art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applica al solo gravame proposto avverso i provvedimenti che determinano l’ammissione alla (e le esclusioni dalla) procedura di gara e non anche all’impugnazione dell’aggiudicazione della stessa. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 le disposizioni introdotte dallo stesso d.lgs. n. 50 del 2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell’entrata in vigore del nuovo Codice (quindi dopo il 19 aprile 2016), salvo il rinvio a disposizioni speciali e testuali di un diverso regime di transizione; a questa regola soggiace anche l’applicazione delle nuove regole processuali, introdotte dall’art. 204, d.lgs. n. 50 del 2016, che ha novellato l’art. 120 c.p.a. (2).</p>", "summary": "<p>Il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, previsto dall’art. 120, comma 6 bis, c.p.a. per la proposizione dell’appello, nel testo modificato dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si riferisce alle sole impugnazioni delle sentenze del giudice di primo grado pronunciate nell’ambito del rito “superspeciale” introdotto dal citato art. 204(1). Il rito “superspeciale” previsto dall’art. 120, comma 6 bis, c.p.a., introdotto dall’ art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applica al solo gravame proposto avverso i provvedimenti che determinano l’ammissione alla (e le esclusioni dalla) procedura di gara e non anche all’impugnazione dell’aggiudicazione della stessa. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 le disposizioni introdotte dallo stesso d.lgs. n. 50 del 2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell’entrata in vigore del nuovo Codice (quindi dopo il 19 aprile 2016), salvo il rinvio a disposizioni speciali e testuali di un diverso regime di transizione; a questa regola soggiace anche l’applicazione delle nuove regole processuali, introdotte dall’art. 204, d.lgs. n. 50 del 2016, che ha novellato l’art. 120 c.p.a. (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118626, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 16:12:47.0", "modifiedDate": "2023-10-25 11:10:15.588", "classNameId": 31701, "classPK": 118624, "classUuid": "289ef9e7-a0a1-13b3-354b-987779390f0e", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-05-10 16:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "La condanna alla astreinte è possibile solo in presenza di violazione dei giudicato e non di sentenza esecutiva", "description": "<p>La decorrenza della astreinte, chiesta con il ricorso per l’esecuzione di una sentenza del giudice di primo grado non passata in giudicato, decorre dal giorno in cui detta sentenza diventa irrevocabile e non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha ordinato la sua esecuzione (1).</p>", "summary": "<p>La decorrenza della astreinte, chiesta con il ricorso per l’esecuzione di una sentenza del giudice di primo grado non passata in giudicato, decorre dal giorno in cui detta sentenza diventa irrevocabile e non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha ordinato la sua esecuzione (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120445, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 11:39:52.0", "modifiedDate": "2023-10-25 10:55:10.568", "classNameId": 31701, "classPK": 120443, "classUuid": "66f4b184-b66d-7c9b-d492-10a7351b295b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-03-28 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Istanza di rinvio della trattazione della causa", "description": "<p>Non deve essere accolta la richiesta di parte di rinvio dell'udienza per consentire la presentazione di motivi aggiunti riguardanti profili incidenti solo sull'esatta quantificazione dei danni dei quali si chiede il risarcimento, e non, quindi, domande o ragioni nuove connesse con quella principale (caducatoria) veicolata con il ricorso (1).</p>", "summary": "<p>Non deve essere accolta la richiesta di parte di rinvio dell'udienza per consentire la presentazione di motivi aggiunti riguardanti profili incidenti solo sull'esatta quantificazione dei danni dei quali si chiede il risarcimento, e non, quindi, domande o ragioni nuove connesse con quella principale (caducatoria) veicolata con il ricorso (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119811, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:13:43.0", "modifiedDate": "2023-10-25 10:48:36.244", "classNameId": 31701, "classPK": 119807, "classUuid": "52a4cfa5-f5a0-2c40-7bf7-6c4cfbe58276", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-26 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Irregolarità regolarizzabili degli scritti e degli atti non trasmessi secondo le regole del Pat", "description": "<p>Le irregolarità degli atti e degli scritti redatti in violazione delle norme disciplinanti il Processo amministrativo telematico sono sanabili mediante l’assegnazione, da parte del Collegio, di un termine perentorio per la regolarizzazione da effettuare nelle forme di legge, a pena di irricevibilità (1).</p>", "summary": "<p>Le irregolarità degli atti e degli scritti redatti in violazione delle norme disciplinanti il Processo amministrativo telematico sono sanabili mediante l’assegnazione, da parte del Collegio, di un termine perentorio per la regolarizzazione da effettuare nelle forme di legge, a pena di irricevibilità (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118282, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 15:22:26.0", "modifiedDate": "2023-10-24 18:10:49.129", "classNameId": 31701, "classPK": 118280, "classUuid": "34ab8d9e-7e93-9dcd-4bd2-b5bc303d7b20", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-11-21 15:20:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Non può essere corretto, con la procedura prevista dall’art. 86 c.p.a., l’errore che ha commesso l’avvocato nel redigere il ricorso", "description": "<p>Deve essere respinta l’istanza di correzione di errore materiale consistente in una svista commessa dall’avvocato nella redazione del ricorso (nella specie, il nome del ricorrente) e poi confluita nella sentenza ,atteso che l’art. 86 c.p.a. prevede soltanto la correzione di errori materiali commessi dal giudice e non anche dall’avvocato (1).</p>", "summary": "<p>Deve essere respinta l’istanza di correzione di errore materiale consistente in una svista commessa dall’avvocato nella redazione del ricorso (nella specie, il nome del ricorrente) e poi confluita nella sentenza ,atteso che l’art. 86 c.p.a. prevede soltanto la correzione di errori materiali commessi dal giudice e non anche dall’avvocato (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 398234, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-02-05 14:49:44.0", "modifiedDate": "2023-10-24 18:07:50.822", "classNameId": 31701, "classPK": 398232, "classUuid": "a0b82b44-9c72-60c9-50db-c89175f4958b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-01-29 14:44:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Notifica del decreto ingiuntivo oggetto di giudizio di ottemperanza", "description": "<p>Il decreto ingiuntivo va notificato all’Avvocatura di Stato, ai fini della decorrenza del termine per la opposizione, ed alla sede reale della P.A., per far decorrere il termine dilatorio dei 120 giorni, previsto dalla l. n. 30 del 1997; si tratta di due adempimenti che rispondono a diversa finalità, il primo di consentire al difensore di valutare se fare o no l’opposizione, il secondo di consentire alla P.A. debitrice di predisporre i mezzi per il pagamento; la l. n. 30 del 1997, infatti, è una normativa che vale anche per le P.A. patrocinate dall’Avvocatura di Stato e non sostituisce, bensì si aggiunge, alla regola della necessaria notifica degli atti introduttivi del giudizio alla Avvocatura dello Stato (ex r.d. n. 1611 del 1933) (1).</p>", "summary": "<p>Il decreto ingiuntivo va notificato all’Avvocatura di Stato, ai fini della decorrenza del termine per la opposizione, ed alla sede reale della P.A., per far decorrere il termine dilatorio dei 120 giorni, previsto dalla l. n. 30 del 1997; si tratta di due adempimenti che rispondono a diversa finalità, il primo di consentire al difensore di valutare se fare o no l’opposizione, il secondo di consentire alla P.A. debitrice di predisporre i mezzi per il pagamento; la l. n. 30 del 1997, infatti, è una normativa che vale anche per le P.A. patrocinate dall’Avvocatura di Stato e non sostituisce, bensì si aggiunge, alla regola della necessaria notifica degli atti introduttivi del giudizio alla Avvocatura dello Stato (ex r.d. n. 1611 del 1933) (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120214, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "Fri Jun 22 10:57:43 UTC 2018", "modifiedDate": "Tue Oct 24 18:06:44 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 120212, "classUuid": "ea2470b5-413f-3c5e-20ce-ed763172457d", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Wed Mar 01 10:00:00 UTC 2017", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Notifica del ricorso cartaceo dopo l'entrata in vigore del Processo amministrativo telematica", "description": "<p>Anche dopo l'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico è consentito il ricorso alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, quale la notifica cartacea dell'atto introduttivo del giudizio non firmato digitalmente.</p>", "summary": "<p>Anche dopo l'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico è consentito il ricorso alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, quale la notifica cartacea dell'atto introduttivo del giudizio non firmato digitalmente.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119054, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 17:42:33.0", "modifiedDate": "2023-10-24 18:05:31.114", "classNameId": 31701, "classPK": 119052, "classUuid": "ba1533ed-be27-3428-14ee-f89fa88adbe6", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-10-13 17:41:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Notifica Pec ad una Pubblica amministrazione effettuata ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia", "description": "<p>Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una Amministrazione pubblica non può utilizzarsi qualunque indirizzo Pec, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014 (1).</p>", "summary": "<p>Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una Amministrazione pubblica non può utilizzarsi qualunque indirizzo Pec, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014 (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119041, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 17:41:05.0", "modifiedDate": "2023-10-24 18:03:43.83", "classNameId": 31701, "classPK": 119039, "classUuid": "c0a58854-a60e-e97a-f33f-e63e0df4da31", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-11-13 17:39:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Notifica Pec ad una Pubblica amministrazione effettuata ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia: quando l’errore è scusabile", "description": "<p>Deve essere concessa la remissione in termini per errore scusabile per avere il ricorrente notificato, Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il ricorso all’indirizzo Pec che non corrisponde all’indirizzo presso il quale devono, invece, essere notificati all’Avvocatura distrettuale dello Stato gli atti giudiziari, nel caso in cui l’indirizzo Pec utilizzato risultava dal sito dell’Avvocatura ed inoltre lo stesso indirizzo (1).</p>", "summary": "<p>Deve essere concessa la remissione in termini per errore scusabile per avere il ricorrente notificato, Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il ricorso all’indirizzo Pec che non corrisponde all’indirizzo presso il quale devono, invece, essere notificati all’Avvocatura distrettuale dello Stato gli atti giudiziari, nel caso in cui l’indirizzo Pec utilizzato risultava dal sito dell’Avvocatura ed inoltre lo stesso indirizzo (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119720, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:01:19.0", "modifiedDate": "2023-10-24 18:00:53.064", "classNameId": 31701, "classPK": 119718, "classUuid": "7043709d-f598-5e64-2f58-1282698795e9", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-09-21 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nullità della notifica Pec ad una Pubblica amministrazione effettuata ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia", "description": "<p>Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, è nulla la notifica del ricorso giurisdizionale effettuata ad una Pubblica amministrazione presso un indirizzo di posta elettronica non inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia (1).</p>", "summary": "<p>Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, è nulla la notifica del ricorso giurisdizionale effettuata ad una Pubblica amministrazione presso un indirizzo di posta elettronica non inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120302, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 11:07:24.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:56:53.056", "classNameId": 31701, "classPK": 120300, "classUuid": "b10d7fc0-ca2a-dcf5-7344-a6d82f10ef95", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-09 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nullità del ricorso depositato dopo l’1 gennaio 2017 che non è stato firmato digitalmente", "description": "<p>In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo il ricorso prodotto in formato nativo digitale ma non sottoscritto con firma digitale; è peraltro riconoscibile l’errore scusabile ove il ricorso sia stato notificato quando ancora non erano vigenti le norme in materia di processo amministrativo telematico e il deposito ha avuto luogo successivamente all’1 gennaio 2017 (1).</p>", "summary": "<p>In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo il ricorso prodotto in formato nativo digitale ma non sottoscritto con firma digitale; è peraltro riconoscibile l’errore scusabile ove il ricorso sia stato notificato quando ancora non erano vigenti le norme in materia di processo amministrativo telematico e il deposito ha avuto luogo successivamente all’1 gennaio 2017 (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 372028, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-01-04 16:26:42.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:55:38.965", "classNameId": 31701, "classPK": 372026, "classUuid": "3425bf4f-9f0e-57b3-25fd-be80645ef438", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-01-04 16:22:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nullità per elusione di un decreto monocratico cautelare", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 247623, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-09-05 18:08:52.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:53:39.716", "classNameId": 31701, "classPK": 247621, "classUuid": "b72610aa-d908-79be-fbc7-18e0c0c5ea66", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-09-05 18:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nuova pronuncia dell’Adunanza plenaria sui casi di annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado", "description": "<p>In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive (1). La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado (1).</p>", "summary": "<p>In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive (1). La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 182968, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32195, "userName": "redattore 04", "createDate": "2018-07-12 09:39:30.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:41:36.255", "classNameId": 31701, "classPK": 182966, "classUuid": "f7e95a1f-f67f-ef88-d9b2-cd83292a2816", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-06-29 16:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Orario di deposito delle memorie per l’udienza in regime di PAT - Esclusione dalla gara per assenza di firma digitale in una dichiarazione integrativa sottoscritta sul cartaceo pdf", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120924, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 12:38:57.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:34:39.776", "classNameId": 31701, "classPK": 120922, "classUuid": "77b38b8f-23a2-be34-5ea4-11218ea88409", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-01-26 12:37:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "L’impugnazione immediata delle ammissioni alla gara è subordinata alla pubblicazione degli atti della procedura", "description": "<p>L’onere di impugnazione dell’altrui ammissione senza attendere la conclusione della gara, prevista dal comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura, perché diversamente l’impresa sarebbe costretta a proporre un ricorso “al buio”.</p>", "summary": "<p>L’onere di impugnazione dell’altrui ammissione senza attendere la conclusione della gara, prevista dal comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura, perché diversamente l’impresa sarebbe costretta a proporre un ricorso “al buio”.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120785, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 12:22:24.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:32:59.85", "classNameId": 31701, "classPK": 120783, "classUuid": "bf5c4b62-d204-6bae-b063-7a9b52d7e1d4", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-03-23 12:20:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "L’impugnazione immediata delle ammissioni alla gara è subordinata alla pubblicazione degli atti della procedura", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 310312, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-10-31 09:27:32.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:31:27.479", "classNameId": 31701, "classPK": 310310, "classUuid": "84ff56f6-4a43-0adf-1478-b518705bd071", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-31 09:25:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ottemperanza nei confronti di enti locali in dissesto", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 117192, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 12:46:33.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:29:51.631", "classNameId": 31701, "classPK": 117190, "classUuid": "ffb23719-9bcd-b6a2-3beb-7e4350905042", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-05-04 12:45:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "L’istanza di accertamento tecnico preventivo nel processo amministrativo va notificata", "description": "<p>L’istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. deve essere notificata (1).</p>", "summary": "<p>L’istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. deve essere notificata (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 95062, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32148, "userName": "redattore 01", "createDate": "2018-06-15 10:54:49.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:25:47.894", "classNameId": 31701, "classPK": 95060, "classUuid": "116fbe6a-184a-b2ba-0e06-89fa1a3a1e6b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-15 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Memoria depositata dopo l’entrata in vigore del Pat non sottoscritta digitalmente se è sottoscritto con firma Pades il Modulo deposito atti - Clausola sociale degli appalti di lavori e di servizi", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 129932, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-26 16:18:32.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:09:37.352", "classNameId": 31701, "classPK": 129930, "classUuid": "ea37d971-e7eb-297b-a18b-5781625bc6e9", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-06 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Effetti del provvedimento adottato in esecuzione ordinanza cautelare e risarcibilità del danno da ritardo", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 3793662, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 1271330, "userName": "Chiara Santucci", "createDate": "2020-12-11 09:17:19.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:08:18.235", "classNameId": 31701, "classPK": 3793660, "classUuid": "eda60456-25b5-9f48-b3d6-046a3ecb1c8f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2020-12-10 09:09:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Presupposti della tutela cautelare monocratica sono il periculum in mora e il fumus boni iuris", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122785, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 16:04:05.0", "modifiedDate": "2023-10-24 16:52:12.215", "classNameId": 31701, "classPK": 122783, "classUuid": "6e2a8939-6cb2-5e38-8ff8-dbe521997517", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2016-10-28 14:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Presupposti per l'applicazione del nuovo rito appalti ex art. 120, comma 6 bis, c.p.a.", "description": "<p>Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Impugnazione – Rito – Art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. – Applicazione – Presupposti. I commi 2 bis e 6 bis dell’art. 120 c.p.a., introdotti dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non si applicano se non si è perfezionato l'iter procedimentale previsto dal suddetto Codice, e quindi se le determinazioni della Commissione di gara sono contenute in verbali pubblicate sul sito della stazione appaltante e non sul profilo del comune committente, come prescritto dal nuovo Codice; peraltro, seppure l'art. 120 c.p.a., nella sua attuale formulazione, è norma processuale, con la conseguenza che dovrebbe affermarsi la sua immediata applicazione, non appare ragionevole l’estensione del rigoroso regime, dalla stessa previsto in ordine ai ristretti termini di decadenza, a provvedimenti di ammissione adottati più di 30 giorni prima della sua entrata in vigore, con conseguente spostamento del dies a quo a tale data.</p>", "summary": "<p>Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Impugnazione – Rito – Art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. – Applicazione – Presupposti. I commi 2 bis e 6 bis dell’art. 120 c.p.a., introdotti dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non si applicano se non si è perfezionato l'iter procedimentale previsto dal suddetto Codice, e quindi se le determinazioni della Commissione di gara sono contenute in verbali pubblicate sul sito della stazione appaltante e non sul profilo del comune committente, come prescritto dal nuovo Codice; peraltro, seppure l'art. 120 c.p.a., nella sua attuale formulazione, è norma processuale, con la conseguenza che dovrebbe affermarsi la sua immediata applicazione, non appare ragionevole l’estensione del rigoroso regime, dalla stessa previsto in ordine ai ristretti termini di decadenza, a provvedimenti di ammissione adottati più di 30 giorni prima della sua entrata in vigore, con conseguente spostamento del dies a quo a tale data.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122049, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 14:33:25.0", "modifiedDate": "2023-10-24 16:50:55.925", "classNameId": 31701, "classPK": 122047, "classUuid": "725be657-2010-4cfe-da51-7a1fed8b19dc", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-14 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Presupposti per l'applicazione del rito superaccelerato", "description": "<p>Il rito cd. “specialissimo” o “super speciale”, previsto al comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a. per l’impugnazione dei provvedimenti contemplati dal precedente comma 2 bis, si applica solo nei casi in cui vi sia una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e fase di aggiudicazione (1).</p>", "summary": "<p>Il rito cd. “specialissimo” o “super speciale”, previsto al comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a. per l’impugnazione dei provvedimenti contemplati dal precedente comma 2 bis, si applica solo nei casi in cui vi sia una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e fase di aggiudicazione (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 117230, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 12:54:17.0", "modifiedDate": "2023-10-24 16:49:35.327", "classNameId": 31701, "classPK": 117228, "classUuid": "931a0c34-102d-cf2d-0330-3fb06f9941d7", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-02-23 16:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Principi di diritto enunciati dall'Adunanza plenaria", "description": "<p>L’art. 99, comma 4, c.p.a. deve essere inteso nel senso di rimettere all’Adunanza plenaria la sola opzione fra l’integrale definizione della controversia e l’enunciazione di un principio di diritto, mentre non è predicabile (per ragioni sia testuali, che sistematiche) l’ulteriore distinzione in princìpi di diritto di carattere astratto e princìpi maggiormente attinenti alle peculiarità del caso concreto (1). Ai princìpi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a. non può essere riconosciuta l’autorità della cosa giudicata ; l’attività di contestualizzazione e di sussunzione del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria ai sensi dell’art.99, comma 4, p.a. in relazione alle peculiarità del caso concreto spetta alla Sezione cui è rimessa la decisione del ricorso (2).</p>", "summary": "<p>L’art. 99, comma 4, c.p.a. deve essere inteso nel senso di rimettere all’Adunanza plenaria la sola opzione fra l’integrale definizione della controversia e l’enunciazione di un principio di diritto, mentre non è predicabile (per ragioni sia testuali, che sistematiche) l’ulteriore distinzione in princìpi di diritto di carattere astratto e princìpi maggiormente attinenti alle peculiarità del caso concreto (1). Ai princìpi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a. non può essere riconosciuta l’autorità della cosa giudicata ; l’attività di contestualizzazione e di sussunzione del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria ai sensi dell’art.99, comma 4, p.a. in relazione alle peculiarità del caso concreto spetta alla Sezione cui è rimessa la decisione del ricorso (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122070, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 14:35:16.0", "modifiedDate": "2023-10-24 16:48:23.051", "classNameId": 31701, "classPK": 122068, "classUuid": "9f1d6781-bcde-ba94-7995-da7c9e91a681", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-07 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Motivi aggiunti in appello nel rito appalti", "description": "<p>Il principio sancito dall’art. 104, comma 3, c.p.a. – secondo cui in appello “Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati” – si estende anche nel rito appalti, con la conseguenza che il comma 7 dell’art. 120 c.p.a. – che, nella formulazione anteriore al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che “i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti” – si applica solo con riferimento al primo grado di giudizio (1).</p>", "summary": "<p>Il principio sancito dall’art. 104, comma 3, c.p.a. – secondo cui in appello “Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati” – si estende anche nel rito appalti, con la conseguenza che il comma 7 dell’art. 120 c.p.a. – che, nella formulazione anteriore al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che “i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti” – si applica solo con riferimento al primo grado di giudizio (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 101737, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-18 11:57:12.0", "modifiedDate": "2023-10-24 16:44:02.736", "classNameId": 31701, "classPK": 101735, "classUuid": "904296cd-af10-dc6d-acf5-c318369addee", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-27 15:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Principio della c.d. invarianza della soglia", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119888, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "Fri Jun 22 10:23:47 UTC 2018", "modifiedDate": "Tue Oct 24 16:29:53 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 119886, "classUuid": "3bef5eb3-b788-f79b-7c8c-233ac0f0abde", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Tue Apr 04 10:00:00 UTC 2017", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nella vigenza del Pat gli atti di parte in formato cartaceo e privi di firma digitale sono irregolari e, quindi, regolarizzabili su ordine del Collegio", "description": "<p>Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del Collgio, nel termine perentorio fissato (1).</p>", "summary": "<p>Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del Collgio, nel termine perentorio fissato (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119033, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "Thu Jun 21 17:39:27 UTC 2018", "modifiedDate": "Tue Oct 24 16:23:06 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 119031, "classUuid": "4da4a6b8-67ee-88a3-a671-241cd91e985a", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Fri Nov 24 10:00:00 UTC 2017", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nel processo telematico è regolarizzabile il ricorso in formato cartaceo e privo di firma digitale - la procura speciale va asseverata", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119011, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "Thu Jun 21 17:30:11 UTC 2018", "modifiedDate": "Tue Oct 24 16:21:03 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 119009, "classUuid": "a01dd85d-86c1-74c6-4e51-cebe5fee7da3", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Thu Jan 04 17:28:00 UTC 2018", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nel processo telematico è regolarizzabile il ricorso redatto in formato cartaceo e privo di firma digitale", "description": "<p>Il ricorso notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore e, dunque, non firmato digitalmente (mediante l’utilizzo del formato PAdES) è nullo per violazione dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. (a tenore del quale “[…] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale”) e dell’art. 9 (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice), comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) (in base al quale gli atti processuali “sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD»”), norme il cui combinato disposto vuole che ricorso abbia la forma risultante da un’estrazione di formato digitale pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES. Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico il ricorso redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla controparte è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, comma 1, c.p.c.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, comma 3, c.p.c.), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese; ne consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’appello era indirizzato (1).</p>", "summary": "<p>Il ricorso notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore e, dunque, non firmato digitalmente (mediante l’utilizzo del formato PAdES) è nullo per violazione dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. (a tenore del quale “[…] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale”) e dell’art. 9 (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice), comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) (in base al quale gli atti processuali “sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD»”), norme il cui combinato disposto vuole che ricorso abbia la forma risultante da un’estrazione di formato digitale pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES. Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico il ricorso redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla controparte è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, comma 1, c.p.c.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, comma 3, c.p.c.), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese; ne consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’appello era indirizzato (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119729, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:02:43.0", "modifiedDate": "2023-10-24 16:18:35.079", "classNameId": 31701, "classPK": 119727, "classUuid": "8651721c-d1b9-7274-c833-de1a6cd303de", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-09-12 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nel processo telematico è regolarizzabile su ordine del Collegio l’atto di parte in formato cartaceo con firma digitale apposta a termine d’impugnazione scaduto", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119753, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:06:58.0", "modifiedDate": "2023-10-24 16:16:49.689", "classNameId": 31701, "classPK": 119751, "classUuid": "f295802b-0a1b-b0de-400c-d0da1e597412", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-09-11 10:03:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nel processo telematico sono irregolari e, quindi, regolarizzabili su ordine del Collegio gli atti di parte in formato cartaceo e privi di firma digitale", "description": "<p>Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale, senza l’attestazione di conformità ad un originale digitale è viziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l’art. 44, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine (1).</p>", "summary": "<p>Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale, senza l’attestazione di conformità ad un originale digitale è viziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l’art. 44, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120142, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:50:21.0", "modifiedDate": "2023-10-24 16:09:22.079", "classNameId": 31701, "classPK": 120140, "classUuid": "b2740ba6-78a5-29ec-83f4-f088a5ba7df9", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-08 14:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Firma del Modulo trasmissione ricorso o atti e invio di copia informatica di documento analogico nel processo amministrativo telematico", "description": "<p>L’art. 6, comma 5, dell’Allegato A) al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), che espressamente prevede che nel processo amministrativo telematico “la firma digitale Pades si intende estesa a tutti i documenti contenuti” nel “Modulo di trasmissione del ricorso” o nel “Modulo di trasmissione degli atti successivi“, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo che, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito (1). Qualora, dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il difensore abbia depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa (sebbene priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico notificato prevista dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a.), non sono in discussione la tempestività della sottoscrizione dell’atto e la sua validità giuridica, unitamente a quella della documentazione allegata (2). La copia informatica di documento analogico trasmesso nella vigenza del processo amministrativo telematico, ove priva di autenticazione, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del CAD - espressamente applicabile al PAT per effetto dell’art. 2, comma 6, del CAD, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 - ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (3).</p>", "summary": "<p>L’art. 6, comma 5, dell’Allegato A) al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), che espressamente prevede che nel processo amministrativo telematico “la firma digitale Pades si intende estesa a tutti i documenti contenuti” nel “Modulo di trasmissione del ricorso” o nel “Modulo di trasmissione degli atti successivi“, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo che, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito (1). Qualora, dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il difensore abbia depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa (sebbene priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico notificato prevista dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a.), non sono in discussione la tempestività della sottoscrizione dell’atto e la sua validità giuridica, unitamente a quella della documentazione allegata (2). La copia informatica di documento analogico trasmesso nella vigenza del processo amministrativo telematico, ove priva di autenticazione, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del CAD - espressamente applicabile al PAT per effetto dell’art. 2, comma 6, del CAD, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 - ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (3).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 121730, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 13:54:16.0", "modifiedDate": "2023-10-24 16:04:38.936", "classNameId": 31701, "classPK": 121728, "classUuid": "b3119448-5cf1-6bec-8893-988f2b187c09", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-10-04 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Facoltà di immediata impugnazione degli ammessi alla gara se non è stato pubblicato il relativo elenco", "description": "<p>L’omessa formale pubblicazione dei provvedimenti di ammissione delle imprese concorrenti ad una gara pubblica, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, se da un lato fa venir meno l’onere di immediata impugnazione, dall’altro non preclude la facoltà di impugnazione di tali provvedimenti prima dell’aggiudicazione della gara; la norma in questione, infatti, in deroga alla disciplina generale sull’interesse all’impugnazione degli atti di gara, ha inteso qualificare tali atti come immediatamente lesivi e come tali suscettibili di immediata contestazione (1).</p>", "summary": "<p>L’omessa formale pubblicazione dei provvedimenti di ammissione delle imprese concorrenti ad una gara pubblica, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, se da un lato fa venir meno l’onere di immediata impugnazione, dall’altro non preclude la facoltà di impugnazione di tali provvedimenti prima dell’aggiudicazione della gara; la norma in questione, infatti, in deroga alla disciplina generale sull’interesse all’impugnazione degli atti di gara, ha inteso qualificare tali atti come immediatamente lesivi e come tali suscettibili di immediata contestazione (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 373655, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "Mon Jan 07 08:55:41 UTC 2019", "modifiedDate": "Tue Oct 24 15:57:54 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 373653, "classUuid": "245d49b1-43b9-2fa3-99d8-0c0d5349c9de", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Wed Dec 12 08:51:00 UTC 2018", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "E’ valida la notifica Pec effettuata all’Amministrazione all’indirizzo tratto dall’elenco Indice PA", "description": "<p>Dopo l’entrata in vigore del Pat, la notificazione, a mezzo posta elettronica certificata, del ricorso effettuata all’amministrazione all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA è pienamente valida ed efficace; l’Indice PA è, infatti, un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della giustizia (1).</p>", "summary": "<p>Dopo l’entrata in vigore del Pat, la notificazione, a mezzo posta elettronica certificata, del ricorso effettuata all’amministrazione all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA è pienamente valida ed efficace; l’Indice PA è, infatti, un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della giustizia (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120326, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 11:10:44.0", "modifiedDate": "2023-10-24 15:04:30.62", "classNameId": 31701, "classPK": 120324, "classUuid": "87a1cf2f-e99d-2f16-6bc7-a6ab3903577f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-08 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Procura speciale alle liti", "description": "<p>E’ inammissibile il ricorso se la procura speciale alle liti, rilasciata al difensore, sia stata conferita prima della proposizione del ricorso ma abbia una data antecedente a quella dell'atto oggetto del potere rappresentativo conferito (1).</p>", "summary": "<p>E’ inammissibile il ricorso se la procura speciale alle liti, rilasciata al difensore, sia stata conferita prima della proposizione del ricorso ma abbia una data antecedente a quella dell'atto oggetto del potere rappresentativo conferito (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 121765, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 13:59:15.0", "modifiedDate": "2023-10-24 14:24:03.98", "classNameId": 31701, "classPK": 121763, "classUuid": "7e97a4ef-f44a-8e13-080f-ea493293d380", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-08-08 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale se in gara ci sono più di due concorrenti", "description": "<p>Nel caso di accoglimento del ricorso incidentale proposto per la mancata esclusione dalla gara, alla quale hanno partecipato otto concorrenti, del ricorrente principale persiste l’interesse di quest’ultimo all’accoglimento della sua domanda di annullamento dei provvedimenti di ammissione del ricorrente incidentale e di aggiudicazione dell’appalto in favore di quest’ultimo (1).</p>", "summary": "<p>Nel caso di accoglimento del ricorso incidentale proposto per la mancata esclusione dalla gara, alla quale hanno partecipato otto concorrenti, del ricorrente principale persiste l’interesse di quest’ultimo all’accoglimento della sua domanda di annullamento dei provvedimenti di ammissione del ricorrente incidentale e di aggiudicazione dell’appalto in favore di quest’ultimo (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118916, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 17:00:34.0", "modifiedDate": "2023-10-24 14:06:14.93", "classNameId": 31701, "classPK": 118914, "classUuid": "77ad7c38-b5a9-1904-8e3c-02c1f4ebbad8", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-03-28 15:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato", "description": "<p>La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata con la sentenza che definisce la causa, va impugnata con il rimedio ordinario dell'appello, senza che sia configurabile una separata opposizione ex art. 170, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (1).</p>", "summary": "<p>La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata con la sentenza che definisce la causa, va impugnata con il rimedio ordinario dell'appello, senza che sia configurabile una separata opposizione ex art. 170, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118463, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 15:38:47.0", "modifiedDate": "2023-10-24 14:03:48.387", "classNameId": 31701, "classPK": 118461, "classUuid": "c1a96b2c-4d6d-6c16-c6aa-d8a03f4b2402", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-03-07 17:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Riconoscimento di un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere con la sentenza da eseguire", "description": "<p>Non è affetto da nullità per violazione del giudicato il provvedimento che, a fronte di una sentenza del giudice amministrativo che ha annullato il diniego di inserimento in una graduatoria del personale scolastico e riconosciuto la sussistenza dei presupposti per essere iscritto, ha inserito il ricorrente nell’indicata graduatoria senza tenere conto dei successivi progressi che la stessa avrebbe conseguito qualora tempestivamente inserita, ovverosia della possibilità della stessa di essere assunta in ruolo o, quantomeno, del conseguimento di una migliore posizione in graduatoria (1). Non è ammissibile in sede di giudizio di ottemperanza un'azione risarcitoria che non riguarda il danno derivante dall’inottemperanza al giudicato ma il danno da cosiddetta lesione da interesse legittimo, previsto dall’art. 30, comma 5, c.p.a., ovverosia il pregiudizio causato dal provvedimento amministrativo annullato con la sentenza oggetto di giudicato. Quest’ultima tipologia di danno non è azionabile in sede di giudizio di ottemperanza, ma va fatto valere in sede di giudizio ordinario, nei termini indicati dal nominato art. 30, comma 5, c.p.a.</p>", "summary": "<p>Non è affetto da nullità per violazione del giudicato il provvedimento che, a fronte di una sentenza del giudice amministrativo che ha annullato il diniego di inserimento in una graduatoria del personale scolastico e riconosciuto la sussistenza dei presupposti per essere iscritto, ha inserito il ricorrente nell’indicata graduatoria senza tenere conto dei successivi progressi che la stessa avrebbe conseguito qualora tempestivamente inserita, ovverosia della possibilità della stessa di essere assunta in ruolo o, quantomeno, del conseguimento di una migliore posizione in graduatoria (1). Non è ammissibile in sede di giudizio di ottemperanza un'azione risarcitoria che non riguarda il danno derivante dall’inottemperanza al giudicato ma il danno da cosiddetta lesione da interesse legittimo, previsto dall’art. 30, comma 5, c.p.a., ovverosia il pregiudizio causato dal provvedimento amministrativo annullato con la sentenza oggetto di giudicato. Quest’ultima tipologia di danno non è azionabile in sede di giudizio di ottemperanza, ma va fatto valere in sede di giudizio ordinario, nei termini indicati dal nominato art. 30, comma 5, c.p.a.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120406, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 11:35:30.0", "modifiedDate": "2023-10-24 13:59:15.241", "classNameId": 31701, "classPK": 120404, "classUuid": "db0ea13d-dd55-04c7-0156-8f7d64b4a779", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-08 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ricorso collettivo e cumulativo avverso il bando di un concorso", "description": "<p>E’ inammissibile il ricorso proposto da più soggetti sia avverso parti distinte di un bando del concorso per il reclutamento di personale docente delle Scuole secondarie e di primo grado, in relazione alle clausole dello stesso che richiedono requisiti di ammissione (abilitazione all’insegnamento o un determinato titolo di studio) non posseduti, che avverso diversi e conseguenti provvedimenti di esclusione, da un lato non sussistendo identità di interessi e di posizioni giuridiche azionate e, dall’altro, ravvisandosi un conflitto di interessi tra i diversi ricorrenti, di numero superiore rispetto ai posti messi a concorso; l’azione è proposta per la tutela di posizioni giuridiche soggettive assolutamente non convergenti, che si fondano su una differente causa petendi, da cui scaturisce la possibilità che le rispettive pretese potrebbero pacificamente dar luogo a pronunce del tutto divergenti negli esiti, la cui specifica singola soluzione peraltro sarebbe del tutto indipendente e ininfluente rispetto all’altra e viceversa (1).</p>", "summary": "<p>E’ inammissibile il ricorso proposto da più soggetti sia avverso parti distinte di un bando del concorso per il reclutamento di personale docente delle Scuole secondarie e di primo grado, in relazione alle clausole dello stesso che richiedono requisiti di ammissione (abilitazione all’insegnamento o un determinato titolo di studio) non posseduti, che avverso diversi e conseguenti provvedimenti di esclusione, da un lato non sussistendo identità di interessi e di posizioni giuridiche azionate e, dall’altro, ravvisandosi un conflitto di interessi tra i diversi ricorrenti, di numero superiore rispetto ai posti messi a concorso; l’azione è proposta per la tutela di posizioni giuridiche soggettive assolutamente non convergenti, che si fondano su una differente causa petendi, da cui scaturisce la possibilità che le rispettive pretese potrebbero pacificamente dar luogo a pronunce del tutto divergenti negli esiti, la cui specifica singola soluzione peraltro sarebbe del tutto indipendente e ininfluente rispetto all’altra e viceversa (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122585, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 15:27:39.0", "modifiedDate": "2023-10-24 13:57:52.535", "classNameId": 31701, "classPK": 122583, "classUuid": "fa5e63a0-305b-dc70-143c-851be3e32b02", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-07 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ricorso cumulativo nel rito appalti", "description": "<p>Ai sensi dell’art. 120, comma 11 bis, c.p.a., aggiunto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è inammissibile il motivo di ricorso, proposto avverso l’aggiudicazione di più lotti, volto a contestare la validità e la congruenza delle offerte economiche presentate dalle concorrenti in relazione ai singoli lotti oggetto di aggiudicazione, essendo nel rito appalti tale ricorso cumulativo tollerato soltanto nell'ipotesi in cui vi sia articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (1).</p>", "summary": "<p>Ai sensi dell’art. 120, comma 11 bis, c.p.a., aggiunto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è inammissibile il motivo di ricorso, proposto avverso l’aggiudicazione di più lotti, volto a contestare la validità e la congruenza delle offerte economiche presentate dalle concorrenti in relazione ai singoli lotti oggetto di aggiudicazione, essendo nel rito appalti tale ricorso cumulativo tollerato soltanto nell'ipotesi in cui vi sia articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 397662, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-02-05 08:43:36.0", "modifiedDate": "2023-10-24 13:56:33.131", "classNameId": 31701, "classPK": 397660, "classUuid": "49748ac0-faac-7f19-8f4a-859e8ea8930b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-02-01 08:39:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ricorso incidentale che investe la posizione di un soggetto estraneo al processo", "description": "<p>E’ inammissibile il ricorso incidentale che, pur aggredendo l’atto già contestato nel ricorso principale, investa la posizione di un soggetto estraneo al processo, la quale in nessun modo, qualora delegittimata dall’azione incidentale, potrebbe interferire, compromettendola, con la domanda avanzata in via principale (1).</p>", "summary": "<p>E’ inammissibile il ricorso incidentale che, pur aggredendo l’atto già contestato nel ricorso principale, investa la posizione di un soggetto estraneo al processo, la quale in nessun modo, qualora delegittimata dall’azione incidentale, potrebbe interferire, compromettendola, con la domanda avanzata in via principale (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 121782, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 14:02:55.0", "modifiedDate": "2023-10-24 13:55:29.135", "classNameId": 31701, "classPK": 121780, "classUuid": "3a330c37-b7b0-2974-4d59-918d1157ddd4", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-06-13 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ricorso incidentale e termine per il deposito di memorie nel rito appalti super accelerato", "description": "<p>Il termine di 6 giorni liberi previsti per il deposito dei documenti, delle memorie e delle eventuali repliche dall’art. 120, comma 6 bis, c.p.a riguarda sia l’ipotesi di trattazione del giudizio in udienza pubblica che in camera di consiglio del c.d. rito superaccelerato in materia di appalti pubblici (1). Il termine di trenta giorni per proporre ricorso incidentale avverso l’ammissione in gara del concorrente - ricorrente principale non decorre dalla notifica del ricorso principale ma dalla data di ammissione in gara del concorrente (2).</p>", "summary": "<p>Il termine di 6 giorni liberi previsti per il deposito dei documenti, delle memorie e delle eventuali repliche dall’art. 120, comma 6 bis, c.p.a riguarda sia l’ipotesi di trattazione del giudizio in udienza pubblica che in camera di consiglio del c.d. rito superaccelerato in materia di appalti pubblici (1). Il termine di trenta giorni per proporre ricorso incidentale avverso l’ammissione in gara del concorrente - ricorrente principale non decorre dalla notifica del ricorso principale ma dalla data di ammissione in gara del concorrente (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 95567, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32148, "userName": "redattore 01", "createDate": "2018-06-15 11:53:28.0", "modifiedDate": "2023-10-24 13:50:18.349", "classNameId": 31701, "classPK": 95565, "classUuid": "9735b8f5-daf3-0d66-3d06-8386d2974bcb", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-06-28 11:50:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ricorso nativo digitale privo di sottoscrizione con firma digitale – Operatività del principio del “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili anche con il nuovo Codice dei contratti pubblici", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118995, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "Thu Jun 21 17:18:51 UTC 2018", "modifiedDate": "Tue Oct 24 13:49:02 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 118993, "classUuid": "bbafd4af-ed18-29ab-4628-b2b91995fc84", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Thu Mar 15 15:00:00 UTC 2018", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ricorso Pat notificato in via telematica ad una Amministrazione ad indirizzo Pec tratto dall’elenco pubblico IPA", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 121899, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "Fri Jun 22 14:09:47 UTC 2018", "modifiedDate": "Tue Oct 24 13:47:58 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 121897, "classUuid": "a8c094e0-b938-200b-d1c0-d88520272197", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Tue May 09 12:00:00 UTC 2017", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ricorso redatto in doppio originale, uno cartaceo e l’altro digitale - Termine per impugnare l’ammissione di altro concorrente se è mancata la pubblicità sul profilo del committente o la comunicazione individuale", "description": "<p>Anche dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo (1). Qualora siano mancate le forme di pubblicità sul profilo del committente, nella sezione trasparenza, previste dall’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, o una comunicazione individuale, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. per l’impugnazione dell’ammissione di altro concorrente ad una gara pubblica non comincia a decorrere (2).</p>", "summary": "<p>Anche dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo (1). Qualora siano mancate le forme di pubblicità sul profilo del committente, nella sezione trasparenza, previste dall’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, o una comunicazione individuale, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. per l’impugnazione dell’ammissione di altro concorrente ad una gara pubblica non comincia a decorrere (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119987, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:36:00.0", "modifiedDate": "2023-10-24 13:25:02.962", "classNameId": 31701, "classPK": 119985, "classUuid": "99bd76f4-b877-6473-302d-aa85513530dc", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-13 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Rinvio della trattazione della causa, su richiesta di parte, se manca la cd. Copia d’obbligo degli scritti di parte e inammissibilità del ricorso Pat depositato in copia per immagine dell’atto cartaceo non firmato digitalmente", "description": "<p>Il precetto, contenuto nell’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, in forza del quale nel processo amministrativo, per tutto il corrente anno 2017, “per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”, è volto a consentire al Collegio una più agevole lettura degli atti processuali, di guisa che non può essere invocato dalle parti (tanto meno da quella che non ha adempiuto all’obbligo di depositare almeno una copia cartacea degli atti del processo amministrativo) per posporre la trattazione del ricorso (1). E’ inammissibile il ricorso, depositato dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1 gennaio 2017), costituente una copia per immagine dell’atto cartaceo, non firmato digitalmente, che non ha l’attestazione di conformità, e con la procura a margine non sottoscritta digitalmente e non asseverata, inammissibilità che non avrebbe potuto essere sanata con l’invio, oltre i termini perentori previsti dall’art. 45, comma 1, c.p.a. (che impone il deposito nella segreteria del ricorso in originale) in riscontro alla cd. “comunicazione di cortesia“ inviata dalla Segreteria dell’Ufficio giudiziario (2).</p>", "summary": "<p>Il precetto, contenuto nell’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, in forza del quale nel processo amministrativo, per tutto il corrente anno 2017, “per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”, è volto a consentire al Collegio una più agevole lettura degli atti processuali, di guisa che non può essere invocato dalle parti (tanto meno da quella che non ha adempiuto all’obbligo di depositare almeno una copia cartacea degli atti del processo amministrativo) per posporre la trattazione del ricorso (1). E’ inammissibile il ricorso, depositato dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1 gennaio 2017), costituente una copia per immagine dell’atto cartaceo, non firmato digitalmente, che non ha l’attestazione di conformità, e con la procura a margine non sottoscritta digitalmente e non asseverata, inammissibilità che non avrebbe potuto essere sanata con l’invio, oltre i termini perentori previsti dall’art. 45, comma 1, c.p.a. (che impone il deposito nella segreteria del ricorso in originale) in riscontro alla cd. “comunicazione di cortesia“ inviata dalla Segreteria dell’Ufficio giudiziario (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118564, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 15:51:40.0", "modifiedDate": "2023-10-24 13:19:39.209", "classNameId": 31701, "classPK": 118562, "classUuid": "b3bbba25-127f-b8bc-fd2a-49e81ff9a1ec", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-06-08 11:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Riproposizione in appello di istanza cautelare per allegati “mutamenti nelle circostanze” sopravvenuti alla decisione", "description": "<p>Le istanze di riproposizione (anche in termini ampliativi) dell’istanza cautelare per allegati “mutamenti nelle circostanze” in tesi sopravvenuti alla decisione, da parte del Consiglio di Stato, di un appello cautelare doveno essere proposte davanti al giudice competente per il merito e presso cui pende la causa, ossia il Tar, salva l’ordinaria facoltà di impugnazione della relativa decisione ai sensi dell’art. 62 c.p.a. (1).</p>", "summary": "<p>Le istanze di riproposizione (anche in termini ampliativi) dell’istanza cautelare per allegati “mutamenti nelle circostanze” in tesi sopravvenuti alla decisione, da parte del Consiglio di Stato, di un appello cautelare doveno essere proposte davanti al giudice competente per il merito e presso cui pende la causa, ossia il Tar, salva l’ordinaria facoltà di impugnazione della relativa decisione ai sensi dell’art. 62 c.p.a. (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 306662, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "Mon Oct 29 09:51:20 UTC 2018", "modifiedDate": "Tue Oct 24 12:47:11 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 306660, "classUuid": "c97ac923-84e0-d610-8441-b3394305549e", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Thu Oct 18 09:42:00 UTC 2018", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il certificato Sogei di errore di consegna di un file fa fede fino a querela di falso", "description": "<p>Il termine breve per la proposizione dell’appello decorre dal momento in cui è avvenuto il completamento della ‘consegna’ della posta elettronica certificata al destinatario (1). Alla Sogei è riconducibile l’esercizio di una pubblica funzione di certificazione quanto ai procedimenti alla stessa gestiti, con l’ulteriore conseguenza che le certificazioni – quale quella attinente l’attestazione del procedimento di consegna della sentenza notificata dalla parte vincitrice in primo grado nella posta certificata della Avvocatura dello Stato – risultano assistite dalla particolare fede di cui all’art. 2700 c.c.; ne consegue che il certificato rilasciato dalla Sogei in ordine all’errore di consegna di un file può essere contestato solo con querela di falso (2).</p>", "summary": "<p>Il termine breve per la proposizione dell’appello decorre dal momento in cui è avvenuto il completamento della ‘consegna’ della posta elettronica certificata al destinatario (1). Alla Sogei è riconducibile l’esercizio di una pubblica funzione di certificazione quanto ai procedimenti alla stessa gestiti, con l’ulteriore conseguenza che le certificazioni – quale quella attinente l’attestazione del procedimento di consegna della sentenza notificata dalla parte vincitrice in primo grado nella posta certificata della Avvocatura dello Stato – risultano assistite dalla particolare fede di cui all’art. 2700 c.c.; ne consegue che il certificato rilasciato dalla Sogei in ordine all’errore di consegna di un file può essere contestato solo con querela di falso (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118742, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 16:36:51.0", "modifiedDate": "2023-10-24 12:42:56.077", "classNameId": 31701, "classPK": 118740, "classUuid": "b298b09b-adbf-da0e-d3ac-f6677fc802ad", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-03-20 11:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Gli Istituti scolastici non sono legittimati ad impugnare gli atti ministeriali organizzativi della rete scolastica", "description": "<p>L’Istituto scolastico non è legittimato a sindacare in sede giudiziale l’organizzazione della rete scolastica, come disciplinata dagli organi periferici del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e ciò in quanto il rapporto tra l’Istituto scolastico e l’Amministrazione statale centrale è di natura interorganica e non intersoggettiva, con la conseguenza che ogni eventuale contrasto va risolto in sede amministrativa, difettando un’autonoma posizione azionabile in sede giurisdizionale (1).</p>", "summary": "<p>L’Istituto scolastico non è legittimato a sindacare in sede giudiziale l’organizzazione della rete scolastica, come disciplinata dagli organi periferici del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e ciò in quanto il rapporto tra l’Istituto scolastico e l’Amministrazione statale centrale è di natura interorganica e non intersoggettiva, con la conseguenza che ogni eventuale contrasto va risolto in sede amministrativa, difettando un’autonoma posizione azionabile in sede giurisdizionale (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118092, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 14:53:24.0", "modifiedDate": "2023-10-24 12:41:25.316", "classNameId": 31701, "classPK": 118090, "classUuid": "44255221-9cd3-00b8-ca61-d162ae5f5d96", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-05-03 17:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Gli intervenienti adesivi ad opponendum non possono proporre regolamento di competenza", "description": "<p>E’ inammissibile per difetto di legittimazione il regolamento di competenza proposto da soggetti che sono meri intervenienti adesivi ad opponendum, privi della qualifica di controinteressati sostanziali o pretermessi, come tali non legittimati a sollecitare lo spostamento della competenza, neanche attraverso la proposizione del regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tar che ha d’ufficio declinato la propria competenza a favore di altro Tar.</p>", "summary": "<p>E’ inammissibile per difetto di legittimazione il regolamento di competenza proposto da soggetti che sono meri intervenienti adesivi ad opponendum, privi della qualifica di controinteressati sostanziali o pretermessi, come tali non legittimati a sollecitare lo spostamento della competenza, neanche attraverso la proposizione del regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tar che ha d’ufficio declinato la propria competenza a favore di altro Tar.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118102, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 14:55:49.0", "modifiedDate": "2023-10-24 09:35:03.164", "classNameId": 31701, "classPK": 118100, "classUuid": "e2935657-707d-2d50-392e-9d737f288a6b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-03-07 15:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "E’ il Tar Lazio competente a decidere i ricorsi contro il nuovo piano ambientale dell'Ilva", "description": "<p>Rientra nella competenza territoriale del Tar del Lazio decidere la controversia proposta avverso il d.P.C.M. 29 settembre 2017, con il quale è stato approvato il nuovo piano ambientale dell'Ilva, e il decreto con cui il Ministero dello sviluppo economico, che ha aggiudicato il trasferimento dei complessi aziendali delle società del gruppo Ilva (sebbene solo nella parte relativa allo stabilimento di Taranto e limitatamente alle parti in cui già si prevede nella domanda dell'aggiudicatario l'esecuzione del Piano Ambientale entro il 2023, e all'art.2 dove si stabilisce che nell'ambito della negoziazione con l'aggiudicatario sarebbero state stabilite le clausole contrattuali idonee a garantire la piena esecuzione ed attuazione del piano ambientale), trattandosi di provvedimenti adottati da Amministrazioni statali con sede in Roma ed esplicano effetti che non sono limitati alla circoscrizione territoriale del Tar Puglia, sezione staccata di Lecce, ma su tutto il territorio nazionale (1).</p>", "summary": "<p>Rientra nella competenza territoriale del Tar del Lazio decidere la controversia proposta avverso il d.P.C.M. 29 settembre 2017, con il quale è stato approvato il nuovo piano ambientale dell'Ilva, e il decreto con cui il Ministero dello sviluppo economico, che ha aggiudicato il trasferimento dei complessi aziendali delle società del gruppo Ilva (sebbene solo nella parte relativa allo stabilimento di Taranto e limitatamente alle parti in cui già si prevede nella domanda dell'aggiudicatario l'esecuzione del Piano Ambientale entro il 2023, e all'art.2 dove si stabilisce che nell'ambito della negoziazione con l'aggiudicatario sarebbero state stabilite le clausole contrattuali idonee a garantire la piena esecuzione ed attuazione del piano ambientale), trattandosi di provvedimenti adottati da Amministrazioni statali con sede in Roma ed esplicano effetti che non sono limitati alla circoscrizione territoriale del Tar Puglia, sezione staccata di Lecce, ma su tutto il territorio nazionale (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118509, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 15:48:41.0", "modifiedDate": "2023-10-24 09:27:53.327", "classNameId": 31701, "classPK": 118507, "classUuid": "e73d13d3-6288-ff86-f482-0332fe8d172a", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-13 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Effetti del giudicato in sede di giurisdizione di legittimità e di giurisdizione esclusiva", "description": "<p>Mentre nell'ambito della giurisdizione esclusiva, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato sul rapporto controverso si estende, oltre che sulle questioni effettivamente proposte in giudizio (dedotto), anche su quelle deducibili in via di azione ed eccezione (deducibile), invece nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo il giudicato si forma solo in relazione ai vizi dell'atto di cui è stata accertata la sussistenza (o l'insussistenza) sulla base dei motivi di censura articolati dal ricorrente (1).</p>", "summary": "<p>Mentre nell'ambito della giurisdizione esclusiva, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato sul rapporto controverso si estende, oltre che sulle questioni effettivamente proposte in giudizio (dedotto), anche su quelle deducibili in via di azione ed eccezione (deducibile), invece nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo il giudicato si forma solo in relazione ai vizi dell'atto di cui è stata accertata la sussistenza (o l'insussistenza) sulla base dei motivi di censura articolati dal ricorrente (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 312981, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-02 15:17:13.0", "modifiedDate": "2023-10-24 08:28:44.5", "classNameId": 31701, "classPK": 312979, "classUuid": "5cf7a229-0156-22ad-7906-597622a29c31", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-31 15:13:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Disciplina regionale dei requisiti igienico-sanitari e di decoro urbano dei centri massaggi di esclusivo benessere", "description": "<p>Regolamento regionale che disciplina i requisiti igienico-sanitari e di decoro urbano dei centri massaggi di esclusivo benessere (1). E’ legittimo il regolamento della Regione Lombardia n. 1 del 2018, che disciplina i requisiti igienico-sanitari e di decoro urbano dei centri massaggi di esclusivo benessere, nella parte in cui, consentendo ai centri di benessere l’utilizzo di “cosmetici” e “impianti tecnologici”, invaderebbe ex se la “riserva di attività” in favore degli estetisti, e ciò in quanto la disciplina regolamentare non implica l’autorizzazione a trattamenti estetici che, comportando il miglioramento dell’aspetto con eliminazione o attenuazione degli inestetismi, rimarrebbero in ogni caso riservati agli estetisti, e3ssendo il richiamo ai cosmetici” e “impianti tecnologici” effettuato al solo fine di rimarcare la necessità del rispetto – nell’utilizzo di tali prodotti e impianti – della normazione vigente e dei requisiti igienico sanitari. (2).</p>", "summary": "<p>Regolamento regionale che disciplina i requisiti igienico-sanitari e di decoro urbano dei centri massaggi di esclusivo benessere (1). E’ legittimo il regolamento della Regione Lombardia n. 1 del 2018, che disciplina i requisiti igienico-sanitari e di decoro urbano dei centri massaggi di esclusivo benessere, nella parte in cui, consentendo ai centri di benessere l’utilizzo di “cosmetici” e “impianti tecnologici”, invaderebbe ex se la “riserva di attività” in favore degli estetisti, e ciò in quanto la disciplina regolamentare non implica l’autorizzazione a trattamenti estetici che, comportando il miglioramento dell’aspetto con eliminazione o attenuazione degli inestetismi, rimarrebbero in ogni caso riservati agli estetisti, e3ssendo il richiamo ai cosmetici” e “impianti tecnologici” effettuato al solo fine di rimarcare la necessità del rispetto – nell’utilizzo di tali prodotti e impianti – della normazione vigente e dei requisiti igienico sanitari. (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122101, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 14:40:57.0", "modifiedDate": "2023-10-24 07:25:37.198", "classNameId": 31701, "classPK": 122099, "classUuid": "7a4e153d-ff5b-98f0-44f4-65decf0fc301", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-31 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Dies a quo del termine per la proposizione dell’appello nel rito appalti superaccelerato", "description": "<p>Nel rito appalti “superaccelerato” la “comunicazione della sentenza”, che il comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a., introdotto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, enuclea quale dies a quo del termine per la proposizione dell’appello, coincide con la comunicazione, alle parti costituite, da parte della Segretaria dell’Ufficio giudiziario, dell’avvenuto deposito della decisione, come si desume dall’art. 89, comma 3, c.p.a., la cui rubrica è, appunto, “pubblicazione e comunicazione della sentenza” (1).</p>", "summary": "<p>Nel rito appalti “superaccelerato” la “comunicazione della sentenza”, che il comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a., introdotto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, enuclea quale dies a quo del termine per la proposizione dell’appello, coincide con la comunicazione, alle parti costituite, da parte della Segretaria dell’Ufficio giudiziario, dell’avvenuto deposito della decisione, come si desume dall’art. 89, comma 3, c.p.a., la cui rubrica è, appunto, “pubblicazione e comunicazione della sentenza” (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118361, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 15:29:52.0", "modifiedDate": "2023-10-24 07:15:01.699", "classNameId": 31701, "classPK": 118359, "classUuid": "75b42aaa-3387-ac53-08e1-302922c2836a", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-05-24 16:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Deposito oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile ex art. 73, comma 1, c.p.a.", "description": "<p>Il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo (1).</p>", "summary": "<p>Il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120290, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 11:06:06.0", "modifiedDate": "2023-10-24 07:13:28.441", "classNameId": 31701, "classPK": 120288, "classUuid": "e46a12e6-e782-aedc-2386-7d127e18be77", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-10 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Deposito di ricorso, dopo il 1° gennaio 2017, in copia digitale per immagini di un atto cartaceo sottoscritta con firma digitale", "description": "<p>Qualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), il ricorso depositato consista nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritta con firma digitale, l’atto depositato risulta difforme dal modello legale delineato dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dall’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico; tale difformità non si traduce però in una nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), giacché non solo è certa la paternità dell’atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente ma il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio, con la conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti (1).</p>", "summary": "<p>Qualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), il ricorso depositato consista nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritta con firma digitale, l’atto depositato risulta difforme dal modello legale delineato dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dall’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico; tale difformità non si traduce però in una nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), giacché non solo è certa la paternità dell’atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente ma il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio, con la conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120991, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 12:46:48.0", "modifiedDate": "2023-10-24 07:10:22.018", "classNameId": 31701, "classPK": 120989, "classUuid": "d61c5fa6-ae7e-eb72-d4d6-6e85d192c6ba", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-01-18 12:45:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Decorrenza del termine per impugnare le ammissioni dalla gara se alla relativa seduta è presente il rappresentante della ditta", "description": "<p>Considerata la specialità della normativa dettata dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. e il suo carattere derogatorio dei principi in materia di impugnativa non è sufficiente a far decorrere l’onere di impugnare il provvedimento di ammissione dalla gara la sola presenza di un rappresentante della ditta alla seduta in cui viene decretata l’ammissione, e ciò in quanto tale presenza determina al più la conoscenza del provvedimento di ammissione e di quanto ivi emerso, oltre alla mera conoscibilità di eventuali ulteriori profili di illegittimità all’esito di successive indagini, ma non certamente la percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove esistenti, inficino le relative determinazioni; atteso l’indicato carattere derogatorio, il criterio dell’effettiva completa conoscenza dell’atto impugnabile, comprensivo di tutti gli aspetti di lesività e illegittimità dello stesso, deve essere applicato in modo restrittivo, ai soli casi in cui, per gli elementi emersi nella seduta di gara, si evince che la parte dovesse essere sin da allora pienamente consapevole dei profili di illegittimità sollevabili (1).</p>", "summary": "<p>Considerata la specialità della normativa dettata dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. e il suo carattere derogatorio dei principi in materia di impugnativa non è sufficiente a far decorrere l’onere di impugnare il provvedimento di ammissione dalla gara la sola presenza di un rappresentante della ditta alla seduta in cui viene decretata l’ammissione, e ciò in quanto tale presenza determina al più la conoscenza del provvedimento di ammissione e di quanto ivi emerso, oltre alla mera conoscibilità di eventuali ulteriori profili di illegittimità all’esito di successive indagini, ma non certamente la percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove esistenti, inficino le relative determinazioni; atteso l’indicato carattere derogatorio, il criterio dell’effettiva completa conoscenza dell’atto impugnabile, comprensivo di tutti gli aspetti di lesività e illegittimità dello stesso, deve essere applicato in modo restrittivo, ai soli casi in cui, per gli elementi emersi nella seduta di gara, si evince che la parte dovesse essere sin da allora pienamente consapevole dei profili di illegittimità sollevabili (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122033, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 14:31:32.0", "modifiedDate": "2023-10-24 07:04:23.466", "classNameId": 31701, "classPK": 122031, "classUuid": "3bc0bc41-bae2-d215-8e88-b48648842310", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-18 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Decorrenza del termine per impugnare l’ammissione alla gara se non sono state rispettate le forme di pubblicità sul portale della stazione appaltante", "description": "<p>Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., aggiunto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è irricevibile il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica nel quale si sollevano censure contro il provvedimento di ammissione dell’aggiudicatario che, come tali, avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte entro il termine previsto dal citato comma 2 bis (1). Ai fini della tempestività del ricorso proposto avverso l’ammissione di altro concorrente ad una gara non rileva che la stazione appaltante non abbia provveduto alla pubblicazione del provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti con le modalità previste dall’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sul profilo del committente, nella sezione 'Amministrazione trasparente', con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, trovando in ogni caso applicazione il principio secondo cui in difetto della formale comunicazione dell'atto e nel caso in cui il ricorrente viene ad aver contezza dell'atto prima della sua comunicazione formale, il termine di impugnazione decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto stesso purché siano percepibili quei profili che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato (2).</p>", "summary": "<p>Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., aggiunto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è irricevibile il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica nel quale si sollevano censure contro il provvedimento di ammissione dell’aggiudicatario che, come tali, avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte entro il termine previsto dal citato comma 2 bis (1). Ai fini della tempestività del ricorso proposto avverso l’ammissione di altro concorrente ad una gara non rileva che la stazione appaltante non abbia provveduto alla pubblicazione del provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti con le modalità previste dall’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sul profilo del committente, nella sezione 'Amministrazione trasparente', con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, trovando in ogni caso applicazione il principio secondo cui in difetto della formale comunicazione dell'atto e nel caso in cui il ricorrente viene ad aver contezza dell'atto prima della sua comunicazione formale, il termine di impugnazione decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto stesso purché siano percepibili quei profili che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 235051, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-23 15:45:36.0", "modifiedDate": "2023-10-24 07:02:25.208", "classNameId": 31701, "classPK": 235049, "classUuid": "90f0aabe-8ce4-54be-38df-b65346e9bf01", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-23 14:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Decorrenza del termine per impugnare, con ricorso incidentale, l’ammissione in gara del ricorrente principale", "description": "<p>Il dies a quo per proporre il ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara del ricorrente principale decorre dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del committente e non, in applicazione del principio dettato dall’art. 42, comma 1, c.p.a., dalla notifica del ricorso principale (1).</p>", "summary": "<p>Il dies a quo per proporre il ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara del ricorrente principale decorre dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del committente e non, in applicazione del principio dettato dall’art. 42, comma 1, c.p.a., dalla notifica del ricorso principale (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120654, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 12:18:55.0", "modifiedDate": "2023-10-23 16:22:12.761", "classNameId": 31701, "classPK": 120652, "classUuid": "5fd9454d-a7ae-86fc-7482-fb60f3d7102a", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-03-27 15:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Decorrenza del termine per impugnare, con ricorso incidentale, l’ammissione di altro concorrente in gara – Presupposti per applicare il rito super accelerato all’ammissione in gara di concorrente", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 4, "ctCollectionId": 0, "entryId": 121012, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 12:51:29.0", "modifiedDate": "2023-10-23 16:21:40.206", "classNameId": 31701, "classPK": 121010, "classUuid": "ac807f5f-34f8-b984-2b5f-399a3cbc0c3d", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-11-10 12:50:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Decorrenza del termine per impugnare, con ricorso incidentale l’ammissione di altro concorrente in gara", "description": "<p>Il dies a quo per proporre il ricorso incidentale avverso l’ammissione di altro concorrente dalla gara decorre, in applicazione del principio dettato dall’art. 42, comma 1, c.p.a., dalla notifica del ricorso principale e non dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del committente, ferma restando la preclusione all’attivazione di tale rimedio processuale quale strumento per dedurre, in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, le censure riferite alla fase di ammissione (1).</p>", "summary": "<p>Il dies a quo per proporre il ricorso incidentale avverso l’ammissione di altro concorrente dalla gara decorre, in applicazione del principio dettato dall’art. 42, comma 1, c.p.a., dalla notifica del ricorso principale e non dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del committente, ferma restando la preclusione all’attivazione di tale rimedio processuale quale strumento per dedurre, in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, le censure riferite alla fase di ammissione (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118610, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 16:10:32.0", "modifiedDate": "2023-10-23 15:40:12.1", "classNameId": 31701, "classPK": 118608, "classUuid": "925f6bbb-d2aa-281b-5456-10917c83bce1", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-06-12 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Decorrenza della penalità di mora per inadempimento del giudicato", "description": "<p>Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l, 28 febbraio 1997, n. 30, non trova applicazione relativamente alla decorrenza della penalità di mora per inadempimento del giudicato (1).</p>", "summary": "<p>Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l, 28 febbraio 1997, n. 30, non trova applicazione relativamente alla decorrenza della penalità di mora per inadempimento del giudicato (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118487, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 15:44:15.0", "modifiedDate": "2023-10-23 15:38:20.657", "classNameId": 31701, "classPK": 118485, "classUuid": "f6891f1e-9f38-4a57-efea-f50e894a88fe", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-05-23 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Decorrenza degli interessi legali sulle spese di lite decise con sentenza passata in giudicato", "description": "<p>Gli interessi legali sulle spese di lite tardivamente corrisposte decorrono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha condannato a tale rimborso, perchè è solo da quel momento che si perfeziona l'accertamento giudiziale e il suo effetto costitutivo, per cui solo dalla stessa data sorgono i conseguenti obblighi (1).</p>", "summary": "<p>Gli interessi legali sulle spese di lite tardivamente corrisposte decorrono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha condannato a tale rimborso, perchè è solo da quel momento che si perfeziona l'accertamento giudiziale e il suo effetto costitutivo, per cui solo dalla stessa data sorgono i conseguenti obblighi (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 116659, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 11:49:25.0", "modifiedDate": "2023-10-23 15:32:10.403", "classNameId": 31701, "classPK": 116657, "classUuid": "7e1bebe3-1237-49e9-52c6-0bee3cd1fc42", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-01 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Danno da demansionamento e danno da mobbing", "description": "<p>Il danno da demansionamento e il danno da mobbing costituiscono due disitnte situazioni giuridiche: il mobbing, diversamente dal demansionamento, è caratterizzato dall’esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro, intento che deve formare oggetto di dimostrazione da parte di chi rivendica il danno subìto, fermo restando che il demansionamento, qualora provochi danni morali e professionali, dà diritto al risarcimento indipendentemente dalla ulteriore sussistenza del mobbing (1). La condotta illecita di mobbing non è ravvisabile quando sia assente la sistematicità degli episodi, ovvero i comportamenti su cui viene basata la pretesa risarcitoria siano riferibili alla normale condotta del datore di lavoro, funzionale all'assetto dell'apparato amministrativo (o imprenditoriale nel caso del lavoro privato), o, infine, quando vi sia una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale (2). I file audio (id est, le registrazione) possono costituire elementi probatori oggetto di prudente apprezzamento dal parte del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. (3).</p>", "summary": "<p>Il danno da demansionamento e il danno da mobbing costituiscono due disitnte situazioni giuridiche: il mobbing, diversamente dal demansionamento, è caratterizzato dall’esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro, intento che deve formare oggetto di dimostrazione da parte di chi rivendica il danno subìto, fermo restando che il demansionamento, qualora provochi danni morali e professionali, dà diritto al risarcimento indipendentemente dalla ulteriore sussistenza del mobbing (1). La condotta illecita di mobbing non è ravvisabile quando sia assente la sistematicità degli episodi, ovvero i comportamenti su cui viene basata la pretesa risarcitoria siano riferibili alla normale condotta del datore di lavoro, funzionale all'assetto dell'apparato amministrativo (o imprenditoriale nel caso del lavoro privato), o, infine, quando vi sia una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale (2). I file audio (id est, le registrazione) possono costituire elementi probatori oggetto di prudente apprezzamento dal parte del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. (3).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119003, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "Thu Jun 21 17:28:17 UTC 2018", "modifiedDate": "Mon Oct 23 15:23:27 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 119001, "classUuid": "d14f2a54-c655-4f48-b44b-afb9732f732e", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Mon Feb 05 20:00:00 UTC 2018", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Sindaci candidati alle elezioni provinciali - Ricorso Pat con firma PAdES-BASIC", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122466, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 15:04:32.0", "modifiedDate": "2023-10-23 15:18:08.278", "classNameId": 31701, "classPK": 122464, "classUuid": "b57e1d2f-6aed-64e4-72be-133fe0e87cbb", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-02 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Soccorso istruttorio in sede processuale: la carenza documentale dell’aggiudicataria non sempre porta all’annullamento dell’aggiudicazione", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118969, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "Thu Jun 21 17:15:16 UTC 2018", "modifiedDate": "Mon Oct 23 15:10:54 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 118967, "classUuid": "cbe64cde-4ab5-932d-6e8d-8efbcb780d73", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Fri May 25 17:07:00 UTC 2018", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Sottoscrizione del ricorso in formato CAdES, anziché PAdES", "description": "<p>Il ricorso notificato e depositato con sottoscrizione in formato CAdES, anziché PAdES, è ammissibile e l’unica esigenza di regolarizzazione riguarda il deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES, ai fini della correntezza del processo, indipendentemente dalla circostanza se la parte intimata in giudizio si sia costituita (1).</p>", "summary": "<p>Il ricorso notificato e depositato con sottoscrizione in formato CAdES, anziché PAdES, è ammissibile e l’unica esigenza di regolarizzazione riguarda il deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES, ai fini della correntezza del processo, indipendentemente dalla circostanza se la parte intimata in giudizio si sia costituita (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120236, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:59:06.0", "modifiedDate": "2023-10-23 15:09:54.417", "classNameId": 31701, "classPK": 120234, "classUuid": "80e7ed08-5852-c621-5dad-58eb5751452d", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-22 10:57:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Sottoscrizione digitale del ricorso nel processo amministrativo telematico", "description": "<p>Ai sensi dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, d.P.C.M. 16 febbraio 2016 (Regole tecniche), nella vigenza del processo amministrativo telematico tutti gli atti delle parti “devono” (e non “possono”) essere sottoscritti con firma digitale; non paiono esservi sufficienti elementi testuali o sistematici per dequotare la prescrizione sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativo telematico ad una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito, anziché ad una forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo di inequivoca imputazione dell’atto al suo autore a fini sostanziali (1). Anche nella vigenza del processo amministrativo telematico è possibile procedere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, con la conseguenza che è ammissibile il ricorso in formato cartaceo notificato alle altre parti recante non soltanto l’autenticazione in calce al mandato, ma le relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore.</p>", "summary": "<p>Ai sensi dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, d.P.C.M. 16 febbraio 2016 (Regole tecniche), nella vigenza del processo amministrativo telematico tutti gli atti delle parti “devono” (e non “possono”) essere sottoscritti con firma digitale; non paiono esservi sufficienti elementi testuali o sistematici per dequotare la prescrizione sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativo telematico ad una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito, anziché ad una forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo di inequivoca imputazione dell’atto al suo autore a fini sostanziali (1). Anche nella vigenza del processo amministrativo telematico è possibile procedere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, con la conseguenza che è ammissibile il ricorso in formato cartaceo notificato alle altre parti recante non soltanto l’autenticazione in calce al mandato, ma le relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119901, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:25:20.0", "modifiedDate": "2023-10-23 15:07:58.267", "classNameId": 31701, "classPK": 119899, "classUuid": "020ccde0-e117-300d-9c5f-fba626f56cfa", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-04 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Standard di firma digitale da utilizzare nel processo amministrativo telematico", "description": "<p>Gli artt. 6, commi 4 e 5, e 12, comma 6, dell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Specifiche tecniche del processo amministrativo telematico) prescrivono l’utilizzo della firma digitale secondo lo standard PAdES per quel che riguarda il deposito del ricorso, mentre non impongono espressamente l’utilizzo di tale formato per la notifica alle altre parti che, pertanto, possono essere eseguite anche negli altri formati, purchè ammessi dall’ordinamento (nel caso di specie, la notifica è stata effettuata a mezzo PEC, allegando il ricorso firmato digitalmente secondo lo standard CAdES) (1). Le norme che regolano il processo vanno intese nell’ottica strumentale di garantire un certo risultato e non assumono, pertanto, un valore in sé né hanno un fine proprio e autonomo; pertanto, la violazione delle Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e dettate in ragione della peculiare configurazione del sistema informatico della Giustizia amministrativa (cd. S.I.G.A.), non può comportare l’invalidità degli atti di procedura compiuti qualora non vengano in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, ma, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo (nel caso di specie, il ricorso è stato notificato con firma digitale apposta secondo lo standard CAdES anziché secondo lo standard PAdES, imposto dalle norme tecniche del processo amministrativo telematico) (2). Considerato che il cd. regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) e la decisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506 dell'8 settembre 2015 impongono agli stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard, tra i quali figurano sia il CAdES sia il PAdES, non si può sanzionare con l’inesistenza dell’atto l’utilizzo della firma apposta secondo lo standard CAdES sebbene le Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, impongano l’uso dello standard PAdES; trattandosi di un formato ammesso dall’ordinamento come pienamente affidabile in termini di riconducibilità dell’atto al firmatario, l’utilizzo del formato CAdES anziché del PAdES per la firma digitale del ricorso notificato alle altre parti può, al più, determinare un’irregolarità della notifica stessa che è sanata dalla costituzione delle parti ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a..</p>", "summary": "<p>Gli artt. 6, commi 4 e 5, e 12, comma 6, dell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Specifiche tecniche del processo amministrativo telematico) prescrivono l’utilizzo della firma digitale secondo lo standard PAdES per quel che riguarda il deposito del ricorso, mentre non impongono espressamente l’utilizzo di tale formato per la notifica alle altre parti che, pertanto, possono essere eseguite anche negli altri formati, purchè ammessi dall’ordinamento (nel caso di specie, la notifica è stata effettuata a mezzo PEC, allegando il ricorso firmato digitalmente secondo lo standard CAdES) (1). Le norme che regolano il processo vanno intese nell’ottica strumentale di garantire un certo risultato e non assumono, pertanto, un valore in sé né hanno un fine proprio e autonomo; pertanto, la violazione delle Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e dettate in ragione della peculiare configurazione del sistema informatico della Giustizia amministrativa (cd. S.I.G.A.), non può comportare l’invalidità degli atti di procedura compiuti qualora non vengano in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, ma, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo (nel caso di specie, il ricorso è stato notificato con firma digitale apposta secondo lo standard CAdES anziché secondo lo standard PAdES, imposto dalle norme tecniche del processo amministrativo telematico) (2). Considerato che il cd. regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) e la decisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506 dell'8 settembre 2015 impongono agli stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard, tra i quali figurano sia il CAdES sia il PAdES, non si può sanzionare con l’inesistenza dell’atto l’utilizzo della firma apposta secondo lo standard CAdES sebbene le Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, impongano l’uso dello standard PAdES; trattandosi di un formato ammesso dall’ordinamento come pienamente affidabile in termini di riconducibilità dell’atto al firmatario, l’utilizzo del formato CAdES anziché del PAdES per la firma digitale del ricorso notificato alle altre parti può, al più, determinare un’irregolarità della notifica stessa che è sanata dalla costituzione delle parti ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a..</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122793, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 16:05:49.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:59:44.883", "classNameId": 31701, "classPK": 122791, "classUuid": "1aea83dd-d521-001b-c648-3d2400d72f80", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2016-10-03 16:04:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Tar Toscana 3 ottobre 2016 n. 1415", "description": "<p>Processo amministrativo - Rito appalti - Nuovo rito ex comma 6 bis dell'art. 120 c.p.a. - Applicazione temporale - Art. 216 del nuovo Codice dei contratti pubblici - Applicabilità. Il rito appalti disciplinato dal comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a., aggiunto dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), per l’impugnazione dei provvedimenti individuati dal precedente comma 2 bis, si applica, ai sensi dell’art. 216 dello stesso Codice dei contratti pubblici, che non contiene alcuna eccezione riferibile all’art. 204, solo alle 'procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore'.</p>", "summary": "<p>Processo amministrativo - Rito appalti - Nuovo rito ex comma 6 bis dell'art. 120 c.p.a. - Applicazione temporale - Art. 216 del nuovo Codice dei contratti pubblici - Applicabilità. Il rito appalti disciplinato dal comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a., aggiunto dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), per l’impugnazione dei provvedimenti individuati dal precedente comma 2 bis, si applica, ai sensi dell’art. 216 dello stesso Codice dei contratti pubblici, che non contiene alcuna eccezione riferibile all’art. 204, solo alle 'procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore'.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118014, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 14:33:22.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:46:12.515", "classNameId": 31701, "classPK": 118012, "classUuid": "ce2a95f5-c89a-12df-45d5-745a88fadbae", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-04 14:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Termine per impugnare gli atti di gara", "description": "<p>E’ improcedibile il ricorso proposto contro l’atto con il quale la stazione appaltante ha comunicato l’intenzione di procedere in autotutela all’annullamento della gara (per un'incongruenza fra quanto richiesto nell'avviso di manifestazione di interesse e quanto poi esplicitato negli elaborati di gara, tale da comportare un restringimento della platea dei possibili concorrenti) prima di disporre l’aggiudicazione provvisoria, ove non sia stata poi impugnata tempestivamente lo stesso provvedimento di annullamento d’ufficio (1). Ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., il termine dimidiato per impugnare gli atti di gara decorre, per le gare alle quali si applica il nuovo codice dei contratti pubblici (approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), dalla pubblicazione di tali atti, con le modalità previste dall’art. 29, sul profilo del committente, nella sezione 'Amministrazione trasparente', con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, senza che quindi possa rilevare, al fine di far slittare in avanti il dies a quo del termine per l’impugnazione, il deposito in giudizio degli atti di gara da parte dell’Amministrazione resistente (2).</p>", "summary": "<p>E’ improcedibile il ricorso proposto contro l’atto con il quale la stazione appaltante ha comunicato l’intenzione di procedere in autotutela all’annullamento della gara (per un'incongruenza fra quanto richiesto nell'avviso di manifestazione di interesse e quanto poi esplicitato negli elaborati di gara, tale da comportare un restringimento della platea dei possibili concorrenti) prima di disporre l’aggiudicazione provvisoria, ove non sia stata poi impugnata tempestivamente lo stesso provvedimento di annullamento d’ufficio (1). Ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., il termine dimidiato per impugnare gli atti di gara decorre, per le gare alle quali si applica il nuovo codice dei contratti pubblici (approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), dalla pubblicazione di tali atti, con le modalità previste dall’art. 29, sul profilo del committente, nella sezione 'Amministrazione trasparente', con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, senza che quindi possa rilevare, al fine di far slittare in avanti il dies a quo del termine per l’impugnazione, il deposito in giudizio degli atti di gara da parte dell’Amministrazione resistente (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 121927, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 14:12:24.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:45:05.492", "classNameId": 31701, "classPK": 121925, "classUuid": "a56deb99-f4a6-aaee-1d6f-832c3a5a7283", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-05-09 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Termine per impugnare il diniego di sostituzione del contraente", "description": "<p>L'art. 120, comma 5, c.p.a., nella parte in cui prevede che il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni in luogo dei sessanta previsti nel rito c.d. ordinario, non riguarda solo i giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, risultando la norma applicabile a tutti gli atti che concernono le procedure di affidamento dei contratti pubblici, ivi compresi quelli che intervengono nell’eventuale fase di sostituzione del contraente (nella specie, diniego opposto dalla stazione appaltante), disciplinata dall’art. 116, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (1).</p>", "summary": "<p>L'art. 120, comma 5, c.p.a., nella parte in cui prevede che il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni in luogo dei sessanta previsti nel rito c.d. ordinario, non riguarda solo i giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, risultando la norma applicabile a tutti gli atti che concernono le procedure di affidamento dei contratti pubblici, ivi compresi quelli che intervengono nell’eventuale fase di sostituzione del contraente (nella specie, diniego opposto dalla stazione appaltante), disciplinata dall’art. 116, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122605, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 15:29:36.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:42:19.515", "classNameId": 31701, "classPK": 122603, "classUuid": "f972adce-43ed-9b43-3a8b-276de45dc135", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-02 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Termine per impugnare l’ammissione alla gara dei concorrenti", "description": "<p>E’ irricevibile il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica nel quale si sollevano censure avverso l’ammissione alla procedura dell’aggiudicataria, censure che invece avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento ai sensi del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., aggiunto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (1). Ha natura ordinatoria il termine di due giorni, previsto dall’art. 29, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, termine finalizzato a garantire la piena conoscenza di tali determine e la loro immediata impugnazione ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. (2).</p>", "summary": "<p>E’ irricevibile il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica nel quale si sollevano censure avverso l’ammissione alla procedura dell’aggiudicataria, censure che invece avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento ai sensi del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., aggiunto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (1). Ha natura ordinatoria il termine di due giorni, previsto dall’art. 29, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, termine finalizzato a garantire la piena conoscenza di tali determine e la loro immediata impugnazione ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 92364, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32148, "userName": "redattore 01", "createDate": "2018-06-14 15:41:57.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:35:16.998", "classNameId": 31701, "classPK": 92362, "classUuid": "ab53006d-de79-5f44-83b6-0d4a5007a427", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-01-13 14:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Termine per impugnare l’ammissione alla gara del concorrente e appalto lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122085, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 14:37:52.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:34:19.219", "classNameId": 31701, "classPK": 122083, "classUuid": "fa20f223-7edc-9950-dee6-cf5233ccd78c", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-05 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Termine per impugnare l’ammissione di altro concorrente se è mancata la pubblicità sul profilo del committente", "description": "<p>Qualora siano mancate le forme di pubblicità sul profilo del committente, nella sezione trasparenza, previste dall’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. per l’impugnazione dell’ammissione di altro concorrente comincia a decorrere solo dalla data di invio della Pec che comunica l’avvenuto affidamento dell’appalto, con conseguente applicazione del rito appalti ordinario in luogo di quello superaccelerato (1).</p>", "summary": "<p>Qualora siano mancate le forme di pubblicità sul profilo del committente, nella sezione trasparenza, previste dall’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. per l’impugnazione dell’ammissione di altro concorrente comincia a decorrere solo dalla data di invio della Pec che comunica l’avvenuto affidamento dell’appalto, con conseguente applicazione del rito appalti ordinario in luogo di quello superaccelerato (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 351770, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-12-15 08:37:26.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:31:31.759", "classNameId": 31701, "classPK": 351768, "classUuid": "a5258f1d-22ad-b22d-dee2-53a258cd0260", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-12-15 08:33:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Termini per la fissazione della camera di consiglio cautelare in Adunanza plenaria", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 17558108, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 1271330, "userName": "Chiara Santucci", "createDate": "2022-01-10 18:09:10.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:10:23.607", "classNameId": 31701, "classPK": 17558106, "classUuid": "d581655c-5922-70bf-20ff-70e6049bc575", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2022-01-10 18:03:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Trattazione da remoto della causa per l’elevato rischio di contagi Covid anche conseguente alla trasferta aerea per spostarsi dalla Sicilia", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122450, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 14:58:49.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:09:24.302", "classNameId": 31701, "classPK": 122448, "classUuid": "3fb7e30c-c980-10d4-fa11-2382e08dee90", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-23 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Tutela cautelare nel rito appalti super accelerato", "description": "<p>Nel rito specialissimo ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. è ammessa la tutela cautelare ed è quindi possibile definire il giudizio, anche in appello, con la sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. (1).</p>", "summary": "<p>Nel rito specialissimo ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. è ammessa la tutela cautelare ed è quindi possibile definire il giudizio, anche in appello, con la sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120314, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 11:09:05.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:05:30.631", "classNameId": 31701, "classPK": 120312, "classUuid": "ace4d8a8-a8bf-104f-e292-6ec8a6c64b25", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-01-26 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Validità degli atti processuali in regime PAT", "description": "<p>In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo, per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l'atto di costituzione in giudizio allorché: a) sia depositata copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale; b) sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2 ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40 (1)</p>", "summary": "<p>In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo, per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l'atto di costituzione in giudizio allorché: a) sia depositata copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale; b) sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2 ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40 (1)</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118983, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 17:17:12.0", "modifiedDate": "2023-10-23 13:56:40.355", "classNameId": 31701, "classPK": 118981, "classUuid": "0a1a11a0-c804-3db3-0986-02a355c6a144", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-12 11:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Va riconosciuto l’errore scusabile se il ricorso è notificato ad un’Amministrazione, il cui indirizzo PEC non è inserito nei registri del Ministero della giustizia, all’indirizzo PEC tratto dall’elenco pubblico IPA", "description": "<p>Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia inserito un indirizzo PEC nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, deve essere riconosciuto l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. se la notifica del ricorso - proposto dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1 gennaio 2017) – è stata effettuata ad un’Amministrazione all’indirizzo PEC tratto dall’elenco pubblico IPA e non con le tradizionali modalità cartacee (1).</p>", "summary": "<p>Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia inserito un indirizzo PEC nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, deve essere riconosciuto l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. se la notifica del ricorso - proposto dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1 gennaio 2017) – è stata effettuata ad un’Amministrazione all’indirizzo PEC tratto dall’elenco pubblico IPA e non con le tradizionali modalità cartacee (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 327224, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-17 11:12:30.0", "modifiedDate": "2023-10-23 13:44:27.175", "classNameId": 31701, "classPK": 327222, "classUuid": "35c5119a-8b20-01e5-a6b1-2aac53487eda", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-15 11:08:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio ed autonomia dell’azione risarcitoria", "description": "<p>La violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso, atteso che l'art. 49, comma 3, c.p.a. assegna al giudice la fissazione di tale termine e dispone che lo stesso provveda ai sensi del precedente art. 35 'se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato', attribuendo così distinta rilevanza al rispetto di entrambi i termini giudizialmente fissati (1). L’improcedibilità dell’azione annullatoria per violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio non si estende all’azione di condanna, salva la necessità di individuare, attraverso l’esame del fatto e del comportamento delle parti, una serie causale autonoma, idonea a cagionare il danno stesso, al di là del carattere antigiuridico del provvedimento lesivo, con conseguente esclusione – e non mera riduzione – del risarcimento, come previsto dall’art. 1227, comma 1, cod. civ. (2).</p>", "summary": "<p>La violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso, atteso che l'art. 49, comma 3, c.p.a. assegna al giudice la fissazione di tale termine e dispone che lo stesso provveda ai sensi del precedente art. 35 'se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato', attribuendo così distinta rilevanza al rispetto di entrambi i termini giudizialmente fissati (1). L’improcedibilità dell’azione annullatoria per violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio non si estende all’azione di condanna, salva la necessità di individuare, attraverso l’esame del fatto e del comportamento delle parti, una serie causale autonoma, idonea a cagionare il danno stesso, al di là del carattere antigiuridico del provvedimento lesivo, con conseguente esclusione – e non mera riduzione – del risarcimento, come previsto dall’art. 1227, comma 1, cod. civ. (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 96917, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32148, "userName": "redattore 01", "createDate": "2018-06-15 12:53:59.0", "modifiedDate": "2023-10-23 10:53:48.553", "classNameId": 31701, "classPK": 96915, "classUuid": "a750297c-3633-cf44-01c9-950c16047252", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-16 16:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Impugnazione immediata del verbale di esclusione e obbligo del concorrente di dichiarare tutte le condanne penali subite", "description": "<p>Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., aggiunto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è inammissibile il ricorso proposto avverso il verbale della seduta nella quale è stata disposta la sospensione dell’ammissione della ricorrente, trattandosi di atto endoprocedimentale (1). Deve essere esclusa dalla gara, ai sensi dell’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il concorrente che ha omesso di dichiarare l'esistenza di una recente sentenza penale, emessa nei suoi confronti, di condanna per truffa continuata ai danni dello Stato, dovendo la valutazione dell'affidabilità e dell'integrità delle partecipanti – e dunque della gravità di una eventuale condanna subita – essere effettuata dalla sola stazione appaltante e non dalle stesse concorrenti (2).</p>", "summary": "<p>Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., aggiunto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è inammissibile il ricorso proposto avverso il verbale della seduta nella quale è stata disposta la sospensione dell’ammissione della ricorrente, trattandosi di atto endoprocedimentale (1). Deve essere esclusa dalla gara, ai sensi dell’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il concorrente che ha omesso di dichiarare l'esistenza di una recente sentenza penale, emessa nei suoi confronti, di condanna per truffa continuata ai danni dello Stato, dovendo la valutazione dell'affidabilità e dell'integrità delle partecipanti – e dunque della gravità di una eventuale condanna subita – essere effettuata dalla sola stazione appaltante e non dalle stesse concorrenti (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 117681, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 14:17:21.0", "modifiedDate": "2023-10-21 13:48:41.828", "classNameId": 31701, "classPK": 117679, "classUuid": "6e425a72-dd14-408f-1ff0-9dd5b098b92c", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-03-12 17:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Conseguenze dell'omessa pronuncia in primo grado sulla domanda risarcitoria", "description": "<p>L’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta unitamente a quella impugnatorio comporta l’annullamento parziale, con rinvio, della sentenza di primo grado (1).</p>", "summary": "<p>L’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta unitamente a quella impugnatorio comporta l’annullamento parziale, con rinvio, della sentenza di primo grado (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 121000, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 12:48:20.0", "modifiedDate": "2023-10-21 13:46:49.94", "classNameId": 31701, "classPK": 120998, "classUuid": "f9e3a674-0771-6e1d-f043-228f42a1cf77", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-12-13 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Conseguenza sul termine per l’impugnazione della mancata pubblicazione degli atti di esclusione e di ammissione nel sito della Stazione appaltante", "description": "<p>Sebbene il comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., inserito dall’art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella disciplina del c.d. rito super-speciale previsto per l’impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione (d)alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, faccia riferimento, ai fini della decorrenza dell’ivi previsto termine d’impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, ciò non implica l’inapplicabilità del generale principio sancito dall’art. 41, comma 2, c.p.a. e riaffermato nel comma 5, ultima parte, dell’art. 120 c.p.a., per cui, in difetto della formale comunicazione dell’atto – o, per quanto qui interessa, in difetto di pubblicazione dell’atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante –, il termine decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto stesso, purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale (1).</p>", "summary": "<p>Sebbene il comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., inserito dall’art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella disciplina del c.d. rito super-speciale previsto per l’impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione (d)alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, faccia riferimento, ai fini della decorrenza dell’ivi previsto termine d’impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, ciò non implica l’inapplicabilità del generale principio sancito dall’art. 41, comma 2, c.p.a. e riaffermato nel comma 5, ultima parte, dell’art. 120 c.p.a., per cui, in difetto della formale comunicazione dell’atto – o, per quanto qui interessa, in difetto di pubblicazione dell’atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante –, il termine decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto stesso, purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120507, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 11:53:35.0", "modifiedDate": "2023-10-21 13:44:53.903", "classNameId": 31701, "classPK": 120505, "classUuid": "e40734e5-6a6f-49fe-bb7a-fd7273cff3b5", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-16 15:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Conseguenza sulla decisione del giudice nazionale della sentenza della Corte di giustizia UE", "description": "<p>Il sistema del rinvio pregiudiziale di cui all’art 267 TFUE ripartisce nettamente i compiti delle autorità, conferendo alla Corte di giustizia UE il ruolo di interpretazione del diritto dell’Unione, senza attribuzioni nella risoluzione del caso, ed al Giudice nazionale il ruolo di decisione della controversia in virtù delle emergenze processuali e del diritto interno, tramite eventualmente la disapplicazione della norma nazionale contraria al diritto dell’unione (1).</p>", "summary": "<p>Il sistema del rinvio pregiudiziale di cui all’art 267 TFUE ripartisce nettamente i compiti delle autorità, conferendo alla Corte di giustizia UE il ruolo di interpretazione del diritto dell’Unione, senza attribuzioni nella risoluzione del caso, ed al Giudice nazionale il ruolo di decisione della controversia in virtù delle emergenze processuali e del diritto interno, tramite eventualmente la disapplicazione della norma nazionale contraria al diritto dell’unione (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 123374, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 16:24:24.0", "modifiedDate": "2023-10-21 13:36:56.906", "classNameId": 31701, "classPK": 123372, "classUuid": "b1dfda58-f985-83d1-0fae-455f01dc92c5", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-09 13:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Condanna alle spese di lite dell’Amministrazione formalmente vittoriosa per comportamento scorretto", "description": "<p>L’Amministrazione, pur formalmente vittoriosa nel doppio grado, è stata condannata a pagare le spese di lite ex art. 88 c.p.c. perché ha taciuto una circostanza che se rilevata subito non solo non avrebbe fatto iniziare la causa ma non la avrebbe fatta durare per molti anni (1).</p>", "summary": "<p>L’Amministrazione, pur formalmente vittoriosa nel doppio grado, è stata condannata a pagare le spese di lite ex art. 88 c.p.c. perché ha taciuto una circostanza che se rilevata subito non solo non avrebbe fatto iniziare la causa ma non la avrebbe fatta durare per molti anni (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118168, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 15:04:08.0", "modifiedDate": "2023-10-21 13:27:40.727", "classNameId": 31701, "classPK": 118166, "classUuid": "4f9a483a-6211-9018-c6e9-99970b85cecb", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-04 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Comunicazioni di Segreteria all’indirizzo PEC del difensore e non al domicilio fisico del codifensore domiciliatario", "description": "<p>E’ corretta la comunicazione della cancellazione della causa dal ruolo effettuata dalla Segreteria dell’Ufficio giudiziario all’indirizzo PEC del difensore espressamente indicato in ricorso e non al domicilio fisico del codifensore domiciliatario, stante la prevalenza della comunicazione informatica, espressamente richiesta, che prescinde dal luogo fisico (1).</p>", "summary": "<p>E’ corretta la comunicazione della cancellazione della causa dal ruolo effettuata dalla Segreteria dell’Ufficio giudiziario all’indirizzo PEC del difensore espressamente indicato in ricorso e non al domicilio fisico del codifensore domiciliatario, stante la prevalenza della comunicazione informatica, espressamente richiesta, che prescinde dal luogo fisico (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118130, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 14:57:59.0", "modifiedDate": "2023-10-21 13:20:36.901", "classNameId": 31701, "classPK": 118128, "classUuid": "3f46cfe0-751a-cade-0c2a-0959297b384e", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-05-15 14:56:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Competenza del Tar periferico a decidere sulla nuova sede di servizio degli appartenenti al corpo forestale dello Stato passati all'Arma dei carabinieri", "description": "<p>Rientra nella competenza del Tar periferico e non del Tar del Lazio, sede di Roma, la controversia avente ad oggetto il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato mediante il quale è stata individuata l’Amministrazione (e la sede) presso la quale il ricorrente dovrà “proseguire” il rapporto di impiego sinora intrattenuto dalla parte ricorrente di primo grado con il Corpo Forestale dello Stato, essendo in presenza di un atto plurimo, ossia di un provvedimento che, a dispetto dell’unitarietà formale, è funzionalmente scindibile in tante diverse decisioni quanti sono i destinatari perchè individua la futura destinazione professionale degli appartenenti al Corpo traguardati uti singuli e non quali parti di un tutto inscindibile ed organicamente considerato (1).</p>", "summary": "<p>Rientra nella competenza del Tar periferico e non del Tar del Lazio, sede di Roma, la controversia avente ad oggetto il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato mediante il quale è stata individuata l’Amministrazione (e la sede) presso la quale il ricorrente dovrà “proseguire” il rapporto di impiego sinora intrattenuto dalla parte ricorrente di primo grado con il Corpo Forestale dello Stato, essendo in presenza di un atto plurimo, ossia di un provvedimento che, a dispetto dell’unitarietà formale, è funzionalmente scindibile in tante diverse decisioni quanti sono i destinatari perchè individua la futura destinazione professionale degli appartenenti al Corpo traguardati uti singuli e non quali parti di un tutto inscindibile ed organicamente considerato (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118147, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 15:01:06.0", "modifiedDate": "2023-10-21 13:18:17.278", "classNameId": 31701, "classPK": 118145, "classUuid": "cea10303-b8e3-c76c-418d-bc33444ed17f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-01-27 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Competenza del Tar Lazio a decidere i ricorsi sull’assegnazione degli appartenenti del Corpo Forestale dello Stato ad altre Amministrazioni", "description": "<p>Il ricorso, con il quale alcuni civili appartenenti al Corpo Forestale dello Stato impugnano il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato – adottato in attuazione dell’art. 12, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (che ha disposto la riorganizzazione delle Forze di polizia e l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato) – che li ha assegnati all'Arma dei Carabinieri, deve essere proposto dinanzi al Tar Lazio, sede di Roma (1).</p>", "summary": "<p>Il ricorso, con il quale alcuni civili appartenenti al Corpo Forestale dello Stato impugnano il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato – adottato in attuazione dell’art. 12, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (che ha disposto la riorganizzazione delle Forze di polizia e l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato) – che li ha assegnati all'Arma dei Carabinieri, deve essere proposto dinanzi al Tar Lazio, sede di Roma (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 392107, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-01-29 09:31:51.0", "modifiedDate": "2023-10-21 13:14:47.108", "classNameId": 31701, "classPK": 392105, "classUuid": "404c9586-52e6-35cc-b203-befe927875ce", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-01-25 09:28:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Compenso ai commissari ad acta nominati per eseguire i decreti di condanna per legge Pinto", "description": "<p>Ai commissari ad acta nominati per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario che riconoscono l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, individuati, secondo legge, in persona dei dirigenti delle Amministrazioni inottemperanti, non compete alcun compenso per l’attività svolta (1).</p>", "summary": "<p>Ai commissari ad acta nominati per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario che riconoscono l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, individuati, secondo legge, in persona dei dirigenti delle Amministrazioni inottemperanti, non compete alcun compenso per l’attività svolta (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 116810, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 12:05:33.0", "modifiedDate": "2023-10-21 13:05:00.545", "classNameId": 31701, "classPK": 116808, "classUuid": "b9d7c948-49e9-dcd1-c1c5-e38b50c10dbd", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-12-22 12:04:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Cessazione degli effetti delle proposte di vincolo formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004 se il procedimento non si è concluso entro 180 giorni", "description": "<p>Il combinato disposto – nell’ordine logico – dell’art. 157, comma 2, dell’art. 141, comma 5, dell’art. 140, comma 1 e dell’art. 139, comma 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo – come modificato con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 – cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni (1). L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato può modulare la portata temporale delle proprie pronunce, in particolare limitandone gli effetti al futuro, al verificarsi delle seguenti condizioni: a) un’obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare; b) l’esistenza di un orientamento prevalente contrario all’interpretazione adottata; c) la necessità di tutelare uno o più principi costituzionali o, comunque, di evitare gravi ripercussioni socio-economiche (2). Il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria che ha risolto la questione relativa alla cessazione degli effetti del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – come modificato con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 – qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni (3).</p>", "summary": "<p>Il combinato disposto – nell’ordine logico – dell’art. 157, comma 2, dell’art. 141, comma 5, dell’art. 140, comma 1 e dell’art. 139, comma 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo – come modificato con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 – cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni (1). L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato può modulare la portata temporale delle proprie pronunce, in particolare limitandone gli effetti al futuro, al verificarsi delle seguenti condizioni: a) un’obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare; b) l’esistenza di un orientamento prevalente contrario all’interpretazione adottata; c) la necessità di tutelare uno o più principi costituzionali o, comunque, di evitare gravi ripercussioni socio-economiche (2). Il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria che ha risolto la questione relativa alla cessazione degli effetti del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – come modificato con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 – qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni (3).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 97324, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32148, "userName": "redattore 01", "createDate": "2018-06-15 14:01:45.0", "modifiedDate": "2023-10-20 16:49:21.72", "classNameId": 31701, "classPK": 97322, "classUuid": "147f6425-ed6a-fe2c-ffa3-499341d895c7", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-16 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Caratteri della finanza di progetto", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 222090, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-07-31 10:02:54.0", "modifiedDate": "2023-10-20 16:35:04.956", "classNameId": 31701, "classPK": 222088, "classUuid": "e3969448-b0aa-7adf-1433-d21a0a603388", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-07-30 13:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Azione di chiarimenti in sede di ottemperanza", "description": "<p>Il principio di separazione dei poteri, sotteso alla previsione di cui al comma 2 dell’art. 34 c.p.a. comporta, come corollario, che lo strumento dell’azione di “chiarimenti” previsto dall’art. 112, comma 5, c.p.a. non possa trasformarsi in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa (1).</p>", "summary": "<p>Il principio di separazione dei poteri, sotteso alla previsione di cui al comma 2 dell’art. 34 c.p.a. comporta, come corollario, che lo strumento dell’azione di “chiarimenti” previsto dall’art. 112, comma 5, c.p.a. non possa trasformarsi in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120910, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 12:35:25.0", "modifiedDate": "2023-10-20 16:05:30.936", "classNameId": 31701, "classPK": 120908, "classUuid": "1cc8884e-f105-5590-dfdf-134680ff0bc1", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-02-26 18:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Applicabilità del rito super accelerato solo se sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazioni", "description": "<p>Il termine di impugnazione delle ammissioni degli altri concorrenti in una gara di appalto non può decorrere dalla data della seduta pubblica di apertura delle offerte, ancorchè fosse presente un rappresentante dell’impresa ricorrente. Lo speciale rito previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. individua espressamente il dies a quo dell’impugnativa anticipata di ammissioni ed esclusioni nella pubblicazione sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in mancanza di tale adempimento il rito superacelerato, per la natura derogatoria ed eccezionale che presenta, non può operare; infatti l’eccezionalità della previsione ne impone, in caso di dubbio, una interpretazione favorevole all’esercizio del diritto di difesa, nel rispetto degli artt. 24, 111 e 113 Cost. (1).</p>", "summary": "<p>Il termine di impugnazione delle ammissioni degli altri concorrenti in una gara di appalto non può decorrere dalla data della seduta pubblica di apertura delle offerte, ancorchè fosse presente un rappresentante dell’impresa ricorrente. Lo speciale rito previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. individua espressamente il dies a quo dell’impugnativa anticipata di ammissioni ed esclusioni nella pubblicazione sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in mancanza di tale adempimento il rito superacelerato, per la natura derogatoria ed eccezionale che presenta, non può operare; infatti l’eccezionalità della previsione ne impone, in caso di dubbio, una interpretazione favorevole all’esercizio del diritto di difesa, nel rispetto degli artt. 24, 111 e 113 Cost. (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 104032, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-18 15:31:58.0", "modifiedDate": "2023-10-20 16:04:07.112", "classNameId": 31701, "classPK": 104030, "classUuid": "7b7eb8e1-8c56-7a4e-342e-0e7a54a0388f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-20 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Applicabilità del rito superaccelerato all’esclusione per carenza dell’offerta e applicazione del soccorso istruttorio in caso di mancata allegazione del cronoprogramma", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118635, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 16:14:45.0", "modifiedDate": "2023-10-20 15:54:29.127", "classNameId": 31701, "classPK": 118633, "classUuid": "e2602b34-0583-aea3-bf9a-ee02dbf4036b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-09 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Appellabilità delle pronunce che forniscono chiarimenti ex artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a. – Enti dissestati esperimento azioni desecutive", "description": "<p>La richiesta di chiarimenti ex artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a. non introduce una autonoma azione la cui decisione è idonea al giudicato e, dunque, se resa nel corso del giudizio di primo grado, sempre appellabile, dovendosi verificare, volta per volta, quale sia il contenuto effettivo del provvedimento (indipendentemente dalla veste formale di ordinanza o sentenza) adottato dal giudice di primo grado in sede di ottemperanza e, segnatamente, in occasione della risposta a chiarimenti da chiunque richiesti (1). La speciale disciplina normativa per gli enti dissestati, inibendo le azioni esecutive «pure», ammette quelle aventi un sostanziale contenuto di cognizione perché rivolte, ad esempio, a quantificare le somme effettivamente dovute in base ad un giudicato che si sia limitato (come nel caso di specie) a fissare criteri generali; in tal caso il giudice dell'ottemperanza, anche mediante un proprio commissario, può liquidare le somme effettivamente dovute, segnalando l'esistenza e l'importo del credito all'organo straordinario di gestione (2)</p>", "summary": "<p>La richiesta di chiarimenti ex artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a. non introduce una autonoma azione la cui decisione è idonea al giudicato e, dunque, se resa nel corso del giudizio di primo grado, sempre appellabile, dovendosi verificare, volta per volta, quale sia il contenuto effettivo del provvedimento (indipendentemente dalla veste formale di ordinanza o sentenza) adottato dal giudice di primo grado in sede di ottemperanza e, segnatamente, in occasione della risposta a chiarimenti da chiunque richiesti (1). La speciale disciplina normativa per gli enti dissestati, inibendo le azioni esecutive «pure», ammette quelle aventi un sostanziale contenuto di cognizione perché rivolte, ad esempio, a quantificare le somme effettivamente dovute in base ad un giudicato che si sia limitato (come nel caso di specie) a fissare criteri generali; in tal caso il giudice dell'ottemperanza, anche mediante un proprio commissario, può liquidare le somme effettivamente dovute, segnalando l'esistenza e l'importo del credito all'organo straordinario di gestione (2)</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 4, "ctCollectionId": 0, "entryId": 117810, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 14:22:34.0", "modifiedDate": "2023-10-20 15:33:42.12", "classNameId": 31701, "classPK": 117808, "classUuid": "666aac33-39d5-5eca-03c7-3320c3edcd00", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-01-24 14:20:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Annullamento con rinvio al giudice di primo grado se è dichiarata la tardività dell’azione risarcitoria", "description": "<p>L’erronea declaratoria di tardività della domanda risarcitoria autonoma, traducendosi in una omessa pronuncia nel merito della causa, il cui oggetto coincide per intero con detta domanda, è sussumibile nella categoria della lesione del diritto di difesa e impone la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi e nei termini di cui all’art. 105 c.p.a. (1).</p>", "summary": "<p>L’erronea declaratoria di tardività della domanda risarcitoria autonoma, traducendosi in una omessa pronuncia nel merito della causa, il cui oggetto coincide per intero con detta domanda, è sussumibile nella categoria della lesione del diritto di difesa e impone la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi e nei termini di cui all’art. 105 c.p.a. (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 117798, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 14:20:24.0", "modifiedDate": "2023-10-20 15:31:53.921", "classNameId": 31701, "classPK": 117796, "classUuid": "ae26859e-f669-f489-ea5e-aba1397e0f6c", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-03-01 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Annullamento con rinvio al giudice di primo grado se è dichiarata la tardività dell’azione annullatoria", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 117900, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 14:27:40.0", "modifiedDate": "2023-10-20 15:30:20.505", "classNameId": 31701, "classPK": 117898, "classUuid": "bcc073df-fe71-ac5d-7d42-977bf209c766", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-07-31 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Annullamento con rinvio al giudice di primo grado in caso di integrale violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato", "description": "<p>La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex artt. 99 e 112 c.p.c., con declaratoria di tardività del ricorso rispetto ad un provvedimento di cui non era stato chiesto l’annullamento, comporta l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado; in questa ipotesi, infatti, l’integrale violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato rientra nei casi in cui il principio devolutivo cede il passo al principio del doppio grado di giudizio (1).</p>", "summary": "<p>La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex artt. 99 e 112 c.p.c., con declaratoria di tardività del ricorso rispetto ad un provvedimento di cui non era stato chiesto l’annullamento, comporta l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado; in questa ipotesi, infatti, l’integrale violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato rientra nei casi in cui il principio devolutivo cede il passo al principio del doppio grado di giudizio (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 94818, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32148, "userName": "redattore 01", "createDate": "2018-06-15 10:28:31.0", "modifiedDate": "2023-10-20 15:15:03.497", "classNameId": 31701, "classPK": 94816, "classUuid": "dd51b0f5-d107-4b52-b024-a7cc6dc11e76", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-02-28 10:26:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ambito di applicazione del rito superaccelerato – Avvalimento di garanzia e tecnico/operativo", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 122751, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 16:00:28.0", "modifiedDate": "2023-10-20 15:12:37.568", "classNameId": 31701, "classPK": 122749, "classUuid": "466ceded-5e39-c65c-cecf-59efdd16ba41", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2016-12-07 15:58:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ambito di applicazione del nuovo rito appalti e rito applicabile in caso di cumulo di domande di annullamento ex commi 6 e 6 bis dell’art. 120 c.p.a.", "description": "<p>In mancanza di espressa previsione contraria anche il nuovo rito superaccelerato appalti, previsto dai commi 2 bis e 6 bis dell’art. 120 c.p.a., soggiace alla sospensione feriale dei termini processuali, secondo la regola generale esplicitata dall’art. 54 c.p.a., pacificamente applicabile anche ai giudizi di cui al titolo V, libro IV c.p.a.. Ove la successione temporale degli atti della procedura di gara pubblica lo consenta è ammissibile l'impugnativa congiunta ovvero con motivi aggiunti dei provvedimenti di ammissione e di aggiudicazione definitiva (1). In presenza di domande di annullamento di provvedimenti afferenti la medesima materia “appalti”, assoggettate a riti caratterizzati da un diverso grado di specialità (commi 6 e 6 bis dell’art. 120 c.p.a.) si applica all’intera controversia il rito disciplinato dal comma 6 e non quello “superaccelerato” introdotto dal successivo comma 6 bis (2).</p>", "summary": "<p>In mancanza di espressa previsione contraria anche il nuovo rito superaccelerato appalti, previsto dai commi 2 bis e 6 bis dell’art. 120 c.p.a., soggiace alla sospensione feriale dei termini processuali, secondo la regola generale esplicitata dall’art. 54 c.p.a., pacificamente applicabile anche ai giudizi di cui al titolo V, libro IV c.p.a.. Ove la successione temporale degli atti della procedura di gara pubblica lo consenta è ammissibile l'impugnativa congiunta ovvero con motivi aggiunti dei provvedimenti di ammissione e di aggiudicazione definitiva (1). In presenza di domande di annullamento di provvedimenti afferenti la medesima materia “appalti”, assoggettate a riti caratterizzati da un diverso grado di specialità (commi 6 e 6 bis dell’art. 120 c.p.a.) si applica all’intera controversia il rito disciplinato dal comma 6 e non quello “superaccelerato” introdotto dal successivo comma 6 bis (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 4, "ctCollectionId": 0, "entryId": 117304, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 13:06:57.0", "modifiedDate": "2023-10-20 15:00:50.796", "classNameId": 31701, "classPK": 117302, "classUuid": "674229bf-639a-652f-b4a0-1a640a34faeb", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-24 14:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "All’Adunanza plenaria nuovamente la questione se l’omesso esame dell’azione risarcitoria comporta l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 117346, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 13:11:38.0", "modifiedDate": "2023-10-20 14:49:30.649", "classNameId": 31701, "classPK": 117344, "classUuid": "3f14c583-d49e-c86b-8027-ad7faf45b0cd", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-17 14:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "All’Adunanza plenaria nuovamente la questione se l’erronea declaratoria di improcedibilità o inammissibilità del ricorso comporta l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado", "description": "<p>Stante il contrasto giurisprudenziale, vanno rimesse all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se la sentenza d’appello che accerti l’erroneità della declaratoria di inammissibilità e/o di irricevibilità del ricorso, comporti l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ex art. 105 c.p.a.; in particolate se: a) l’annullamento della sentenza di inammissibilità e/o di improcedibilità, disvelando che l’omessa trattazione del merito della causa in primo grado ha determinato una ingiusta compressione e dunque lesione del ‘diritto di difesa’ del ricorrente - lesione che verrebbe ulteriormente perpetrata, per la sottrazione alla sua disponibilità di un grado di giudizio, ove la causa fosse trattata (nel merito) direttamente dal Giudice d’appello - non determini la necessità di rinviare la causa, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., al Giudice di primo grado; b) se la pronunzia con cui il Giudice di primo grado abbia dichiarato l’inammissibilità o l’improcedibilità di una domanda giudiziale (rinunciando, dunque, all’esercizio ulteriore del potere giurisdizionale per stabilirne la fondatezza nel merito), possa essere assimilata - ai fini dell’applicazione dell’art. 105, comma 1, c.p.a. e per gli effetti devolutivi ivi previsti - ad una ipotesi di “declinazione” (pur se latu sensu intesa) della giurisdizione; c) se la statuizione con cui il Giudice d’appello “riformi” la sentenza di inammissibilità o di improcedibilità emessa dal Giudice di primo grado debba essere ritenuta - al di là del nomen juris utilizzato nel dispositivo - una vera e propria “sentenza di annullamento”; e se una “sentenza di annullamento” (di una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità) possa essere assimilata ad una sentenza “dichiarativa di nullità” in esito alla quale occorre rinviare la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., perché decida nel merito le questioni precedentemente non trattate (1).</p>", "summary": "<p>Stante il contrasto giurisprudenziale, vanno rimesse all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se la sentenza d’appello che accerti l’erroneità della declaratoria di inammissibilità e/o di irricevibilità del ricorso, comporti l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ex art. 105 c.p.a.; in particolate se: a) l’annullamento della sentenza di inammissibilità e/o di improcedibilità, disvelando che l’omessa trattazione del merito della causa in primo grado ha determinato una ingiusta compressione e dunque lesione del ‘diritto di difesa’ del ricorrente - lesione che verrebbe ulteriormente perpetrata, per la sottrazione alla sua disponibilità di un grado di giudizio, ove la causa fosse trattata (nel merito) direttamente dal Giudice d’appello - non determini la necessità di rinviare la causa, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., al Giudice di primo grado; b) se la pronunzia con cui il Giudice di primo grado abbia dichiarato l’inammissibilità o l’improcedibilità di una domanda giudiziale (rinunciando, dunque, all’esercizio ulteriore del potere giurisdizionale per stabilirne la fondatezza nel merito), possa essere assimilata - ai fini dell’applicazione dell’art. 105, comma 1, c.p.a. e per gli effetti devolutivi ivi previsti - ad una ipotesi di “declinazione” (pur se latu sensu intesa) della giurisdizione; c) se la statuizione con cui il Giudice d’appello “riformi” la sentenza di inammissibilità o di improcedibilità emessa dal Giudice di primo grado debba essere ritenuta - al di là del nomen juris utilizzato nel dispositivo - una vera e propria “sentenza di annullamento”; e se una “sentenza di annullamento” (di una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità) possa essere assimilata ad una sentenza “dichiarativa di nullità” in esito alla quale occorre rinviare la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., perché decida nel merito le questioni precedentemente non trattate (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 117260, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 12:57:24.0", "modifiedDate": "2023-10-20 14:45:38.623", "classNameId": 31701, "classPK": 117258, "classUuid": "733cb417-9a91-ca62-885a-d4f8968ed3ab", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-07-31 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "All’Adunanza plenaria l’individuazione dell’organo giurisdizionale competente a interpretare il principio di diritto da essa stessa enunciato", "description": "<p>Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria la questione se l’interpretazione del principio di diritto da essa enunciato, ove ne sia in discussione la “portata” competa alla medesima Adunanza Plenaria, cui il giudice remittente, ove abbia perplessità (ex officio o a ciò sollecitato dalle parti), è tenuto a rimettere la questione, ovvero se tale interpretazione possa essere svolta dalla stessa Sezione cui è assegnato il ricorso, esulando tale fattispecie dall’obbligo di cui all’art. 99, comma 3, c.p.a. (1).</p>", "summary": "<p>Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria la questione se l’interpretazione del principio di diritto da essa enunciato, ove ne sia in discussione la “portata” competa alla medesima Adunanza Plenaria, cui il giudice remittente, ove abbia perplessità (ex officio o a ciò sollecitato dalle parti), è tenuto a rimettere la questione, ovvero se tale interpretazione possa essere svolta dalla stessa Sezione cui è assegnato il ricorso, esulando tale fattispecie dall’obbligo di cui all’art. 99, comma 3, c.p.a. (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 240685, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-29 13:52:34.0", "modifiedDate": "2023-10-20 14:44:08.95", "classNameId": 31701, "classPK": 240683, "classUuid": "77407c0d-8ff3-8809-c15f-4940f8e4e877", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-11-07 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "All’Adunanza plenaria l’impugnazione immediata della clausola del bando che prevede l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso", "description": "<p>L’art. 9 c.p.a. è norma speciale che solo ed esclusivamente per il difetto di giurisdizione valorizza in via di eccezione il principio del giudicato implicito, correlativamente ed indirettamente confermando, per le altre cause di inammissibilità, l’assolutezza del potere di rilievo ufficioso del giudice in ogni stato e grado del procedimento. Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione: a) se, avuto anche riguardo al mutato quadro ordinamentale, i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 1 del 2003 possano essere ulteriormente precisati nel senso che l’onere di impugnazione immediata del bando sussiste anche per il caso di erronea adozione del criterio del prezzo più basso, il luogo del miglior rapporto tra qualità e prezzo; b) se l’onere di immediata impugnazione del bando possa affermarsi più in generale per tutte le clausole attinenti le regole formali e sostanziali di svolgimento della procedura di gara, nonché con riferimento agli altri atti concernenti le fasi della procedura precedenti l’aggiudicazione, con la sola eccezione delle prescrizioni generiche e incerte, il cui tenore eventualmente lesivo è destinato a disvelarsi solo con i provvedimenti attuativi; c) se, nel caso in cui l’Adunanza Plenaria affermi innovativamente il principio della immediata impugnazione delle clausole del bando di gara riguardanti la definizione del criterio di aggiudicazione, e, individui, eventualmente, ulteriori ipotesi in cui sussiste l’onere di immediata impugnazione di atti della procedura precedenti l’aggiudicazione, la nuova regola interpretativa si applichi, alternativamente: c’) con immediatezza, anche ai giudizi in corso, indipendentemente dall’epoca di indizione della gara; c’’) alle sole gare soggette alla disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici; c’’’) ai soli giudizi proposti dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria, in conformità alle regole generali dell’errore scusabile e della irretroattività dei mutamenti di giurisprudenza incidenti sul diritto viventi (secondo i principi dell’overruling); d) se, nel caso di contestazione del criterio di aggiudicazione o, in generale, della impugnazione di atti della procedura immediatamente lesivi, sia necessario, ai fini della legittimazione a ricorrere, che l’operatore economico abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura, ovvero sia sufficiente la dimostrazione della qualità di operatore economico del settore, in possesso dei requisiti generali necessari per partecipare alla selezione(1).</p>", "summary": "<p>L’art. 9 c.p.a. è norma speciale che solo ed esclusivamente per il difetto di giurisdizione valorizza in via di eccezione il principio del giudicato implicito, correlativamente ed indirettamente confermando, per le altre cause di inammissibilità, l’assolutezza del potere di rilievo ufficioso del giudice in ogni stato e grado del procedimento. Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione: a) se, avuto anche riguardo al mutato quadro ordinamentale, i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 1 del 2003 possano essere ulteriormente precisati nel senso che l’onere di impugnazione immediata del bando sussiste anche per il caso di erronea adozione del criterio del prezzo più basso, il luogo del miglior rapporto tra qualità e prezzo; b) se l’onere di immediata impugnazione del bando possa affermarsi più in generale per tutte le clausole attinenti le regole formali e sostanziali di svolgimento della procedura di gara, nonché con riferimento agli altri atti concernenti le fasi della procedura precedenti l’aggiudicazione, con la sola eccezione delle prescrizioni generiche e incerte, il cui tenore eventualmente lesivo è destinato a disvelarsi solo con i provvedimenti attuativi; c) se, nel caso in cui l’Adunanza Plenaria affermi innovativamente il principio della immediata impugnazione delle clausole del bando di gara riguardanti la definizione del criterio di aggiudicazione, e, individui, eventualmente, ulteriori ipotesi in cui sussiste l’onere di immediata impugnazione di atti della procedura precedenti l’aggiudicazione, la nuova regola interpretativa si applichi, alternativamente: c’) con immediatezza, anche ai giudizi in corso, indipendentemente dall’epoca di indizione della gara; c’’) alle sole gare soggette alla disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici; c’’’) ai soli giudizi proposti dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria, in conformità alle regole generali dell’errore scusabile e della irretroattività dei mutamenti di giurisprudenza incidenti sul diritto viventi (secondo i principi dell’overruling); d) se, nel caso di contestazione del criterio di aggiudicazione o, in generale, della impugnazione di atti della procedura immediatamente lesivi, sia necessario, ai fini della legittimazione a ricorrere, che l’operatore economico abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura, ovvero sia sufficiente la dimostrazione della qualità di operatore economico del settore, in possesso dei requisiti generali necessari per partecipare alla selezione(1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 117671, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 14:14:56.0", "modifiedDate": "2023-10-20 13:54:55.846", "classNameId": 31701, "classPK": 117669, "classUuid": "f4a382cc-9bb3-a97e-2efc-7a5ccc2d5354", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-05 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "All’Adunanza plenaria la tassatività delle ipotesi di annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a. della sentenza del Tar", "description": "<p>Devono essere rimesse all’Adunanza plenaria, stante il contrasto giurisprudenziale, le questioni: a) se alle ipotesi di annullamento con rinvio di cui all’art. 105 c.p.a. debba attribuirsi portata tassativa ovvero natura di clausola generale suscettibile di essere riempita, nel contenuto, attraverso l’elaborazione giurisprudenziale; a.1) nel primo caso, quali siano le ipotesi di annullamento con rinvio da intendersi come tassative; a.2) nel secondo caso, quali siano i criteri che devono guidare il giudice nell’attività di interpretazione dei fatti processuali, onde qualificarli come cause di annullamento con rinvio; b) se, alla luce della nuova nomenclatura contenuta nel vigente art. 105 c.p.a., l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse debba (o possa) essere ricompresa nella categoria della lesione dei diritti della difesa, come perdita del (normativamente previsto) doppio grado di giudizio nel merito, con conseguente annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice; c) anche a prescindere da tale ultima soluzione, se ed entro quali limiti e secondo quali criteri possa riconoscersi al giudice di secondo grado il potere di sindacare il contenuto della motivazione dell’impugnata sentenza, al fine di riqualificare il (formale) dispositivo di declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse in un (sostanziale) accertamento della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dell’obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.), intesa - questa - come elemento essenziale della sentenza, rispetto all’oggetto del processo; d) se dette ultime ipotesi costituiscano (o a quali condizioni possano costituire), rispettivamente, lesione dei diritti della difesa o ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. (1).</p>", "summary": "<p>Devono essere rimesse all’Adunanza plenaria, stante il contrasto giurisprudenziale, le questioni: a) se alle ipotesi di annullamento con rinvio di cui all’art. 105 c.p.a. debba attribuirsi portata tassativa ovvero natura di clausola generale suscettibile di essere riempita, nel contenuto, attraverso l’elaborazione giurisprudenziale; a.1) nel primo caso, quali siano le ipotesi di annullamento con rinvio da intendersi come tassative; a.2) nel secondo caso, quali siano i criteri che devono guidare il giudice nell’attività di interpretazione dei fatti processuali, onde qualificarli come cause di annullamento con rinvio; b) se, alla luce della nuova nomenclatura contenuta nel vigente art. 105 c.p.a., l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse debba (o possa) essere ricompresa nella categoria della lesione dei diritti della difesa, come perdita del (normativamente previsto) doppio grado di giudizio nel merito, con conseguente annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice; c) anche a prescindere da tale ultima soluzione, se ed entro quali limiti e secondo quali criteri possa riconoscersi al giudice di secondo grado il potere di sindacare il contenuto della motivazione dell’impugnata sentenza, al fine di riqualificare il (formale) dispositivo di declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse in un (sostanziale) accertamento della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dell’obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.), intesa - questa - come elemento essenziale della sentenza, rispetto all’oggetto del processo; d) se dette ultime ipotesi costituiscano (o a quali condizioni possano costituire), rispettivamente, lesione dei diritti della difesa o ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 117400, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 13:15:03.0", "modifiedDate": "2023-10-19 17:51:47.418", "classNameId": 31701, "classPK": 117398, "classUuid": "564e8c05-729c-73b3-f511-c275f88ebe7f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-04-10 13:13:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "All’Adunanza plenaria la questione se l’erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso comporta l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado", "description": "<p>Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, stante il contrasto formatosi in giurisprudenza, la quesitone se l’erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso comporta l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ex art. 105 c.p.a. (1).</p>", "summary": "<p>Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, stante il contrasto formatosi in giurisprudenza, la quesitone se l’erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso comporta l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ex art. 105 c.p.a. (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 91764, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32148, "userName": "redattore 01", "createDate": "2018-06-14 14:42:12.0", "modifiedDate": "2023-10-19 17:42:52.877", "classNameId": 31701, "classPK": 91762, "classUuid": "643987a6-c7e0-0a5b-8c9a-435b21580a58", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-02-02 11:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "All’Adunanza plenaria il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi ai poli museali", "description": "<p>L’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio esterno ex art. 39 c.p.a., secondo cui «Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa», poiché comporta il differimento della decisione della controversia con incidenza sul principio della ragionevole durata del processo, va interpretato nel senso che la «sospensione necessaria» va disposta nei soli casi di pregiudizialità in senso tecnico, ovvero quando in un altro giudizio, pendente tra le stesse parti, possa essere emanata una pronuncia avente efficacia di giudicato nella causa pregiudicata o comunque un’efficacia vincolante (1). Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la «procedura di selezione pubblica», prevista dall’art. 14, comma 2 bis, d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella l. 29 luglio 2014, n. 104, per il conferimento di incarichi di Direttore di museo caratterizzata da un sub procedimento specifico, intermedio tra la scelta della decina e l’individuazione della terna, caratterizzato dai «colloqui» da svolgere tra la commissione ed i candidati (2). Al fine del conferimento dell’incarico di Direttore di museo, l’art. 14, d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella l. 29 luglio 2014, n. 104, consente il motivato confronto tra i dirigenti interni all’Amministrazione e gli interessati ‘esterni’ (3). L’omessa indicazione, nel verbale relativo alla seduta orale di un concorso, della pubblicità della seduta non significa che la stessa si sia svolta a porte chiuse, e ciò in quanto la verbalizzazione è necessariamente richiesta solo quando accada qualcosa che ecceda l’ordinario corso del procedimento, ad esempio sia disposto l’allontanamento dalla sala di chi voglia assistere alle operazioni, ovvero si debbano far constare una dichiarazione del presidente della seduta o una statuizione della commissione in sede collegiale, circa l’andamento dei lavori (4). Il principio di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. trova nel processo amministrativo di legittimità un’applicazione temperata dalla particolare struttura di quest’ultimo, che di regola fa seguito ad un procedimento amministrativo, le cui risultanze, tradotte nei relativi atti, vanno tenute per ferme, quanto meno sino a prova contraria; infatti, quando si tratti della impugnazione di un provvedimento autoritativo, la «non contestazione» non è ravvisabile in linea di principio, anche se l’Amministrazione nelle sue difese non ribadisce espressamente la sussistenza dei fatti posti a base del provvedimento impugnato, oggetto di contestazione del ricorrente (5). Va rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se possano partecipare alla selezione per il conferimento di incarichi di Direttore di museo anche i candidati aventi non la cittadinanza italiana, ma quella di un altro Stato dell’Unione europea (6). La normativa nazionale può prevedere il requisito della cittadinanza quando si tratti della selezione che comporta l’attribuzione dello status e delle funzioni dei più alti dirigenti dello Stato (7).</p>", "summary": "<p>L’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio esterno ex art. 39 c.p.a., secondo cui «Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa», poiché comporta il differimento della decisione della controversia con incidenza sul principio della ragionevole durata del processo, va interpretato nel senso che la «sospensione necessaria» va disposta nei soli casi di pregiudizialità in senso tecnico, ovvero quando in un altro giudizio, pendente tra le stesse parti, possa essere emanata una pronuncia avente efficacia di giudicato nella causa pregiudicata o comunque un’efficacia vincolante (1). Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la «procedura di selezione pubblica», prevista dall’art. 14, comma 2 bis, d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella l. 29 luglio 2014, n. 104, per il conferimento di incarichi di Direttore di museo caratterizzata da un sub procedimento specifico, intermedio tra la scelta della decina e l’individuazione della terna, caratterizzato dai «colloqui» da svolgere tra la commissione ed i candidati (2). Al fine del conferimento dell’incarico di Direttore di museo, l’art. 14, d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella l. 29 luglio 2014, n. 104, consente il motivato confronto tra i dirigenti interni all’Amministrazione e gli interessati ‘esterni’ (3). L’omessa indicazione, nel verbale relativo alla seduta orale di un concorso, della pubblicità della seduta non significa che la stessa si sia svolta a porte chiuse, e ciò in quanto la verbalizzazione è necessariamente richiesta solo quando accada qualcosa che ecceda l’ordinario corso del procedimento, ad esempio sia disposto l’allontanamento dalla sala di chi voglia assistere alle operazioni, ovvero si debbano far constare una dichiarazione del presidente della seduta o una statuizione della commissione in sede collegiale, circa l’andamento dei lavori (4). Il principio di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. trova nel processo amministrativo di legittimità un’applicazione temperata dalla particolare struttura di quest’ultimo, che di regola fa seguito ad un procedimento amministrativo, le cui risultanze, tradotte nei relativi atti, vanno tenute per ferme, quanto meno sino a prova contraria; infatti, quando si tratti della impugnazione di un provvedimento autoritativo, la «non contestazione» non è ravvisabile in linea di principio, anche se l’Amministrazione nelle sue difese non ribadisce espressamente la sussistenza dei fatti posti a base del provvedimento impugnato, oggetto di contestazione del ricorrente (5). Va rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se possano partecipare alla selezione per il conferimento di incarichi di Direttore di museo anche i candidati aventi non la cittadinanza italiana, ma quella di un altro Stato dell’Unione europea (6). 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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 331296, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-22 09:01:09.0", "modifiedDate": "2023-10-19 15:33:45.747", "classNameId": 31701, "classPK": 331294, "classUuid": "7c1656b5-b63a-1c1c-d289-590929b118de", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-15 08:59:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte costituzionale il recepimento del Programma operativo sanitario straordinario del Molise con legge statale", "description": "<p>In materia di competenza inderogabile del giudice amministrativo, il rapporto tra i due criteri previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a., segue la logica della complementarietà e della reciproca integrazione, nel senso che il criterio principale è quello della sede dell'Autorità che ha adottato l'atto impugnato ma, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis d.l. n. 50 del 2017, convertito in l. n. 96 del 2017: 1) per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddizione, legalità e imparzialità della P.A., si recepisce in norma di legge un provvedimento amministrativo, il POS, plausibilmente affetto da vizi di illegittimità, con l’effetto o la conseguenza di sanare e validare, in via postuma, non solo i vizi di quel provvedimento programmatorio ma persino quelli dei provvedimenti attuativi di esso; 2) per violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., posti anche in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, laddove risulta inciso e compromesso il principio della giustiziabilità delle posizioni giuridiche soggettive, nonché indebitamente limitati i poteri e le prerogative del plesso della giustizia amministrativa; 3) per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3, e 120 Cost., laddove si deroga ingiustificatamente alle regole fondamentali della legislazione concorrente Stato-Regione, nonché ai principi di sussidiarietà verticale e di leale cooperazione (2).</p>", "summary": "<p>In materia di competenza inderogabile del giudice amministrativo, il rapporto tra i due criteri previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a., segue la logica della complementarietà e della reciproca integrazione, nel senso che il criterio principale è quello della sede dell'Autorità che ha adottato l'atto impugnato ma, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis d.l. n. 50 del 2017, convertito in l. n. 96 del 2017: 1) per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddizione, legalità e imparzialità della P.A., si recepisce in norma di legge un provvedimento amministrativo, il POS, plausibilmente affetto da vizi di illegittimità, con l’effetto o la conseguenza di sanare e validare, in via postuma, non solo i vizi di quel provvedimento programmatorio ma persino quelli dei provvedimenti attuativi di esso; 2) per violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., posti anche in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, laddove risulta inciso e compromesso il principio della giustiziabilità delle posizioni giuridiche soggettive, nonché indebitamente limitati i poteri e le prerogative del plesso della giustizia amministrativa; 3) per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3, e 120 Cost., laddove si deroga ingiustificatamente alle regole fondamentali della legislazione concorrente Stato-Regione, nonché ai principi di sussidiarietà verticale e di leale cooperazione (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 4, "ctCollectionId": 0, "entryId": 123306, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 16:17:09.0", "modifiedDate": "2023-10-18 11:25:59.149", "classNameId": 31701, "classPK": 123304, "classUuid": "86ff39dc-4661-06b5-fac2-7b3c28e2b980", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-03-01 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Accoglimento parziale in appello del ricorso su silenzio e nomina dello stesso commissario ad acta individuato dal Tar", "description": "<p>Il giudice di secondo grado, che accoglie in parte l’appello avverso una sentenza che ha deciso sul ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, può nominare, per l’esecuzione, lo stesso commissario ad acta individuato dal Tar per compiere tutti gli adempimenti per dare esecuzione alla sentenza insieme a quella del Tar appellata, nella parte non riformata; anche eventuali incidenti che dovessero occorrere in sede di esatta esecuzione della decisione devono essere portati alla cognizione, in sede di ottemperanza, del giudice di primo grado, trovando tale parziale deroga all’art. 113, comma 1, c.p.a. giustificazione nella complessiva unità della decisione da ottemperare, in rapporto alla medesima fattispecie fattuale.</p>", "summary": "<p>Il giudice di secondo grado, che accoglie in parte l’appello avverso una sentenza che ha deciso sul ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, può nominare, per l’esecuzione, lo stesso commissario ad acta individuato dal Tar per compiere tutti gli adempimenti per dare esecuzione alla sentenza insieme a quella del Tar appellata, nella parte non riformata; anche eventuali incidenti che dovessero occorrere in sede di esatta esecuzione della decisione devono essere portati alla cognizione, in sede di ottemperanza, del giudice di primo grado, trovando tale parziale deroga all’art. 113, comma 1, c.p.a. giustificazione nella complessiva unità della decisione da ottemperare, in rapporto alla medesima fattispecie fattuale.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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