F.A.Q.
F.A.Q.
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21. Cosa posso fare se il deposito non va a buon fine?
E' necessario sanare le anomalie indicate nella PEC di risposta generata dal sistema (terza PEC).
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22. Dove è possibile verificare il Numero di Registro Generale (NRG) per poter, ad esempio, depositare gli atti successivi al ricorso introduttivo?
Il NRG è fornito automaticamente dal Sistema Informativo della GA nella PEC che conferma l'avvenuto deposito.
E’ possibile poi verificare il NRG e tutte le altre informazioni sui propri depositi accedendo alla propria area riservata del Portale dell'Avvocato.
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23. Non riesco a visualizzare nel Portale dell'Avvocato gli atti depositati.
Nel caso in cui gli atti depositati non risultino visibili, la problematica è riconducibile principalmente ai due seguenti casi:
a. non sono trascorse almeno 2-3 ore dal deposito;
b. il browser non risulta correttamente configurato.
Ad esempio è necessario abilitare i POP-UP, in quanto i documenti sono aperti in schermate differenti da quella principale, e occorre controllare i livelli di protezione di antivirus e firewall.
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24. Quale modalità devono seguire i domiciliatari non avvocati per depositare gli scritti e gli atti difensivi?
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dell'allegato 2 al c.p.a., inserito dall'art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all’Albo degli avvocati.
Prima di procedere al deposito, il domiciliatario non avvocato deve essere identificato presso la Segreteria dell'Ufficio giudiziario, recandosi presso la stessa munito di documento di riconoscimento, codice fiscale e indirizzo PEC.
E' sufficiente accreditarsi una prima volta dopo il 1' gennaio 2017, atteso che la PEC oggetto di accredito viene registrata in una banca dati ed è quindi sempre "riconosciuta" dal sistema. I domiciliatari che sono anche avvocati utilizzano la PEC risultante dai pubblici registri gestiti dal Ministero della giustizia.
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25. Come avviene l'accesso al fascicolo processuali telematico di parti non costituite?
Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.P.C.M. 40/2016 l’accesso al fascicolo informatico è anche consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio.
a) l’avvocato iscritto al Reginde che voglia visionare il fascicolo per conto di una parte non costituita deve utilizzare il modulo deposito atti, selezionare la tipologia “Istanza di accesso al fascicolo telematico della parte non costituita”, e allegare l’istanza di accesso completa di delega.
Il deposito dell’istanza abilita l’avvocato non costituito, fornito di credenziali per l’accesso al Portale dell’Avvocato, dopo approvazione da parte della competente segreteria, ad accedere al fascicolo per il periodo massimo di 30 giorni. In mancanza di costituzione, trascorso questo periodo, il fascicolo non è più visibile.
b) la parte evocata in giudizio che voglia visionare personalmente il fascicolo deve rivolgersi:
- se si tratta di ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, alla segreteria della sezione cui è stato assegnato il ricorso;
- se si tratta di ricorso di I° grado al Mini Urp del TAR presso cui è incardinato il ricorso (circolare Prot. n. 2562 del 21 febbraio 2017 del Segretario Generale).
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26. Possono gli avvocati e i domiciliatari che ricorrono in proprio chiedere ausilio alle Segreterie degli Uffici giudiziari?
Per qualsiasi dubbio, non risolto nei documenti (istruzioni, documenti tecnici, vademecum, FAQ, ecc.) consultabili sul sito istituzionale, la Giustizia amministrativa ha messo a disposizione di avvocati, domiciliatari, cittadini che ricorrono in proprio e Pubbliche amministrazioni un servizio di help desk attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19.
A tale servizio gli interessati possono rivolgersi per la soluzione di quesiti prettamente tecnici - telefonando allo 06 68273131 o inviando una email alla casella di posta istituzionale: helpdesk-pat@giustizia-amministrativa.it.
Il servizio di help desk non può essere di ausilio per questioni di natura giuridica.
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27. Come deve essere attestato il pagamento del Contributo unificato?
Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all’art. 192 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo modificato dall'art. 7, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, che prevede il pagamento del contributo unificato tramite il modello F24 Elide telematico, la parte deve inviare l’atto attestante il versamento mediante il "Modello ricorso" o il "Modello atti successivi".
Nelle more dell'adozione del citato decreto i Segretari generali possono chiedere di esibire l’originale cartaceo del versamento.
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28. Si può inviare il Modulo deposito Ricorso anche se non è stato ancora pagato il Contributo unificato dovuto?
Si, come specificato anche nelle istruzioni per la compilazione del Modulo deposito ricorso, l'avvocato può inviare il Modulo anche se non ha ancora provveduto al pagamento del Contributo Unificato. Nel caso che il contributo sia dovuto, l'avvocato deve selezionare l'opzione "Non esente”. L’avvocato deve poi provvedere al pagamento e inviare il documento attestante il versamento mediante il Modulo deposito atto.
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29. Eventuali anomalie o mancanze relative al Modulo inviato riscontrate dalla Segreteria a chi sono comunicate?
Anomalie o carenze relative al Modulo inviato, eventualmente riscontrate dalla Segreteria, sono portate a conoscenza del Collegio difensivo con una "comunicazione di cortesia".
Nel caso in cui è stato indicato un domiciliatario sono comunicate al solo domiciliatario.
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30. Cosa accade in caso di deposito multiplo di identici scritti o atti difensivi?
Nel caso siano effettuati depositi multipli di un identico atto difensivo, la Segreteria, qualora si accorga dell'anomalia, invia all'avvocato una "comunicazione di cortesia", segnalandogli l'accaduto per le sue successive determinazioni.
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31. Cosa accade nel caso di deposito di scritto difensivo o di documento in un ricorso diverso da quello al quale lo scritto o l'atto si riferisce?
Il deposito ha validità legale, essendo stato determinato dal difensore che ha indicato nel “Modulo atto” il numero di RG del ricorso nel quale l’atto o il documento doveva essere inserito ed ha espresso la sua volontà attraverso la firma digitale del modulo.
L'avvocato può tuttavia chiedere formalmente di annullare il deposito effettuato nel fascicolo erroneamente indicato e può comunque effettuare un nuovo deposito, con una nuova data e un nuovo numero di protocollo. Se è la Segreteria che si avvede dell'errore invia all'avvocato una "comunicazione di cortesia".
La Segreteria non può procedere, né d'ufficio né su richiesta di parte, al trasferimento dell’atto difensivo o del documento in altro fascicolo.