Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto correttivo del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

Cons. St., comm. spec., 31 ottobre 2017, n. 2263

È stato pubblicato in data 31 ottobre 2017 il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia ed assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Tutte le osservazioni e le considerazioni del parere mirano ad assicurare il buon esito delle riforma, al fine di rimuovere le incongruenze e le ambiguità interpretative che potrebbero dar vita al contenzioso. 

In linea generale, la Commissione Speciale ha evidenziato:
- le peculiarità della base normativa del decreto delegato, dando rilievo anche ai più recenti orientamenti del diritto europeo ed internazionale; 
- l’opportunità di assicurare una piena coerenza ed omogeneità dell’oggetto di disciplina, di modo tale che il provvedimento trovi sbocco in un complessivo riordino normativo delle disposizioni legislative nella materia;
- la necessità di monitorare la riforma anche ai fini di ulteriori, futuri interventi normativi di correzione. 

Quanto alle specifiche disposizioni del testo esaminato, al di là di questioni prettamente formali, la Commissione ha valutato positivamente la scelta di intervenire sul regime dell’iscrizione obbligatoria ai fondi previdenziali integrativi dei militari, al fine di evitare il danno economico che si verificherebbe per il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato che, obbligato alla contribuzione alla Cassa di previdenza delle Forze armate e trovandosi a meno di sei anni di servizio dal congedo, non maturerebbe il diritto a percepire la relativa indennità supplementare.

Al riguardo, si è però ritenuto necessario completare tale disciplina transitoria, prevedendo anche la possibilità di ottenere la restituzione di quanto versato per gli Ufficiali che, transitati nell’Arma dal Corpo forestale con più di sei anni residui di servizio (e quindi iscritti d’ufficio al fondo di previdenza integrativo di cui all’articolo 1913 del Cod. ord. mil.), lascino il servizio prima dei sei anni di effettivo versamento.

Più in generale, la Commissione ha altresì rilevato l’opportunità di estendere all’Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza il regime previdenziale già previsto per il personale della Marina militare (nonché dell’Aeronautica militare, per l’ipotesi di cui al secondo comma), dall’art. 1919, commi 2 e 3, Cod. proc. mil., nel caso di nomina dei Sottufficiali al grado di Ufficiale in servizio permanente.

Quanto infine all’ipotesi di un articolato regime disciplinare transitorio per i procedimenti in essere del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato, di cui all’art. 8 dello schema di riforma, la Commissione ha preliminarmente evidenziato l’opportunità, a determinate condizioni, di ridurne sensibilmente l’ambito e l’efficacia nel tempo, apparendo comunque non più eludibile, per quel che riguarda il Corpo dei Vigili del fuoco, l’adozione di uno specifico regolamento di disciplina, in attuazione dell’art. 139, d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

In conclusione, la Commissione ha espresso un giudizio complessivamente positivo sia sotto il profilo sostanziale che quello formale, su un provvedimento che è destinato ad incidere profondamente, negli anni a venire, su un settore nevralgico a livello internazionale, quale la tutela dell’ambiente e della biodiversità.