Archivio In Evidenza

    {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 331675, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-22 12:28:26.0", "modifiedDate": "2018-11-22 13:06:57.0", "classNameId": 31701, "classPK": 331673, "classUuid": "96a0316a-cd8d-30fd-c46b-20801a193bd7", "classTypeId": 34325, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-22 13:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida Anac recanti la disciplina sulle clausole sociali", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "3bd0a04d-8d37-bcac-7527-5a799a6a44eb", "height": 0, "width": 0, "priority": 46.0}

  • {"mvccVersion": 4, "ctCollectionId": 0, "entryId": 331524, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-22 10:10:51.0", "modifiedDate": "2023-10-24 07:24:05.09", "classNameId": 31701, "classPK": 331522, "classUuid": "0182d48c-f50d-4004-e63e-1c1c273b17f0", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-19 10:07:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Dichiarazione mendace presentata dall’operatore economico con riguardo alla posizione dell’impresa ausiliaria", "description": "<p>Ai sensi del combinato disposto dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis e dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 la dichiarazione mendace presentata dall’operatore economico, anche con riguardo alla posizione dell’impresa ausiliaria, comporta l’esclusione dalla gara (1).</p>", "summary": "<p>Ai sensi del combinato disposto dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis e dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 la dichiarazione mendace presentata dall’operatore economico, anche con riguardo alla posizione dell’impresa ausiliaria, comporta l’esclusione dalla gara (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 331296, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-22 09:01:09.0", "modifiedDate": "2023-10-19 15:33:45.747", "classNameId": 31701, "classPK": 331294, "classUuid": "7c1656b5-b63a-1c1c-d289-590929b118de", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-15 08:59:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte costituzionale il recepimento del Programma operativo sanitario straordinario del Molise con legge statale", "description": "<p>In materia di competenza inderogabile del giudice amministrativo, il rapporto tra i due criteri previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a., segue la logica della complementarietà e della reciproca integrazione, nel senso che il criterio principale è quello della sede dell'Autorità che ha adottato l'atto impugnato ma, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis d.l. n. 50 del 2017, convertito in l. n. 96 del 2017: 1) per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddizione, legalità e imparzialità della P.A., si recepisce in norma di legge un provvedimento amministrativo, il POS, plausibilmente affetto da vizi di illegittimità, con l’effetto o la conseguenza di sanare e validare, in via postuma, non solo i vizi di quel provvedimento programmatorio ma persino quelli dei provvedimenti attuativi di esso; 2) per violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., posti anche in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, laddove risulta inciso e compromesso il principio della giustiziabilità delle posizioni giuridiche soggettive, nonché indebitamente limitati i poteri e le prerogative del plesso della giustizia amministrativa; 3) per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3, e 120 Cost., laddove si deroga ingiustificatamente alle regole fondamentali della legislazione concorrente Stato-Regione, nonché ai principi di sussidiarietà verticale e di leale cooperazione (2).</p>", "summary": "<p>In materia di competenza inderogabile del giudice amministrativo, il rapporto tra i due criteri previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a., segue la logica della complementarietà e della reciproca integrazione, nel senso che il criterio principale è quello della sede dell'Autorità che ha adottato l'atto impugnato ma, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis d.l. n. 50 del 2017, convertito in l. n. 96 del 2017: 1) per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddizione, legalità e imparzialità della P.A., si recepisce in norma di legge un provvedimento amministrativo, il POS, plausibilmente affetto da vizi di illegittimità, con l’effetto o la conseguenza di sanare e validare, in via postuma, non solo i vizi di quel provvedimento programmatorio ma persino quelli dei provvedimenti attuativi di esso; 2) per violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., posti anche in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, laddove risulta inciso e compromesso il principio della giustiziabilità delle posizioni giuridiche soggettive, nonché indebitamente limitati i poteri e le prerogative del plesso della giustizia amministrativa; 3) per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3, e 120 Cost., laddove si deroga ingiustificatamente alle regole fondamentali della legislazione concorrente Stato-Regione, nonché ai principi di sussidiarietà verticale e di leale cooperazione (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 330803, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-21 11:24:48.0", "modifiedDate": "2023-10-20 16:18:52.346", "classNameId": 31701, "classPK": 330801, "classUuid": "b2fe30d5-e32c-d63b-ea55-14e31d355c78", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-20 11:23:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Assistenza a studenti disabili e mancato aggiornamento piano educativo individualizzato", "description": "<p>Sino a quando non si proceda con i periodici aggiornamenti correlati a periodiche verifiche dei bisogni dell’alunno portatore di handicap, previsti dall’art. 12, l. n. 104 del 1992 e dall’art. 3, d.P.C.M. n. 185 del 2006, a loro volta correlati alle periodiche verifiche dei bisogni della persona disabile – le amministrazioni competenti devono continuare ad erogare le prestazioni in essere, dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della proficua fruizione dei servizi scolastici da parte dei soggetti bisognosi che ne beneficiano (1).</p>", "summary": "<p>Sino a quando non si proceda con i periodici aggiornamenti correlati a periodiche verifiche dei bisogni dell’alunno portatore di handicap, previsti dall’art. 12, l. n. 104 del 1992 e dall’art. 3, d.P.C.M. n. 185 del 2006, a loro volta correlati alle periodiche verifiche dei bisogni della persona disabile – le amministrazioni competenti devono continuare ad erogare le prestazioni in essere, dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della proficua fruizione dei servizi scolastici da parte dei soggetti bisognosi che ne beneficiano (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 330744, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-21 10:25:46.0", "modifiedDate": "2023-10-20 16:32:48.53", "classNameId": 31701, "classPK": 330742, "classUuid": "a8440b8a-929e-f566-7353-fd4fa33e1060", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-09 10:24:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Azione autonoma di risarcimento e “comportamento processuale diligente”", "description": "<p>Nel caso di esperimento in via autonoma dell’azione risarcitoria ex art. 30, comma 3, c.p.a., il “comportamento processuale diligente” del danneggiato o del creditore, stante l’applicabilità della norma tanto nel campo delle obbligazioni contrattuali quanto nell’ambito dell’illecito aquiliano, ai sensi dell’art. 2056, comma 1, cod. civ., deve essere oggetto di una valutazione per stabilire se la proposizione dell’azione annullatoria avrebbe evitato il danno e se tale comportamento sarebbe stato esigibile (1).</p>", "summary": "<p>Nel caso di esperimento in via autonoma dell’azione risarcitoria ex art. 30, comma 3, c.p.a., il “comportamento processuale diligente” del danneggiato o del creditore, stante l’applicabilità della norma tanto nel campo delle obbligazioni contrattuali quanto nell’ambito dell’illecito aquiliano, ai sensi dell’art. 2056, comma 1, cod. civ., deve essere oggetto di una valutazione per stabilire se la proposizione dell’azione annullatoria avrebbe evitato il danno e se tale comportamento sarebbe stato esigibile (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 330098, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-21 09:19:49.0", "modifiedDate": "2023-03-14 16:49:49.0", "classNameId": 31701, "classPK": 330096, "classUuid": "a7393f6f-0b2f-589c-1055-78889e539383", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-20 09:18:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "All’Adunanza plenaria le conseguenze dell’omessa indicazione del costo della manodopera nel nuovo Codice dei contratti", "description": "Devono essere rimesse all’Adunanza plenaria, stante il contrasto di giurisprudenza, le questioni 1) se, per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata del costo della manodopera (e degli oneri di sicurezza) determini immediatamente e incondizionatamente l’esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi costi e oneri nella formulazione dell’offerta, né vengono in rilievo profili di anomalia dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi oneri; 2) se, ai fini della eventuale operatività del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la lex specialis taccia sull’onere di indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza ovvero richiami espressamente l’obbligo di dichiarare il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza (1).", "summary": "Devono essere rimesse all’Adunanza plenaria, stante il contrasto di giurisprudenza, le questioni 1) se, per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata del costo della manodopera (e degli oneri di sicurezza) determini immediatamente e incondizionatamente l’esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi costi e oneri nella formulazione dell’offerta, né vengono in rilievo profili di anomalia dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi oneri; 2) se, ai fini della eventuale operatività del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la lex specialis taccia sull’onere di indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza ovvero richiami espressamente l’obbligo di dichiarare il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 329303, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-20 18:35:40.0", "modifiedDate": "2023-03-02 16:45:18.0", "classNameId": 31701, "classPK": 329301, "classUuid": "c9899fd3-c84c-af04-5af1-78d7cc6a5703", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-20 18:34:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di Giustizia la possibilità di intervenire su situazioni già consolidate in forza dei provvedimenti all’ammissione agli incentivi nonché in forza di convenzioni già stipulate dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con la parte pubblica", "description": "Sono rimesse alla Corte di Giustizia UE la questione se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91 del 2014, come convertito dalla l. n. 116 del 2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta; in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia (1).", "summary": "Sono rimesse alla Corte di Giustizia UE la questione se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91 del 2014, come convertito dalla l. n. 116 del 2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta; in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 329266, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-20 16:44:15.0", "modifiedDate": "2023-10-24 13:16:54.09", "classNameId": 31701, "classPK": 329264, "classUuid": "98c8c505-1df7-526e-5e3d-56183cc2ff1b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-15 16:41:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Risarcimento danni per indebita decurtazione di finanziamento pubblico", "description": "<p>Gli errori di previsione e programmazione finanziaria, commessi da un’impresa privata danneggiata da un’indebita decurtazione di un finanziamento pubblico, integrando una colpa generica costituiscono concorso del fatto colposo del danneggiato-creditore nella causazione del danno da dissesto aziendale, da ritenersi evitabile mediante l’uso della diligenza dovuta dall’imprenditore, ex art. 1176, comma 2, codice civile (1). Sussiste, tuttavia, la responsabilità civile della P.A. per lesione di interesse legittimo, per il danno seguito all’illegittimo provvedimento di decurtazione del finanziamento pubblico, con riguardo alla perdita di “chance”, cioè della possibilità di produrre utili mediante l’investimento delle risorse pubbliche spettanti e non concesse (lucro cessante) (2), nonché con riguardo al danno emergente pari al costo degli interessi passivi corrisposti sui prestiti bancari contratti per compensare il minor apporto del finanziamento pubblico nella misura della decurtazione (3). Nei termini e con i delineati limiti, non vi è dubbio che sussista il nesso causale tra il provvedimento annullato in via giurisdizionale e il danno subito, nonché l’elemento soggettivo della colpa di apparato, poiché il Ministero, per mera negligenza o errore, ha decurtato il finanziamento concesso.</p>", "summary": "<p>Gli errori di previsione e programmazione finanziaria, commessi da un’impresa privata danneggiata da un’indebita decurtazione di un finanziamento pubblico, integrando una colpa generica costituiscono concorso del fatto colposo del danneggiato-creditore nella causazione del danno da dissesto aziendale, da ritenersi evitabile mediante l’uso della diligenza dovuta dall’imprenditore, ex art. 1176, comma 2, codice civile (1). Sussiste, tuttavia, la responsabilità civile della P.A. per lesione di interesse legittimo, per il danno seguito all’illegittimo provvedimento di decurtazione del finanziamento pubblico, con riguardo alla perdita di “chance”, cioè della possibilità di produrre utili mediante l’investimento delle risorse pubbliche spettanti e non concesse (lucro cessante) (2), nonché con riguardo al danno emergente pari al costo degli interessi passivi corrisposti sui prestiti bancari contratti per compensare il minor apporto del finanziamento pubblico nella misura della decurtazione (3). Nei termini e con i delineati limiti, non vi è dubbio che sussista il nesso causale tra il provvedimento annullato in via giurisdizionale e il danno subito, nonché l’elemento soggettivo della colpa di apparato, poiché il Ministero, per mera negligenza o errore, ha decurtato il finanziamento concesso.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 329252, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-20 16:16:20.0", "modifiedDate": "2020-12-23 11:31:58.0", "classNameId": 31701, "classPK": 329250, "classUuid": "73b1b6b4-d075-a791-4ca5-7b9c5b0e905f", "classTypeId": 34301, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-20 16:14:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura del US n. 35 del 19 novembre 2018", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "0bc63245-8f83-8b74-f886-49780b6fc431", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 329118, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-20 10:49:46.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:49:18.593", "classNameId": 31701, "classPK": 329116, "classUuid": "2bd59293-f32a-f123-dc6c-fa385285afdc", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-07 10:46:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Incompatibilità dei componenti la Commissione di gara per percezione di un pericolo di imparzialità", "description": "<p>L’interesse all’impugnazione degli atti di gara per vizi attinenti alla composizione della Commissione non può che radicarsi ad esito della gara; mentre per lo stesso motivo, non potendo la parte conoscere l’esito della procedura, non può di contro neppure formarsi acquiescenza a riguardo (1). La disciplina dell’incompatibilità dei componenti la Commissione di gara è, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, arricchita di quei profili (già presenti, nell’ordinamento, con riguardo alla magistratura) tendenti alla salvaguardia dell’immagine di imparzialità ed ad evitare che possa determinarsi un’oggettiva ‘confusione’ tra valutatore e concorrente, di per sé idonea ad appannare l’immagine di imparzialità e di buona amministrazione (2).</p>", "summary": "<p>L’interesse all’impugnazione degli atti di gara per vizi attinenti alla composizione della Commissione non può che radicarsi ad esito della gara; mentre per lo stesso motivo, non potendo la parte conoscere l’esito della procedura, non può di contro neppure formarsi acquiescenza a riguardo (1). La disciplina dell’incompatibilità dei componenti la Commissione di gara è, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, arricchita di quei profili (già presenti, nell’ordinamento, con riguardo alla magistratura) tendenti alla salvaguardia dell’immagine di imparzialità ed ad evitare che possa determinarsi un’oggettiva ‘confusione’ tra valutatore e concorrente, di per sé idonea ad appannare l’immagine di imparzialità e di buona amministrazione (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 5, "ctCollectionId": 0, "entryId": 329055, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-20 09:19:16.0", "modifiedDate": "2024-04-16 11:04:08.28", "classNameId": 31701, "classPK": 329053, "classUuid": "019da524-3a97-084c-7a16-47e7ee197313", "classTypeId": 34350, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-05 09:18:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla CGUE le norme che consentono l’applicazione retroattiva dei criteri per determinare i rimborsi spettanti ai gestori della distribuzione del gas naturale", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "61424e56-e4cf-57e0-ce08-d4e16dc5457a", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 329039, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-20 08:50:09.0", "modifiedDate": "2023-11-15 17:35:41.108", "classNameId": 31701, "classPK": 329037, "classUuid": "714b1339-1e4d-6fe3-380f-d9e165dfb74d", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-12 08:48:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di Giustizia le misure di accoglienza, in caso di comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento posti in essere dal richiedente protezione internazionale", "description": "<p>Sono rimesse alla Corte di Giustizia UE le questioni; 1) se l’art. 20, par. 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che anche comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi laddove siano in grado di incidere sull’ordinata convivenza nelle strutture di accoglienza. La questione è rilevante poiché, in caso di risposta negativa, i ricorsi dovrebbero essere accolti con annullamento dei provvedimenti prefettizi impugnati, avendo l’Amministrazione malamente applicato tale normativa come trasfusa nell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015. In tal caso infatti gli illeciti compiuti dai ricorrenti potrebbero, al più, essere motivo per il loro trattenimento all’interno delle strutture deputate ma non costituirebbero presupposto per la revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza. In caso di risposta affermativa occorre risolvere un’ulteriore questione, che con la presente ordinanza viene posta alla Corte: 2) se l’art. 20, par. 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che possono essere considerati, ai fini della revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere dal richiedente protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile ai sensi dell’ordinamento dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado di incidere negativamente sull’ordinata convivenza nelle strutture in cui gli stessi sono inseriti (1).</p>", "summary": "<p>Sono rimesse alla Corte di Giustizia UE le questioni; 1) se l’art. 20, par. 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che anche comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi laddove siano in grado di incidere sull’ordinata convivenza nelle strutture di accoglienza. La questione è rilevante poiché, in caso di risposta negativa, i ricorsi dovrebbero essere accolti con annullamento dei provvedimenti prefettizi impugnati, avendo l’Amministrazione malamente applicato tale normativa come trasfusa nell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015. In tal caso infatti gli illeciti compiuti dai ricorrenti potrebbero, al più, essere motivo per il loro trattenimento all’interno delle strutture deputate ma non costituirebbero presupposto per la revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza. In caso di risposta affermativa occorre risolvere un’ulteriore questione, che con la presente ordinanza viene posta alla Corte: 2) se l’art. 20, par. 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che possono essere considerati, ai fini della revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere dal richiedente protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile ai sensi dell’ordinamento dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado di incidere negativamente sull’ordinata convivenza nelle strutture in cui gli stessi sono inseriti (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 327224, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-17 11:12:30.0", "modifiedDate": "2023-10-23 13:44:27.175", "classNameId": 31701, "classPK": 327222, "classUuid": "35c5119a-8b20-01e5-a6b1-2aac53487eda", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-15 11:08:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio ed autonomia dell’azione risarcitoria", "description": "<p>La violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso, atteso che l'art. 49, comma 3, c.p.a. assegna al giudice la fissazione di tale termine e dispone che lo stesso provveda ai sensi del precedente art. 35 'se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato', attribuendo così distinta rilevanza al rispetto di entrambi i termini giudizialmente fissati (1). L’improcedibilità dell’azione annullatoria per violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio non si estende all’azione di condanna, salva la necessità di individuare, attraverso l’esame del fatto e del comportamento delle parti, una serie causale autonoma, idonea a cagionare il danno stesso, al di là del carattere antigiuridico del provvedimento lesivo, con conseguente esclusione – e non mera riduzione – del risarcimento, come previsto dall’art. 1227, comma 1, cod. civ. (2).</p>", "summary": "<p>La violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso, atteso che l'art. 49, comma 3, c.p.a. assegna al giudice la fissazione di tale termine e dispone che lo stesso provveda ai sensi del precedente art. 35 'se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato', attribuendo così distinta rilevanza al rispetto di entrambi i termini giudizialmente fissati (1). L’improcedibilità dell’azione annullatoria per violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio non si estende all’azione di condanna, salva la necessità di individuare, attraverso l’esame del fatto e del comportamento delle parti, una serie causale autonoma, idonea a cagionare il danno stesso, al di là del carattere antigiuridico del provvedimento lesivo, con conseguente esclusione – e non mera riduzione – del risarcimento, come previsto dall’art. 1227, comma 1, cod. civ. (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 327098, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-16 18:59:15.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:21:08.418", "classNameId": 31701, "classPK": 327096, "classUuid": "987d1bc1-d8cf-be11-3492-3153bebd0142", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-14 18:55:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Limiti alla natura di collegio perfetto della Commissione di concorso", "description": "<p>Le commissioni esaminatrici di pubblici concorsi sono colleghi perfetti allorché esplichino attività valutative discrezionali, quali correzione delle tracce, attribuzione dei punteggi, valutazioni delle prove dei candidati; non sono, invece, collegi perfetti le attività che, quantunque siano discrezionali, non sono atte a ledere la sfera giuridica dei destinatari (nella specie la neutralizzazione di un quesito della prova selettiva perché ritenuto ambiguo (1).</p>", "summary": "<p>Le commissioni esaminatrici di pubblici concorsi sono colleghi perfetti allorché esplichino attività valutative discrezionali, quali correzione delle tracce, attribuzione dei punteggi, valutazioni delle prove dei candidati; non sono, invece, collegi perfetti le attività che, quantunque siano discrezionali, non sono atte a ledere la sfera giuridica dei destinatari (nella specie la neutralizzazione di un quesito della prova selettiva perché ritenuto ambiguo (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 326852, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-16 18:20:36.0", "modifiedDate": "2023-10-24 18:02:14.974", "classNameId": 31701, "classPK": 326850, "classUuid": "d499c049-98cf-d134-7078-8f4ec749fde0", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-14 18:13:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nulla osta alla proiezione in pubblico di film", "description": "<p>Nel vigente sistema di autorizzazione alla proiezione in pubblico dei film le Commissioni di primo e secondo grado, in prima battuta, ed il giudice amministrativo – in sede di giurisdizione di merito – devono fare applicazione dei criteri di valutazione sanciti dalla l. n. 161 del 1962 e dal d.P.R. 2029 del 1963 - riconducibili alla “particolare sensibilità dell'età evolutiva” ed alla sua “tutela morale” (1). Il giudice amministrativo è chiamato – nell’esercizio della giurisdizione di merito prevista dall’art. 134 dc.p.a.- ad applicare il criterio della “tutela della morale” sancito dalla l. n. 161 del 1962 e dal d.P.R. 2029 del 1963 assumendo il ruolo di “interprete” dei valori espressi dal corpo sociale in un dato momento storico secondo il criterio della “accettabilità” secondo “il criterio normale dell’uomo di media cultura e di sani principi” (parametro del “bonus pater familias”) (1). Il criterio della “tutela della morale” in società pluralistica e multietnica deve essere applicato alla luce del principio di ragionevolezza e proporzionalità, che impone di individuare, nei “contrapposti modelli ideali di comportamento”, un “giusto punto di equilibrio” che sia accettabile dai diversi gruppi al fine di mantenere la coesione sociale e contenere le spinte disgregatrici di visioni contrapposte sulla formazione morale dei giovani (1).</p>", "summary": "<p>Nel vigente sistema di autorizzazione alla proiezione in pubblico dei film le Commissioni di primo e secondo grado, in prima battuta, ed il giudice amministrativo – in sede di giurisdizione di merito – devono fare applicazione dei criteri di valutazione sanciti dalla l. n. 161 del 1962 e dal d.P.R. 2029 del 1963 - riconducibili alla “particolare sensibilità dell'età evolutiva” ed alla sua “tutela morale” (1). Il giudice amministrativo è chiamato – nell’esercizio della giurisdizione di merito prevista dall’art. 134 dc.p.a.- ad applicare il criterio della “tutela della morale” sancito dalla l. n. 161 del 1962 e dal d.P.R. 2029 del 1963 assumendo il ruolo di “interprete” dei valori espressi dal corpo sociale in un dato momento storico secondo il criterio della “accettabilità” secondo “il criterio normale dell’uomo di media cultura e di sani principi” (parametro del “bonus pater familias”) (1). Il criterio della “tutela della morale” in società pluralistica e multietnica deve essere applicato alla luce del principio di ragionevolezza e proporzionalità, che impone di individuare, nei “contrapposti modelli ideali di comportamento”, un “giusto punto di equilibrio” che sia accettabile dai diversi gruppi al fine di mantenere la coesione sociale e contenere le spinte disgregatrici di visioni contrapposte sulla formazione morale dei giovani (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 326837, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-16 17:42:36.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:27:28.589", "classNameId": 31701, "classPK": 326835, "classUuid": "f0bb4115-baf4-e7cd-28b2-c9692b186034", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-13 17:25:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "L'obbligo di assumere misure atte a rimuovere l'inquinamento fa carico al suo autore", "description": "<p>L'obbligo di assumere misure atte a rimuovere l'inquinamento fa carico, a sensi dell'art. 242, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, al suo autore, non configurandosi una responsabilità oggettiva in capo al proprietario o al possessore del sito in ragione di tale qualità (1). A fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti – quali previste dall’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 – quando se ne configurino i relativi presupposti (2).</p>", "summary": "<p>L'obbligo di assumere misure atte a rimuovere l'inquinamento fa carico, a sensi dell'art. 242, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, al suo autore, non configurandosi una responsabilità oggettiva in capo al proprietario o al possessore del sito in ragione di tale qualità (1). A fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti – quali previste dall’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 – quando se ne configurino i relativi presupposti (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 326912, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-16 11:40:12.0", "modifiedDate": "2019-02-13 18:28:00.0", "classNameId": 31701, "classPK": 326910, "classUuid": "93e0b33d-51aa-6303-5947-f24a39232c3b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-13 11:35:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Tutela dell’interesse dell’appaltatore ad ottenere la revisione dei prezzi", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 7, "ctCollectionId": 0, "entryId": 326729, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-16 09:38:08.0", "modifiedDate": "2024-04-16 11:04:08.055", "classNameId": 31701, "classPK": 326727, "classUuid": "e0af01f5-0f1c-9150-648e-eaae13987866", "classTypeId": 34350, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-05 09:34:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di giustizia UE la questione dell’affidamento diretto, con partenariato pubblico-pubblico, del servizio di trasporto “non urgente” in ambulanza", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "61424e56-e4cf-57e0-ce08-d4e16dc5457a", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}