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    {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 319061, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-09 09:45:14.0", "modifiedDate": "2023-11-15 23:54:00.509", "classNameId": 31701, "classPK": 319059, "classUuid": "cffab69b-99f3-20a3-d73b-fff7bdce00e6", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-08 09:43:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulla possibilità per una società in house providing di ricevere affidamenti diretti dall’Amministrazione regionale, pur acquisendo partecipazioni private", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 316687, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-07 10:28:07.0", "modifiedDate": "2018-11-08 08:59:09.0", "classNameId": 31701, "classPK": 316685, "classUuid": "41ccc455-a653-0d0b-123b-f3494ef60d05", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-05 10:24:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di giustizia la questione relativa all’acquisto delle azioni Mediaset s.p.a. da parte della società francese Vivendi S.A.", "description": "Sono rimesse alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali di interpretazione degli artt. 2, comma 1, lett. s), e 43, commi 5, 11 e 14, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 in rapporto alla disciplina prevista dagli artt. 14 e 15 della Direttiva 2002/21/CE ed ai principi di massima concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, libertà di espressione, tutela del pluralismo, libera circolazione dei capitali e libera prestazione dei servizi: a) se, pur essendo facoltà degli Stati membri accertare quando le imprese godano di una posizione dominante (con conseguente imposizione alle stesse di specifici obblighi) sia, o meno, contrastante con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con il principio della libertà di circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE, la disposizione di cui all’art. 43, comma 11, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente alla data di adozione della delibera impugnata, secondo cui “le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'art. 18 , d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo”; quanto sopra, nella parte in cui – attraverso il richiamo all’art. 18 del codice delle comunicazioni elettroniche – si limita il settore in questione ai mercati suscettibili di regolamentazione ex ante, nonostante il dato di comune esperienza, secondo cui l’informazione (al cui pluralismo la norma è finalizzata) risulta veicolata in misura crescente dall’uso di internet, dei personal computer e della telefonia mobile, tanto da poter rendere irragionevole l’esclusione dal settore stesso, in particolare, dei servizi al dettaglio di telefonia mobile, solo perché operanti in pieno regime di concorrenza. Quanto sopra, tenendo anche conto del fatto che l’Autorità ha delimitato i confini del settore delle comunicazioni elettroniche, ai fini dell’applicazione del citato art. 43, comma 11, proprio in occasione del procedimento in esame, prendendo in considerazione solo i mercati, in ordine ai quali sia stata svolta almeno un’analisi dall’entrata in vigore del CCE, quindi dal 2003 ad oggi e con ricavi, desunti dall’ultimo accertamento utile, effettuato nel 2015; b) se i principi in tema di tutela della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE “servizi di media audiovisivi e radiofonici”, posti a tutela del pluralismo e della liberà di espressione, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici pubblici, come quella italiana, contenuta nell’art. 43, commi 11 e 14, secondo la quale i ricavi, rilevanti per determinare la seconda soglia di sbarramento del 10%, sono rapportabili anche ad imprese non controllate né soggette ad influenza dominante, ma anche solo “collegate” nei termini di cui all’art. 2359 c.c. (richiamato dal comma 14 dell’art. 43), pur risultando non esercitabile, nei confronti di queste ultime, alcuna influenza sulle informazioni da diffondere; c) se i principi in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE, i principi in materia di tutela del pluralismo delle fonti d'informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo di cui alla Direttiva 2010/13/UE sui Servizi di media audiovisivi e alla direttiva 2002/21/CE ostino ad una disciplina nazionale come il d.lgs. n. 177 del 2005, che nei commi 9 e 11 dell’art. 43, sottopone a soglie di sbarramento molto diverse (rispettivamente, del 20% e del 10%) i “soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione, costituito ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249” (ovvero i soggetti destinatari di concessione o autorizzazione in base alla vigente normativa, da parte dell’Autorità o di altre Amministrazioni competenti, nonché le imprese concessionarie di pubblicità comunque trasmessa, le imprese editrici etc., di cui al comma 9) rispetto alle imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, come in precedenza definito (nell’ambito del comma 11) (1).", "summary": "Sono rimesse alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali di interpretazione degli artt. 2, comma 1, lett. s), e 43, commi 5, 11 e 14, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 in rapporto alla disciplina prevista dagli artt. 14 e 15 della Direttiva 2002/21/CE ed ai principi di massima concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, libertà di espressione, tutela del pluralismo, libera circolazione dei capitali e libera prestazione dei servizi: a) se, pur essendo facoltà degli Stati membri accertare quando le imprese godano di una posizione dominante (con conseguente imposizione alle stesse di specifici obblighi) sia, o meno, contrastante con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con il principio della libertà di circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE, la disposizione di cui all’art. 43, comma 11, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente alla data di adozione della delibera impugnata, secondo cui “le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'art. 18 , d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo”; quanto sopra, nella parte in cui – attraverso il richiamo all’art. 18 del codice delle comunicazioni elettroniche – si limita il settore in questione ai mercati suscettibili di regolamentazione ex ante, nonostante il dato di comune esperienza, secondo cui l’informazione (al cui pluralismo la norma è finalizzata) risulta veicolata in misura crescente dall’uso di internet, dei personal computer e della telefonia mobile, tanto da poter rendere irragionevole l’esclusione dal settore stesso, in particolare, dei servizi al dettaglio di telefonia mobile, solo perché operanti in pieno regime di concorrenza. Quanto sopra, tenendo anche conto del fatto che l’Autorità ha delimitato i confini del settore delle comunicazioni elettroniche, ai fini dell’applicazione del citato art. 43, comma 11, proprio in occasione del procedimento in esame, prendendo in considerazione solo i mercati, in ordine ai quali sia stata svolta almeno un’analisi dall’entrata in vigore del CCE, quindi dal 2003 ad oggi e con ricavi, desunti dall’ultimo accertamento utile, effettuato nel 2015; b) se i principi in tema di tutela della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE “servizi di media audiovisivi e radiofonici”, posti a tutela del pluralismo e della liberà di espressione, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici pubblici, come quella italiana, contenuta nell’art. 43, commi 11 e 14, secondo la quale i ricavi, rilevanti per determinare la seconda soglia di sbarramento del 10%, sono rapportabili anche ad imprese non controllate né soggette ad influenza dominante, ma anche solo “collegate” nei termini di cui all’art. 2359 c.c. (richiamato dal comma 14 dell’art. 43), pur risultando non esercitabile, nei confronti di queste ultime, alcuna influenza sulle informazioni da diffondere; c) se i principi in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE, i principi in materia di tutela del pluralismo delle fonti d'informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo di cui alla Direttiva 2010/13/UE sui Servizi di media audiovisivi e alla direttiva 2002/21/CE ostino ad una disciplina nazionale come il d.lgs. n. 177 del 2005, che nei commi 9 e 11 dell’art. 43, sottopone a soglie di sbarramento molto diverse (rispettivamente, del 20% e del 10%) i “soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione, costituito ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249” (ovvero i soggetti destinatari di concessione o autorizzazione in base alla vigente normativa, da parte dell’Autorità o di altre Amministrazioni competenti, nonché le imprese concessionarie di pubblicità comunque trasmessa, le imprese editrici etc., di cui al comma 9) rispetto alle imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, come in precedenza definito (nell’ambito del comma 11) (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 314978, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-06 09:52:15.0", "modifiedDate": "2023-10-19 17:04:49.75", "classNameId": 31701, "classPK": 314976, "classUuid": "3aa71b4b-7656-48d4-b41d-e87f6c91243a", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-05 09:41:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di giustizia la legge regionale veneta sul servizio di trasporto sanitario ordinario di pazienti in ambulanza se le parti sono entrambi enti pubblici", "description": "<p>Sono rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione Europea le questioni: a) se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l’art. 10 e l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità dell’art. 5, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 4, l. reg. Veneto n. 26 del 2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 e 15, l. n. 241 del 1990; b) se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l’art. 10 e l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità delle disposizioni della l. reg. Veneto n. 26 del 2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 e 15, l. n. 241 del 1990, nel limitato senso di obbligare la stazione appaltante ad esternare la motivazioni della scelta di affidare il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara, anziché mediante convenzionamento diretto (1).</p>", "summary": "<p>Sono rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione Europea le questioni: a) se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l’art. 10 e l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità dell’art. 5, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 4, l. reg. Veneto n. 26 del 2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 e 15, l. n. 241 del 1990; b) se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l’art. 10 e l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità delle disposizioni della l. reg. Veneto n. 26 del 2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 e 15, l. n. 241 del 1990, nel limitato senso di obbligare la stazione appaltante ad esternare la motivazioni della scelta di affidare il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara, anziché mediante convenzionamento diretto (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 314769, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-05 15:48:12.0", "modifiedDate": "2023-03-02 16:39:36.0", "classNameId": 31701, "classPK": 314767, "classUuid": "d0fa0d5b-c6ac-9c92-e5c3-162762475253", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-05 11:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di giustizia i criteri per la determinazione del rimborso ai gestori del servizio di distribuzione del gas naturale, le cui concessioni sono cessate in via anticipata ex lege", "description": "E’ rimessa alla Corte di giustizia UE di fornire la corretta interpretazione dei principi e delle norme europee al fine di stabilire se essi consentono una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari del servizio di distribuzione del gas naturale con incidenza su pregressi rapporti negoziali ovvero se tale applicazione sia giustificata, anche alla luce del principio di proporzionalità, dall’esigenza di tutelare altri interessi pubblici, di rilevanza europea, afferenti all’esigenza di consentire una migliore tutela dell’assetto concorrenziale del mercato di riferimento unitamente alla maggiore protezione degli utenti del servizio che potrebbero subire, indirettamente, gli effetti di una eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari (1).", "summary": "E’ rimessa alla Corte di giustizia UE di fornire la corretta interpretazione dei principi e delle norme europee al fine di stabilire se essi consentono una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari del servizio di distribuzione del gas naturale con incidenza su pregressi rapporti negoziali ovvero se tale applicazione sia giustificata, anche alla luce del principio di proporzionalità, dall’esigenza di tutelare altri interessi pubblici, di rilevanza europea, afferenti all’esigenza di consentire una migliore tutela dell’assetto concorrenziale del mercato di riferimento unitamente alla maggiore protezione degli utenti del servizio che potrebbero subire, indirettamente, gli effetti di una eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 312981, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-02 15:17:13.0", "modifiedDate": "2023-10-24 08:28:44.5", "classNameId": 31701, "classPK": 312979, "classUuid": "5cf7a229-0156-22ad-7906-597622a29c31", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-31 15:13:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Disciplina regionale dei requisiti igienico-sanitari e di decoro urbano dei centri massaggi di esclusivo benessere", "description": "<p>Regolamento regionale che disciplina i requisiti igienico-sanitari e di decoro urbano dei centri massaggi di esclusivo benessere (1). E’ legittimo il regolamento della Regione Lombardia n. 1 del 2018, che disciplina i requisiti igienico-sanitari e di decoro urbano dei centri massaggi di esclusivo benessere, nella parte in cui, consentendo ai centri di benessere l’utilizzo di “cosmetici” e “impianti tecnologici”, invaderebbe ex se la “riserva di attività” in favore degli estetisti, e ciò in quanto la disciplina regolamentare non implica l’autorizzazione a trattamenti estetici che, comportando il miglioramento dell’aspetto con eliminazione o attenuazione degli inestetismi, rimarrebbero in ogni caso riservati agli estetisti, e3ssendo il richiamo ai cosmetici” e “impianti tecnologici” effettuato al solo fine di rimarcare la necessità del rispetto – nell’utilizzo di tali prodotti e impianti – della normazione vigente e dei requisiti igienico sanitari. (2).</p>", "summary": "<p>Regolamento regionale che disciplina i requisiti igienico-sanitari e di decoro urbano dei centri massaggi di esclusivo benessere (1). E’ legittimo il regolamento della Regione Lombardia n. 1 del 2018, che disciplina i requisiti igienico-sanitari e di decoro urbano dei centri massaggi di esclusivo benessere, nella parte in cui, consentendo ai centri di benessere l’utilizzo di “cosmetici” e “impianti tecnologici”, invaderebbe ex se la “riserva di attività” in favore degli estetisti, e ciò in quanto la disciplina regolamentare non implica l’autorizzazione a trattamenti estetici che, comportando il miglioramento dell’aspetto con eliminazione o attenuazione degli inestetismi, rimarrebbero in ogni caso riservati agli estetisti, e3ssendo il richiamo ai cosmetici” e “impianti tecnologici” effettuato al solo fine di rimarcare la necessità del rispetto – nell’utilizzo di tali prodotti e impianti – della normazione vigente e dei requisiti igienico sanitari. (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 312291, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-02 08:59:03.0", "modifiedDate": "2023-10-24 18:15:57.005", "classNameId": 31701, "classPK": 312289, "classUuid": "39e57803-80eb-9e94-6acf-ad847a51a6dc", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-31 08:50:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nomina dell’Avvocato generale aggiunto", "description": "<p>In sede di nomina dell’Avvocato generale aggiunto, l’art. 23, l. 3 aprile 1979, n. 103 attribuisce al Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato (CAPS) una funzione consultiva nel quadro di un procedimento che – per quanto concerne la scelta sostanziale della persona – è ancora del tutto interno all’amministrazione dell’Avvocatura dello Stato e che fa seguito ad una richiesta di parere (di natura obbligatoria, seppur non vincolante) proveniente dall’Avvocato Generale dello Stato, al quale ultimo spetta un potere di prima designazione (1). L’art. 17, r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui prevede che gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo e sono posti sotto la immediata direzione dell'Avvocato generale, non esprime una gerarchia in senso proprio, in ragione della particolare connotazione dell’istituto e, coerentemente, della natura delle speciali funzioni dell’Avvocatura dello Stato, che sono di consulenza legale e di difesa in giudizio delle Amministrazioni, con caratterizzazione tecnico-professionale (2).</p>", "summary": "<p>In sede di nomina dell’Avvocato generale aggiunto, l’art. 23, l. 3 aprile 1979, n. 103 attribuisce al Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato (CAPS) una funzione consultiva nel quadro di un procedimento che – per quanto concerne la scelta sostanziale della persona – è ancora del tutto interno all’amministrazione dell’Avvocatura dello Stato e che fa seguito ad una richiesta di parere (di natura obbligatoria, seppur non vincolante) proveniente dall’Avvocato Generale dello Stato, al quale ultimo spetta un potere di prima designazione (1). L’art. 17, r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui prevede che gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo e sono posti sotto la immediata direzione dell'Avvocato generale, non esprime una gerarchia in senso proprio, in ragione della particolare connotazione dell’istituto e, coerentemente, della natura delle speciali funzioni dell’Avvocatura dello Stato, che sono di consulenza legale e di difesa in giudizio delle Amministrazioni, con caratterizzazione tecnico-professionale (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 310833, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-10-31 13:16:28.0", "modifiedDate": "2020-12-23 11:31:57.0", "classNameId": 31701, "classPK": 310831, "classUuid": "61e0d182-424a-6bb8-e7b5-8b956de0a497", "classTypeId": 34301, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-31 13:11:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Rassegna mensile di dottrina – Ottobre 2018", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "0bc63245-8f83-8b74-f886-49780b6fc431", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 310584, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-10-31 10:27:05.0", "modifiedDate": "2023-03-15 17:49:35.0", "classNameId": 31701, "classPK": 310582, "classUuid": "d30843b1-d5a2-50fb-b95d-47fd5fe5c247", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-31 10:23:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Controllo giudiziario dell'azienda ex art. 34 bis del codice antimafia e procedure di appalto", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 310312, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-10-31 09:27:32.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:31:27.479", "classNameId": 31701, "classPK": 310310, "classUuid": "84ff56f6-4a43-0adf-1478-b518705bd071", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-31 09:25:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ottemperanza nei confronti di enti locali in dissesto", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 307010, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-10-29 17:05:05.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:11:33.858", "classNameId": 31701, "classPK": 307008, "classUuid": "f302afed-a22e-e355-8ee0-524fc059a026", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-26 16:52:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il Rup può essere anche commissario di gara", "description": "<p>Nella vigenza del nuovo Codice dei contratti, ai sensi dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di Rup può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (1).</p>", "summary": "<p>Nella vigenza del nuovo Codice dei contratti, ai sensi dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di Rup può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 306937, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-10-29 16:12:39.0", "modifiedDate": "2018-10-29 16:12:39.0", "classNameId": 31701, "classPK": 306935, "classUuid": "70117191-85b9-52f1-d4f2-c5612ac3579b", "classTypeId": 34346, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-29 16:07:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "D'Alessandri, Il processo amministrativo telematico tra questioni risolte e problematiche ancora aperte e la notifica via PEC alle pubbliche amministrazioni, 29 ottobre 2018", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "33bdc4f9-421a-97bb-e0b7-c78a66344295", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 306786, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-10-29 14:41:16.0", "modifiedDate": "2018-10-29 15:43:52.0", "classNameId": 31701, "classPK": 306784, "classUuid": "71af96b4-5b3d-089e-0d98-e0e7999c7483", "classTypeId": 34346, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-29 14:38:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Maruotti, Riflessioni sui poteri conformativi del giudice amministrativo, esercitabili quando la sentenza respinga il ricorso, dopo l’emanazione di pronunce cautelari propulsive o di ‘ammissione con riserva’, 29 ottobre 2018", "description": "Maruotti, Riflessioni sui poteri conformativi del giudice amministrativo, esercitabili quando la sentenza respinga il ricorso, dopo l’emanazione di pronunce cautelari propulsive o di ‘ammissione con riserva’, 29 ottobre 2018", "summary": "Maruotti, Riflessioni sui poteri conformativi del giudice amministrativo, esercitabili quando la sentenza respinga il ricorso, dopo l’emanazione di pronunce cautelari propulsive o di ‘ammissione con riserva’, 29 ottobre 2018", "url": "", "layoutUuid": "33bdc4f9-421a-97bb-e0b7-c78a66344295", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 306742, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-10-29 14:11:50.0", "modifiedDate": "2018-10-29 14:14:00.0", "classNameId": 31701, "classPK": 306740, "classUuid": "59b742a5-71f2-5830-e4d4-180b5c3b6b30", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-29 14:09:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Al giudice ordinario la cognizione delle circolari Inps sul c.d. “premio di natalità”", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 306825, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-10-29 13:53:38.0", "modifiedDate": "2023-03-02 16:25:36.0", "classNameId": 31701, "classPK": 306823, "classUuid": "f8d43bbb-ecfe-3a75-23a7-34ef1c422656", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-22 13:49:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Esito negativo del procedimento autorizzatorio di impianto di produzione di energia eolica", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 306662, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-10-29 09:51:20.0", "modifiedDate": "2023-10-24 12:47:11.277", "classNameId": 31701, "classPK": 306660, "classUuid": "c97ac923-84e0-d610-8441-b3394305549e", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-18 09:42:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il certificato Sogei di errore di consegna di un file fa fede fino a querela di falso", "description": "<p>Il termine breve per la proposizione dell’appello decorre dal momento in cui è avvenuto il completamento della ‘consegna’ della posta elettronica certificata al destinatario (1). Alla Sogei è riconducibile l’esercizio di una pubblica funzione di certificazione quanto ai procedimenti alla stessa gestiti, con l’ulteriore conseguenza che le certificazioni – quale quella attinente l’attestazione del procedimento di consegna della sentenza notificata dalla parte vincitrice in primo grado nella posta certificata della Avvocatura dello Stato – risultano assistite dalla particolare fede di cui all’art. 2700 c.c.; ne consegue che il certificato rilasciato dalla Sogei in ordine all’errore di consegna di un file può essere contestato solo con querela di falso (2).</p>", "summary": "<p>Il termine breve per la proposizione dell’appello decorre dal momento in cui è avvenuto il completamento della ‘consegna’ della posta elettronica certificata al destinatario (1). Alla Sogei è riconducibile l’esercizio di una pubblica funzione di certificazione quanto ai procedimenti alla stessa gestiti, con l’ulteriore conseguenza che le certificazioni – quale quella attinente l’attestazione del procedimento di consegna della sentenza notificata dalla parte vincitrice in primo grado nella posta certificata della Avvocatura dello Stato – risultano assistite dalla particolare fede di cui all’art. 2700 c.c.; ne consegue che il certificato rilasciato dalla Sogei in ordine all’errore di consegna di un file può essere contestato solo con querela di falso (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 304999, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-10-27 12:05:20.0", "modifiedDate": "2023-03-23 15:47:01.0", "classNameId": 31701, "classPK": 304997, "classUuid": "497f7430-bcea-859c-606e-bc39cefc8e4b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-10-27 11:58:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte costituzionale l’automaticità delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione mendace", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}