{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 263222, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-09-15 10:50:53.0", "modifiedDate": "2023-03-16 14:46:00.0", "classNameId": 31701, "classPK": 263220, "classUuid": "4b04af68-652c-fd1a-4dad-2660b0b03220", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-09-15 10:35:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Interdittiva antimafia e condizionamento mafioso per la presenza anche di un solo dipendente “infiltrato”", "description": "Il condizionamento mafioso, che porta all’interdittiva, può derivare dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali all’interno della società, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi; il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non ermergano specifici riscontri oggetti sull’influenza nelle scelte dell’impresa; le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: ove intendano avere, invece, tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti contigui al mondo della criminalità organizzata (1).", "summary": "Il condizionamento mafioso, che porta all’interdittiva, può derivare dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali all’interno della società, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi; il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non ermergano specifici riscontri oggetti sull’influenza nelle scelte dell’impresa; le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: ove intendano avere, invece, tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti contigui al mondo della criminalità organizzata (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 258554, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32240, "userName": "redattore 07", "createDate": "2018-09-12 12:13:31.0", "modifiedDate": "2023-10-24 09:23:52.655", "classNameId": 31701, "classPK": 258552, "classUuid": "08a39ad6-4941-d5df-98b2-6fe6a8569f52", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-09-12 12:04:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Domanda di riconoscimento della parità scolastica presentata da un privato", "description": "<p>Non è possibile la formazione del silenzio assenso sulla domanda di riconoscimento della parità scolastica presentata da un privato ai sensi dell'art. 1, l. 10 marzo 2000, n. 62, secondo tempi e modalità di cui al par. 3, d.m. 10 ottobre 2008, n. 83, e par. 1.6, d.m. 29 novembre 2007, in mancanza di prova del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non implicando il meccanismo del silenzio-assenso alcuna deroga al potere-dovere dell'Amministrazione di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali, intesi come sia di fatto che di diritto, per il rilascio dell'autorizzazione (1).</p>", "summary": "<p>Non è possibile la formazione del silenzio assenso sulla domanda di riconoscimento della parità scolastica presentata da un privato ai sensi dell'art. 1, l. 10 marzo 2000, n. 62, secondo tempi e modalità di cui al par. 3, d.m. 10 ottobre 2008, n. 83, e par. 1.6, d.m. 29 novembre 2007, in mancanza di prova del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non implicando il meccanismo del silenzio-assenso alcuna deroga al potere-dovere dell'Amministrazione di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali, intesi come sia di fatto che di diritto, per il rilascio dell'autorizzazione (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 258357, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-09-12 09:51:21.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:24:30.096", "classNameId": 31701, "classPK": 258355, "classUuid": "bb8fd536-8767-6099-7fdd-ecc4df4cf16a", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-09-12 09:45:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Limiti alla vendita di alloggio di edilizia residenziale pubblica introdotti con la Convenzione comunale", "description": "<p>Anche se l’art. 35, l. 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo modificato l. 17 febbraio 1992, n. 179, ha ridotto da 20 a 5 anni - decorrenti dalla data del rilascio della licenza di abitabilità - i limiti inderogabili all'alienazione successiva dell'immobile di edilizia residenziale pubblica sovvenzionato, con la convenzione il comune, potendo pattuire che dopo i 5 anni l'immobile sia venduto solo a chi ha i requisiti per ottenere un alloggio agevolato, può di fatto introdurre limiti convenzionali alla successiva alienazione da parte dell'assegnatario (1).</p>", "summary": "<p>Anche se l’art. 35, l. 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo modificato l. 17 febbraio 1992, n. 179, ha ridotto da 20 a 5 anni - decorrenti dalla data del rilascio della licenza di abitabilità - i limiti inderogabili all'alienazione successiva dell'immobile di edilizia residenziale pubblica sovvenzionato, con la convenzione il comune, potendo pattuire che dopo i 5 anni l'immobile sia venduto solo a chi ha i requisiti per ottenere un alloggio agevolato, può di fatto introdurre limiti convenzionali alla successiva alienazione da parte dell'assegnatario (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 253200, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-09-10 10:18:51.0", "modifiedDate": "2023-10-20 16:25:07.14", "classNameId": 31701, "classPK": 253198, "classUuid": "c044c771-54f7-c58b-f211-4cd574408bbb", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-09-10 10:14:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Autotutela, anche parziale, in materia edilizia", "description": "<p>Presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari; l'esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti e l'ambito di motivazione esigibile è integrato dall'allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dall'eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l'Amministrazione (1). L’annullamento d'ufficio di un titolo edilizio, successivamente valutato come illegittimo, è possibile anche ad una distanza temporale considerevole dal titolo medesimo, ma deve essere adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, tenuto anche conto degli interessi dei privati coinvolti (2). E’ illegittimo l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio se il Comune non ha dedicato alcun passaggio motivazionale alla possibilità, non implausibile, di annullare soltanto parzialmente i titoli edilizi rilasciati al fine di contemperare le contrapposte esigenze recando il minore sacrificio possibile alla posizione giuridica del privato (3).</p>", "summary": "<p>Presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari; l'esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti e l'ambito di motivazione esigibile è integrato dall'allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dall'eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l'Amministrazione (1). L’annullamento d'ufficio di un titolo edilizio, successivamente valutato come illegittimo, è possibile anche ad una distanza temporale considerevole dal titolo medesimo, ma deve essere adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, tenuto anche conto degli interessi dei privati coinvolti (2). E’ illegittimo l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio se il Comune non ha dedicato alcun passaggio motivazionale alla possibilità, non implausibile, di annullare soltanto parzialmente i titoli edilizi rilasciati al fine di contemperare le contrapposte esigenze recando il minore sacrificio possibile alla posizione giuridica del privato (3).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 247623, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-09-05 18:08:52.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:53:39.716", "classNameId": 31701, "classPK": 247621, "classUuid": "b72610aa-d908-79be-fbc7-18e0c0c5ea66", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-09-05 18:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nuova pronuncia dell’Adunanza plenaria sui casi di annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado", "description": "<p>In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive (1). La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado (1).</p>", "summary": "<p>In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive (1). La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 4, "ctCollectionId": 0, "entryId": 245647, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-09-03 17:09:41.0", "modifiedDate": "2023-10-24 08:37:11.606", "classNameId": 31701, "classPK": 245645, "classUuid": "d718848f-7df1-bef7-7f23-0d9395281405", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-09-03 17:06:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Divieto per gli studenti di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica", "description": "<p>E’ illegittimo il regolamento comunale che introduce il divieto di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica, non avendo il Comune alcuna competenza ad imporre prescrizioni ai dirigenti scolastici, limitando la loro autonomia con vincoli in ordine all’uso della struttura scolastica e alla gestione del servizio mensa (1).</p>", "summary": "<p>E’ illegittimo il regolamento comunale che introduce il divieto di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica, non avendo il Comune alcuna competenza ad imporre prescrizioni ai dirigenti scolastici, limitando la loro autonomia con vincoli in ordine all’uso della struttura scolastica e alla gestione del servizio mensa (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 245475, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-09-03 13:39:27.0", "modifiedDate": "2023-10-19 15:31:51.34", "classNameId": 31701, "classPK": 245473, "classUuid": "aade4ea1-17ed-ee7b-97bc-242d1f2d3dd9", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-09-03 13:33:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte costituzionale il concorso riservato ai soli “abilitati” alle scuole secondarie", "description": "<p>E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui prevedono un concorso per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato, ai sensi del comma 3 citato, alle sole categorie dei docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto sempre alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, nonché dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui non consente la partecipazione per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato ai soggetti previsti dalle norme in questione anche a coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca di cui all’art. 4, comma 1, l. 3 luglio 1998, n. 210 in materia coerente con la classe di concorso per la quale concorrono (2).comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui prevedono un concorso per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato, ai sensi del comma 3 citato, alle sole categorie dei docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto sempre alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, nonché dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui non consente la partecipazione per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato ai soggetti previsti dalle norme in questione anche a coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca di cui all’art. 4, comma 1, l. 3 luglio 1998, n. 210 in materia coerente con la classe di concorso per la quale concorrono (2).</p>", "summary": "<p>E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui prevedono un concorso per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato, ai sensi del comma 3 citato, alle sole categorie dei docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto sempre alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, nonché dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui non consente la partecipazione per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato ai soggetti previsti dalle norme in questione anche a coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca di cui all’art. 4, comma 1, l. 3 luglio 1998, n. 210 in materia coerente con la classe di concorso per la quale concorrono (2).comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui prevedono un concorso per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato, ai sensi del comma 3 citato, alle sole categorie dei docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto sempre alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, nonché dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui non consente la partecipazione per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato ai soggetti previsti dalle norme in questione anche a coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca di cui all’art. 4, comma 1, l. 3 luglio 1998, n. 210 in materia coerente con la classe di concorso per la quale concorrono (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 243811, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32240, "userName": "redattore 07", "createDate": "2018-09-01 10:05:39.0", "modifiedDate": "2023-11-15 23:44:29.489", "classNameId": 31701, "classPK": 243809, "classUuid": "537d1470-fc38-057d-823d-56c63e1b1ddd", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-28 16:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Dies a quo per impugnare le esclusioni dalla gara - Soccorso istruttorio in caso omesso deposito di una valida cauzione provvisoria", "description": "<p>Nella materia degli appalti, l’applicabilità del principio della piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, presuppone un particolare rigore nell’accertamento della sussistenza di tale requisito; si deve tener conto, infatti, sia della specialità della normativa dettata dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., sia dei presupposti cui il legislatore ha ricondotto la decorrenza del termine per l’impugnazione: in base al comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., infatti, il termine inizia a decorrere solo dopo la pubblicazione, ex art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della determinazione sulle ammissioni/esclusioni dei concorrenti, pubblicazione che assicura la piena ed effettiva conoscenza degli atti di gara; da ciò consegue che il principio della piena conoscenza acquisita aliunde può applicarsi solo ove vi sia una concreta prova dell’effettiva conoscenza degli atti di gara, acquisita in data anteriore alla pubblicazione o comunicazione degli atti della procedura medesima (1).</p>", "summary": "<p>Nella materia degli appalti, l’applicabilità del principio della piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, presuppone un particolare rigore nell’accertamento della sussistenza di tale requisito; si deve tener conto, infatti, sia della specialità della normativa dettata dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., sia dei presupposti cui il legislatore ha ricondotto la decorrenza del termine per l’impugnazione: in base al comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., infatti, il termine inizia a decorrere solo dopo la pubblicazione, ex art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della determinazione sulle ammissioni/esclusioni dei concorrenti, pubblicazione che assicura la piena ed effettiva conoscenza degli atti di gara; da ciò consegue che il principio della piena conoscenza acquisita aliunde può applicarsi solo ove vi sia una concreta prova dell’effettiva conoscenza degli atti di gara, acquisita in data anteriore alla pubblicazione o comunicazione degli atti della procedura medesima (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 243090, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-31 11:48:23.0", "modifiedDate": "2023-03-14 16:53:15.0", "classNameId": 31701, "classPK": 243088, "classUuid": "0b5cf930-ac32-02b4-c0a2-5c83794c549a", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-30 17:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "L’Adunanza plenaria pronuncia sulla corretta applicazione del computo del cd. ”fattore di correzione”", "description": "L’art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti; conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’” (1).", "summary": "L’art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti; conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’” (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 240710, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-29 14:59:21.0", "modifiedDate": "2019-02-04 12:10:37.0", "classNameId": 31701, "classPK": 240708, "classUuid": "093a9f0f-44ad-5583-9d1f-f64ea7931cde", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-07-27 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Liberalizzazione dell’orario e dei turni delle attività di acconciatori ed estetiste", "description": "E’ legittima l’ordinanza che liberalizza l’orario e i turni delle attività di acconciatori ed estetisti in quanto, in assenza di limitazioni imposte dal legislatore nazionale o regionale, l’art. 50, comma 7, t.u. 18 agosto 2000, n. 267 ne attribuisce il relativo potere al Sindaco; d’altro canto, non sono ravvisabili differenze sostanziali di contenuto nella legislazione comunitaria e nazionale susseguitasi a far data dal d.l. 4 luglio 2006 n. 223, dalla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein e relativa legge di recepimento (d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59): le limitazioni “dinamiche” all’esercizio delle attività lato sensu commerciali, nelle quali rientrano sotto tale limitato profilo anche quelle artigianali, sono ammissibili solo per ragioni imperative di interesse generale; pertanto, la tutela della concorrenza, che tali norme – e, a seguire, la decretazione d’urgenza del 2011- hanno inteso valorizzare, può incontrare limiti in esigenze di salvaguardia del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale, ecc., ma non nella mera salvaguardia di indefiniti interessi di categoria (1).", "summary": "E’ legittima l’ordinanza che liberalizza l’orario e i turni delle attività di acconciatori ed estetisti in quanto, in assenza di limitazioni imposte dal legislatore nazionale o regionale, l’art. 50, comma 7, t.u. 18 agosto 2000, n. 267 ne attribuisce il relativo potere al Sindaco; d’altro canto, non sono ravvisabili differenze sostanziali di contenuto nella legislazione comunitaria e nazionale susseguitasi a far data dal d.l. 4 luglio 2006 n. 223, dalla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein e relativa legge di recepimento (d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59): le limitazioni “dinamiche” all’esercizio delle attività lato sensu commerciali, nelle quali rientrano sotto tale limitato profilo anche quelle artigianali, sono ammissibili solo per ragioni imperative di interesse generale; pertanto, la tutela della concorrenza, che tali norme – e, a seguire, la decretazione d’urgenza del 2011- hanno inteso valorizzare, può incontrare limiti in esigenze di salvaguardia del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale, ecc., ma non nella mera salvaguardia di indefiniti interessi di categoria (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 236699, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-25 09:11:28.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:48:28.582", "classNameId": 31701, "classPK": 236697, "classUuid": "60ad3611-56c5-8279-0966-5b56919c33a7", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-24 17:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Termine per agire in autotutela", "description": "<p>La valenza della modifica apportata dalla l. 7 agosto 2015, n. 124 all’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 (che ha definito in diciotto mesi dall’adozione dell’atto il termine per agire su di esso in autotutela) non può che essere riconosciuta, secondo il generale principio regolante la successione delle norme nel tempo, al solo riguardo delle fattispecie perfezionate successivamente all’entrata in vigore della novella, mentre per le fattispecie perfezionate in precedenza il riferimento è il testo normativo anteriore, il quale contempla la possibilità per le amministrazioni d’intervenire in autotutela entro un “termine ragionevole” (1).</p>", "summary": "<p>La valenza della modifica apportata dalla l. 7 agosto 2015, n. 124 all’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 (che ha definito in diciotto mesi dall’adozione dell’atto il termine per agire su di esso in autotutela) non può che essere riconosciuta, secondo il generale principio regolante la successione delle norme nel tempo, al solo riguardo delle fattispecie perfezionate successivamente all’entrata in vigore della novella, mentre per le fattispecie perfezionate in precedenza il riferimento è il testo normativo anteriore, il quale contempla la possibilità per le amministrazioni d’intervenire in autotutela entro un “termine ragionevole” (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 236671, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-24 10:35:25.0", "modifiedDate": "2023-02-24 12:24:34.0", "classNameId": 31701, "classPK": 236669, "classUuid": "8e952b75-318d-d289-a5ee-fa5fba0e91a5", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-23 10:32:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Accesso agli atti classificati “riservati”", "description": "In tema di accesso agli atti di documenti ritenuti riservati, la Prefettura che forma il documento classifica il documento e/o le parti dello stesso da ritenere “Riservato”, attenendosi alle direttive contenute nell’all.to D del d.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7 o rinvenendo altre assimilabili ipotesi; ciò implica una motivazione puntuale, che faccia comprendere le concrete ragioni (senza alcuna necessità, ovviamente, di divulgazione) per le quali i documenti richiesti siano stati classificati come “riservati”, non potendosi ritenere sufficiente il mero rinvio alla normativa regolante la materia, trasfusa nel d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 (1).", "summary": "In tema di accesso agli atti di documenti ritenuti riservati, la Prefettura che forma il documento classifica il documento e/o le parti dello stesso da ritenere “Riservato”, attenendosi alle direttive contenute nell’all.to D del d.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7 o rinvenendo altre assimilabili ipotesi; ciò implica una motivazione puntuale, che faccia comprendere le concrete ragioni (senza alcuna necessità, ovviamente, di divulgazione) per le quali i documenti richiesti siano stati classificati come “riservati”, non potendosi ritenere sufficiente il mero rinvio alla normativa regolante la materia, trasfusa nel d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}