{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 247623, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-09-05 18:08:52.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:53:39.716", "classNameId": 31701, "classPK": 247621, "classUuid": "b72610aa-d908-79be-fbc7-18e0c0c5ea66", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-09-05 18:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nuova pronuncia dell’Adunanza plenaria sui casi di annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado", "description": "<p>In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive (1). La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado (1).</p>", "summary": "<p>In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive (1). La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 4, "ctCollectionId": 0, "entryId": 245647, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-09-03 17:09:41.0", "modifiedDate": "2023-10-24 08:37:11.606", "classNameId": 31701, "classPK": 245645, "classUuid": "d718848f-7df1-bef7-7f23-0d9395281405", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-09-03 17:06:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Divieto per gli studenti di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica", "description": "<p>E’ illegittimo il regolamento comunale che introduce il divieto di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica, non avendo il Comune alcuna competenza ad imporre prescrizioni ai dirigenti scolastici, limitando la loro autonomia con vincoli in ordine all’uso della struttura scolastica e alla gestione del servizio mensa (1).</p>", "summary": "<p>E’ illegittimo il regolamento comunale che introduce il divieto di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica, non avendo il Comune alcuna competenza ad imporre prescrizioni ai dirigenti scolastici, limitando la loro autonomia con vincoli in ordine all’uso della struttura scolastica e alla gestione del servizio mensa (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 245475, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-09-03 13:39:27.0", "modifiedDate": "2023-10-19 15:31:51.34", "classNameId": 31701, "classPK": 245473, "classUuid": "aade4ea1-17ed-ee7b-97bc-242d1f2d3dd9", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-09-03 13:33:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte costituzionale il concorso riservato ai soli “abilitati” alle scuole secondarie", "description": "<p>E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui prevedono un concorso per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato, ai sensi del comma 3 citato, alle sole categorie dei docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto sempre alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, nonché dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui non consente la partecipazione per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato ai soggetti previsti dalle norme in questione anche a coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca di cui all’art. 4, comma 1, l. 3 luglio 1998, n. 210 in materia coerente con la classe di concorso per la quale concorrono (2).comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui prevedono un concorso per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato, ai sensi del comma 3 citato, alle sole categorie dei docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto sempre alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, nonché dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui non consente la partecipazione per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato ai soggetti previsti dalle norme in questione anche a coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca di cui all’art. 4, comma 1, l. 3 luglio 1998, n. 210 in materia coerente con la classe di concorso per la quale concorrono (2).</p>", "summary": "<p>E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui prevedono un concorso per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato, ai sensi del comma 3 citato, alle sole categorie dei docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto sempre alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, nonché dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui non consente la partecipazione per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato ai soggetti previsti dalle norme in questione anche a coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca di cui all’art. 4, comma 1, l. 3 luglio 1998, n. 210 in materia coerente con la classe di concorso per la quale concorrono (2).comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui prevedono un concorso per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato, ai sensi del comma 3 citato, alle sole categorie dei docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto sempre alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, nonché dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 2, lett. b), e del comma 3 dell’art. 17, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui non consente la partecipazione per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato ai soggetti previsti dalle norme in questione anche a coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca di cui all’art. 4, comma 1, l. 3 luglio 1998, n. 210 in materia coerente con la classe di concorso per la quale concorrono (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 243811, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32240, "userName": "redattore 07", "createDate": "2018-09-01 10:05:39.0", "modifiedDate": "2023-11-15 23:44:29.489", "classNameId": 31701, "classPK": 243809, "classUuid": "537d1470-fc38-057d-823d-56c63e1b1ddd", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-28 16:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Dies a quo per impugnare le esclusioni dalla gara - Soccorso istruttorio in caso omesso deposito di una valida cauzione provvisoria", "description": "<p>Nella materia degli appalti, l’applicabilità del principio della piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, presuppone un particolare rigore nell’accertamento della sussistenza di tale requisito; si deve tener conto, infatti, sia della specialità della normativa dettata dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., sia dei presupposti cui il legislatore ha ricondotto la decorrenza del termine per l’impugnazione: in base al comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., infatti, il termine inizia a decorrere solo dopo la pubblicazione, ex art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della determinazione sulle ammissioni/esclusioni dei concorrenti, pubblicazione che assicura la piena ed effettiva conoscenza degli atti di gara; da ciò consegue che il principio della piena conoscenza acquisita aliunde può applicarsi solo ove vi sia una concreta prova dell’effettiva conoscenza degli atti di gara, acquisita in data anteriore alla pubblicazione o comunicazione degli atti della procedura medesima (1).</p>", "summary": "<p>Nella materia degli appalti, l’applicabilità del principio della piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, presuppone un particolare rigore nell’accertamento della sussistenza di tale requisito; si deve tener conto, infatti, sia della specialità della normativa dettata dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., sia dei presupposti cui il legislatore ha ricondotto la decorrenza del termine per l’impugnazione: in base al comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., infatti, il termine inizia a decorrere solo dopo la pubblicazione, ex art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della determinazione sulle ammissioni/esclusioni dei concorrenti, pubblicazione che assicura la piena ed effettiva conoscenza degli atti di gara; da ciò consegue che il principio della piena conoscenza acquisita aliunde può applicarsi solo ove vi sia una concreta prova dell’effettiva conoscenza degli atti di gara, acquisita in data anteriore alla pubblicazione o comunicazione degli atti della procedura medesima (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 243090, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-31 11:48:23.0", "modifiedDate": "2023-03-14 16:53:15.0", "classNameId": 31701, "classPK": 243088, "classUuid": "0b5cf930-ac32-02b4-c0a2-5c83794c549a", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-30 17:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "L’Adunanza plenaria pronuncia sulla corretta applicazione del computo del cd. ”fattore di correzione”", "description": "L’art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti; conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’” (1).", "summary": "L’art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti; conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’” (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 240710, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-29 14:59:21.0", "modifiedDate": "2019-02-04 12:10:37.0", "classNameId": 31701, "classPK": 240708, "classUuid": "093a9f0f-44ad-5583-9d1f-f64ea7931cde", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-07-27 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Liberalizzazione dell’orario e dei turni delle attività di acconciatori ed estetiste", "description": "E’ legittima l’ordinanza che liberalizza l’orario e i turni delle attività di acconciatori ed estetisti in quanto, in assenza di limitazioni imposte dal legislatore nazionale o regionale, l’art. 50, comma 7, t.u. 18 agosto 2000, n. 267 ne attribuisce il relativo potere al Sindaco; d’altro canto, non sono ravvisabili differenze sostanziali di contenuto nella legislazione comunitaria e nazionale susseguitasi a far data dal d.l. 4 luglio 2006 n. 223, dalla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein e relativa legge di recepimento (d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59): le limitazioni “dinamiche” all’esercizio delle attività lato sensu commerciali, nelle quali rientrano sotto tale limitato profilo anche quelle artigianali, sono ammissibili solo per ragioni imperative di interesse generale; pertanto, la tutela della concorrenza, che tali norme – e, a seguire, la decretazione d’urgenza del 2011- hanno inteso valorizzare, può incontrare limiti in esigenze di salvaguardia del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale, ecc., ma non nella mera salvaguardia di indefiniti interessi di categoria (1).", "summary": "E’ legittima l’ordinanza che liberalizza l’orario e i turni delle attività di acconciatori ed estetisti in quanto, in assenza di limitazioni imposte dal legislatore nazionale o regionale, l’art. 50, comma 7, t.u. 18 agosto 2000, n. 267 ne attribuisce il relativo potere al Sindaco; d’altro canto, non sono ravvisabili differenze sostanziali di contenuto nella legislazione comunitaria e nazionale susseguitasi a far data dal d.l. 4 luglio 2006 n. 223, dalla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein e relativa legge di recepimento (d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59): le limitazioni “dinamiche” all’esercizio delle attività lato sensu commerciali, nelle quali rientrano sotto tale limitato profilo anche quelle artigianali, sono ammissibili solo per ragioni imperative di interesse generale; pertanto, la tutela della concorrenza, che tali norme – e, a seguire, la decretazione d’urgenza del 2011- hanno inteso valorizzare, può incontrare limiti in esigenze di salvaguardia del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale, ecc., ma non nella mera salvaguardia di indefiniti interessi di categoria (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 236699, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-25 09:11:28.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:48:28.582", "classNameId": 31701, "classPK": 236697, "classUuid": "60ad3611-56c5-8279-0966-5b56919c33a7", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-24 17:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Termine per agire in autotutela", "description": "<p>La valenza della modifica apportata dalla l. 7 agosto 2015, n. 124 all’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 (che ha definito in diciotto mesi dall’adozione dell’atto il termine per agire su di esso in autotutela) non può che essere riconosciuta, secondo il generale principio regolante la successione delle norme nel tempo, al solo riguardo delle fattispecie perfezionate successivamente all’entrata in vigore della novella, mentre per le fattispecie perfezionate in precedenza il riferimento è il testo normativo anteriore, il quale contempla la possibilità per le amministrazioni d’intervenire in autotutela entro un “termine ragionevole” (1).</p>", "summary": "<p>La valenza della modifica apportata dalla l. 7 agosto 2015, n. 124 all’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 (che ha definito in diciotto mesi dall’adozione dell’atto il termine per agire su di esso in autotutela) non può che essere riconosciuta, secondo il generale principio regolante la successione delle norme nel tempo, al solo riguardo delle fattispecie perfezionate successivamente all’entrata in vigore della novella, mentre per le fattispecie perfezionate in precedenza il riferimento è il testo normativo anteriore, il quale contempla la possibilità per le amministrazioni d’intervenire in autotutela entro un “termine ragionevole” (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 236671, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-24 10:35:25.0", "modifiedDate": "2023-02-24 12:24:34.0", "classNameId": 31701, "classPK": 236669, "classUuid": "8e952b75-318d-d289-a5ee-fa5fba0e91a5", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-23 10:32:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Accesso agli atti classificati “riservati”", "description": "In tema di accesso agli atti di documenti ritenuti riservati, la Prefettura che forma il documento classifica il documento e/o le parti dello stesso da ritenere “Riservato”, attenendosi alle direttive contenute nell’all.to D del d.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7 o rinvenendo altre assimilabili ipotesi; ciò implica una motivazione puntuale, che faccia comprendere le concrete ragioni (senza alcuna necessità, ovviamente, di divulgazione) per le quali i documenti richiesti siano stati classificati come “riservati”, non potendosi ritenere sufficiente il mero rinvio alla normativa regolante la materia, trasfusa nel d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 (1).", "summary": "In tema di accesso agli atti di documenti ritenuti riservati, la Prefettura che forma il documento classifica il documento e/o le parti dello stesso da ritenere “Riservato”, attenendosi alle direttive contenute nell’all.to D del d.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7 o rinvenendo altre assimilabili ipotesi; ciò implica una motivazione puntuale, che faccia comprendere le concrete ragioni (senza alcuna necessità, ovviamente, di divulgazione) per le quali i documenti richiesti siano stati classificati come “riservati”, non potendosi ritenere sufficiente il mero rinvio alla normativa regolante la materia, trasfusa nel d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 236655, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-24 10:06:47.0", "modifiedDate": "2023-11-15 23:47:08.512", "classNameId": 31701, "classPK": 236653, "classUuid": "e8b57bc6-2095-05ff-5adc-173e22928699", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-23 19:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Differenza tra le ipotesi di esclusione dalla gara prevista dalle lett. c) e f bis) del comma 5 dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici", "description": "<p>Le ipotesi espulsive individuate dalle lett. c) e f bis del comma 5 dell’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si differenziano in senso sostanziale, atteso che nell’ipotesi di cui al comma 5, lett. c), la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell’esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante, mentre nel caso del comma 5, lett. f-bis), l’esclusione dalla gara è atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, che ha la sua fonte nella mera omissione da parte dell’operatore economico (1).</p>", "summary": "<p>Le ipotesi espulsive individuate dalle lett. c) e f bis del comma 5 dell’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si differenziano in senso sostanziale, atteso che nell’ipotesi di cui al comma 5, lett. c), la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell’esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante, mentre nel caso del comma 5, lett. f-bis), l’esclusione dalla gara è atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, che ha la sua fonte nella mera omissione da parte dell’operatore economico (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 235431, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-23 17:33:31.0", "modifiedDate": "2023-10-24 07:40:17.016", "classNameId": 31701, "classPK": 235429, "classUuid": "a06d439e-6deb-f653-f706-d1149af8dfc3", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-23 16:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Diniego del permesso di soggiorno per pregressa espulsione dall’Italia", "description": "<p>Il provvedimento di espulsione recante il divieto di reingresso di durata decennale (divenuti poi cinque anni ex l. 2 agosto 2011, n. 129, che opera anche in ordine ai provvedimenti emanati anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali sia previsto un termine superiore) non può costituire motivo automaticamente ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, e non può legittimare la revoca del nulla osta, laddove il cittadino straniero ha volontariamente dato esecuzione all’ordine di espulsione essendosi allontanato dall’Italia per un periodo di tempo superiore al limite massimo di cinque anni (1).</p>", "summary": "<p>Il provvedimento di espulsione recante il divieto di reingresso di durata decennale (divenuti poi cinque anni ex l. 2 agosto 2011, n. 129, che opera anche in ordine ai provvedimenti emanati anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali sia previsto un termine superiore) non può costituire motivo automaticamente ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, e non può legittimare la revoca del nulla osta, laddove il cittadino straniero ha volontariamente dato esecuzione all’ordine di espulsione essendosi allontanato dall’Italia per un periodo di tempo superiore al limite massimo di cinque anni (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 235051, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-23 15:45:36.0", "modifiedDate": "2023-10-24 07:02:25.208", "classNameId": 31701, "classPK": 235049, "classUuid": "90f0aabe-8ce4-54be-38df-b65346e9bf01", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-23 14:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Decorrenza del termine per impugnare, con ricorso incidentale, l’ammissione in gara del ricorrente principale", "description": "<p>Il dies a quo per proporre il ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara del ricorrente principale decorre dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del committente e non, in applicazione del principio dettato dall’art. 42, comma 1, c.p.a., dalla notifica del ricorso principale (1).</p>", "summary": "<p>Il dies a quo per proporre il ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara del ricorrente principale decorre dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del committente e non, in applicazione del principio dettato dall’art. 42, comma 1, c.p.a., dalla notifica del ricorso principale (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 235035, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-23 15:04:46.0", "modifiedDate": "2023-10-20 15:22:03.208", "classNameId": 31701, "classPK": 235033, "classUuid": "a6abce60-b3d7-a222-d0f5-b8147382c929", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-23 13:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ancora alla Corte di giustizia Ue l’esclusione dalla gara per grave illecito professionale", "description": "<p>Deve essere rimessa alla Corte di giustizia UE la questione se il diritto dell’Unione europea e, precisamente, l’art. 57, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale, quale l’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50, che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il “grave illecito professionale”, stabilisce che, nel caso in cui l’illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d’appalto, l’operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all’esito di un giudizio (1).</p>", "summary": "<p>Deve essere rimessa alla Corte di giustizia UE la questione se il diritto dell’Unione europea e, precisamente, l’art. 57, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale, quale l’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50, che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il “grave illecito professionale”, stabilisce che, nel caso in cui l’illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d’appalto, l’operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all’esito di un giudizio (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 235380, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-23 11:41:07.0", "modifiedDate": "2023-10-21 13:12:44.824", "classNameId": 31701, "classPK": 235378, "classUuid": "ab6856fb-bccc-264f-72e9-0804546566ab", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-22 17:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Compatibilità tra commissariamento ex art. 32, comma 1, d.l. n. 90 del 2014 e potere di autotutela della stazione appaltante", "description": "<p>L’avvenuto commissariamento ex art. 32, commi 1 e ss., d.l. 24 giugno 2014, n. 90 dell’impresa aggiudicataria non priva la stazione appaltante del potere di autotutela, di cui all’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’aggiudicazione della gara (1)</p>", "summary": "<p>L’avvenuto commissariamento ex art. 32, commi 1 e ss., d.l. 24 giugno 2014, n. 90 dell’impresa aggiudicataria non priva la stazione appaltante del potere di autotutela, di cui all’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’aggiudicazione della gara (1)</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 235366, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-23 11:16:38.0", "modifiedDate": "2023-10-24 13:20:40.369", "classNameId": 31701, "classPK": 235364, "classUuid": "cf91b1d2-495d-8020-db31-d881c6e1434f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-22 11:12:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Riproposizione dell’azione risarcitoria autonoma se il giudice di primo grado non ha pronunciato sulla domanda nel giudizio di impugnazione", "description": "<p>E’ ammissibile la proposizione, mediante una nuova e diversa domanda, dell’azione di risarcimento danni a fronte di illegittima aggiudicazione dell’appalto, laddove nel giudizio di impugnazione degli atti della gara il giudice amministrativo non si sia pronunciato sulla espressa richiesta risarcitoria e questa in sede di appello non sia stata riproposta ex art. 101, comma 2, c.p.a..</p>", "summary": "<p>E’ ammissibile la proposizione, mediante una nuova e diversa domanda, dell’azione di risarcimento danni a fronte di illegittima aggiudicazione dell’appalto, laddove nel giudizio di impugnazione degli atti della gara il giudice amministrativo non si sia pronunciato sulla espressa richiesta risarcitoria e questa in sede di appello non sia stata riproposta ex art. 101, comma 2, c.p.a..</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 235352, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-23 11:00:29.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:08:07.061", "classNameId": 31701, "classPK": 235350, "classUuid": "7dd71387-2707-ff69-8c98-c94bcfece9bc", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-22 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo per atto o fatto sportivo", "description": "<p>Se l’atto delle Federazioni sportive o del CONI ha incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda intesa non alla caducazione dell'atto, ma al conseguente risarcimento del danno, va proposta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva: non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere; il sistema delle norme sulla giurisdizione dell’art. 3, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, che prevede la c.d. “pregiudiziale sportiva”, cioè che si può adire il giudice statale solo dopo «esauriti i gradi della giustizia sportiva» (i c.d. rimedi interni), sarebbe privo di coerenza e di dubbia costituzionalità se vi fosse una preclusione di legge ad adire immediatamente il giudice dello Stato per ragioni nuove o diverse da quelle sollevabili nell’obbligatoria sede pregiudiziale (1). All’azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice amministrativo per atti delle Federazioni sportive o del CONI non si applica lo speciale regime della responsabilità civile dei magistrati che richiede l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (2). La tutela risarcitoria per equivalente monetario per atti delle Federazioni sportive o del CONI , che può essere concessa dal giudice amministrativo, non include voci per loro natura diverse da quelle estranee alle dette finalità eminentemente pubblicistiche dell’ordinamento sportivo, pena la contraddizione del vincolo di strumentalità funzionale proprio della giurisdizione condizionata, nonché di quello di stretta proporzionalità degli strumenti integrati di tutela (3).</p>", "summary": "<p>Se l’atto delle Federazioni sportive o del CONI ha incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda intesa non alla caducazione dell'atto, ma al conseguente risarcimento del danno, va proposta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva: non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere; il sistema delle norme sulla giurisdizione dell’art. 3, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, che prevede la c.d. “pregiudiziale sportiva”, cioè che si può adire il giudice statale solo dopo «esauriti i gradi della giustizia sportiva» (i c.d. rimedi interni), sarebbe privo di coerenza e di dubbia costituzionalità se vi fosse una preclusione di legge ad adire immediatamente il giudice dello Stato per ragioni nuove o diverse da quelle sollevabili nell’obbligatoria sede pregiudiziale (1). All’azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice amministrativo per atti delle Federazioni sportive o del CONI non si applica lo speciale regime della responsabilità civile dei magistrati che richiede l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (2). La tutela risarcitoria per equivalente monetario per atti delle Federazioni sportive o del CONI , che può essere concessa dal giudice amministrativo, non include voci per loro natura diverse da quelle estranee alle dette finalità eminentemente pubblicistiche dell’ordinamento sportivo, pena la contraddizione del vincolo di strumentalità funzionale proprio della giurisdizione condizionata, nonché di quello di stretta proporzionalità degli strumenti integrati di tutela (3).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}