Archivio In Evidenza

    {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 234050, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32240, "userName": "redattore 07", "createDate": "2018-08-21 10:55:08.0", "modifiedDate": "2018-09-25 12:00:17.0", "classNameId": 31701, "classPK": 234048, "classUuid": "0d1d5bdf-61bf-00ef-bc12-e8b23f0ec977", "classTypeId": 34325, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-21 10:53:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulla normativa applicabile agli affidamenti dei servizi sociali", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "3bd0a04d-8d37-bcac-7527-5a799a6a44eb", "height": 0, "width": 0, "priority": 43.0}

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 232236, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-09 10:19:57.0", "modifiedDate": "2023-10-23 11:48:06.526", "classNameId": 31701, "classPK": 232234, "classUuid": "98717d71-de63-c129-7ec2-37dc775b87a7", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-04 10:13:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Esclusione dalla gara di concorrente per incompatibilità", "description": "<p>Nella gara volta all’affidamento dell’appalto di fornitura ad una Azienda sanitaria è illegittima l’esclusione della concorrente, per incompatibilità, che ha inserito nel gruppo di lavoro preposto allo svolgimento delle prestazioni oggetto della gara un medico dipendente a tempo indeterminato della stessa A.S.L. appaltante, dirigente dell’Unità di valutazione di appropriatezza di ricovero e prestazioni, preposto all’attività di ispezione per la verifica dell’appropriatezza dei ricoveri presso le case di cura e gli ospedali della A.S.L. (1).</p>", "summary": "<p>Nella gara volta all’affidamento dell’appalto di fornitura ad una Azienda sanitaria è illegittima l’esclusione della concorrente, per incompatibilità, che ha inserito nel gruppo di lavoro preposto allo svolgimento delle prestazioni oggetto della gara un medico dipendente a tempo indeterminato della stessa A.S.L. appaltante, dirigente dell’Unità di valutazione di appropriatezza di ricovero e prestazioni, preposto all’attività di ispezione per la verifica dell’appropriatezza dei ricoveri presso le case di cura e gli ospedali della A.S.L. (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 231756, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-08 11:24:46.0", "modifiedDate": "2023-10-24 09:36:35.855", "classNameId": 31701, "classPK": 231754, "classUuid": "cf78a94e-abe7-f30e-ded0-8fcae1ca3e85", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-07-16 11:19:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "E' legittima la legge Lorenzin che interpreta il regolamento sull'attribuzione, in sede di concorso, del punteggio aggiuntivo per l'attività farmaceutica svolta in sede rurale", "description": "<p>L’art. 16, l. 11 gennaio 2018, n. 3 – nel dare l’interpretazione del d.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 nel senso che il “punteggio massimo di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del regolamento di cui al d.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, é da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'art. 9, l. 8 marzo 1968, n. 221 - non viola i limiti costituzionali di ragionevolezza, affidamento e non interferenza con l’esercizio della funzione giurisdizionale valevoli per l’efficacia retroattiva delle norme non penali (1).</p>", "summary": "<p>L’art. 16, l. 11 gennaio 2018, n. 3 – nel dare l’interpretazione del d.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 nel senso che il “punteggio massimo di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del regolamento di cui al d.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, é da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'art. 9, l. 8 marzo 1968, n. 221 - non viola i limiti costituzionali di ragionevolezza, affidamento e non interferenza con l’esercizio della funzione giurisdizionale valevoli per l’efficacia retroattiva delle norme non penali (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 231278, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-07 14:48:08.0", "modifiedDate": "2023-10-19 15:35:50.518", "classNameId": 31701, "classPK": 231276, "classUuid": "3cc12c76-a2fb-def5-295a-1ecfe7718a64", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-03 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte costituzionale la legge della Regione Lombardia sulle aree che accolgono attrezzature religiose", "description": "<p>E’ rimessa alla Corte costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 19 Cost., la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 72, commi 1 e 2, l. reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), l. reg. 3 febbraio 2015, n. 2, nella parte in cui stabilisce che – in assenza o comunque al di fuori delle previsioni del Piano delle attrezzature religiose – non sia consentita l’apertura di alcuna attrezzatura religiosa, a prescindere dal contesto e dal carico urbanistico generato dalla specifica opera (1).</p>", "summary": "<p>E’ rimessa alla Corte costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 19 Cost., la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 72, commi 1 e 2, l. reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), l. reg. 3 febbraio 2015, n. 2, nella parte in cui stabilisce che – in assenza o comunque al di fuori delle previsioni del Piano delle attrezzature religiose – non sia consentita l’apertura di alcuna attrezzatura religiosa, a prescindere dal contesto e dal carico urbanistico generato dalla specifica opera (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 226145, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-02 11:35:22.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:50:03.435", "classNameId": 31701, "classPK": 226143, "classUuid": "fa362610-3b8c-4d60-bf09-bb0f81957db9", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-01 14:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Obblighi formativi degli Agrotecnici iscritti all’Albo utilizzatori dei prodotti fitosanitari", "description": "<p>E’ legittimo il decreto delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute del 22 gennaio 2014, recante l’Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nella parte in cui ha previsto anche per gli Agrotecnici iscritti all’Albo l’obbligo di seguire i corsi di formazione su base regionale ovvero provinciale per poter ottenere e rinnovare l’abilitazione all’uso e alla vendita ed alla consulenza dei pesticidi (1).</p>", "summary": "<p>E’ legittimo il decreto delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute del 22 gennaio 2014, recante l’Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nella parte in cui ha previsto anche per gli Agrotecnici iscritti all’Albo l’obbligo di seguire i corsi di formazione su base regionale ovvero provinciale per poter ottenere e rinnovare l’abilitazione all’uso e alla vendita ed alla consulenza dei pesticidi (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 4, "ctCollectionId": 0, "entryId": 226058, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-02 09:22:29.0", "modifiedDate": "2023-10-24 13:23:41.874", "classNameId": 31701, "classPK": 226056, "classUuid": "6fb4c7d6-e8c9-987f-3301-1eb0b5ebb7f4", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-07-17 09:18:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Riparto dei requisiti per partecipare a procedura di gara tra imprese facenti parte di raggruppamento", "description": "<p>Con il nuovo Codice dei contratti nel caso di concorrenti che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese si privilegia il dato sostanziale costituito dall’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell’intero raggruppamento, fermo restando che l’esecuzione dovrà poi essere ripartita tra le imprese raggruppate nei limiti della qualificazione posseduta da ciascuna di esse; tale esigenza ben può essere soddisfatta con l’applicazione del soccorso istruttorio (1).</p>", "summary": "<p>Con il nuovo Codice dei contratti nel caso di concorrenti che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese si privilegia il dato sostanziale costituito dall’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell’intero raggruppamento, fermo restando che l’esecuzione dovrà poi essere ripartita tra le imprese raggruppate nei limiti della qualificazione posseduta da ciascuna di esse; tale esigenza ben può essere soddisfatta con l’applicazione del soccorso istruttorio (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 223194, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-01 15:19:01.0", "modifiedDate": "2023-10-24 15:26:20.316", "classNameId": 31701, "classPK": 223192, "classUuid": "e1340709-e532-439f-dfaf-1aa7ba26277c", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-08-01 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo Schema di regolamento concernente le vittime dei reati intenzionali violenti", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 223006, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-08-01 09:50:59.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:28:44.908", "classNameId": 31701, "classPK": 223004, "classUuid": "280c33c9-031b-9319-782c-ec3680b85ba0", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-07-30 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "L’Adunanza plenaria pronuncia sui casi di annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado", "description": "<p>In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive (1). L’erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado non costituisce, di per sé, un caso di annullamento con rinvio, in quanto la chiusura in rito del processo, per quanto erronea, non determina, ove la questione pregiudiziale sia stato oggetto di dibattitto processuale, la lesione del diritto di difesa, né tanto meno un caso di nullità della sentenza o di rifiuto di giurisdizione (1). La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado (1). Costituisce un’ipotesi di nullità della sentenza che giustifica l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado il difetto assoluto di motivazione; esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 5, Cost. (2). La disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d’appello ha natura indisponibile, il che implica che, fermo restando l’onere di articolare specifici motivi di appello e il generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, nei casi di cui all’art. 105 c.p.a., il giudice d’appello deve procedere all’annullamento con rinvio anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado; viceversa, nei casi in cui non si applica l’art. 105 c.p.a., la possibilità per il giudice di appello di pronunciarsi sulla domande o sulle domande non esaminate in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili, presuppone necessariamente che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, tali domande siano oggetto di rituale riproposizione, operando, altrimenti, la presunzione di rinuncia stabilita dallo stesso articolo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell’appello proposto senza assolvere all’onere di riproposizione.</p>", "summary": "<p>In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive (1). L’erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado non costituisce, di per sé, un caso di annullamento con rinvio, in quanto la chiusura in rito del processo, per quanto erronea, non determina, ove la questione pregiudiziale sia stato oggetto di dibattitto processuale, la lesione del diritto di difesa, né tanto meno un caso di nullità della sentenza o di rifiuto di giurisdizione (1). La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado (1). Costituisce un’ipotesi di nullità della sentenza che giustifica l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado il difetto assoluto di motivazione; esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 5, Cost. (2). La disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d’appello ha natura indisponibile, il che implica che, fermo restando l’onere di articolare specifici motivi di appello e il generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, nei casi di cui all’art. 105 c.p.a., il giudice d’appello deve procedere all’annullamento con rinvio anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado; viceversa, nei casi in cui non si applica l’art. 105 c.p.a., la possibilità per il giudice di appello di pronunciarsi sulla domande o sulle domande non esaminate in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili, presuppone necessariamente che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, tali domande siano oggetto di rituale riproposizione, operando, altrimenti, la presunzione di rinuncia stabilita dallo stesso articolo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell’appello proposto senza assolvere all’onere di riproposizione.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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DAT), con particolare riferimento all’istituzione della banca dati nazionale prevista dal comma 418 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 205 del 2017. Con le Disposizioni anticipate di trattamento ciascun individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può decidere “ora per allora” su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà in condizione di prestare il consenso; ciò avviene manifestando la propria volontà mediante la redazione di un atto specificamente previsto. Il Consiglio di Stato, al fine di dare effettiva attuazione alla legge n. 219 del 2017 che ha introdotto tali Disposizioni, ha ritenuto che: a) la banca dati nazionale - proprio perché le relative informazioni possono essere conosciute sull’intero territorio del Paese - su richiesta dell’interessato deve contenere copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, salvo che il dichiarante non intenda indicare soltanto dove esse sono reperibili; b) il registro nazionale è aperto anche a tutti coloro che non sono iscritti al Servizio sanitario nazionale; c) le DAT non hanno alcun vincolo di contenuto: l’interessato deve poter scegliere di limitarle solo ad una particolare malattia, di estenderle a tutte le future malattie, di nominare il fiduciario o di non nominarlo, ecc. Spetterà al Ministero della salute mettere a disposizione un modulo-tipo per facilitare il cittadino a rendere le DAT; d) poiché le DAT servono ad orientare l’attività del medico, è necessario che ci sia certezza sulla corretta formazione della volontà del dichiarante. Conseguentemente occorre che tale circostanza venga attestata, magari suggerendola nel modulo-tipo facoltativo che verrà predisposto dal Ministero della salute; e) alle DAT può accedere il medico e il fiduciario sino a quando è in carica. La Commissione speciale - data l’importanza e la delicatezza dell’intervento normativo in questione, che ha ad oggetto l’esercizio di diritti fondamentali della persona umana - ha sottolineato la necessità di prevedere efficaci e costanti strumenti di monitoraggio del funzionamento della norma, volti a verificarne l’idoneità a perseguire, in concreto, gli obiettivi fissati dal Legislatore e a garantirne la più estesa attuazione.</p>Il Consiglio di Stato, in Commissione speciale, ha espresso il parere sui quesiti sottoposti dal Ministero della salute in materia di Disposizioni anticipate di trattamento (c.d. DAT), con particolare riferimento all’istituzione della banca dati nazionale prevista dal comma 418 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 205 del 2017. Con le Disposizioni anticipate di trattamento ciascun individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può decidere “ora per allora” su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà in condizione di prestare il consenso; ciò avviene manifestando la propria volontà mediante la redazione di un atto specificamente previsto. Il Consiglio di Stato, al fine di dare effettiva attuazione alla legge n. 219 del 2017 che ha introdotto tali Disposizioni, ha ritenuto che: a) la banca dati nazionale - proprio perché le relative informazioni possono essere conosciute sull’intero territorio del Paese - su richiesta dell’interessato deve contenere copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, salvo che il dichiarante non intenda indicare soltanto dove esse sono reperibili; b) il registro nazionale è aperto anche a tutti coloro che non sono iscritti al Servizio sanitario nazionale; c) le DAT non hanno alcun vincolo di contenuto: l’interessato deve poter scegliere di limitarle solo ad una particolare malattia, di estenderle a tutte le future malattie, di nominare il fiduciario o di non nominarlo, ecc. Spetterà al Ministero della salute mettere a disposizione un modulo-tipo per facilitare il cittadino a rendere le DAT; d) poiché le DAT servono ad orientare l’attività del medico, è necessario che ci sia certezza sulla corretta formazione della volontà del dichiarante. Conseguentemente occorre che tale circostanza venga attestata, magari suggerendola nel modulo-tipo facoltativo che verrà predisposto dal Ministero della salute; e) alle DAT può accedere il medico e il fiduciario sino a quando è in carica. La Commissione speciale - data l’importanza e la delicatezza dell’intervento normativo in questione, che ha ad oggetto l’esercizio di diritti fondamentali della persona umana - ha sottolineato la necessità di prevedere efficaci e costanti strumenti di monitoraggio del funzionamento della norma, volti a verificarne l’idoneità a perseguire, in concreto, gli obiettivi fissati dal Legislatore e a garantirne la più estesa attuazione.", "summary": "<p>Il Consiglio di Stato, in Commissione speciale, ha espresso il parere sui quesiti sottoposti dal Ministero della salute in materia di Disposizioni anticipate di trattamento (c.d. DAT), con particolare riferimento all’istituzione della banca dati nazionale prevista dal comma 418 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 205 del 2017. Con le Disposizioni anticipate di trattamento ciascun individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può decidere “ora per allora” su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà in condizione di prestare il consenso; ciò avviene manifestando la propria volontà mediante la redazione di un atto specificamente previsto. Il Consiglio di Stato, al fine di dare effettiva attuazione alla legge n. 219 del 2017 che ha introdotto tali Disposizioni, ha ritenuto che: a) la banca dati nazionale - proprio perché le relative informazioni possono essere conosciute sull’intero territorio del Paese - su richiesta dell’interessato deve contenere copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, salvo che il dichiarante non intenda indicare soltanto dove esse sono reperibili; b) il registro nazionale è aperto anche a tutti coloro che non sono iscritti al Servizio sanitario nazionale; c) le DAT non hanno alcun vincolo di contenuto: l’interessato deve poter scegliere di limitarle solo ad una particolare malattia, di estenderle a tutte le future malattie, di nominare il fiduciario o di non nominarlo, ecc. 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