Archivio In Evidenza

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  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 319121, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-09 10:06:46.0", "modifiedDate": "2023-10-24 14:49:49.818", "classNameId": 31701, "classPK": 319119, "classUuid": "67a2bdf7-696f-eb7e-0506-b380babcce98", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-05 10:02:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Rapporti di “disaccordo” fra Pubbliche amministrazioni", "description": "<p>Allorquando il Comune reclami l’attinenza del provvedimento impugnato ad una materia sottratta alla giurisdizione amministrativa (nel caso esaminato, i diritti di uso civico), la riconduzione del potere esercitato alla forma, alla struttura e ai presupposti dell’ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, regolata dall’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), così da prefigurare l’esercizio dello specifico potere extra ordinem, istituito da tale disposizione, colloca il contenzioso, anche a prescindere dalla consistenza della posizione giuridica allegata dalla parte ricorrente, nell’alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell’art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a. (1). La regolazione del conflitto insorto tra i livelli di governo, in ambito regionale, allorquando siano stati esauriti i procedimenti volti a coordinare l’attività e i concorrenti apporti degli enti coinvolti, richiede la formale impugnazione, sempreché ne sussistano la legittimazione e l’interesse, degli atti e dei comportamenti, specificamente individuati, che avrebbero dato luogo ad altrettanto specifiche compromissioni degli spazi di autonomia che si assumono violati (reciprocamente assicurati sul piano costituzionale, a partire dagli artt. 5, 114, comma 2, e 118 Cost.); pertanto, deve ritenersi in particolare preclusa l’adozione, nella forma dell’ordinanza contingibile ed urgente, a norma dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), di provvedimenti sindacali aventi ad oggetto, anche mediato, la disapplicazione ovvero la mera delimitazione degli effetti di atti della Regione considerati lesivi delle competenze comunali (2).</p>", "summary": "<p>Allorquando il Comune reclami l’attinenza del provvedimento impugnato ad una materia sottratta alla giurisdizione amministrativa (nel caso esaminato, i diritti di uso civico), la riconduzione del potere esercitato alla forma, alla struttura e ai presupposti dell’ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, regolata dall’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), così da prefigurare l’esercizio dello specifico potere extra ordinem, istituito da tale disposizione, colloca il contenzioso, anche a prescindere dalla consistenza della posizione giuridica allegata dalla parte ricorrente, nell’alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell’art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a. (1). La regolazione del conflitto insorto tra i livelli di governo, in ambito regionale, allorquando siano stati esauriti i procedimenti volti a coordinare l’attività e i concorrenti apporti degli enti coinvolti, richiede la formale impugnazione, sempreché ne sussistano la legittimazione e l’interesse, degli atti e dei comportamenti, specificamente individuati, che avrebbero dato luogo ad altrettanto specifiche compromissioni degli spazi di autonomia che si assumono violati (reciprocamente assicurati sul piano costituzionale, a partire dagli artt. 5, 114, comma 2, e 118 Cost.); pertanto, deve ritenersi in particolare preclusa l’adozione, nella forma dell’ordinanza contingibile ed urgente, a norma dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), di provvedimenti sindacali aventi ad oggetto, anche mediato, la disapplicazione ovvero la mera delimitazione degli effetti di atti della Regione considerati lesivi delle competenze comunali (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 319061, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-09 09:45:14.0", "modifiedDate": "2023-11-15 23:54:00.509", "classNameId": 31701, "classPK": 319059, "classUuid": "cffab69b-99f3-20a3-d73b-fff7bdce00e6", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-08 09:43:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulla possibilità per una società in house providing di ricevere affidamenti diretti dall’Amministrazione regionale, pur acquisendo partecipazioni private", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 316687, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-07 10:28:07.0", "modifiedDate": "2018-11-08 08:59:09.0", "classNameId": 31701, "classPK": 316685, "classUuid": "41ccc455-a653-0d0b-123b-f3494ef60d05", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-05 10:24:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di giustizia la questione relativa all’acquisto delle azioni Mediaset s.p.a. da parte della società francese Vivendi S.A.", "description": "Sono rimesse alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali di interpretazione degli artt. 2, comma 1, lett. s), e 43, commi 5, 11 e 14, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 in rapporto alla disciplina prevista dagli artt. 14 e 15 della Direttiva 2002/21/CE ed ai principi di massima concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, libertà di espressione, tutela del pluralismo, libera circolazione dei capitali e libera prestazione dei servizi: a) se, pur essendo facoltà degli Stati membri accertare quando le imprese godano di una posizione dominante (con conseguente imposizione alle stesse di specifici obblighi) sia, o meno, contrastante con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con il principio della libertà di circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE, la disposizione di cui all’art. 43, comma 11, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente alla data di adozione della delibera impugnata, secondo cui “le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'art. 18 , d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo”; quanto sopra, nella parte in cui – attraverso il richiamo all’art. 18 del codice delle comunicazioni elettroniche – si limita il settore in questione ai mercati suscettibili di regolamentazione ex ante, nonostante il dato di comune esperienza, secondo cui l’informazione (al cui pluralismo la norma è finalizzata) risulta veicolata in misura crescente dall’uso di internet, dei personal computer e della telefonia mobile, tanto da poter rendere irragionevole l’esclusione dal settore stesso, in particolare, dei servizi al dettaglio di telefonia mobile, solo perché operanti in pieno regime di concorrenza. Quanto sopra, tenendo anche conto del fatto che l’Autorità ha delimitato i confini del settore delle comunicazioni elettroniche, ai fini dell’applicazione del citato art. 43, comma 11, proprio in occasione del procedimento in esame, prendendo in considerazione solo i mercati, in ordine ai quali sia stata svolta almeno un’analisi dall’entrata in vigore del CCE, quindi dal 2003 ad oggi e con ricavi, desunti dall’ultimo accertamento utile, effettuato nel 2015; b) se i principi in tema di tutela della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE “servizi di media audiovisivi e radiofonici”, posti a tutela del pluralismo e della liberà di espressione, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici pubblici, come quella italiana, contenuta nell’art. 43, commi 11 e 14, secondo la quale i ricavi, rilevanti per determinare la seconda soglia di sbarramento del 10%, sono rapportabili anche ad imprese non controllate né soggette ad influenza dominante, ma anche solo “collegate” nei termini di cui all’art. 2359 c.c. (richiamato dal comma 14 dell’art. 43), pur risultando non esercitabile, nei confronti di queste ultime, alcuna influenza sulle informazioni da diffondere; c) se i principi in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE, i principi in materia di tutela del pluralismo delle fonti d'informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo di cui alla Direttiva 2010/13/UE sui Servizi di media audiovisivi e alla direttiva 2002/21/CE ostino ad una disciplina nazionale come il d.lgs. n. 177 del 2005, che nei commi 9 e 11 dell’art. 43, sottopone a soglie di sbarramento molto diverse (rispettivamente, del 20% e del 10%) i “soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione, costituito ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249” (ovvero i soggetti destinatari di concessione o autorizzazione in base alla vigente normativa, da parte dell’Autorità o di altre Amministrazioni competenti, nonché le imprese concessionarie di pubblicità comunque trasmessa, le imprese editrici etc., di cui al comma 9) rispetto alle imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, come in precedenza definito (nell’ambito del comma 11) (1).", "summary": "Sono rimesse alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali di interpretazione degli artt. 2, comma 1, lett. s), e 43, commi 5, 11 e 14, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 in rapporto alla disciplina prevista dagli artt. 14 e 15 della Direttiva 2002/21/CE ed ai principi di massima concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, libertà di espressione, tutela del pluralismo, libera circolazione dei capitali e libera prestazione dei servizi: a) se, pur essendo facoltà degli Stati membri accertare quando le imprese godano di una posizione dominante (con conseguente imposizione alle stesse di specifici obblighi) sia, o meno, contrastante con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con il principio della libertà di circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE, la disposizione di cui all’art. 43, comma 11, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente alla data di adozione della delibera impugnata, secondo cui “le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'art. 18 , d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo”; quanto sopra, nella parte in cui – attraverso il richiamo all’art. 18 del codice delle comunicazioni elettroniche – si limita il settore in questione ai mercati suscettibili di regolamentazione ex ante, nonostante il dato di comune esperienza, secondo cui l’informazione (al cui pluralismo la norma è finalizzata) risulta veicolata in misura crescente dall’uso di internet, dei personal computer e della telefonia mobile, tanto da poter rendere irragionevole l’esclusione dal settore stesso, in particolare, dei servizi al dettaglio di telefonia mobile, solo perché operanti in pieno regime di concorrenza. Quanto sopra, tenendo anche conto del fatto che l’Autorità ha delimitato i confini del settore delle comunicazioni elettroniche, ai fini dell’applicazione del citato art. 43, comma 11, proprio in occasione del procedimento in esame, prendendo in considerazione solo i mercati, in ordine ai quali sia stata svolta almeno un’analisi dall’entrata in vigore del CCE, quindi dal 2003 ad oggi e con ricavi, desunti dall’ultimo accertamento utile, effettuato nel 2015; b) se i principi in tema di tutela della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE “servizi di media audiovisivi e radiofonici”, posti a tutela del pluralismo e della liberà di espressione, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici pubblici, come quella italiana, contenuta nell’art. 43, commi 11 e 14, secondo la quale i ricavi, rilevanti per determinare la seconda soglia di sbarramento del 10%, sono rapportabili anche ad imprese non controllate né soggette ad influenza dominante, ma anche solo “collegate” nei termini di cui all’art. 2359 c.c. (richiamato dal comma 14 dell’art. 43), pur risultando non esercitabile, nei confronti di queste ultime, alcuna influenza sulle informazioni da diffondere; c) se i principi in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE, i principi in materia di tutela del pluralismo delle fonti d'informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo di cui alla Direttiva 2010/13/UE sui Servizi di media audiovisivi e alla direttiva 2002/21/CE ostino ad una disciplina nazionale come il d.lgs. n. 177 del 2005, che nei commi 9 e 11 dell’art. 43, sottopone a soglie di sbarramento molto diverse (rispettivamente, del 20% e del 10%) i “soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione, costituito ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249” (ovvero i soggetti destinatari di concessione o autorizzazione in base alla vigente normativa, da parte dell’Autorità o di altre Amministrazioni competenti, nonché le imprese concessionarie di pubblicità comunque trasmessa, le imprese editrici etc., di cui al comma 9) rispetto alle imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, come in precedenza definito (nell’ambito del comma 11) (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 316657, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "Wed Nov 07 09:08:22 UTC 2018", "modifiedDate": "Fri Oct 20 16:26:25 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 316655, "classUuid": "02292fd0-e1c7-d97b-87cf-b6c4fb8122ff", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Mon Nov 05 09:04:00 UTC 2018", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Avvalimento, omissioni dichiarative e documentali dell’ausiliaria e soccorso istruttorio", "description": "<p>In materia di avvalimento, è suscettibile di soccorso istruttorio l’incompletezza dell’elenco dei pregressi lavori e servizi nel triennio anteriore a bando, fornito dall’ausiliaria che prestava al concorrente il relativo requisito di capacità tecnico-professionale (nella specie l’elenco risultava manchevole sotto l’aspetto dell’omessa indicazione – prescritta - de “gli importi ed il periodo delle attività svolte di consulenza nel settore delle tecnologie informatiche”), e tanto sia con riguardo alle lacune testuali della dichiarazione dell’ausiliaria che avuto riguardo alle omissioni documentali (1).</p>", "summary": "<p>In materia di avvalimento, è suscettibile di soccorso istruttorio l’incompletezza dell’elenco dei pregressi lavori e servizi nel triennio anteriore a bando, fornito dall’ausiliaria che prestava al concorrente il relativo requisito di capacità tecnico-professionale (nella specie l’elenco risultava manchevole sotto l’aspetto dell’omessa indicazione – prescritta - de “gli importi ed il periodo delle attività svolte di consulenza nel settore delle tecnologie informatiche”), e tanto sia con riguardo alle lacune testuali della dichiarazione dell’ausiliaria che avuto riguardo alle omissioni documentali (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 314978, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-06 09:52:15.0", "modifiedDate": "2023-10-19 17:04:49.75", "classNameId": 31701, "classPK": 314976, "classUuid": "3aa71b4b-7656-48d4-b41d-e87f6c91243a", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-05 09:41:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di giustizia la legge regionale veneta sul servizio di trasporto sanitario ordinario di pazienti in ambulanza se le parti sono entrambi enti pubblici", "description": "<p>Sono rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione Europea le questioni: a) se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l’art. 10 e l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità dell’art. 5, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 4, l. reg. Veneto n. 26 del 2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 e 15, l. n. 241 del 1990; b) se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l’art. 10 e l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità delle disposizioni della l. reg. Veneto n. 26 del 2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 e 15, l. n. 241 del 1990, nel limitato senso di obbligare la stazione appaltante ad esternare la motivazioni della scelta di affidare il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara, anziché mediante convenzionamento diretto (1).</p>", "summary": "<p>Sono rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione Europea le questioni: a) se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l’art. 10 e l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità dell’art. 5, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 4, l. reg. Veneto n. 26 del 2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 e 15, l. n. 241 del 1990; b) se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l’art. 10 e l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità delle disposizioni della l. reg. Veneto n. 26 del 2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 e 15, l. n. 241 del 1990, nel limitato senso di obbligare la stazione appaltante ad esternare la motivazioni della scelta di affidare il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara, anziché mediante convenzionamento diretto (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}