Archivio In Evidenza

    {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 347486, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-12-10 14:28:52.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:03:09.614", "classNameId": 31701, "classPK": 347484, "classUuid": "8d39da99-f8ee-d478-5029-b1993f473a83", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-12-07 14:25:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il decreto monocratico cautelare del Tar è appellabile se sussistono eccezionali ragioni d’urgenza", "description": "<p>Ai sensi dell’art. 56 c.p.a., è ammissibile, se sussistono eccezionali ragioni d’urgenza, l’appello proposto avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale (1).</p>", "summary": "<p>Ai sensi dell’art. 56 c.p.a., è ammissibile, se sussistono eccezionali ragioni d’urgenza, l’appello proposto avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 345659, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-12-07 17:02:45.0", "modifiedDate": "2023-10-19 16:51:33.495", "classNameId": 31701, "classPK": 345657, "classUuid": "1b051ba1-b76c-ca89-5825-ae72cf7f9778", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-12-04 16:58:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di Giustizia il cumulo del trattamento pensionistico e stipendiale per i magistrati di nomina governativa.", "description": "<p>Sono rimesse alla Corte di giustizia UE le questioni se: a) l’art. 3, commi 2 e 3, TUE, gli artt. 9, 45, 126, 145, 146, 147, 151, comma 1, TFUE, l’art. 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli artt. 3 e 5 del Pilastro europeo dei diritti sociali, ostino ad una disposizione nazionale, quale è l’art. 1, comma 489, l. n. 147 del 2013, nella misura in cui tale norma incoraggia le amministrazioni pubbliche italiane a preferire, nelle assunzioni o nel conferimento di incarichi, solo lavoratori (nella specie, magistrati della Corte dei conti di nomina governativa) già titolari di trattamento pensionistico erogato da enti previdenziali pubblici italiani; b) gli artt. 106, comma 1, e 107 TFUE ostino ad una disposizione nazionale, quale è l’art. 1, comma 489, l. n. 147 del 2013, che consente alle amministrazioni pubbliche italiane che svolgono attività economica, soggette al rispetto degli artt. 101 e seguenti TFUE, di avvalersi della attività lavorativa di soggetti che abbiano consentito a rinunciare, in tutto o in parte, alla relativa retribuzione, così conseguendo un risparmio di costi idoneo ad avvantaggiare l’amministrazione medesima nella competizione con altri operatori economici; c) gli artt. &nbsp;2, 3, 6 TUE, gli artt. 126 e 151, comma 1, TFUE, l’art. 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli artt. 3 e 7, lett. a), del Pilastro europeo dei diritti sociali, ostino ad una disposizione nazionale, quale è l’art. 1, comma 489, l. n. 147 del 2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, ammette che un lavoratore possa esprimere validamente la rinuncia, totale o parziale, alla retribuzione, pur essendo tale rinuncia finalizzata esclusivamente a evitare la perdita della attività lavorativa; d) gli artt. 2, 3 e 6 TUE, gli artt. 14, 15, comma 1, 126 e 151, comma 1, TFUE, l’art. 31, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli artt. 5, 6 e 10 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino ad una disposizione nazionale, quale è l’art. 1, comma 489, l. n. 147 del 2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, consente ad un lavoratore di prestare, a favore di una amministrazione pubblica italiana, attività lavorativa rinunciando in tutto o in parte al relativo compenso, anche se a fronte di tale rinuncia non sia previsto alcun mutamento dell’assetto lavorativo, né in termini di orario di lavoro né sul piano della quantità e qualità del lavoro richiesto e delle responsabilità che da esso conseguono, e quindi anche se con la rinuncia a parte della retribuzione si determina una significativa alterazione del sinallagma lavorativo, sia dal punto di vista della proporzionalità tra la retribuzione e la qualità e quantità del lavoro svolto, sia perché in tal modo il lavoratore finisce per essere costretto a prestare la propria attività in condizioni lavorative non ottimali, che predispongono ad un minor impegno lavorativo e costituiscono il presupposto di una azione amministrazione meno efficiente; e) gli artt. 2, 3 e 6 TUE, gli artt. 126 e 151, comma 1, TFUE, l’art. 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e l’art. 6 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino al combinato disposto degli artt. 1, comma 489, l. n. 147 del 2013 e 23 ter, comma 1, d.l. n. 201 del 2011, convertito nella l. n. 214 del 2011, nella misura in cui tali norme consentono/impongono ad una amministrazione pubblica italiana, anche in pendenza del rapporto di lavoro o di collaborazione, di decurtare la retribuzione spettante al lavoratore in dipendenza del variare del massimale retributivo al quale fa riferimento il predetto art. 23 ter, comma 1, d.l. n. 201 del 2011, convertito nella l. n. 214 del 2011, e quindi in conseguenza di un evento non prevedibile e comunque in applicazione di un meccanismo di non immediata comprensione ed a dispetto delle informazioni fornite al lavoratore all’inizio del...</p>", "summary": "<p>Sono rimesse alla Corte di giustizia UE le questioni se: a) l’art. 3, commi 2 e 3, TUE, gli artt. 9, 45, 126, 145, 146, 147, 151, comma 1, TFUE, l’art. 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli artt. 3 e 5 del Pilastro europeo dei diritti sociali, ostino ad una disposizione nazionale, quale è l’art. 1, comma 489, l. n. 147 del 2013, nella misura in cui tale norma incoraggia le amministrazioni pubbliche italiane a preferire, nelle assunzioni o nel conferimento di incarichi, solo lavoratori (nella specie, magistrati della Corte dei conti di nomina governativa) già titolari di trattamento pensionistico erogato da enti previdenziali pubblici italiani; 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b) se la definizione dei decreti ministeriali, in base a quanto indicato dalla Corte regolatrice e chiarito dianzi, quali atti generali per l’esecuzione della legge implichi, in caso di reiterati annullamenti giurisdizionali, la rimessione in termini dei soggetti, che intendano far valere il titolo legittimante, per far constare, ai sensi degli artt. 30 e 114 c.p.a., la nullità del decreto ministeriale che, in sede di riemanazione, replichi tal quale il vizio di legittimità che ha determinato l’annullamento del precedente provvedimento; c) se di conseguenza l’indicazione della Corte regolatrice induca a superare, in corretta applicazione del principio d’effettività della tutela, ogni ipotesi di decadenza connessa a vicende pregresse e se, quindi, un atto amministrativo generale e nullo sia in grado di definire rapporti comunque inerenti all’acquisizione di posizioni di status connessi al valore legale del titolo di studio; d) se la natura abilitante del diploma magistrale, così definito dalle norme regolatrici del valore legale del titolo conseguito in esito ad un corso di studi nel periodo transitorio indicato da siffatte norme ed in attesa della definitiva trasformazione delle procedure abilitanti per gli aspiranti docenti, dovendosi collegare tali disposizioni al sistema del reclutamento di questi ultimi che però ne resta distinto, essendo stato (e per certi versi essendo tuttora) disciplinato a sua volta come sistema misto, ossia concorsuale o per titoli di servizio mediante attingimento dalle graduatorie ad esaurimento fino al loro esaurirsi, con conseguente minor enfasi sul concorso pubblico e con maggior attenzione sulla formazione in continuo divenire del docente, anche attraverso esperienze certificate sul campo; e) se il limite temporale del predetto regime transitorio, ormai cessato per legge, determini, esso sì, decadenze e si riverberi sull’attualità dell’interesse azionato; f) se si possa escludere, come sopra argomentato, ogni conflitto attuale o potenziale tra la presente controversia ed i regimi di reclutamento straordinario indicati nell’art. 4, d.l. 12 luglio 2018, n. 87 (1).</p>", "summary": "<p>Sono rimesse all’Adunanza plenaria le questioni: a) quale deve essere la definizione normativa dei decreti ministeriali che dispongono gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento e se la sopravvenienza ora per allora di un titolo legittimante l’iscrizione imponga al MIUR la piena delibazione di legittimità sulla relativa domanda, al di là sia della forma materiale (informatica, o no di essa), sia dell’eventuale adizione del giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, da parte dello stesso titolare; b) se la definizione dei decreti ministeriali, in base a quanto indicato dalla Corte regolatrice e chiarito dianzi, quali atti generali per l’esecuzione della legge implichi, in caso di reiterati annullamenti giurisdizionali, la rimessione in termini dei soggetti, che intendano far valere il titolo legittimante, per far constare, ai sensi degli artt. 30 e 114 c.p.a., la nullità del decreto ministeriale che, in sede di riemanazione, replichi tal quale il vizio di legittimità che ha determinato l’annullamento del precedente provvedimento; 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