{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 335705, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-26 10:24:02.0", "modifiedDate": "2023-10-24 08:34:13.665", "classNameId": 31701, "classPK": 335703, "classUuid": "83dadcd8-dd12-9877-344c-82b2bf10f647", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-16 10:20:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Divieto di commerciabilità, per ragioni sanitarie, di fontina della Valle d'Aosta", "description": "<p>E’ legittima l’ordinanza dell’Azienda sanitaria che vieta la vendita di forme di fontina valdostane per insalubrità dei locali di produzione, anche se il relativo procedimento penale instaurato nei confronti dei titolari della ditta si è concluso in primo grado con l’assoluzione, e ciò in quanto una decisione penale non definitiva non preclude eventuali accertamenti di segno negativo da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela della salute pubblica a mezzo del controllo della salubrità e genuinità dei prodotti alimentari (1).</p>", "summary": "<p>E’ legittima l’ordinanza dell’Azienda sanitaria che vieta la vendita di forme di fontina valdostane per insalubrità dei locali di produzione, anche se il relativo procedimento penale instaurato nei confronti dei titolari della ditta si è concluso in primo grado con l’assoluzione, e ciò in quanto una decisione penale non definitiva non preclude eventuali accertamenti di segno negativo da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela della salute pubblica a mezzo del controllo della salubrità e genuinità dei prodotti alimentari (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 333204, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-23 08:55:39.0", "modifiedDate": "2023-10-20 15:51:21.105", "classNameId": 31701, "classPK": 333202, "classUuid": "da4d9ab2-b572-b860-f569-5c0f676dcb7d", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-21 08:52:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Appalto di fornitura di dispositivi medici", "description": "<p>E' illegittima l'esclusione da una procedura d'appalto di fornitura di dispositivi medici disposta per mancata dichiarazione di requisiti che si devono presumere certificati dalla marchiatura CE (1).</p>", "summary": "<p>E' illegittima l'esclusione da una procedura d'appalto di fornitura di dispositivi medici disposta per mancata dichiarazione di requisiti che si devono presumere certificati dalla marchiatura CE (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 331296, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-22 09:01:09.0", "modifiedDate": "2023-10-19 15:33:45.747", "classNameId": 31701, "classPK": 331294, "classUuid": "7c1656b5-b63a-1c1c-d289-590929b118de", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-15 08:59:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte costituzionale il recepimento del Programma operativo sanitario straordinario del Molise con legge statale", "description": "<p>In materia di competenza inderogabile del giudice amministrativo, il rapporto tra i due criteri previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a., segue la logica della complementarietà e della reciproca integrazione, nel senso che il criterio principale è quello della sede dell'Autorità che ha adottato l'atto impugnato ma, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis d.l. n. 50 del 2017, convertito in l. n. 96 del 2017: 1) per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddizione, legalità e imparzialità della P.A., si recepisce in norma di legge un provvedimento amministrativo, il POS, plausibilmente affetto da vizi di illegittimità, con l’effetto o la conseguenza di sanare e validare, in via postuma, non solo i vizi di quel provvedimento programmatorio ma persino quelli dei provvedimenti attuativi di esso; 2) per violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., posti anche in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, laddove risulta inciso e compromesso il principio della giustiziabilità delle posizioni giuridiche soggettive, nonché indebitamente limitati i poteri e le prerogative del plesso della giustizia amministrativa; 3) per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3, e 120 Cost., laddove si deroga ingiustificatamente alle regole fondamentali della legislazione concorrente Stato-Regione, nonché ai principi di sussidiarietà verticale e di leale cooperazione (2).</p>", "summary": "<p>In materia di competenza inderogabile del giudice amministrativo, il rapporto tra i due criteri previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a., segue la logica della complementarietà e della reciproca integrazione, nel senso che il criterio principale è quello della sede dell'Autorità che ha adottato l'atto impugnato ma, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale (1). E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis d.l. n. 50 del 2017, convertito in l. n. 96 del 2017: 1) per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddizione, legalità e imparzialità della P.A., si recepisce in norma di legge un provvedimento amministrativo, il POS, plausibilmente affetto da vizi di illegittimità, con l’effetto o la conseguenza di sanare e validare, in via postuma, non solo i vizi di quel provvedimento programmatorio ma persino quelli dei provvedimenti attuativi di esso; 2) per violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., posti anche in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, laddove risulta inciso e compromesso il principio della giustiziabilità delle posizioni giuridiche soggettive, nonché indebitamente limitati i poteri e le prerogative del plesso della giustizia amministrativa; 3) per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3, e 120 Cost., laddove si deroga ingiustificatamente alle regole fondamentali della legislazione concorrente Stato-Regione, nonché ai principi di sussidiarietà verticale e di leale cooperazione (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 330803, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-21 11:24:48.0", "modifiedDate": "2023-10-20 16:18:52.346", "classNameId": 31701, "classPK": 330801, "classUuid": "b2fe30d5-e32c-d63b-ea55-14e31d355c78", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-20 11:23:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Assistenza a studenti disabili e mancato aggiornamento piano educativo individualizzato", "description": "<p>Sino a quando non si proceda con i periodici aggiornamenti correlati a periodiche verifiche dei bisogni dell’alunno portatore di handicap, previsti dall’art. 12, l. n. 104 del 1992 e dall’art. 3, d.P.C.M. n. 185 del 2006, a loro volta correlati alle periodiche verifiche dei bisogni della persona disabile – le amministrazioni competenti devono continuare ad erogare le prestazioni in essere, dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della proficua fruizione dei servizi scolastici da parte dei soggetti bisognosi che ne beneficiano (1).</p>", "summary": "<p>Sino a quando non si proceda con i periodici aggiornamenti correlati a periodiche verifiche dei bisogni dell’alunno portatore di handicap, previsti dall’art. 12, l. n. 104 del 1992 e dall’art. 3, d.P.C.M. n. 185 del 2006, a loro volta correlati alle periodiche verifiche dei bisogni della persona disabile – le amministrazioni competenti devono continuare ad erogare le prestazioni in essere, dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della proficua fruizione dei servizi scolastici da parte dei soggetti bisognosi che ne beneficiano (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 330744, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-21 10:25:46.0", "modifiedDate": "2023-10-20 16:32:48.53", "classNameId": 31701, "classPK": 330742, "classUuid": "a8440b8a-929e-f566-7353-fd4fa33e1060", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-09 10:24:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Azione autonoma di risarcimento e “comportamento processuale diligente”", "description": "<p>Nel caso di esperimento in via autonoma dell’azione risarcitoria ex art. 30, comma 3, c.p.a., il “comportamento processuale diligente” del danneggiato o del creditore, stante l’applicabilità della norma tanto nel campo delle obbligazioni contrattuali quanto nell’ambito dell’illecito aquiliano, ai sensi dell’art. 2056, comma 1, cod. civ., deve essere oggetto di una valutazione per stabilire se la proposizione dell’azione annullatoria avrebbe evitato il danno e se tale comportamento sarebbe stato esigibile (1).</p>", "summary": "<p>Nel caso di esperimento in via autonoma dell’azione risarcitoria ex art. 30, comma 3, c.p.a., il “comportamento processuale diligente” del danneggiato o del creditore, stante l’applicabilità della norma tanto nel campo delle obbligazioni contrattuali quanto nell’ambito dell’illecito aquiliano, ai sensi dell’art. 2056, comma 1, cod. civ., deve essere oggetto di una valutazione per stabilire se la proposizione dell’azione annullatoria avrebbe evitato il danno e se tale comportamento sarebbe stato esigibile (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 330098, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-21 09:19:49.0", "modifiedDate": "2023-03-14 16:49:49.0", "classNameId": 31701, "classPK": 330096, "classUuid": "a7393f6f-0b2f-589c-1055-78889e539383", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-20 09:18:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "All’Adunanza plenaria le conseguenze dell’omessa indicazione del costo della manodopera nel nuovo Codice dei contratti", "description": "Devono essere rimesse all’Adunanza plenaria, stante il contrasto di giurisprudenza, le questioni 1) se, per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata del costo della manodopera (e degli oneri di sicurezza) determini immediatamente e incondizionatamente l’esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi costi e oneri nella formulazione dell’offerta, né vengono in rilievo profili di anomalia dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi oneri; 2) se, ai fini della eventuale operatività del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la lex specialis taccia sull’onere di indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza ovvero richiami espressamente l’obbligo di dichiarare il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza (1).", "summary": "Devono essere rimesse all’Adunanza plenaria, stante il contrasto di giurisprudenza, le questioni 1) se, per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata del costo della manodopera (e degli oneri di sicurezza) determini immediatamente e incondizionatamente l’esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi costi e oneri nella formulazione dell’offerta, né vengono in rilievo profili di anomalia dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi oneri; 2) se, ai fini della eventuale operatività del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la lex specialis taccia sull’onere di indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza ovvero richiami espressamente l’obbligo di dichiarare il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 329303, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-20 18:35:40.0", "modifiedDate": "2023-03-02 16:45:18.0", "classNameId": 31701, "classPK": 329301, "classUuid": "c9899fd3-c84c-af04-5af1-78d7cc6a5703", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-20 18:34:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di Giustizia la possibilità di intervenire su situazioni già consolidate in forza dei provvedimenti all’ammissione agli incentivi nonché in forza di convenzioni già stipulate dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con la parte pubblica", "description": "Sono rimesse alla Corte di Giustizia UE la questione se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91 del 2014, come convertito dalla l. n. 116 del 2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta; in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia (1).", "summary": "Sono rimesse alla Corte di Giustizia UE la questione se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91 del 2014, come convertito dalla l. n. 116 del 2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta; in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 329266, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-20 16:44:15.0", "modifiedDate": "2023-10-24 13:16:54.09", "classNameId": 31701, "classPK": 329264, "classUuid": "98c8c505-1df7-526e-5e3d-56183cc2ff1b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-15 16:41:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Risarcimento danni per indebita decurtazione di finanziamento pubblico", "description": "<p>Gli errori di previsione e programmazione finanziaria, commessi da un’impresa privata danneggiata da un’indebita decurtazione di un finanziamento pubblico, integrando una colpa generica costituiscono concorso del fatto colposo del danneggiato-creditore nella causazione del danno da dissesto aziendale, da ritenersi evitabile mediante l’uso della diligenza dovuta dall’imprenditore, ex art. 1176, comma 2, codice civile (1). Sussiste, tuttavia, la responsabilità civile della P.A. per lesione di interesse legittimo, per il danno seguito all’illegittimo provvedimento di decurtazione del finanziamento pubblico, con riguardo alla perdita di “chance”, cioè della possibilità di produrre utili mediante l’investimento delle risorse pubbliche spettanti e non concesse (lucro cessante) (2), nonché con riguardo al danno emergente pari al costo degli interessi passivi corrisposti sui prestiti bancari contratti per compensare il minor apporto del finanziamento pubblico nella misura della decurtazione (3). Nei termini e con i delineati limiti, non vi è dubbio che sussista il nesso causale tra il provvedimento annullato in via giurisdizionale e il danno subito, nonché l’elemento soggettivo della colpa di apparato, poiché il Ministero, per mera negligenza o errore, ha decurtato il finanziamento concesso.</p>", "summary": "<p>Gli errori di previsione e programmazione finanziaria, commessi da un’impresa privata danneggiata da un’indebita decurtazione di un finanziamento pubblico, integrando una colpa generica costituiscono concorso del fatto colposo del danneggiato-creditore nella causazione del danno da dissesto aziendale, da ritenersi evitabile mediante l’uso della diligenza dovuta dall’imprenditore, ex art. 1176, comma 2, codice civile (1). Sussiste, tuttavia, la responsabilità civile della P.A. per lesione di interesse legittimo, per il danno seguito all’illegittimo provvedimento di decurtazione del finanziamento pubblico, con riguardo alla perdita di “chance”, cioè della possibilità di produrre utili mediante l’investimento delle risorse pubbliche spettanti e non concesse (lucro cessante) (2), nonché con riguardo al danno emergente pari al costo degli interessi passivi corrisposti sui prestiti bancari contratti per compensare il minor apporto del finanziamento pubblico nella misura della decurtazione (3). Nei termini e con i delineati limiti, non vi è dubbio che sussista il nesso causale tra il provvedimento annullato in via giurisdizionale e il danno subito, nonché l’elemento soggettivo della colpa di apparato, poiché il Ministero, per mera negligenza o errore, ha decurtato il finanziamento concesso.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 329118, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-20 10:49:46.0", "modifiedDate": "2023-10-25 13:49:18.593", "classNameId": 31701, "classPK": 329116, "classUuid": "2bd59293-f32a-f123-dc6c-fa385285afdc", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-07 10:46:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Incompatibilità dei componenti la Commissione di gara per percezione di un pericolo di imparzialità", "description": "<p>L’interesse all’impugnazione degli atti di gara per vizi attinenti alla composizione della Commissione non può che radicarsi ad esito della gara; mentre per lo stesso motivo, non potendo la parte conoscere l’esito della procedura, non può di contro neppure formarsi acquiescenza a riguardo (1). La disciplina dell’incompatibilità dei componenti la Commissione di gara è, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, arricchita di quei profili (già presenti, nell’ordinamento, con riguardo alla magistratura) tendenti alla salvaguardia dell’immagine di imparzialità ed ad evitare che possa determinarsi un’oggettiva ‘confusione’ tra valutatore e concorrente, di per sé idonea ad appannare l’immagine di imparzialità e di buona amministrazione (2).</p>", "summary": "<p>L’interesse all’impugnazione degli atti di gara per vizi attinenti alla composizione della Commissione non può che radicarsi ad esito della gara; mentre per lo stesso motivo, non potendo la parte conoscere l’esito della procedura, non può di contro neppure formarsi acquiescenza a riguardo (1). La disciplina dell’incompatibilità dei componenti la Commissione di gara è, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, arricchita di quei profili (già presenti, nell’ordinamento, con riguardo alla magistratura) tendenti alla salvaguardia dell’immagine di imparzialità ed ad evitare che possa determinarsi un’oggettiva ‘confusione’ tra valutatore e concorrente, di per sé idonea ad appannare l’immagine di imparzialità e di buona amministrazione (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 329039, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-20 08:50:09.0", "modifiedDate": "2023-11-15 17:35:41.108", "classNameId": 31701, "classPK": 329037, "classUuid": "714b1339-1e4d-6fe3-380f-d9e165dfb74d", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-12 08:48:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di Giustizia le misure di accoglienza, in caso di comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento posti in essere dal richiedente protezione internazionale", "description": "<p>Sono rimesse alla Corte di Giustizia UE le questioni; 1) se l’art. 20, par. 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che anche comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi laddove siano in grado di incidere sull’ordinata convivenza nelle strutture di accoglienza. La questione è rilevante poiché, in caso di risposta negativa, i ricorsi dovrebbero essere accolti con annullamento dei provvedimenti prefettizi impugnati, avendo l’Amministrazione malamente applicato tale normativa come trasfusa nell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015. In tal caso infatti gli illeciti compiuti dai ricorrenti potrebbero, al più, essere motivo per il loro trattenimento all’interno delle strutture deputate ma non costituirebbero presupposto per la revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza. In caso di risposta affermativa occorre risolvere un’ulteriore questione, che con la presente ordinanza viene posta alla Corte: 2) se l’art. 20, par. 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che possono essere considerati, ai fini della revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere dal richiedente protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile ai sensi dell’ordinamento dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado di incidere negativamente sull’ordinata convivenza nelle strutture in cui gli stessi sono inseriti (1).</p>", "summary": "<p>Sono rimesse alla Corte di Giustizia UE le questioni; 1) se l’art. 20, par. 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che anche comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi laddove siano in grado di incidere sull’ordinata convivenza nelle strutture di accoglienza. La questione è rilevante poiché, in caso di risposta negativa, i ricorsi dovrebbero essere accolti con annullamento dei provvedimenti prefettizi impugnati, avendo l’Amministrazione malamente applicato tale normativa come trasfusa nell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015. In tal caso infatti gli illeciti compiuti dai ricorrenti potrebbero, al più, essere motivo per il loro trattenimento all’interno delle strutture deputate ma non costituirebbero presupposto per la revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza. In caso di risposta affermativa occorre risolvere un’ulteriore questione, che con la presente ordinanza viene posta alla Corte: 2) se l’art. 20, par. 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che possono essere considerati, ai fini della revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere dal richiedente protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile ai sensi dell’ordinamento dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado di incidere negativamente sull’ordinata convivenza nelle strutture in cui gli stessi sono inseriti (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 327224, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2018-11-17 11:12:30.0", "modifiedDate": "2023-10-23 13:44:27.175", "classNameId": 31701, "classPK": 327222, "classUuid": "35c5119a-8b20-01e5-a6b1-2aac53487eda", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2018-11-15 11:08:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio ed autonomia dell’azione risarcitoria", "description": "<p>La violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso, atteso che l'art. 49, comma 3, c.p.a. assegna al giudice la fissazione di tale termine e dispone che lo stesso provveda ai sensi del precedente art. 35 'se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato', attribuendo così distinta rilevanza al rispetto di entrambi i termini giudizialmente fissati (1). L’improcedibilità dell’azione annullatoria per violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio non si estende all’azione di condanna, salva la necessità di individuare, attraverso l’esame del fatto e del comportamento delle parti, una serie causale autonoma, idonea a cagionare il danno stesso, al di là del carattere antigiuridico del provvedimento lesivo, con conseguente esclusione – e non mera riduzione – del risarcimento, come previsto dall’art. 1227, comma 1, cod. civ. (2).</p>", "summary": "<p>La violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso, atteso che l'art. 49, comma 3, c.p.a. assegna al giudice la fissazione di tale termine e dispone che lo stesso provveda ai sensi del precedente art. 35 'se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato', attribuendo così distinta rilevanza al rispetto di entrambi i termini giudizialmente fissati (1). L’improcedibilità dell’azione annullatoria per violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio non si estende all’azione di condanna, salva la necessità di individuare, attraverso l’esame del fatto e del comportamento delle parti, una serie causale autonoma, idonea a cagionare il danno stesso, al di là del carattere antigiuridico del provvedimento lesivo, con conseguente esclusione – e non mera riduzione – del risarcimento, come previsto dall’art. 1227, comma 1, cod. civ. (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}