Archivio In Evidenza
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Assunzione diretta, nella Regione Lazio, da parte delle strutture sanitarie private di personale sanitario per ottenere l’accreditamento
Cons. St., sez. III, 11 aprile 2019, n. 2372 - Pres. Frattini, Est. Veltri
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Esclusione dalla gara conseguente ad accertamento della non spettanza di una agevolazione
Cons. St., sez. III, 2 aprile 2019, n. 2183 - Pres. Garofoli, Est. Maiello
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Impugnazione con i motivi aggiunti della mancata esclusione del concorrente aggiudicatario
Tar Lazio, sez. II ter, 8 aprile 2019, n. 4517 - Pres. Morabito, Est. Maddalena
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Risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale derivante dalla condotta della P.A. nella fase precedente alla conclusione del contratto
Tar Molise 26 marzo 2019, n.117 – Pres. Silvestri, Est. Ciliberti
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Quadri, Quale riorganizzazione per il codice degli appalti, 10 aprile 2019
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Sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore destinatario di interdittiva antimafia
Cons. St., sez. III, 9 aprile 2019, n. 2324 – Pres. Frattini, Est. Ungari
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Diniego di affissione manifesti Unione Atei su obiezione di coscienza
Cons. St., sez. V, 9 aprile 2019, n. 2327 - Pres. Severini, Est. Fantini
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Rassegna mensile di dottrina – marzo 2019
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Concordato con continuità aziendale e partecipazione a gara di appalto in RTI
Tar Toscana, sez. II, 3 aprile 2019, n. 491 - Pres. Trizzino, Est. Cacciari
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Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell'US n. 14 dell'8 aprile 2019
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Giurisdizione del giudice ordinario sulla vendita ramo di azienda di cui è titolare l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2019, n. 2217 - Pres. Anastasi, Est. Monteferrante
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Ancora alla Corte di giustiziala disciplina delle quote latte e del prelievo supplementare
Cons. St., sez. III, 5 aprile 2019, n. 2241 - Pres. Maruotti, Est. Cogliani
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Alla Corte di Giustizia la riduzione o ritardo nella corresponsione degli incentivi concessi per legge
Tar Lazio, sez. III ter, ord., 27 marzo 2019, n. 4054 – Pres. ff. Di Nezza, Est. de Gennaro
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Alla Corte di giustizia UE la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato del rapporto di durata triennale dei Ricercatori universitari
Tar Lazio, sez. III, ord., 3 aprile 2019, n. 4336 – Pres. De Michele, Est. Sinatra
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Ancora alla Corte costituzionale la riforma delle Camere di commercio per i rapporti Stato-Regioni
Tar Lazio, sez. III ter, ord., 27 marzo 2019, n. 4045 - Pres. Lo Presti, Est. De Gennaro
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Nomina del Commissario ad acta che ha dichiarato la mancata presentazione, da parte del Comune, del piano di riequilibrio pluriennale
Tar Catania, sez. I, 2 aprile 2019, n. 680 – Pres. Savasta, Est. Sidoti
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Interdittiva antimafia per vicinanza a personale collegata alla criminalità organizzata
Cons. St., sez. III, 3 aprile 2019, n. 2211 – Pres. Frattini, Est. Ferrari
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Rapporti tra ricorso avverso informazione interdittiva antimafia e controllo giudiziario ex art. 34 bis, d.lgs. n. 159 del 2011
Tar Catanzaro, sez. I, ord., 2 aprile 2019, n. 658 - Pres. Salamone, Est. Goggiamani
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Giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto il diniego rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali
Tar Parma 1 aprile 2019, n. 77 – Pres. Conti, Est. Lombardi
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Nel caso di responsabilità precontrattuale, i danni - se si esclude, come nel caso di specie, la perdita di occasioni di guadagno alternative, non provata – devono essere limitati al solo interesse negativo, ravvisabile, per le procedure ad evidenza pubblica, nelle spese inutilmente sopportate per partecipare alla gara, nelle spese di pianificazione, programmazione e progettazione e in tutte le altre spese inutilmente sostenute prima e dopo l’aggiudicazione, in ragione dell’affidamento nella conclusione del contratto, ivi comprese le spese di ammortamento di attrezzature e macchinari acquistati o locati per la realizzazione delle opere appaltate (2). ", "summary": "Sussiste una responsabilità precontrattuale in capo alla P.A. che, omettendo di stipulare un contratto con un soggetto già individuato come affidatario, pone in essere comportamenti indicativi della volontà di non procedere alla conclusione del contratto, allorché l'Ente, con la propria condotta, abbia ingenerato nell’interlocutore il legittimo affidamento relativo alla futura conclusione del contratto, anche per effetto della condotta successiva all'espletamento della procedura selettiva, culminata nell'individuazione del soggetto col quale dover procedere alla stipula. In tal caso, si configura in capo alla P.A. una responsabilità precontrattuale, intendendo con tale espressione la lesione dell'altrui libertà negoziale, realizzata attraverso un comportamento doloso o colposo, ovvero mediante l'inosservanza del precetto della buona fede (1).
Nel caso di responsabilità precontrattuale, i danni - se si esclude, come nel caso di specie, la perdita di occasioni di guadagno alternative, non provata – devono essere limitati al solo interesse negativo, ravvisabile, per le procedure ad evidenza pubblica, nelle spese inutilmente sopportate per partecipare alla gara, nelle spese di pianificazione, programmazione e progettazione e in tutte le altre spese inutilmente sostenute prima e dopo l’aggiudicazione, in ragione dell’affidamento nella conclusione del contratto, ivi comprese le spese di ammortamento di attrezzature e macchinari acquistati o locati per la realizzazione delle opere appaltate (2). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1085390, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-08 09:03:10.0", "modifiedDate": "2019-04-08 09:04:25.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1085388, "classUuid": "d6a0708e-d574-b073-073d-07f2c913856b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-05 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ancora alla Corte di giustiziala disciplina delle quote latte e del prelievo supplementare ", "description": "Devono essere rimesse alla Corte di giustizia le questioni: a) «se il diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 comporti, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di late di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento»; b) «se il diritto dell’Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell’affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l’affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell’Unione europea»; c) «se l’art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 e la nozione unionale di “categoria prioritaria” ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l’art. 2, comma 3, d.l. n. 157 del 2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare di latte imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato» (1). ", "summary": "Devono essere rimesse alla Corte di giustizia le questioni: a) «se il diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 comporti, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di late di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento»; b) «se il diritto dell’Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell’affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l’affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell’Unione europea»; c) «se l’art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 e la nozione unionale di “categoria prioritaria” ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l’art. 2, comma 3, d.l. n. 157 del 2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare di latte imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato» (1). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1084409, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-06 08:40:10.0", "modifiedDate": "2019-04-08 10:11:54.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1084407, "classUuid": "3158d8c5-0b70-27c5-63ce-1c4660416baa", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-03-27 08:37:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di Giustizia la riduzione o ritardo nella corresponsione degli incentivi concessi per legge ", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1084299, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-05 19:08:31.0", "modifiedDate": "2019-04-08 10:17:13.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1084297, "classUuid": "5d21338f-5c03-f561-753c-d30c6fd12462", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-03 19:04:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di giustizia UE la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato del rapporto di durata triennale dei Ricercatori universitari ", "description": "Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia le questioni 1) se, pur non sussistendo un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, <<Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato>>, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi”, anche alla luce del principio di equivalenza, osti a che una normativa nazionale, quale quella di cui agli artt. 29, comma2, lett. d), e comma 4, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e 36, commi 2 e 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, precluda per i ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato di durata triennale, prorogabile per due anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240 del 2010, la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato; 2) se, pur non sussistendo un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, <<Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato>>, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi”, anche alla luce del principio di equivalenza, osti a che una normativa nazionale, quale quella di cui agli artt. 29, comma 2, lett. d), e comma 4, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e 36, comma 2, e comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sia applicata dai giudici nazionali dello Stato membro interessato in modo che il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro è accordato alle persone assunte dall’amministrazione pubblica mediante un contratto di lavoro flessibile soggetto a normativa del lavoro di natura privatistica, ma non è riconosciuto, in generale, al personale assunto a tempo determinato da tale amministrazione in regime di diritto pubblico, non sussistendo (per effetto delle su citate disposizioni nazionali) un’altra misura efficace nell’ordinamento giuridico nazionale per sanzionare tali abusi nei confronti dei lavoratori; 3) se, pur non sussistendo un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, <<Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato>>, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi”, anche alla luce del principio di equivalenza, osti a che una normativa nazionale, quale quella di cui all’articolo 24, commi primo e terzo, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede la stipulazione e la proroga, per complessivi cinque anni (tre anni con eventuale proroga per due anni), di contratti a tempo determinato fra ricercatori ed Università, subordinando la stipulazione a che essa avvenga “Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, ed altresì subordinando la proroga alla “positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte”, senza stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se la stipulazione e il rinnovo di siffatti contratti rispondano effettivamente ad un’esigenza reale, se essi siano idonei a conseguire l’obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine, e comporta quindi un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti, non risultando così compatibile con lo scopo e l’effetto utile dell’accordo quadro (1). ", "summary": "Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia le questioni 1) se, pur non sussistendo un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, <<Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato>>, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi”, anche alla luce del principio di equivalenza, osti a che una normativa nazionale, quale quella di cui agli artt. 29, comma2, lett. d), e comma 4, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e 36, commi 2 e 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, precluda per i ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato di durata triennale, prorogabile per due anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240 del 2010, la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato; 2) se, pur non sussistendo un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, <<Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato>>, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi”, anche alla luce del principio di equivalenza, osti a che una normativa nazionale, quale quella di cui agli artt. 29, comma 2, lett. d), e comma 4, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e 36, comma 2, e comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sia applicata dai giudici nazionali dello Stato membro interessato in modo che il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro è accordato alle persone assunte dall’amministrazione pubblica mediante un contratto di lavoro flessibile soggetto a normativa del lavoro di natura privatistica, ma non è riconosciuto, in generale, al personale assunto a tempo determinato da tale amministrazione in regime di diritto pubblico, non sussistendo (per effetto delle su citate disposizioni nazionali) un’altra misura efficace nell’ordinamento giuridico nazionale per sanzionare tali abusi nei confronti dei lavoratori; 3) se, pur non sussistendo un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, <<Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato>>, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi”, anche alla luce del principio di equivalenza, osti a che una normativa nazionale, quale quella di cui all’articolo 24, commi primo e terzo, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede la stipulazione e la proroga, per complessivi cinque anni (tre anni con eventuale proroga per due anni), di contratti a tempo determinato fra ricercatori ed Università, subordinando la stipulazione a che essa avvenga “Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, ed altresì subordinando la proroga alla “positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte”, senza stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se la stipulazione e il rinnovo di siffatti contratti rispondano effettivamente ad un’esigenza reale, se essi siano idonei a conseguire l’obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine, e comporta quindi un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti, non risultando così compatibile con lo scopo e l’effetto utile dell’accordo quadro (1). 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{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1084160, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-05 16:46:25.0", "modifiedDate": "2023-03-02 17:00:32.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1084158, "classUuid": "e99aa1a4-fe30-9120-7f1c-8b14909c6665", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-02 16:43:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nomina del Commissario ad acta che ha dichiarato la mancata presentazione, da parte del Comune, del piano di riequilibrio pluriennale ", "description": "Il provvedimento con cui l’Assessorato Regionale ha disposto la nomina del Commissario ad acta, in conseguenza di deliberazioni della Corte dei Conti che hanno dichiarato la mancata presentazione, da parte del Comune, del piano di riequilibrio pluriennale entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge ai sensi dell’art.243-bis, comma 5, del T.U.E.L., non va interpretato nel senso che la successiva dichiarazione di dissesto, da parte del Commissario, possa prescindere dall’accertamento delle condizioni economiche e finanziarie ad essa propedeutico in base alla legge; la dichiarazione di dissesto da parte del Commissario resta connotata da propri presupposti - da cui non può essere disancorata - e da autonomia funzionale, alla stregua della disciplina contenuta negli artt. 244 e ss. del T.U.E.L. (1). ", "summary": "Il provvedimento con cui l’Assessorato Regionale ha disposto la nomina del Commissario ad acta, in conseguenza di deliberazioni della Corte dei Conti che hanno dichiarato la mancata presentazione, da parte del Comune, del piano di riequilibrio pluriennale entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge ai sensi dell’art.243-bis, comma 5, del T.U.E.L., non va interpretato nel senso che la successiva dichiarazione di dissesto, da parte del Commissario, possa prescindere dall’accertamento delle condizioni economiche e finanziarie ad essa propedeutico in base alla legge; la dichiarazione di dissesto da parte del Commissario resta connotata da propri presupposti - da cui non può essere disancorata - e da autonomia funzionale, alla stregua della disciplina contenuta negli artt. 244 e ss. del T.U.E.L. (1). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1083975, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-05 11:03:16.0", "modifiedDate": "2023-03-16 14:44:19.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1083973, "classUuid": "4b7742e1-5632-e2ec-4c00-fcc857075450", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-03 10:59:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Interdittiva antimafia per vicinanza a personale collegata alla criminalità organizzata ", "description": "Ai fini dell'adozione dell'interdittiva antimafia non rileva che all’epoca degli accertati “incontri” tra il destinatario della misura preventiva e soggetto vicino alla criminalità organizzata quest’ultimo ancora non avessero subito condanne, e ciò in quanto la data della pronuncia di condanna non cristallizza il momento in cui la persona si è avvicinata al sodalizio di stampo mafioso.
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva antimafia non rileva che la società colpita dalla misura preventiva non abbia mai vinto una gara pubblica atteso che proprio la regolarità dell’operatività ordinaria potrebbe costituire un ulteriore schermo volto ad evitare le attenzioni delle forze di contrasto al fenomeno criminale, garantendosi al contempo una fonte di reddito ‘pulito’ in quanto pienamente giustificato” (1). ", "summary": "Ai fini dell'adozione dell'interdittiva antimafia non rileva che all’epoca degli accertati “incontri” tra il destinatario della misura preventiva e soggetto vicino alla criminalità organizzata quest’ultimo ancora non avessero subito condanne, e ciò in quanto la data della pronuncia di condanna non cristallizza il momento in cui la persona si è avvicinata al sodalizio di stampo mafioso.
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva antimafia non rileva che la società colpita dalla misura preventiva non abbia mai vinto una gara pubblica atteso che proprio la regolarità dell’operatività ordinaria potrebbe costituire un ulteriore schermo volto ad evitare le attenzioni delle forze di contrasto al fenomeno criminale, garantendosi al contempo una fonte di reddito ‘pulito’ in quanto pienamente giustificato” (1). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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