{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 395192, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-02-01 09:15:38.0", "modifiedDate": "2023-10-23 13:57:58.817", "classNameId": 31701, "classPK": 395190, "classUuid": "227c5d56-bcb2-b640-4009-e1dc0877cbfb", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-01-30 09:12:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Valutazioni del prefetto sottese all’informativa antimafia", "description": "<p>In sede di emanazione dell’informativa antimafia l’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale, secondo la logica della prevenzione, richiedono alla Prefettura un’attenta valutazione dei diversi elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo, nel sindacato sulla motivazione, un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell’esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale (1).</p>", "summary": "<p>In sede di emanazione dell’informativa antimafia l’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale, secondo la logica della prevenzione, richiedono alla Prefettura un’attenta valutazione dei diversi elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo, nel sindacato sulla motivazione, un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell’esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 392107, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "Tue Jan 29 09:31:51 UTC 2019", "modifiedDate": "Sat Oct 21 13:14:47 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 392105, "classUuid": "404c9586-52e6-35cc-b203-befe927875ce", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Fri Jan 25 09:28:00 UTC 2019", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Compenso ai commissari ad acta nominati per eseguire i decreti di condanna per legge Pinto", "description": "<p>Ai commissari ad acta nominati per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario che riconoscono l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, individuati, secondo legge, in persona dei dirigenti delle Amministrazioni inottemperanti, non compete alcun compenso per l’attività svolta (1).</p>", "summary": "<p>Ai commissari ad acta nominati per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario che riconoscono l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, individuati, secondo legge, in persona dei dirigenti delle Amministrazioni inottemperanti, non compete alcun compenso per l’attività svolta (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 389962, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-01-25 18:15:38.0", "modifiedDate": "2019-01-28 09:19:50.0", "classNameId": 31701, "classPK": 389960, "classUuid": "43959bc9-54f1-42a0-18f5-09520183a42c", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-01-22 18:10:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte costituzionale l’azione esperibile dal terzo leso dalla Scia", "description": "E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6 ter, l. 7 agosto 1990, n. 241, per violazione degli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui consente ai terzi lesi da una SCIA edilizia illegittima di esperire “esclusivamente” l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a, e, ciò, soltanto dopo aver sollecitato l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione (1).", "summary": "E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6 ter, l. 7 agosto 1990, n. 241, per violazione degli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui consente ai terzi lesi da una SCIA edilizia illegittima di esperire “esclusivamente” l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a, e, ciò, soltanto dopo aver sollecitato l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 389917, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-01-25 17:00:05.0", "modifiedDate": "2023-11-16 00:09:36.415", "classNameId": 31701, "classPK": 389915, "classUuid": "d2dcac6c-c4d5-7cb5-8046-2bd57fc2b99f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-01-24 16:55:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di giustizia le conseguenze della mancata indicazione nell'offerta dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza", "description": "<p>Alla Corte di giustizia la questione se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli artt. 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del ‘Codice dei contratti pubblici’ italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur nell’ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione (1).</p>", "summary": "<p>Alla Corte di giustizia la questione se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli artt. 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del ‘Codice dei contratti pubblici’ italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur nell’ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 389714, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "Fri Jan 25 09:57:12 UTC 2019", "modifiedDate": "Mon Oct 23 15:35:04 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 389712, "classUuid": "bbe61540-ed9e-381b-e6b5-6fb3195471e7", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Tue Jan 15 09:53:00 UTC 2019", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Danno da ritardo nei procedimenti avviati d’ufficio", "description": "<p>Il danno da ritardo, di cui all’art. 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, può configurarsi anche nei casi in cui il procedimento debba essere avviato di ufficio (1).</p>", "summary": "<p>Il danno da ritardo, di cui all’art. 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, può configurarsi anche nei casi in cui il procedimento debba essere avviato di ufficio (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 382862, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "Wed Jan 16 13:30:41 UTC 2019", "modifiedDate": "Fri Oct 20 15:20:51 UTC 2023", "classNameId": 31701, "classPK": 382860, "classUuid": "3d62c316-cdff-1f2d-801b-52cca2fe4782", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "Mon Jan 14 13:28:00 UTC 2019", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ancora alla Corte di giustizia l’affidamento in house ex art. 192, comma 2, del Codice dei contratti", "description": "<p>Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell’art. 192, comma 2, del ‘Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regìme di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefìci per la collettività connessi a tale forma di affidamento (1). Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea (e in particolare l’art. 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE in tema di affidamenti in house in regìme di controllo analogo congiunto fra più amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell’art. 4, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate, approvato con d.lgs. n. 175 del 2016) che impedisce a un’amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluriparecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore dell’Organismo pluripartecipate (2).</p>", "summary": "<p>Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell’art. 192, comma 2, del ‘Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regìme di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefìci per la collettività connessi a tale forma di affidamento (1). Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea (e in particolare l’art. 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE in tema di affidamenti in house in regìme di controllo analogo congiunto fra più amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell’art. 4, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate, approvato con d.lgs. n. 175 del 2016) che impedisce a un’amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluriparecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore dell’Organismo pluripartecipate (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}