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{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 389917, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-01-25 17:00:05.0", "modifiedDate": "2023-11-16 00:09:36.415", "classNameId": 31701, "classPK": 389915, "classUuid": "d2dcac6c-c4d5-7cb5-8046-2bd57fc2b99f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-01-24 16:55:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di giustizia le conseguenze della mancata indicazione nell'offerta dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza", "description": "<p>Alla Corte di giustizia la questione se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli artt. 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del ‘Codice dei contratti pubblici’ italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur nell’ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione (1).</p>", "summary": "<p>Alla Corte di giustizia la questione se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli artt. 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del ‘Codice dei contratti pubblici’ italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur nell’ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 389714, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-01-25 09:57:12.0", "modifiedDate": "2023-10-23 15:35:04.169", "classNameId": 31701, "classPK": 389712, "classUuid": "bbe61540-ed9e-381b-e6b5-6fb3195471e7", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-01-15 09:53:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Danno da ritardo nei procedimenti avviati d’ufficio", "description": "<p>Il danno da ritardo, di cui all’art. 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, può configurarsi anche nei casi in cui il procedimento debba essere avviato di ufficio (1).</p>", "summary": "<p>Il danno da ritardo, di cui all’art. 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, può configurarsi anche nei casi in cui il procedimento debba essere avviato di ufficio (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 382862, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-01-16 13:30:41.0", "modifiedDate": "2023-10-20 15:20:51.636", "classNameId": 31701, "classPK": 382860, "classUuid": "3d62c316-cdff-1f2d-801b-52cca2fe4782", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-01-14 13:28:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ancora alla Corte di giustizia l’affidamento in house ex art. 192, comma 2, del Codice dei contratti", "description": "<p>Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell’art. 192, comma 2, del ‘Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regìme di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefìci per la collettività connessi a tale forma di affidamento (1). Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea (e in particolare l’art. 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE in tema di affidamenti in house in regìme di controllo analogo congiunto fra più amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell’art. 4, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate, approvato con d.lgs. n. 175 del 2016) che impedisce a un’amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluriparecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore dell’Organismo pluripartecipate (2).</p>", "summary": "<p>Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell’art. 192, comma 2, del ‘Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regìme di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefìci per la collettività connessi a tale forma di affidamento (1). Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea (e in particolare l’art. 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE in tema di affidamenti in house in regìme di controllo analogo congiunto fra più amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell’art. 4, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate, approvato con d.lgs. n. 175 del 2016) che impedisce a un’amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluriparecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore dell’Organismo pluripartecipate (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 382758, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-01-16 09:44:06.0", "modifiedDate": "2023-10-25 10:57:19.899", "classNameId": 31701, "classPK": 382756, "classUuid": "ad219f78-2371-8487-046d-c684e68be677", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-01-14 09:40:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Istruzione di studenti disabili", "description": "<p>Nel caso in cui una normativa regionale preveda in favore delle persone disabili la definizione di un progetto individuale di vita recante azioni ed interventi multidisciplinari volti a soddisfare i bisogni assistenziali e di inclusione sociale di quelle persone e delle loro famiglie, è illegittimo il diniego opposto all’istanza di definizione di un progetto individuale per un minore di età prescolare, laddove tale diniego sia stato motivato assumendo che la struttura deputata a vagliare la definizione dei progetti in questione agisca in via sperimentale limitatamente ad un campione di 15 casi tra giovani già usciti dal percorso scolastico e che comunque l’istante godrebbe dei piani PAI (Piano assistenziale Individuale) e PEI (Piano educativo Individuale); invero, seppure temporanea, una misura organizzatoria non può ritenersi ostativa alla concreta e piena attuazione del diritto all’assistenza delle persone disabili (1).</p>", "summary": "<p>Nel caso in cui una normativa regionale preveda in favore delle persone disabili la definizione di un progetto individuale di vita recante azioni ed interventi multidisciplinari volti a soddisfare i bisogni assistenziali e di inclusione sociale di quelle persone e delle loro famiglie, è illegittimo il diniego opposto all’istanza di definizione di un progetto individuale per un minore di età prescolare, laddove tale diniego sia stato motivato assumendo che la struttura deputata a vagliare la definizione dei progetti in questione agisca in via sperimentale limitatamente ad un campione di 15 casi tra giovani già usciti dal percorso scolastico e che comunque l’istante godrebbe dei piani PAI (Piano assistenziale Individuale) e PEI (Piano educativo Individuale); invero, seppure temporanea, una misura organizzatoria non può ritenersi ostativa alla concreta e piena attuazione del diritto all’assistenza delle persone disabili (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}