Archivio In Evidenza
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La semplice richiesta di rinnovo dell’attestazione Soa non è sufficiente per partecipare alla gara
Tar Napoli, sez. I, 12 agosto 2019, n. 4340 – Pres. Veneziano, Est. De Falco
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Gare nel settore della sanità con lotti di valore elevato – Aggiudicazione di più lotti alla stessa concorrente
Tar Toscana, sez. III, 29 luglio 2019, n. 1162 - Pres (ff.) Massari, Est. Grauso
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Adamo, La tutela cautelare nel giudizio amministrativo anche nella comparazione con il processo tedesco, 12 agosto 2019
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Legittimità dell’ordinanza restrittiva degli orari di apertura delle sale da gioco
Cons. St., sez. III, 1 luglio 2019, n. 4509 - Pres. Frattini, Est. Calderoni
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Clausola sociale degli appalti di lavori e di servizi
Tar Valle d’Aosta 9 agosto 2019, n. 44 - Pres Migliozzi, Est. De Vita
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Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento per il limite di età per entrare nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Cons. St., sez. cons. atti norm., 7 agosto 2019, n. 2231
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Alla Corte di giustizia la possibilità di affidare senza gara all’Aci i servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica
Cons. St., sez. V, ord., 6 agosto 2019, n. 5581 – Pres. Severini, Est. Quadri
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Contribuito di solidarietà a carico delle pensioni in essere dei giornalisti, di importo pari o superiore a € 38.000 annuali
Cons. St., sez. III, 26 luglio 2019, n. 5290 - Pres. Frattini, Est. Puliatti
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Alla Corte di giustizia la disciplina sulla revisione dei prezzi nei contratti relativi ai “settori speciali” e i limiti dell’obbligo di rinvio pregiudiziale
Cons. St., sez. IV, ordinanza 15 luglio 2019, n. 4949
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La Corte di giustizia UE interviene sul regime degli incentivi meno favorevoli in materia di energie rinnovabili
Corte giust. comm. ue, sez. X, sentenza 11 luglio 2019, C-180/18, C-286/18 e C-287/18
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Legittime le leggi regionali che impongono distanze minime delle sale da gioco dai “luoghi sensibili”
Corte cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 27 – Pres. Lattanzi, Red. Amato
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Ammissione a procedura di gara ristretta dell’impresa che abbia incorporato un operatore economico prequalificato: le condizioni della Corte di giustizia UE
Corte giust. comm. ue, sez. V, sentenza 11 luglio 2019, C-697/17
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Alla Corte di Giustizia Ue il cumulo di contributi e la possibilità di rinunciare a parte di questi
Cons. St., sez. III, ord., 31 luglio 2019, n. 5447 - Pres. Frattini, Est. Pescatore
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All’Adunanza plenaria la configurabilità della rinuncia abdicativa dinanzi al giudice amministrativo
Cons St., sez. IV, ord., 30 luglio 2019, n. 5391 – Pres. ed Est. Maruotti
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Stand still processuale in caso di impugnazione dell’aggiudicazione con istanza cautelare
Tar Lazio, sez. II bis, dec., 24 luglio 2018, n. 5055 – Pres. Stanizzi
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Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell’US n. 30 del 29 luglio 2019
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L’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali non ricomprende le condanne per reati estinti
Tar Molise 25 luglio 2019, n. 259 – Pres. Silvestri, Est. Luce
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Alla Corte costituzionale la legge della Regione Sicilia che prevede la gestione diretta dei Comuni del servizio idrico
Tar Palermo, sez. I, ord., 26 luglio 2019, n. 1940 – Pres. Ferlisi, Est. Tulumello
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Alla Corte di Giustizia gli impianti di produzione di energia
Tar Lazio, sez. III, 24 luglio 2019, n. 9951 – Pres. Stanizzi, Est. Fratamico
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E’ legittima la scelta della stazione appaltante di non limitare il numero di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, la quale garantisce pur sempre la stazione appaltante da possibili intese anticoncorrenziali, oltre ad assicurare per ciascun lotto la selezione della migliore offerta, e non può considerarsi di per sé irragionevole (2). ", "summary": "Ai sensi dell'art. 51, d.lgs. n. 50 del 2016, soprattutto nel settore della sanità le centrali di committenza possono suddividere le gare/affidamenti in lotti di importo elevato, sebbene questo finisca per rendere difficoltosa, se non impossibile, la partecipazione delle medie e piccole imprese (1).
E’ legittima la scelta della stazione appaltante di non limitare il numero di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, la quale garantisce pur sempre la stazione appaltante da possibili intese anticoncorrenziali, oltre ad assicurare per ciascun lotto la selezione della migliore offerta, e non può considerarsi di per sé irragionevole (2). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1175470, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-07-29 18:32:56.0", "modifiedDate": "2019-07-29 18:52:19.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1175468, "classUuid": "9d81b1ba-43e0-114f-39c0-09805c778b0f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-07-29 18:26:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Stand still processuale in caso di impugnazione dell’aggiudicazione con istanza cautelare ", "description": "L’apparente contraddittorietà interna dell’art. 32, comma 11, d.lgs. n. 50 del 2016 – laddove prevede che, in caso di proposizione di un ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante “per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare” stabilendo tuttavia, altresì, che il contratto non può essere stipulato “fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva” (alla scadenza del termine di venti giorni) – debba essere risolta nel senso di ritenere che l’effetto preclusivo automatico debba permanere fino all’assunzione dei predetti provvedimenti ad opera del giudice, anche se adottati oltre il termine di venti giorni, dovendosi quindi correlare lo stand still processuale esclusivamente alla decisione del giudice in ordine alla richiesta cautelare, altrimenti risultando privo di significato l’inciso “ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva” ai venti giorni, di cui alla citata norma (1). ", "summary": "L’apparente contraddittorietà interna dell’art. 32, comma 11, d.lgs. n. 50 del 2016 – laddove prevede che, in caso di proposizione di un ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante “per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare” stabilendo tuttavia, altresì, che il contratto non può essere stipulato “fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva” (alla scadenza del termine di venti giorni) – debba essere risolta nel senso di ritenere che l’effetto preclusivo automatico debba permanere fino all’assunzione dei predetti provvedimenti ad opera del giudice, anche se adottati oltre il termine di venti giorni, dovendosi quindi correlare lo stand still processuale esclusivamente alla decisione del giudice in ordine alla richiesta cautelare, altrimenti risultando privo di significato l’inciso “ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva” ai venti giorni, di cui alla citata norma (1). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1175369, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-07-29 14:46:42.0", "modifiedDate": "2020-12-23 11:32:16.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1175367, "classUuid": "800fb807-498f-f2be-7f91-25313017cb07", "classTypeId": 34301, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-07-29 14:43:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell’US n. 30 del 29 luglio 2019 ", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "0bc63245-8f83-8b74-f886-49780b6fc431", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1173555, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-07-27 12:38:33.0", "modifiedDate": "2019-07-27 12:54:56.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1173553, "classUuid": "cb75f9ac-8bb0-39b0-5f32-8923ca5af899", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-07-27 12:31:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "L’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali non ricomprende le condanne per reati estinti ", "description": "In sede di gara pubblica, l’obbligo dichiarativo, la cui omissione potrebbe porre in dubbio l’affidabilità o l’integrità dell’operatore economico, non può essere esteso a tal punto da ricomprendere anche i precedenti penali che siano stati espressamente dichiarati estinti e ciò in quanto la legge stessa li qualifica come non idonei a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara (1). ", "summary": "In sede di gara pubblica, l’obbligo dichiarativo, la cui omissione potrebbe porre in dubbio l’affidabilità o l’integrità dell’operatore economico, non può essere esteso a tal punto da ricomprendere anche i precedenti penali che siano stati espressamente dichiarati estinti e ciò in quanto la legge stessa li qualifica come non idonei a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara (1). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1173835, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-07-27 11:40:52.0", "modifiedDate": "2019-07-27 11:40:52.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1173833, "classUuid": "8d90d630-74a7-2cf8-bdb8-4b005157a146", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-07-27 11:37:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte costituzionale la legge della Regione Sicilia che prevede la gestione diretta dei Comuni del servizio idrico ", "description": "E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, l. reg. Sicilia 11 agosto 2017, n. 16, per contrasto con gli artt. 117, comma 2, lett e), 97, commi 1 e 2, 119, commi 1 e 4, e 136 Cost., nella parte in cui prevede la gestione diretta dei comuni del servizio idrico, in tal modo disattendendo i princìpi dell’art. 149-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 (1). ", "summary": "E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, l. reg. Sicilia 11 agosto 2017, n. 16, per contrasto con gli artt. 117, comma 2, lett e), 97, commi 1 e 2, 119, commi 1 e 4, e 136 Cost., nella parte in cui prevede la gestione diretta dei comuni del servizio idrico, in tal modo disattendendo i princìpi dell’art. 149-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 (1). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1173612, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-07-26 10:46:49.0", "modifiedDate": "2023-03-02 16:34:42.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1173610, "classUuid": "93dcb55f-9ffc-970d-78b9-5809375649f7", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-07-26 10:42:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di Giustizia gli impianti di produzione di energia ", "description": "Sono rimesse alla Corte di giustizia UE le questioni: 1) se l’art. 3 lett. e) della direttiva della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, debba essere interpretato nel senso da ricomprendere nella nozione di “impianto” anche una fattispecie come quella in esame, nella quale un cogeneratore costruito nel sito industriale per assicurare energia ad uno stabilimento produttivo sia stato successivamente ceduto, tramite cessione di ramo di azienda, ad altra società specializzata nel settore dell’energia, con un contratto che preveda, da un lato, il trasferimento alla cessionaria dell’impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore, delle certificazioni, dei documenti, delle dichiarazioni di conformità, licenze, concessioni, autorizzazioni e permessi richiesti per l’esercizio dell’impianto stesso e per lo svolgimento dell’attività, la costituzione in suo favore di un diritto di superficie sull’area dello stabilimento adeguata e funzionale alla gestione e manutenzione dell’impianto e dei diritti di servitù a favore del manufatto ad uso cogeneratore, con circostante area esclusiva, e, dall’altro lato, la fornitura dalla cessionaria alla cedente per 12 anni dell’energia prodotta dall’impianto stesso, ai prezzi di cui al contratto; 2) se, in particolare, nella nozione di “collegamento tecnico” di cui al medesimo art. 3, lett. e), possa essere ricompreso un collegamento tra un cogeneratore ed uno stabilimento produttivo tale che quest’ultimo, appartenendo ad altro soggetto, pur godendo di un rapporto privilegiato con il cogeneratore ai fini della fornitura di energia (collegamento tramite rete di distribuzione di energia, specifico contratto di fornitura con la società energetica cessionaria dell’impianto, impegno di questa ad erogare un quantitativo minimo di energia allo stabilimento produttivo salvo il rimborso di un importo pari alla differenza tra i costi di approvvigionamento dell’energia sul mercato ed i prezzi previsti nel contratto, sconto sui prezzi di vendita dell’energia a partire dal decimo anno e sei mesi di decorrenza del contratto, concessione del diritto di opzione di riacquisto del cogeneratore in ogni momento da parte della società cedente, necessità dell’autorizzazione della cedente per lo svolgimento di lavori sull’impianto di cogenerazione) possa continuare a svolgere la propria attività anche nel caso di interruzione della somministrazione di energia o nel caso di malfunzionamento o cessazione dell’attività da parte del cogeneratore; 3) se, infine, nel caso di cessione effettiva di un impianto di produzione di energia da parte del soggetto costruttore, titolare nello stesso sito di uno stabilimento industriale, a diversa società specializzata nel campo energetico, per ragioni di efficientamento, la possibilità di scorporo delle relative emissioni dalla autorizzazione ETS del titolare dello stabilimento industriale, a seguito della cessione e l’eventuale effetto di “fuoriuscita” delle emissioni dal sistema ETS determinato dal mancato superamento da parte dell’impianto di produzione di energia, considerato da solo, della soglia di qualificazione dei “piccoli emettitori” rappresentino una violazione della regola dell’aggregazione delle fonti di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE o, al contrario, una semplice e lecita conseguenza delle scelte organizzative degli operatori, non vietata dal sistema ETS (1). ", "summary": "Sono rimesse alla Corte di giustizia UE le questioni: 1) se l’art. 3 lett. e) della direttiva della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, debba essere interpretato nel senso da ricomprendere nella nozione di “impianto” anche una fattispecie come quella in esame, nella quale un cogeneratore costruito nel sito industriale per assicurare energia ad uno stabilimento produttivo sia stato successivamente ceduto, tramite cessione di ramo di azienda, ad altra società specializzata nel settore dell’energia, con un contratto che preveda, da un lato, il trasferimento alla cessionaria dell’impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore, delle certificazioni, dei documenti, delle dichiarazioni di conformità, licenze, concessioni, autorizzazioni e permessi richiesti per l’esercizio dell’impianto stesso e per lo svolgimento dell’attività, la costituzione in suo favore di un diritto di superficie sull’area dello stabilimento adeguata e funzionale alla gestione e manutenzione dell’impianto e dei diritti di servitù a favore del manufatto ad uso cogeneratore, con circostante area esclusiva, e, dall’altro lato, la fornitura dalla cessionaria alla cedente per 12 anni dell’energia prodotta dall’impianto stesso, ai prezzi di cui al contratto; 2) se, in particolare, nella nozione di “collegamento tecnico” di cui al medesimo art. 3, lett. e), possa essere ricompreso un collegamento tra un cogeneratore ed uno stabilimento produttivo tale che quest’ultimo, appartenendo ad altro soggetto, pur godendo di un rapporto privilegiato con il cogeneratore ai fini della fornitura di energia (collegamento tramite rete di distribuzione di energia, specifico contratto di fornitura con la società energetica cessionaria dell’impianto, impegno di questa ad erogare un quantitativo minimo di energia allo stabilimento produttivo salvo il rimborso di un importo pari alla differenza tra i costi di approvvigionamento dell’energia sul mercato ed i prezzi previsti nel contratto, sconto sui prezzi di vendita dell’energia a partire dal decimo anno e sei mesi di decorrenza del contratto, concessione del diritto di opzione di riacquisto del cogeneratore in ogni momento da parte della società cedente, necessità dell’autorizzazione della cedente per lo svolgimento di lavori sull’impianto di cogenerazione) possa continuare a svolgere la propria attività anche nel caso di interruzione della somministrazione di energia o nel caso di malfunzionamento o cessazione dell’attività da parte del cogeneratore; 3) se, infine, nel caso di cessione effettiva di un impianto di produzione di energia da parte del soggetto costruttore, titolare nello stesso sito di uno stabilimento industriale, a diversa società specializzata nel campo energetico, per ragioni di efficientamento, la possibilità di scorporo delle relative emissioni dalla autorizzazione ETS del titolare dello stabilimento industriale, a seguito della cessione e l’eventuale effetto di “fuoriuscita” delle emissioni dal sistema ETS determinato dal mancato superamento da parte dell’impianto di produzione di energia, considerato da solo, della soglia di qualificazione dei “piccoli emettitori” rappresentino una violazione della regola dell’aggregazione delle fonti di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE o, al contrario, una semplice e lecita conseguenza delle scelte organizzative degli operatori, non vietata dal sistema ETS (1). 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