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    {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1102097, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-29 09:51:00.0", "modifiedDate": "2019-04-29 10:07:08.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1102095, "classUuid": "31cafcdb-a650-5f6b-25fa-7e7238fc5457", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-23 09:41:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Decorrenza del termine per impugnare l’ammissione di un concorrente alla gara - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali da parte di ciascun componente il raggruppamento temporaneo di imprese", "description": "Il termine di impugnazione di esclusioni e ammissioni (ma il problema si pone chiaramente soprattutto per le ammissioni che di regola non sono specificamente motivate – a differenza delle esclusioni – e le cui cause di illegittimità di regola non sono conoscibili dagli altri concorrenti se non quando essi sono posti nelle condizioni di conoscere la documentazione che correda la istanza di partecipazione) non può farsi decorrere sic et simpliciter dalla pubblicazione sul profilo del committente del verbale della seduta che reca esclusioni e ammissioni (salvo che sia pubblicata anche la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti) bensì, come stabilito dall’art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 “dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione” (1). Tutti i componenti di un raggruppamento temporaneo dì imprese, partecipanti ad una gara per l’affidamento di lavori compresi nella categoria OG 12, devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, quale requisito di natura soggettiva, ma, in coerenza con il predetto istituto, è consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle “classi” di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesi nel bando, in ragione dell’importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all’interno della categoria OG12 (2).", "summary": "Il termine di impugnazione di esclusioni e ammissioni (ma il problema si pone chiaramente soprattutto per le ammissioni che di regola non sono specificamente motivate – a differenza delle esclusioni – e le cui cause di illegittimità di regola non sono conoscibili dagli altri concorrenti se non quando essi sono posti nelle condizioni di conoscere la documentazione che correda la istanza di partecipazione) non può farsi decorrere sic et simpliciter dalla pubblicazione sul profilo del committente del verbale della seduta che reca esclusioni e ammissioni (salvo che sia pubblicata anche la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti) bensì, come stabilito dall’art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 “dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione” (1). Tutti i componenti di un raggruppamento temporaneo dì imprese, partecipanti ad una gara per l’affidamento di lavori compresi nella categoria OG 12, devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, quale requisito di natura soggettiva, ma, in coerenza con il predetto istituto, è consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle “classi” di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesi nel bando, in ragione dell’importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all’interno della categoria OG12 (2).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1101087, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-27 12:51:48.0", "modifiedDate": "2023-02-24 16:10:53.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1101085, "classUuid": "e851fb93-f86c-054d-2d5e-c692de999710", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-27 12:49:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte costituzionale la legge regionale Toscana in materia di cave di marmo", "description": "E’ rilevante e non manifestamente infondata la quesitone di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lett. a), l. reg. Toscana n. 35 del 2015 per contrasto con l’art.3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto prevede un medesimo trattamento per situazione diverse tra loro; la legge regionale Toscana prevede cioè, a fronte della diversità delle dimensioni delle cave, un limite di tolleranza generale negli scavi, rispetto ai volumi autorizzati, espresso in termini quantitativi anziché in termini proporzionali alle dimensioni di ciascun sito estrattivo (1).", "summary": "E’ rilevante e non manifestamente infondata la quesitone di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lett. a), l. reg. Toscana n. 35 del 2015 per contrasto con l’art.3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto prevede un medesimo trattamento per situazione diverse tra loro; la legge regionale Toscana prevede cioè, a fronte della diversità delle dimensioni delle cave, un limite di tolleranza generale negli scavi, rispetto ai volumi autorizzati, espresso in termini quantitativi anziché in termini proporzionali alle dimensioni di ciascun sito estrattivo (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1101071, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-26 15:20:24.0", "modifiedDate": "2019-04-26 15:20:24.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1101069, "classUuid": "47048cc0-67bc-bacd-bc0b-ff3210d03305", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-26 15:16:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di giustizia Ue la qualificazione giuridica di Poste Italiane s.p.a. e l’estensione dell’obbligo di svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica", "description": "Vanno rimesse alla Corte di Giustizia Ue le questioni: 1) se la società Poste Italiane s.p.a., in base alle caratteristiche in precedenza indicate, debba essere qualificata “organismo di diritto pubblico”, ai sensi dell’art 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE); 2) se detta società sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l’aggiudicazione degli appalti, che siano direttamente riferibili all’attività propria dei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte II° del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale – e regole esclusivamente privatistiche – per l’attività contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori, tenuto conto dei principi dettati dalla direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16; 3) se la medesima società, per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, resti invece – ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico – soggetta alla direttiva generale 2014/24/UE (e quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgente – in via evolutiva rispetto all’originaria istituzione – attività prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza, come desumibile dalla ricordata pronuncia n. C-393/06 del 10 aprile 2008 – Ing. Aigner, ostando ad una diversa lettura la direttiva 2014/24/UE, per contratti conclusi da Amministrazioni aggiudicatrici; il “considerando” n. 21 e l’art. 16 della citata direttiva 2014/23/UE, d’altra parte, pongono solo un parametro presuntivo, per escludere la natura di organismo di diritto pubblico per le imprese, che operino in condizioni normali di mercato, essendo comunque chiaro, in base al combinato disposte delle medesime disposizioni, il prioritario riferimento alla fase istitutiva dell’Ente, ove quest’ultimo sia destinato a soddisfare “esigenze di interesse generale” (nel caso di specie sussistenti e non ancora cessate); 4) se comunque, in presenza di uffici in cui si svolgono, promiscuamente, attività inerenti al settore speciale e attività diverse, il concetto di “strumentalità” – rispetto al servizio di specifico interesse pubblico – debba essere inteso in modo non restrittivo, ostando, a quest’ultimo riguardo, i principi di cui al “considerando” n. 16, nonché gli artt. 6 e 13 della direttiva 2014/25/UE, che richiamano – per l’individuazione della disciplina applicabile, il concetto di “destinazione” ad una delle attività, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. Deve essere chiarito, pertanto, se possano essere “destinate” al settore speciale di riferimento – anche con le modalità vincolistiche attenuate, proprie dei settori esclusi – tutte le attività funzionali al settore stesso, secondo le intenzioni della stazione appaltante (ivi compresi, pertanto, i contratti inerenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la pulizia, gli arredi, nonché i servizi di portierato e di custodia degli uffici, o altre forme di utilizzo di questi ultimi, se intese come servizio per la clientela), restando effettivamente privatizzate solo le attività “estranee”, che il soggetto pubblico o privato può esercitare liberamente in ambiti del tutto diversi, con disciplina esclusivamente riconducibile al codice civile e giurisdizione propria del giudice ordinario (di quest’ultimo tipo ad esempio, per quanto qui interessa, è certamente il servizio bancario svolto da Poste Italiane, ma non altrettanto potrebbe dirsi con riferimento alla fornitura e all’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, se posti al servizio dell’intero ambito di attività del Gruppo, pur essendo particolarmente necessari appunto per l’attività bancaria). Non sembra peraltro inutile sottolineare lo “sbilanciamento”, indotto dall’interpretazione restrittiva attualmente prevalente, introducendosi nella gestione di settori assimilabili o contigui regole totalmente diverse, per l’affidamento di lavori o servizi: da una parte, le minuziose garanzie imposte dal Codice dei contratti per l’individuazione dell’altro contraente, dall’altra la piena autonomia negoziale dell’imprenditore, libero di operare contrattazioni in funzione esclusiva dei propri interessi economici, senza alcuna delle garanzie di trasparenza, richieste per i settori speciali e per quelli esclusi; 5) se infine l’indizione – con le forme di pubblicità previste a livello sia nazionale che comunitario – di una procedura di gara ad evidenza pubblica, a norma del codice degli appalti, possa rilevare ai fini dell’individuazione dell’area di destinazione dell’appalto, ovvero dell’attinenza di quest’ultimo al settore speciale di riferimento, in senso conforme all’ampliata nozione di “strumentalità”, di cui al precedente quesito n. 4), ovvero – in via subordinata – se l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dallo stesso soggetto che abbia indetto tale procedura di gara, o da soggetti che a detta procedura abbiano vittoriosamente partecipato, possa considerarsi abuso del diritto ai sensi dell’art. 54 della Carta di Nizza, quale comportamento che – pur non potendo incidere, di per sé, sul riparto di giurisdizione – rileva quanto meno ai fini risarcitori e delle spese di giudizio, poichè lesivo del legittimo affidamento dei partecipanti alla gara stessa, ove non vincitori e ricorrenti in sede giurisdizionale. (1)", "summary": "Vanno rimesse alla Corte di Giustizia Ue le questioni: 1) se la società Poste Italiane s.p.a., in base alle caratteristiche in precedenza indicate, debba essere qualificata “organismo di diritto pubblico”, ai sensi dell’art 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE); 2) se detta società sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l’aggiudicazione degli appalti, che siano direttamente riferibili all’attività propria dei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte II° del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale – e regole esclusivamente privatistiche – per l’attività contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori, tenuto conto dei principi dettati dalla direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16; 3) se la medesima società, per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, resti invece – ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico – soggetta alla direttiva generale 2014/24/UE (e quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgente – in via evolutiva rispetto all’originaria istituzione – attività prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza, come desumibile dalla ricordata pronuncia n. C-393/06 del 10 aprile 2008 – Ing. Aigner, ostando ad una diversa lettura la direttiva 2014/24/UE, per contratti conclusi da Amministrazioni aggiudicatrici; il “considerando” n. 21 e l’art. 16 della citata direttiva 2014/23/UE, d’altra parte, pongono solo un parametro presuntivo, per escludere la natura di organismo di diritto pubblico per le imprese, che operino in condizioni normali di mercato, essendo comunque chiaro, in base al combinato disposte delle medesime disposizioni, il prioritario riferimento alla fase istitutiva dell’Ente, ove quest’ultimo sia destinato a soddisfare “esigenze di interesse generale” (nel caso di specie sussistenti e non ancora cessate); 4) se comunque, in presenza di uffici in cui si svolgono, promiscuamente, attività inerenti al settore speciale e attività diverse, il concetto di “strumentalità” – rispetto al servizio di specifico interesse pubblico – debba essere inteso in modo non restrittivo, ostando, a quest’ultimo riguardo, i principi di cui al “considerando” n. 16, nonché gli artt. 6 e 13 della direttiva 2014/25/UE, che richiamano – per l’individuazione della disciplina applicabile, il concetto di “destinazione” ad una delle attività, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. 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Non sembra peraltro inutile sottolineare lo “sbilanciamento”, indotto dall’interpretazione restrittiva attualmente prevalente, introducendosi nella gestione di settori assimilabili o contigui regole totalmente diverse, per l’affidamento di lavori o servizi: da una parte, le minuziose garanzie imposte dal Codice dei contratti per l’individuazione dell’altro contraente, dall’altra la piena autonomia negoziale dell’imprenditore, libero di operare contrattazioni in funzione esclusiva dei propri interessi economici, senza alcuna delle garanzie di trasparenza, richieste per i settori speciali e per quelli esclusi; 5) se infine l’indizione – con le forme di pubblicità previste a livello sia nazionale che comunitario – di una procedura di gara ad evidenza pubblica, a norma del codice degli appalti, possa rilevare ai fini dell’individuazione dell’area di destinazione dell’appalto, ovvero dell’attinenza di quest’ultimo al settore speciale di riferimento, in senso conforme all’ampliata nozione di “strumentalità”, di cui al precedente quesito n. 4), ovvero – in via subordinata – se l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dallo stesso soggetto che abbia indetto tale procedura di gara, o da soggetti che a detta procedura abbiano vittoriosamente partecipato, possa considerarsi abuso del diritto ai sensi dell’art. 54 della Carta di Nizza, quale comportamento che – pur non potendo incidere, di per sé, sul riparto di giurisdizione – rileva quanto meno ai fini risarcitori e delle spese di giudizio, poichè lesivo del legittimo affidamento dei partecipanti alla gara stessa, ove non vincitori e ricorrenti in sede giurisdizionale. 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Il “consumo sul posto” non definisce un’autonoma categoria di esercizio commerciale di prodotti alimentari, bensì una modalità specifica di fruizione dei prodotti alimentari, che, a determinate condizioni di legge, si aggiunge alla vendita (e quindi ampliativa delle facoltà dell’esercente); ai fini della qualificazione dell’attività (se di somministrazione o consumo sul posto), deve procedersi ad una valutazione caso per caso delle singole fattispecie anche sulla base dell’art. 3, comma 1, lett. f bis), d.l. n. 223 del 2006 secondo cui il consumo immediato di prodotti da asporto all’interno di esercizi abilitati si distingue dalla ristorazione (e dunque non è soggetto ai relativi presupposti e requisiti abilitanti) in base ad un criterio sostanziale di accessorietà rispetto alla vendita da asporto, che deve mantenere un carattere prevalente e funzionale (1). Il nuovo Regolamento di Roma Capitale (approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 2018), così come è idoneo ad introdurre limiti e restrizioni nelle tipologie di attività ammesse nei diversi ambiti territoriali, è idoneo ad introdurre regole specifiche atte a distinguere i caratteri del “consumo sul posto” rispetto al servizio assistito tipico della somministrazione; ciò a maggior ragione laddove si tratti di risolvere profili ermeneutici della legislazione di riferimento derivanti dall’utilizzo da parte del legislatore di formule ambigue o ambivalenti o plurisenso, che dunque legittimano l’esercizio della potestà regolamentare ad integrare la fattispecie, concorrendo a chiarirne la portata (o prediligendo uno dei sensi possibili della norma primaria, o chiarendone le ambiguità, oppure ancora integrandone la portata e l’ambito di riferimento laddove questi siano rimasti non adeguatamente determinati ad opera del legislatore) (1). La previsione regolamentare di Roma Capitale secondo cui è necessaria una anzianità triennale di iscrizione alla camera di commercio e di esercizio effettivo dell’attività per tre anni per poter aprire una nuova attività (art. 8, comma 1, del Regolamento n. 47 del 2018) è illegittima in quanto si risolve in un appesantimento delle condizioni soggettive già vigenti in termini di legittimazione all’apertura dell’esercizio commerciale che non trova giustificazione nelle finalità di tutela che la deliberazione ha espresso a fondamento dell’approvazione del regolamento e che si aggiunge, duplicandoli, ai già previsti oneri di legge e di regolamento (2).", "summary": "Il nuovo Regolamento di Roma Capitale (approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 2018), che disciplina il commercio nel Centro storico, non contrasta con la normazione statale in materia di liberalizzazione del commercio - nella misura in cui questa contempla l’esclusione della apponibilità di limitazioni quantitative e qualitative di vendita delle merci per gli esercizi autorizzati - né con il principio costituzionale di libertà nell’iniziativa economica privata, la quale deve comunque essere coordinata e indirizzata alle utilità e alle finalità sociali, non potendo svolgersi in contrasto con esse (1). Il “consumo sul posto” non definisce un’autonoma categoria di esercizio commerciale di prodotti alimentari, bensì una modalità specifica di fruizione dei prodotti alimentari, che, a determinate condizioni di legge, si aggiunge alla vendita (e quindi ampliativa delle facoltà dell’esercente); ai fini della qualificazione dell’attività (se di somministrazione o consumo sul posto), deve procedersi ad una valutazione caso per caso delle singole fattispecie anche sulla base dell’art. 3, comma 1, lett. f bis), d.l. n. 223 del 2006 secondo cui il consumo immediato di prodotti da asporto all’interno di esercizi abilitati si distingue dalla ristorazione (e dunque non è soggetto ai relativi presupposti e requisiti abilitanti) in base ad un criterio sostanziale di accessorietà rispetto alla vendita da asporto, che deve mantenere un carattere prevalente e funzionale (1). Il nuovo Regolamento di Roma Capitale (approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 2018), così come è idoneo ad introdurre limiti e restrizioni nelle tipologie di attività ammesse nei diversi ambiti territoriali, è idoneo ad introdurre regole specifiche atte a distinguere i caratteri del “consumo sul posto” rispetto al servizio assistito tipico della somministrazione; ciò a maggior ragione laddove si tratti di risolvere profili ermeneutici della legislazione di riferimento derivanti dall’utilizzo da parte del legislatore di formule ambigue o ambivalenti o plurisenso, che dunque legittimano l’esercizio della potestà regolamentare ad integrare la fattispecie, concorrendo a chiarirne la portata (o prediligendo uno dei sensi possibili della norma primaria, o chiarendone le ambiguità, oppure ancora integrandone la portata e l’ambito di riferimento laddove questi siano rimasti non adeguatamente determinati ad opera del legislatore) (1). 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  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1099503, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-24 10:49:01.0", "modifiedDate": "2019-04-24 10:51:16.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1099501, "classUuid": "d576ded3-2b1f-2ebf-8309-c4b9700eb89b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-24 10:44:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Esclusione di liste elettorali dalle elezioni europee per contrassegno con simbolo identificativo di altra lista", "description": "E’ legittima l’esclusione dalla competizione elettorali europee del 26 maggio 2019 di una lista elettorale che intendeva usare nel proprio contrassegno un simbolo che ormai identificava da anni, per l’elettorato, un’altra formazione politica, tradizionalmente presente sia nel Parlamento nazionale che in quello europeo (1).", "summary": "E’ legittima l’esclusione dalla competizione elettorali europee del 26 maggio 2019 di una lista elettorale che intendeva usare nel proprio contrassegno un simbolo che ormai identificava da anni, per l’elettorato, un’altra formazione politica, tradizionalmente presente sia nel Parlamento nazionale che in quello europeo (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 1, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1098092, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-23 16:39:06.0", "modifiedDate": "2024-04-16 11:05:42.336", "classNameId": 31701, "classPK": 1098090, "classUuid": "db9fd50b-c297-aaf8-ef76-fd7c934a43ec", "classTypeId": 34350, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-15 16:32:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ancora alla CGUE la disciplina nazionale dei criteri per individuare la categoria prioritaria per la restituzione del prelievo nel settore lattiero-caseario.", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "61424e56-e4cf-57e0-ce08-d4e16dc5457a", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 3, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1098042, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-23 15:48:37.0", "modifiedDate": "2024-04-16 11:05:42.134", "classNameId": 31701, "classPK": 1098040, "classUuid": "88f88b1b-f231-6d15-ac85-3755e7caaf8f", "classTypeId": 34350, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-09 15:40:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Non è fondata la q.l.c. della mancata previsione del rapporto di coniugio con docenti o con i vertici dell’ateneo quale causa ostativa alla chiamata dei professori universitari.", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "61424e56-e4cf-57e0-ce08-d4e16dc5457a", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1098029, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-23 15:27:28.0", "modifiedDate": "2020-12-23 11:32:09.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1098027, "classUuid": "d3e98af2-3445-0275-cc64-0913cd33c21f", "classTypeId": 34301, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-23 15:26:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell'US n. 16 del 23 aprile 2019", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "0bc63245-8f83-8b74-f886-49780b6fc431", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1097759, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-23 14:45:50.0", "modifiedDate": "2019-04-23 14:45:51.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1097757, "classUuid": "845d74bb-35f9-841d-49ea-c0a68c11368f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-23 14:42:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Giurisdizione del giudice ordinario sui provvedimenti prefettizi di iscrizione del trasferimento sede legale associazione", "description": "Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il diniego di iscrizione del trasferimento della sede legale di una Associazione, opposto dal Prefetto per la pendenza del giudizio proposto avverso la revoca della messa in liquidazione, con conseguente rinnovo delle cariche sociali e deliberazione in ordine al trasferimento della sede legale, essendo fatta valere in giudizio è una posizione giuridica di diritto soggettivo (1).", "summary": "Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il diniego di iscrizione del trasferimento della sede legale di una Associazione, opposto dal Prefetto per la pendenza del giudizio proposto avverso la revoca della messa in liquidazione, con conseguente rinnovo delle cariche sociali e deliberazione in ordine al trasferimento della sede legale, essendo fatta valere in giudizio è una posizione giuridica di diritto soggettivo (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1097984, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-23 13:09:43.0", "modifiedDate": "2023-02-24 12:22:01.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1097982, "classUuid": "72b89c13-fe17-7c34-11eb-2e8b056a445a", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-23 13:02:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Rapporti tra accesso ai documenti ordinario e civico nel settore degli appalti con riferimento agli atti della fase esecutiva", "description": "Nei rapporti tra accesso ai documenti ordinario e accesso civico nel settore degli appalti, per quanto riguarda dati, informazioni e documenti inerenti la fase esecutiva, successiva all’aggiudicazione del contratto di appalto, caratterizzata da rapporti paritari, l’interesse della ex partecipante alla gara può configurarsi solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti dell’accesso ordinario; va quindi escluso l’accesso civico esercitato dal concorrente relativamente agli atti della fase di esecuzione del contratto sull’art. 140, d.lgs. n. 163 del 2006, in base al quale, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero in caso di risoluzione del contratto, le stazioni appaltanti potranno interpellare i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto; non sussistendo alcuna ipotesi di risoluzione per inadempimento o di recesso dal contratto che possa giustificare il ricorso all’interpello previsto dalla norma, l’istanza si traduce in un’indagine esplorativa tesa alla ricerca di una qualche condotta inadempiente dell’attuale aggiudicataria, di per sé inammissibile, non risultando da alcuna fonte di provenienza delle amministrazioni interessate, né avendo la ricorrente altrimenti fornito alcun elemento o indicato concrete circostanze in tal senso, la sussistenza di qualsivoglia inadempimento dell’aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.", "summary": "Nei rapporti tra accesso ai documenti ordinario e accesso civico nel settore degli appalti, per quanto riguarda dati, informazioni e documenti inerenti la fase esecutiva, successiva all’aggiudicazione del contratto di appalto, caratterizzata da rapporti paritari, l’interesse della ex partecipante alla gara può configurarsi solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti dell’accesso ordinario; va quindi escluso l’accesso civico esercitato dal concorrente relativamente agli atti della fase di esecuzione del contratto sull’art. 140, d.lgs. n. 163 del 2006, in base al quale, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero in caso di risoluzione del contratto, le stazioni appaltanti potranno interpellare i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto; non sussistendo alcuna ipotesi di risoluzione per inadempimento o di recesso dal contratto che possa giustificare il ricorso all’interpello previsto dalla norma, l’istanza si traduce in un’indagine esplorativa tesa alla ricerca di una qualche condotta inadempiente dell’attuale aggiudicataria, di per sé inammissibile, non risultando da alcuna fonte di provenienza delle amministrazioni interessate, né avendo la ricorrente altrimenti fornito alcun elemento o indicato concrete circostanze in tal senso, la sussistenza di qualsivoglia inadempimento dell’aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1095960, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-20 11:33:35.0", "modifiedDate": "2019-04-20 11:33:36.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1095958, "classUuid": "83dd7f32-0107-70de-532c-4c554e6af817", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-18 11:29:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Spazi pubblici per propaganda politica ed elettorale", "description": "Nel caso in cui un privato richieda la concessione di spazi pubblici per propaganda politica ed elettorale, non appare irragionevole che l’amministrazione comunale richieda, al fine di valutare la meritevolezza dell’interesse dedotto, una dichiarazione di impegno al rispetto dei valori costituzionali e, in particolare, di ripudio del fascismo e nazismo e di adesione ai valori dell’antifascismo, e ciò anche al fine dell’eventuale revoca della concessione in caso di violazione dell’impegno assunto (1).", "summary": "Nel caso in cui un privato richieda la concessione di spazi pubblici per propaganda politica ed elettorale, non appare irragionevole che l’amministrazione comunale richieda, al fine di valutare la meritevolezza dell’interesse dedotto, una dichiarazione di impegno al rispetto dei valori costituzionali e, in particolare, di ripudio del fascismo e nazismo e di adesione ai valori dell’antifascismo, e ciò anche al fine dell’eventuale revoca della concessione in caso di violazione dell’impegno assunto (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1096013, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-19 09:39:04.0", "modifiedDate": "2019-04-19 09:39:04.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1096011, "classUuid": "71491ddf-06be-0ccb-86b5-98304b02bebf", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-18 09:35:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Limiti ai poteri del giudice amministrativo in sede di ottemperanza di sentenza del giudice ordinario", "description": "E’ inammissibile il giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario che ordini l’assunzione di un soggetto presso un ente (nel caso di specie AgID), volto a far valere la violazione del giudicato in quanto l’assunzione sarebbe intervenuta con una decorrenza e un inquadramento errato, qualora per determinare l’esatto inquadramento e decorrenza sarebbero necessarie valutazioni di merito attribuite al competente giudice di cognizione (1).", "summary": "E’ inammissibile il giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario che ordini l’assunzione di un soggetto presso un ente (nel caso di specie AgID), volto a far valere la violazione del giudicato in quanto l’assunzione sarebbe intervenuta con una decorrenza e un inquadramento errato, qualora per determinare l’esatto inquadramento e decorrenza sarebbero necessarie valutazioni di merito attribuite al competente giudice di cognizione (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1095393, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-19 09:08:20.0", "modifiedDate": "2023-02-24 12:00:44.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1095391, "classUuid": "70b761d4-3a88-84fc-9dc5-f4bd8999ec21", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-17 09:03:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di Giustizia il recupero degli aiuti di Stato c.d. abusivi", "description": "Sono rimesse alla Corte di Giustizia Ue le questioni se l’art. 16 del Regolamento (CE) n. 659/1999/CE, del 22 marzo 1999 (“Regolamento del Consiglio Recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”), applicabile ratione temporis, il quale stabilisce che «Fatto salvo l'art. 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'art. 4, paragrafo 4. Si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 9, 10, 11, par. 1, 12, 13, 14 e 15», deve essere interpretato nel senso che una preliminare decisione di recupero deve essere adottata dalla Commissione Europea anche nei casi di aiuti attuati in modo abusivo (fatta salva la facoltà della medesima Commissione di adire direttamente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 659/1999/CE); in caso di risposta negativa al precedente quesito, se l’art. 16 del regolamento n. 659/1999/CE del 22 marzo 1999, debba essere dichiarato invalido per la violazione dell’art. 108, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato CE); se i paragrafi 1 e 2 dell’art. 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione, n. 271/2008, del 30 gennaio 2008, devono essere interpretati nel senso che il tasso di interesse ivi previsto per la restituzione degli aiuti di Stato incompatibili ed illegittimi si applica anche nel caso di recupero di aiuti di stato approvati con decisione condizionale e attuati in modo abusivo per il verificarsi della condizione prevista in tema di aiuti di stato (si trattava di contributi per la realizzazione della banda larga in zone rurali della Sardegna) approvati dalla Commissione Europea con “decisone condizionale”, cioè soggetta a condizioni e obblighi. Con l’ordinanza è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. essenzialmente per stabilire se il recupero degli aiuti di stato attuati in modo abusivo [ossia, attuati in violazione della “decisione condizionale”] può essere deciso autonomamente dal singolo Stato membro oppure occorra pur sempre una preliminare decisione di recupero della Commissione; inoltre, per stabilire quale tasso di interesse applicare (1).", "summary": "Sono rimesse alla Corte di Giustizia Ue le questioni se l’art. 16 del Regolamento (CE) n. 659/1999/CE, del 22 marzo 1999 (“Regolamento del Consiglio Recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”), applicabile ratione temporis, il quale stabilisce che «Fatto salvo l'art. 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'art. 4, paragrafo 4. Si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 9, 10, 11, par. 1, 12, 13, 14 e 15», deve essere interpretato nel senso che una preliminare decisione di recupero deve essere adottata dalla Commissione Europea anche nei casi di aiuti attuati in modo abusivo (fatta salva la facoltà della medesima Commissione di adire direttamente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 659/1999/CE); in caso di risposta negativa al precedente quesito, se l’art. 16 del regolamento n. 659/1999/CE del 22 marzo 1999, debba essere dichiarato invalido per la violazione dell’art. 108, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato CE); se i paragrafi 1 e 2 dell’art. 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione, n. 271/2008, del 30 gennaio 2008, devono essere interpretati nel senso che il tasso di interesse ivi previsto per la restituzione degli aiuti di Stato incompatibili ed illegittimi si applica anche nel caso di recupero di aiuti di stato approvati con decisione condizionale e attuati in modo abusivo per il verificarsi della condizione prevista in tema di aiuti di stato (si trattava di contributi per la realizzazione della banda larga in zone rurali della Sardegna) approvati dalla Commissione Europea con “decisone condizionale”, cioè soggetta a condizioni e obblighi. Con l’ordinanza è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. essenzialmente per stabilire se il recupero degli aiuti di stato attuati in modo abusivo [ossia, attuati in violazione della “decisione condizionale”] può essere deciso autonomamente dal singolo Stato membro oppure occorra pur sempre una preliminare decisione di recupero della Commissione; inoltre, per stabilire quale tasso di interesse applicare (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1094611, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-18 15:08:27.0", "modifiedDate": "2019-04-18 15:08:27.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1094609, "classUuid": "6e11161f-40c5-4258-a349-40e880a9a2ba", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-12 15:03:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Impugnabilità del verbale d’inottemperanza all’ordine di demolizione", "description": "Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non è autonomamente impugnabile posta la sua natura di atto meramente ricognitivo privo di valore provvedimentale e di efficacia lesiva. Il verbale con cui la Polizia municipale dà atto della restituzione del bene dissequestrato al Sindaco del Comune, in esecuzione della sentenza penale di condanna, è privo di valore provvedimentale, non essendo collegabile ad un potere amministrativo la cui cognizione è devoluta al giudice G.A. in base all’art. 7 c.p.a., cosicché nei confronti dell’attività ad esso sottesa la tutela dell’interessato è esperibile davanti al Giudice ordinario (1).", "summary": "Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non è autonomamente impugnabile posta la sua natura di atto meramente ricognitivo privo di valore provvedimentale e di efficacia lesiva. Il verbale con cui la Polizia municipale dà atto della restituzione del bene dissequestrato al Sindaco del Comune, in esecuzione della sentenza penale di condanna, è privo di valore provvedimentale, non essendo collegabile ad un potere amministrativo la cui cognizione è devoluta al giudice G.A. in base all’art. 7 c.p.a., cosicché nei confronti dell’attività ad esso sottesa la tutela dell’interessato è esperibile davanti al Giudice ordinario (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1094486, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-18 08:50:53.0", "modifiedDate": "2019-04-19 09:21:56.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1094484, "classUuid": "5889ef2b-145f-dc03-4354-97952e6e813b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-16 08:47:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte costituzionale i presupposti della straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso al decreto legge", "description": "E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in l. 4 dicembre 2017, n. 172 (recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”) per contrasto con l’art. 77, comma 2, Cost., in relazione alla carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza, ove non ritenuta sanata dalla legge di conversione (1).", "summary": "E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in l. 4 dicembre 2017, n. 172 (recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”) per contrasto con l’art. 77, comma 2, Cost., in relazione alla carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza, ove non ritenuta sanata dalla legge di conversione (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 1, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1094367, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-17 16:19:54.0", "modifiedDate": "2024-04-16 11:05:41.615", "classNameId": 31701, "classPK": 1094365, "classUuid": "a67e77ba-873c-1ce5-a62f-7363f8cbce81", "classTypeId": 34350, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-05 16:14:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Ancora alla CGUE alcune questioni interpretative sulla disciplina del prelievo supplementare in tema di quote latte", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "61424e56-e4cf-57e0-ce08-d4e16dc5457a", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}