Archivio In Evidenza
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Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell'US n. 18 del 6 maggio 2019
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Glinianski, Crisi della rappresentanza e metamorfosi del ruolo del Giudice in un contesto di Stato costituzionale europeo, 6 maggio 2019
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Informativa antimafia e reati spia: il traffico illecito di rifiuti
Cons. St., sez. III, 2 maggio 2019, n. 2855 – Pres. Frattini, Est. Ferrari
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Alla Corte costituzionale il decreto legge di liberalizzazione del collecting dei diritti d'autore per la verifica dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza
Tar Lazio, sez. III, ordinanza 16 aprile 2019, n. 4930
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Requisiti delle strutture sanitarie private accreditate
Cons. St., sez. III, 2 maggio 2019, n. 2854 – Pres. Frattini, Est. Ferrari
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Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell'US n. 17 del 2 maggio 2019
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Principio di sinteticità in sede di ricorso straordinario
Cons. St., sez. I, 30 aprile 2019, n. 1326 - Pres. Torsello, Est. Neri
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Tar Catania – Bando per n. 7 tirocini formativi: proroga del termine di scadenza per le domande
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Il decreto sblocca cantieri abroga il rito super accelerato
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Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Linee Guida Anac sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
Cons. St., sez. cons. atti norm., 30 aprile 2019, n. 1312 – Pres. Zucchelli, Est. Neri -
Comunicazione di cessione di fabbricato nell’ambito di un procedimento di emersione da lavoro irregolare
Cons. St., sez. III, 30 aprile 2019, n. 2801 - Pres. (ff.) Ferrari, Est. Manzione
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Autorizzazione regionale per l'apertura di struttura sanitaria privata non accreditata
Tar Catanzaro, sez. II, ord., 15 aprile 2019, n. 819 - Pres. Durante, Est. Giancaspro
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Concorso per la dirigenza di struttura operativa complessa riservato agli psichiatri
Cons. St., sez. III, 29 aprile 2019, n. 2735 – Pres. (ff.) Ferrari, Est. Manzione
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Decorrenza del termine per impugnare l’ammissione di un concorrente alla gara - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali da parte di ciascun componente il raggruppamento temporaneo di imprese
Tar Valle d’Aosta 23 aprile 2019, n. 22 – Pres. Migliozzi, Est. Soricelli
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Alla Corte costituzionale la legge regionale Toscana in materia di cave di marmo
Tar Toscana, sez. II, ord., 23 aprile 2019, n. 600 – Pres. Trizzino, Est. Cacciari
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Alla Corte di giustizia Ue la qualificazione giuridica di Poste Italiane s.p.a. e l’estensione dell’obbligo di svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica
Tar Lazio, sez. III, ord., 26 aprile 2019, n. 5327 – Pres. ed Est. De Michele
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Nuovo Regolamento del Commercio nella Città Storica di Roma Capitale: consumo di alimenti sul posto e somministrazione di alimenti
Tar Lazio, sez. II ter, 26 aprile 2019, n. 5321 – Pres. Morabito, Est. Gatto Costantino
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Alla plenaria la questione della natura giuridica dei poteri di verifica del GSE sul rispetto della c.d. quota d’obbligo per i produttori di energia elettrica
Cons. St., sez. IV, ordinanza 25 marzo 2019, n. 1934
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Partecipazione alla gara pubblica come Raggruppamento verticale o orizzontale
Cons. St., sez. III, 24 aprile 2019, n. 2641 – Pres. Frattini, Est. Fedullo
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{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1102097, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-29 09:51:00.0", "modifiedDate": "2019-04-29 10:07:08.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1102095, "classUuid": "31cafcdb-a650-5f6b-25fa-7e7238fc5457", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-23 09:41:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Decorrenza del termine per impugnare l’ammissione di un concorrente alla gara - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali da parte di ciascun componente il raggruppamento temporaneo di imprese ", "description": "Il termine di impugnazione di esclusioni e ammissioni (ma il problema si pone chiaramente soprattutto per le ammissioni che di regola non sono specificamente motivate – a differenza delle esclusioni – e le cui cause di illegittimità di regola non sono conoscibili dagli altri concorrenti se non quando essi sono posti nelle condizioni di conoscere la documentazione che correda la istanza di partecipazione) non può farsi decorrere sic et simpliciter dalla pubblicazione sul profilo del committente del verbale della seduta che reca esclusioni e ammissioni (salvo che sia pubblicata anche la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti) bensì, come stabilito dall’art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 “dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione” (1).
Tutti i componenti di un raggruppamento temporaneo dì imprese, partecipanti ad una gara per l’affidamento di lavori compresi nella categoria OG 12, devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, quale requisito di natura soggettiva, ma, in coerenza con il predetto istituto, è consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle “classi” di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesi nel bando, in ragione dell’importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all’interno della categoria OG12 (2). ", "summary": "Il termine di impugnazione di esclusioni e ammissioni (ma il problema si pone chiaramente soprattutto per le ammissioni che di regola non sono specificamente motivate – a differenza delle esclusioni – e le cui cause di illegittimità di regola non sono conoscibili dagli altri concorrenti se non quando essi sono posti nelle condizioni di conoscere la documentazione che correda la istanza di partecipazione) non può farsi decorrere sic et simpliciter dalla pubblicazione sul profilo del committente del verbale della seduta che reca esclusioni e ammissioni (salvo che sia pubblicata anche la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti) bensì, come stabilito dall’art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 “dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione” (1).
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{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1101087, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-27 12:51:48.0", "modifiedDate": "2023-02-24 16:10:53.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1101085, "classUuid": "e851fb93-f86c-054d-2d5e-c692de999710", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-27 12:49:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte costituzionale la legge regionale Toscana in materia di cave di marmo ", "description": "E’ rilevante e non manifestamente infondata la quesitone di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lett. a), l. reg. Toscana n. 35 del 2015 per contrasto con l’art.3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto prevede un medesimo trattamento per situazione diverse tra loro; la legge regionale Toscana prevede cioè, a fronte della diversità delle dimensioni delle cave, un limite di tolleranza generale negli scavi, rispetto ai volumi autorizzati, espresso in termini quantitativi anziché in termini proporzionali alle dimensioni di ciascun sito estrattivo (1). ", "summary": "E’ rilevante e non manifestamente infondata la quesitone di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lett. a), l. reg. Toscana n. 35 del 2015 per contrasto con l’art.3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto prevede un medesimo trattamento per situazione diverse tra loro; la legge regionale Toscana prevede cioè, a fronte della diversità delle dimensioni delle cave, un limite di tolleranza generale negli scavi, rispetto ai volumi autorizzati, espresso in termini quantitativi anziché in termini proporzionali alle dimensioni di ciascun sito estrattivo (1). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1101071, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-04-26 15:20:24.0", "modifiedDate": "2019-04-26 15:20:24.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1101069, "classUuid": "47048cc0-67bc-bacd-bc0b-ff3210d03305", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-04-26 15:16:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di giustizia Ue la qualificazione giuridica di Poste Italiane s.p.a. e l’estensione dell’obbligo di svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica ", "description": "Vanno rimesse alla Corte di Giustizia Ue le questioni: 1) se la società Poste Italiane s.p.a., in base alle caratteristiche in precedenza indicate, debba essere qualificata “organismo di diritto pubblico”, ai sensi dell’art 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE); 2) se detta società sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l’aggiudicazione degli appalti, che siano direttamente riferibili all’attività propria dei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte II° del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale – e regole esclusivamente privatistiche – per l’attività contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori, tenuto conto dei principi dettati dalla direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16; 3) se la medesima società, per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, resti invece – ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico – soggetta alla direttiva generale 2014/24/UE (e quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgente – in via evolutiva rispetto all’originaria istituzione – attività prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza, come desumibile dalla ricordata pronuncia n. C-393/06 del 10 aprile 2008 – Ing. Aigner, ostando ad una diversa lettura la direttiva 2014/24/UE, per contratti conclusi da Amministrazioni aggiudicatrici; il “considerando” n. 21 e l’art. 16 della citata direttiva 2014/23/UE, d’altra parte, pongono solo un parametro presuntivo, per escludere la natura di organismo di diritto pubblico per le imprese, che operino in condizioni normali di mercato, essendo comunque chiaro, in base al combinato disposte delle medesime disposizioni, il prioritario riferimento alla fase istitutiva dell’Ente, ove quest’ultimo sia destinato a soddisfare “esigenze di interesse generale” (nel caso di specie sussistenti e non ancora cessate); 4) se comunque, in presenza di uffici in cui si svolgono, promiscuamente, attività inerenti al settore speciale e attività diverse, il concetto di “strumentalità” – rispetto al servizio di specifico interesse pubblico – debba essere inteso in modo non restrittivo, ostando, a quest’ultimo riguardo, i principi di cui al “considerando” n. 16, nonché gli artt. 6 e 13 della direttiva 2014/25/UE, che richiamano – per l’individuazione della disciplina applicabile, il concetto di “destinazione” ad una delle attività, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. Deve essere chiarito, pertanto, se possano essere “destinate” al settore speciale di riferimento – anche con le modalità vincolistiche attenuate, proprie dei settori esclusi – tutte le attività funzionali al settore stesso, secondo le intenzioni della stazione appaltante (ivi compresi, pertanto, i contratti inerenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la pulizia, gli arredi, nonché i servizi di portierato e di custodia degli uffici, o altre forme di utilizzo di questi ultimi, se intese come servizio per la clientela), restando effettivamente privatizzate solo le attività “estranee”, che il soggetto pubblico o privato può esercitare liberamente in ambiti del tutto diversi, con disciplina esclusivamente riconducibile al codice civile e giurisdizione propria del giudice ordinario (di quest’ultimo tipo ad esempio, per quanto qui interessa, è certamente il servizio bancario svolto da Poste Italiane, ma non altrettanto potrebbe dirsi con riferimento alla fornitura e all’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, se posti al servizio dell’intero ambito di attività del Gruppo, pur essendo particolarmente necessari appunto per l’attività bancaria). Non sembra peraltro inutile sottolineare lo “sbilanciamento”, indotto dall’interpretazione restrittiva attualmente prevalente, introducendosi nella gestione di settori assimilabili o contigui regole totalmente diverse, per l’affidamento di lavori o servizi: da una parte, le minuziose garanzie imposte dal Codice dei contratti per l’individuazione dell’altro contraente, dall’altra la piena autonomia negoziale dell’imprenditore, libero di operare contrattazioni in funzione esclusiva dei propri interessi economici, senza alcuna delle garanzie di trasparenza, richieste per i settori speciali e per quelli esclusi; 5) se infine l’indizione – con le forme di pubblicità previste a livello sia nazionale che comunitario – di una procedura di gara ad evidenza pubblica, a norma del codice degli appalti, possa rilevare ai fini dell’individuazione dell’area di destinazione dell’appalto, ovvero dell’attinenza di quest’ultimo al settore speciale di riferimento, in senso conforme all’ampliata nozione di “strumentalità”, di cui al precedente quesito n. 4), ovvero – in via subordinata – se l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dallo stesso soggetto che abbia indetto tale procedura di gara, o da soggetti che a detta procedura abbiano vittoriosamente partecipato, possa considerarsi abuso del diritto ai sensi dell’art. 54 della Carta di Nizza, quale comportamento che – pur non potendo incidere, di per sé, sul riparto di giurisdizione – rileva quanto meno ai fini risarcitori e delle spese di giudizio, poichè lesivo del legittimo affidamento dei partecipanti alla gara stessa, ove non vincitori e ricorrenti in sede giurisdizionale. (1) ", "summary": "Vanno rimesse alla Corte di Giustizia Ue le questioni: 1) se la società Poste Italiane s.p.a., in base alle caratteristiche in precedenza indicate, debba essere qualificata “organismo di diritto pubblico”, ai sensi dell’art 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE); 2) se detta società sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l’aggiudicazione degli appalti, che siano direttamente riferibili all’attività propria dei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte II° del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale – e regole esclusivamente privatistiche – per l’attività contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori, tenuto conto dei principi dettati dalla direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16; 3) se la medesima società, per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, resti invece – ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico – soggetta alla direttiva generale 2014/24/UE (e quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgente – in via evolutiva rispetto all’originaria istituzione – attività prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza, come desumibile dalla ricordata pronuncia n. 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Deve essere chiarito, pertanto, se possano essere “destinate” al settore speciale di riferimento – anche con le modalità vincolistiche attenuate, proprie dei settori esclusi – tutte le attività funzionali al settore stesso, secondo le intenzioni della stazione appaltante (ivi compresi, pertanto, i contratti inerenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la pulizia, gli arredi, nonché i servizi di portierato e di custodia degli uffici, o altre forme di utilizzo di questi ultimi, se intese come servizio per la clientela), restando effettivamente privatizzate solo le attività “estranee”, che il soggetto pubblico o privato può esercitare liberamente in ambiti del tutto diversi, con disciplina esclusivamente riconducibile al codice civile e giurisdizione propria del giudice ordinario (di quest’ultimo tipo ad esempio, per quanto qui interessa, è certamente il servizio bancario svolto da Poste Italiane, ma non altrettanto potrebbe dirsi con riferimento alla fornitura e all’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, se posti al servizio dell’intero ambito di attività del Gruppo, pur essendo particolarmente necessari appunto per l’attività bancaria). Non sembra peraltro inutile sottolineare lo “sbilanciamento”, indotto dall’interpretazione restrittiva attualmente prevalente, introducendosi nella gestione di settori assimilabili o contigui regole totalmente diverse, per l’affidamento di lavori o servizi: da una parte, le minuziose garanzie imposte dal Codice dei contratti per l’individuazione dell’altro contraente, dall’altra la piena autonomia negoziale dell’imprenditore, libero di operare contrattazioni in funzione esclusiva dei propri interessi economici, senza alcuna delle garanzie di trasparenza, richieste per i settori speciali e per quelli esclusi; 5) se infine l’indizione – con le forme di pubblicità previste a livello sia nazionale che comunitario – di una procedura di gara ad evidenza pubblica, a norma del codice degli appalti, possa rilevare ai fini dell’individuazione dell’area di destinazione dell’appalto, ovvero dell’attinenza di quest’ultimo al settore speciale di riferimento, in senso conforme all’ampliata nozione di “strumentalità”, di cui al precedente quesito n. 4), ovvero – in via subordinata – se l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dallo stesso soggetto che abbia indetto tale procedura di gara, o da soggetti che a detta procedura abbiano vittoriosamente partecipato, possa considerarsi abuso del diritto ai sensi dell’art. 54 della Carta di Nizza, quale comportamento che – pur non potendo incidere, di per sé, sul riparto di giurisdizione – rileva quanto meno ai fini risarcitori e delle spese di giudizio, poichè lesivo del legittimo affidamento dei partecipanti alla gara stessa, ove non vincitori e ricorrenti in sede giurisdizionale. 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Il “consumo sul posto” non definisce un’autonoma categoria di esercizio commerciale di prodotti alimentari, bensì una modalità specifica di fruizione dei prodotti alimentari, che, a determinate condizioni di legge, si aggiunge alla vendita (e quindi ampliativa delle facoltà dell’esercente); ai fini della qualificazione dell’attività (se di somministrazione o consumo sul posto), deve procedersi ad una valutazione caso per caso delle singole fattispecie anche sulla base dell’art. 3, comma 1, lett. f bis), d.l. n. 223 del 2006 secondo cui il consumo immediato di prodotti da asporto all’interno di esercizi abilitati si distingue dalla ristorazione (e dunque non è soggetto ai relativi presupposti e requisiti abilitanti) in base ad un criterio sostanziale di accessorietà rispetto alla vendita da asporto, che deve mantenere un carattere prevalente e funzionale (1).
Il nuovo Regolamento di Roma Capitale (approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 2018), così come è idoneo ad introdurre limiti e restrizioni nelle tipologie di attività ammesse nei diversi ambiti territoriali, è idoneo ad introdurre regole specifiche atte a distinguere i caratteri del “consumo sul posto” rispetto al servizio assistito tipico della somministrazione; ciò a maggior ragione laddove si tratti di risolvere profili ermeneutici della legislazione di riferimento derivanti dall’utilizzo da parte del legislatore di formule ambigue o ambivalenti o plurisenso, che dunque legittimano l’esercizio della potestà regolamentare ad integrare la fattispecie, concorrendo a chiarirne la portata (o prediligendo uno dei sensi possibili della norma primaria, o chiarendone le ambiguità, oppure ancora integrandone la portata e l’ambito di riferimento laddove questi siano rimasti non adeguatamente determinati ad opera del legislatore) (1).
La previsione regolamentare di Roma Capitale secondo cui è necessaria una anzianità triennale di iscrizione alla camera di commercio e di esercizio effettivo dell’attività per tre anni per poter aprire una nuova attività (art. 8, comma 1, del Regolamento n. 47 del 2018) è illegittima in quanto si risolve in un appesantimento delle condizioni soggettive già vigenti in termini di legittimazione all’apertura dell’esercizio commerciale che non trova giustificazione nelle finalità di tutela che la deliberazione ha espresso a fondamento dell’approvazione del regolamento e che si aggiunge, duplicandoli, ai già previsti oneri di legge e di regolamento (2). ", "summary": "Il nuovo Regolamento di Roma Capitale (approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 2018), che disciplina il commercio nel Centro storico, non contrasta con la normazione statale in materia di liberalizzazione del commercio - nella misura in cui questa contempla l’esclusione della apponibilità di limitazioni quantitative e qualitative di vendita delle merci per gli esercizi autorizzati - né con il principio costituzionale di libertà nell’iniziativa economica privata, la quale deve comunque essere coordinata e indirizzata alle utilità e alle finalità sociali, non potendo svolgersi in contrasto con esse (1).
Il “consumo sul posto” non definisce un’autonoma categoria di esercizio commerciale di prodotti alimentari, bensì una modalità specifica di fruizione dei prodotti alimentari, che, a determinate condizioni di legge, si aggiunge alla vendita (e quindi ampliativa delle facoltà dell’esercente); ai fini della qualificazione dell’attività (se di somministrazione o consumo sul posto), deve procedersi ad una valutazione caso per caso delle singole fattispecie anche sulla base dell’art. 3, comma 1, lett. f bis), d.l. n. 223 del 2006 secondo cui il consumo immediato di prodotti da asporto all’interno di esercizi abilitati si distingue dalla ristorazione (e dunque non è soggetto ai relativi presupposti e requisiti abilitanti) in base ad un criterio sostanziale di accessorietà rispetto alla vendita da asporto, che deve mantenere un carattere prevalente e funzionale (1).
Il nuovo Regolamento di Roma Capitale (approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 2018), così come è idoneo ad introdurre limiti e restrizioni nelle tipologie di attività ammesse nei diversi ambiti territoriali, è idoneo ad introdurre regole specifiche atte a distinguere i caratteri del “consumo sul posto” rispetto al servizio assistito tipico della somministrazione; ciò a maggior ragione laddove si tratti di risolvere profili ermeneutici della legislazione di riferimento derivanti dall’utilizzo da parte del legislatore di formule ambigue o ambivalenti o plurisenso, che dunque legittimano l’esercizio della potestà regolamentare ad integrare la fattispecie, concorrendo a chiarirne la portata (o prediligendo uno dei sensi possibili della norma primaria, o chiarendone le ambiguità, oppure ancora integrandone la portata e l’ambito di riferimento laddove questi siano rimasti non adeguatamente determinati ad opera del legislatore) (1).
La previsione regolamentare di Roma Capitale secondo cui è necessaria una anzianità triennale di iscrizione alla camera di commercio e di esercizio effettivo dell’attività per tre anni per poter aprire una nuova attività (art. 8, comma 1, del Regolamento n. 47 del 2018) è illegittima in quanto si risolve in un appesantimento delle condizioni soggettive già vigenti in termini di legittimazione all’apertura dell’esercizio commerciale che non trova giustificazione nelle finalità di tutela che la deliberazione ha espresso a fondamento dell’approvazione del regolamento e che si aggiunge, duplicandoli, ai già previsti oneri di legge e di regolamento (2). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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