Archivio In Evidenza
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All’Adunanza plenaria la configurabilità della rinuncia abdicativa dinanzi al giudice amministrativo
Cons St., sez. IV, ord., 30 luglio 2019, n. 5391 – Pres. ed Est. Maruotti
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Stand still processuale in caso di impugnazione dell’aggiudicazione con istanza cautelare
Tar Lazio, sez. II bis, dec., 24 luglio 2018, n. 5055 – Pres. Stanizzi
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Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell’US n. 30 del 29 luglio 2019
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L’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali non ricomprende le condanne per reati estinti
Tar Molise 25 luglio 2019, n. 259 – Pres. Silvestri, Est. Luce
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Alla Corte costituzionale la legge della Regione Sicilia che prevede la gestione diretta dei Comuni del servizio idrico
Tar Palermo, sez. I, ord., 26 luglio 2019, n. 1940 – Pres. Ferlisi, Est. Tulumello
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Alla Corte di Giustizia gli impianti di produzione di energia
Tar Lazio, sez. III, 24 luglio 2019, n. 9951 – Pres. Stanizzi, Est. Fratamico
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Titoli valutabili nel reclutamento a tempo indeterminato di docenti per la scuola dell’infanzia e primaria in Valle d’Aosta
Tar Valle d'Aosta 18 luglio 2019, n. 40 - Pres. Migliozzi, Est. De Vita
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Incostituzionale il divieto di recinzione dei terreni agricoli che incide sulla facoltà proprietaria di chiudere il fondo previsto dalla legge regionale
Corte cost., sentenza 12 luglio 2019, n. 175 – Pres. Lattanzi, Red. Sciarra
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Clausola di sbarramento nelle offerte tecniche
Tar Lazio, sez. II ter, 22 luglio 2019, n. 9781 – Pres. Morabito, Est. Gatto Costantino
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Effetti della presentazione della domanda di concordato “in bianco”
Tar Lazio, sez. II ter, 22 luglio 2019, n. 9782 – Pres. Morabito, Est. Francavilla
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Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell'US n. 29 del 22 luglio 2019
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Elezioni del Consiglio provinciale di Trento
Cons. St., sez. III, 18 luglio 2019, n. 5053 - Pres. Garofoli, Est. Fedullo
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Alla Corte costituzionale la riassunzione al Tar Lazio del ricorso proposto avverso infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale
Cons. St., sez. VI, ord., 19 luglio 2019, n. 5090 – Pres. Montedoro, Est. Gambato Spisani
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Intensità del sindacato del giudice amministrativo sugli atti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Cons. St., sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990 – Pres. Santoro, Est. Simeoli
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Per la CGUE la contestazione in giudizio della risoluzione per illecito professionale non preclude alla p.a. di valutare l’affidabilità dell’operatore
Corte giust. comm. ue, sez. IV, sentenza 19 giugno 2019, C-41/18
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Alla Corte costituzionale la norma che, per il personale in regime di diritto pubblico, non esclude dal periodo di comporto la terapia “salvavita”
C.g.a., ordinanza 3 luglio 2019, n. 647
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Per il disciplinare a carico del personale della polizia giudiziaria, a seguito di condanna penale definitiva, valgono i termini della l. n. 97 del 2001
Corte cost., sentenza 19 giugno 2019, n. 150 – Pres. Lattanzi, Red. de Pretis
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Silenzio del Mit sull'istanza di Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25
Cons. St., sez. V, 17 luglio 2019,, n. 5022 - Pres. Severini, Est. Barrreca
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Oneri di sicurezza e costo manodopera negli appalti sotto soglia
Cga 16 luglio 2019, n. 683 – Pres. De Nictolis, Est. Verde
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", "summary": "Sono rimesse alla Corte di giustizia UE le questioni: 1) se l’art. 3 lett. e) della direttiva della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, debba essere interpretato nel senso da ricomprendere nella nozione di “impianto” anche una fattispecie come quella in esame, nella quale un cogeneratore costruito nel sito industriale per assicurare energia ad uno stabilimento produttivo sia stato successivamente ceduto, tramite cessione di ramo di azienda, ad altra società specializzata nel settore dell’energia, con un contratto che preveda, da un lato, il trasferimento alla cessionaria dell’impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore, delle certificazioni, dei documenti, delle dichiarazioni di conformità, licenze, concessioni, autorizzazioni e permessi richiesti per l’esercizio dell’impianto stesso e per lo svolgimento dell’attività, la costituzione in suo favore di un diritto di superficie sull’area dello stabilimento adeguata e funzionale alla gestione e manutenzione dell’impianto e dei diritti di servitù a favore del manufatto ad uso cogeneratore, con circostante area esclusiva, e, dall’altro lato, la fornitura dalla cessionaria alla cedente per 12 anni dell’energia prodotta dall’impianto stesso, ai prezzi di cui al contratto; 2) se, in particolare, nella nozione di “collegamento tecnico” di cui al medesimo art. 3, lett. e), possa essere ricompreso un collegamento tra un cogeneratore ed uno stabilimento produttivo tale che quest’ultimo, appartenendo ad altro soggetto, pur godendo di un rapporto privilegiato con il cogeneratore ai fini della fornitura di energia (collegamento tramite rete di distribuzione di energia, specifico contratto di fornitura con la società energetica cessionaria dell’impianto, impegno di questa ad erogare un quantitativo minimo di energia allo stabilimento produttivo salvo il rimborso di un importo pari alla differenza tra i costi di approvvigionamento dell’energia sul mercato ed i prezzi previsti nel contratto, sconto sui prezzi di vendita dell’energia a partire dal decimo anno e sei mesi di decorrenza del contratto, concessione del diritto di opzione di riacquisto del cogeneratore in ogni momento da parte della società cedente, necessità dell’autorizzazione della cedente per lo svolgimento di lavori sull’impianto di cogenerazione) possa continuare a svolgere la propria attività anche nel caso di interruzione della somministrazione di energia o nel caso di malfunzionamento o cessazione dell’attività da parte del cogeneratore; 3) se, infine, nel caso di cessione effettiva di un impianto di produzione di energia da parte del soggetto costruttore, titolare nello stesso sito di uno stabilimento industriale, a diversa società specializzata nel campo energetico, per ragioni di efficientamento, la possibilità di scorporo delle relative emissioni dalla autorizzazione ETS del titolare dello stabilimento industriale, a seguito della cessione e l’eventuale effetto di “fuoriuscita” delle emissioni dal sistema ETS determinato dal mancato superamento da parte dell’impianto di produzione di energia, considerato da solo, della soglia di qualificazione dei “piccoli emettitori” rappresentino una violazione della regola dell’aggregazione delle fonti di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE o, al contrario, una semplice e lecita conseguenza delle scelte organizzative degli operatori, non vietata dal sistema ETS (1). 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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 quinquies, lett. a e b, d.l. n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2018, in relazione agli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., avuto riguardo alla disposta equiparazione a livello normativo delle scuole paritarie rispetto a quelle statali o regionali, in quanto tutte appartenenti al sistema nazionale e regionale di istruzione e svolgenti un servizio pubblico, cui conseguirebbe l’assoluta parificazione dell’attività svolta dai docenti operanti nei diversi comparti, come pure dei loro titoli di servizio (2). ", "summary": "È legittimo il decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta, con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta, nella parte in cui non prevede la possibilità di prendervi parte per coloro che hanno prestato servizio esclusivamente nella scuola paritaria, pur essendo quest’ultima a tutti gli effetti equiparata dalla normativa scolastica alla scuola pubblica, statale e regionale (1).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 quinquies, lett. a e b, d.l. n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2018, in relazione agli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., avuto riguardo alla disposta equiparazione a livello normativo delle scuole paritarie rispetto a quelle statali o regionali, in quanto tutte appartenenti al sistema nazionale e regionale di istruzione e svolgenti un servizio pubblico, cui conseguirebbe l’assoluta parificazione dell’attività svolta dai docenti operanti nei diversi comparti, come pure dei loro titoli di servizio (2). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1171680, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-07-24 10:23:52.0", "modifiedDate": "2023-03-14 17:43:55.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1171678, "classUuid": "9b2df337-0f0e-dcc9-b799-a19754b5dfd6", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-07-22 10:18:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Clausola di sbarramento nelle offerte tecniche ", "description": "In sede di gara pubblica, ai fini della valutazione dell’offerta essendo lo scopo della previsione della soglia di sbarramento di assicurare un filtro di qualità, impedendo la prosecuzione della gara a quelle offerte che non raggiungano uno standard minimo corrispondente a quanto (discrezionalmente) prefissato dalla lex specialis, tale filtro va operato con riferimento ai valori “assoluti” delle offerte tecniche, ovvero al risultato derivante dall’applicazione dei punteggi come previsti dal metodo di gara in relazione ai singoli parametri, avendo questi ultimi un significato funzionale proprio (1). ", "summary": "In sede di gara pubblica, ai fini della valutazione dell’offerta essendo lo scopo della previsione della soglia di sbarramento di assicurare un filtro di qualità, impedendo la prosecuzione della gara a quelle offerte che non raggiungano uno standard minimo corrispondente a quanto (discrezionalmente) prefissato dalla lex specialis, tale filtro va operato con riferimento ai valori “assoluti” delle offerte tecniche, ovvero al risultato derivante dall’applicazione dei punteggi come previsti dal metodo di gara in relazione ai singoli parametri, avendo questi ultimi un significato funzionale proprio (1). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1171655, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-07-24 09:28:11.0", "modifiedDate": "2019-07-24 09:47:59.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1171653, "classUuid": "f1b6f82a-248a-d91f-7d43-4e680e19af0f", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-07-22 09:24:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Effetti della presentazione della domanda di concordato “in bianco” ", "description": "La presentazione, durante una procedura di affidamento di appalti pubblici, di una domanda di concordato “in bianco”, disciplinata dall’art. 161, comma 6, della legge fallimentare, comporta l’esclusione dalla gara per violazione del principio di continuità dei requisiti di partecipazione; invece, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 32 del 2019, come convertito dalla l. n. 55 del 2019, la partecipazione dell’impresa che ha presentato una domanda di concordato “in bianco” è consentita, alle condizioni previste dagli artt. 110, d.lgs. n. 50 del 2016 e 186 bis, comma 4, della legge fallimentare, in riferimento alle sole procedure di affidamento iniziate dopo il deposito della domanda stessa (1). ", "summary": "La presentazione, durante una procedura di affidamento di appalti pubblici, di una domanda di concordato “in bianco”, disciplinata dall’art. 161, comma 6, della legge fallimentare, comporta l’esclusione dalla gara per violazione del principio di continuità dei requisiti di partecipazione; invece, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 32 del 2019, come convertito dalla l. n. 55 del 2019, la partecipazione dell’impresa che ha presentato una domanda di concordato “in bianco” è consentita, alle condizioni previste dagli artt. 110, d.lgs. n. 50 del 2016 e 186 bis, comma 4, della legge fallimentare, in riferimento alle sole procedure di affidamento iniziate dopo il deposito della domanda stessa (1). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1169863, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-07-23 09:25:32.0", "modifiedDate": "2019-07-23 09:25:32.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1169861, "classUuid": "20d77f73-e791-ce57-bbaa-18d9031380ce", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-07-18 09:19:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Elezioni del Consiglio provinciale di Trento ", "description": "Il ricorso proposto avverso l’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia autonoma di Trento non deve essere notificato anche alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol non rappresentando la stessa, con riferimento alle elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province autonome, ed insieme a queste ultime, un Ente “della cui elezione si tratta” ex art. 130, comma 3, lett. a) c.p.a., a mente del quale “il ricorso è notificato….all’ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni” (1).
Il principio secondo cui l’indicazione della preferenza a favore di una persona il cui cognome corrisponda ad un candidato di lista diversa da quella votata, ma di cui sia errata l’indicazione del nome di battesimo, può trovare non implausibile spiegazione – alternativa a quella che riconduce la suddetta modalità compilativa ad una univoca volontà di riconoscimento – da un lato, nell’errore dell’elettore imperitus, ignaro cioè della norma che non consente di attribuire il voto di preferenza a favore di candidato non presente nella lista votata, dall’altro lato, nel ricordo fallace del nome di battesimo di quel medesimo candidato (2). ", "summary": "Il ricorso proposto avverso l’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia autonoma di Trento non deve essere notificato anche alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol non rappresentando la stessa, con riferimento alle elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province autonome, ed insieme a queste ultime, un Ente “della cui elezione si tratta” ex art. 130, comma 3, lett. a) c.p.a., a mente del quale “il ricorso è notificato….all’ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni” (1).
Il principio secondo cui l’indicazione della preferenza a favore di una persona il cui cognome corrisponda ad un candidato di lista diversa da quella votata, ma di cui sia errata l’indicazione del nome di battesimo, può trovare non implausibile spiegazione – alternativa a quella che riconduce la suddetta modalità compilativa ad una univoca volontà di riconoscimento – da un lato, nell’errore dell’elettore imperitus, ignaro cioè della norma che non consente di attribuire il voto di preferenza a favore di candidato non presente nella lista votata, dall’altro lato, nel ricordo fallace del nome di battesimo di quel medesimo candidato (2). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1168177, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-07-19 14:50:38.0", "modifiedDate": "2023-03-24 16:45:41.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1168175, "classUuid": "173fb727-3bcc-deb4-4b0f-627dea1cc358", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-07-19 14:45:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte costituzionale la riassunzione al Tar Lazio del ricorso proposto avverso infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale ", "description": "E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 5, l. 23 luglio 2009, n. 99, nella parte in cui -in materia di controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'Amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica e in particolare relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale - prevede un onere di riassumere il ricorso, a seguito di dichiarata incompetenza territoriale, avanti il Tar del Lazio, sede di Roma entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anziché dalla data della ricezione dell’avviso dell’onere di riassunzione (1). ", "summary": "E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 5, l. 23 luglio 2009, n. 99, nella parte in cui -in materia di controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'Amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica e in particolare relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale - prevede un onere di riassumere il ricorso, a seguito di dichiarata incompetenza territoriale, avanti il Tar del Lazio, sede di Roma entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anziché dalla data della ricezione dell’avviso dell’onere di riassunzione (1). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1168127, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-07-19 14:11:05.0", "modifiedDate": "2019-07-25 15:07:43.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1168125, "classUuid": "596fb0b2-4653-5388-29e3-02a59a57fd12", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-07-15 14:05:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Intensità del sindacato del giudice amministrativo sugli atti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ", "description": "Gli elementi descrittivi del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, anche quelli valutativi e complessi, sono presi in considerazione dalla norma attributiva del potere, nella dimensione oggettiva di “fatto storico” accertabile in via diretta dal giudice, e non di fatto “mediato” dall’apprezzamento dell’Autorità; per questi motivi, il giudice non deve limitarsi a verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date a quel problema alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto, bensì deve procedere ad una compiuta e diretta disamina della fattispecie; la sussunzione delle circostanze di fatto nel perimetro di estensione logica e semantica dei concetti giuridici indeterminati (ad esempio, quella del “mercato rilevante”) è una attività intellettiva ricompresa nell’interpretazione dei presupposti della fattispecie normativa, in quanto il tratto “libero” dell’apprezzamento tecnico si limita qui a riflettere esclusivamente l’opinabilità propria di talune valutazioni economiche. Lo dimostra il fatto che, nelle azioni risarcitorie c.d. stand alone (ossia non precedute da una decisione dell’Autorità), il giudice civile ‒ sia pure ai fini risarcitori ‒ è chiamato a verificare direttamente ed in prima persona i presupposti dell’illecito, senza che occorra alcuna intermediazione di potere pubblico. La tutela giurisdizionale, per essere effettiva e rispettosa della garanzia della parità delle armi, deve dunque consentire al giudice un controllo penetrante attraverso la piena e diretta verifica della quaestio facti sotto il profilo della sua intrinseca verità, anche rispetto agli elementi controvertibili in senso epistemologico. Rispetto alla fase di c.d. “contestualizzazione” dei parametri giuridici indeterminati dell’illecito antitrust, il giudice amministrativo è chiamato ad un sindacato, non di astratta “attendibilità”, bensì di “maggiore e preponderante attendibilità” della valutazione complessa prescelta dall’Autorità rispetto alla ricostruzione alternativa opposta dall’impresa sanzionata (1). ", "summary": "Gli elementi descrittivi del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, anche quelli valutativi e complessi, sono presi in considerazione dalla norma attributiva del potere, nella dimensione oggettiva di “fatto storico” accertabile in via diretta dal giudice, e non di fatto “mediato” dall’apprezzamento dell’Autorità; per questi motivi, il giudice non deve limitarsi a verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date a quel problema alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto, bensì deve procedere ad una compiuta e diretta disamina della fattispecie; la sussunzione delle circostanze di fatto nel perimetro di estensione logica e semantica dei concetti giuridici indeterminati (ad esempio, quella del “mercato rilevante”) è una attività intellettiva ricompresa nell’interpretazione dei presupposti della fattispecie normativa, in quanto il tratto “libero” dell’apprezzamento tecnico si limita qui a riflettere esclusivamente l’opinabilità propria di talune valutazioni economiche. Lo dimostra il fatto che, nelle azioni risarcitorie c.d. stand alone (ossia non precedute da una decisione dell’Autorità), il giudice civile ‒ sia pure ai fini risarcitori ‒ è chiamato a verificare direttamente ed in prima persona i presupposti dell’illecito, senza che occorra alcuna intermediazione di potere pubblico. La tutela giurisdizionale, per essere effettiva e rispettosa della garanzia della parità delle armi, deve dunque consentire al giudice un controllo penetrante attraverso la piena e diretta verifica della quaestio facti sotto il profilo della sua intrinseca verità, anche rispetto agli elementi controvertibili in senso epistemologico. Rispetto alla fase di c.d. “contestualizzazione” dei parametri giuridici indeterminati dell’illecito antitrust, il giudice amministrativo è chiamato ad un sindacato, non di astratta “attendibilità”, bensì di “maggiore e preponderante attendibilità” della valutazione complessa prescelta dall’Autorità rispetto alla ricostruzione alternativa opposta dall’impresa sanzionata (1). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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