Archivio In Evidenza
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Alla Corte di Giustizia gli impianti di produzione di energia
Tar Lazio, sez. III, 24 luglio 2019, n. 9951 – Pres. Stanizzi, Est. Fratamico
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Titoli valutabili nel reclutamento a tempo indeterminato di docenti per la scuola dell’infanzia e primaria in Valle d’Aosta
Tar Valle d'Aosta 18 luglio 2019, n. 40 - Pres. Migliozzi, Est. De Vita
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Incostituzionale il divieto di recinzione dei terreni agricoli che incide sulla facoltà proprietaria di chiudere il fondo previsto dalla legge regionale
Corte cost., sentenza 12 luglio 2019, n. 175 – Pres. Lattanzi, Red. Sciarra
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Clausola di sbarramento nelle offerte tecniche
Tar Lazio, sez. II ter, 22 luglio 2019, n. 9781 – Pres. Morabito, Est. Gatto Costantino
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Effetti della presentazione della domanda di concordato “in bianco”
Tar Lazio, sez. II ter, 22 luglio 2019, n. 9782 – Pres. Morabito, Est. Francavilla
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Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell'US n. 29 del 22 luglio 2019
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Elezioni del Consiglio provinciale di Trento
Cons. St., sez. III, 18 luglio 2019, n. 5053 - Pres. Garofoli, Est. Fedullo
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Alla Corte costituzionale la riassunzione al Tar Lazio del ricorso proposto avverso infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale
Cons. St., sez. VI, ord., 19 luglio 2019, n. 5090 – Pres. Montedoro, Est. Gambato Spisani
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Intensità del sindacato del giudice amministrativo sugli atti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Cons. St., sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990 – Pres. Santoro, Est. Simeoli
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Per la CGUE la contestazione in giudizio della risoluzione per illecito professionale non preclude alla p.a. di valutare l’affidabilità dell’operatore
Corte giust. comm. ue, sez. IV, sentenza 19 giugno 2019, C-41/18
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Alla Corte costituzionale la norma che, per il personale in regime di diritto pubblico, non esclude dal periodo di comporto la terapia “salvavita”
C.g.a., ordinanza 3 luglio 2019, n. 647
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Per il disciplinare a carico del personale della polizia giudiziaria, a seguito di condanna penale definitiva, valgono i termini della l. n. 97 del 2001
Corte cost., sentenza 19 giugno 2019, n. 150 – Pres. Lattanzi, Red. de Pretis
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Silenzio del Mit sull'istanza di Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25
Cons. St., sez. V, 17 luglio 2019,, n. 5022 - Pres. Severini, Est. Barrreca
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Oneri di sicurezza e costo manodopera negli appalti sotto soglia
Cga 16 luglio 2019, n. 683 – Pres. De Nictolis, Est. Verde
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Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schedi regolamento sulla misura incentivante "Resto al Sud"
Cons. St., sez. cons. atti norm., 16 luglio 2019, n. 2063
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Per la CGUE la violazione di norme in materia di concorrenza può integrare un errore grave ai fini dell’esclusione dell’operatore dalla gara
Corte giust. comm. ue, sez. IX, sentenza 4 giugno 2019, C-425/18
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Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell'US n. 28 del 15 luglio 2019
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Cura della forma “umida” della maculopatia correlata all’età
Cons. St., sez. III, 15 luglio 2019, n. 4967 - Pres. Frattini, Est. Santoleri
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All’Adunanza plenaria la possibilità di emanare un atto di imposizione di una servitù di passaggio in caso di giudicato restitutorio civile del bene occupato sine titulo dalla P.A.
Cons. St., sez. IV, ord., 15 luglio 2019, n. 4950 – Pres. ed Est. Maruotti
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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 quinquies, lett. a e b, d.l. n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2018, in relazione agli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., avuto riguardo alla disposta equiparazione a livello normativo delle scuole paritarie rispetto a quelle statali o regionali, in quanto tutte appartenenti al sistema nazionale e regionale di istruzione e svolgenti un servizio pubblico, cui conseguirebbe l’assoluta parificazione dell’attività svolta dai docenti operanti nei diversi comparti, come pure dei loro titoli di servizio (2). ", "summary": "È legittimo il decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta, con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta, nella parte in cui non prevede la possibilità di prendervi parte per coloro che hanno prestato servizio esclusivamente nella scuola paritaria, pur essendo quest’ultima a tutti gli effetti equiparata dalla normativa scolastica alla scuola pubblica, statale e regionale (1).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 quinquies, lett. a e b, d.l. n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2018, in relazione agli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., avuto riguardo alla disposta equiparazione a livello normativo delle scuole paritarie rispetto a quelle statali o regionali, in quanto tutte appartenenti al sistema nazionale e regionale di istruzione e svolgenti un servizio pubblico, cui conseguirebbe l’assoluta parificazione dell’attività svolta dai docenti operanti nei diversi comparti, come pure dei loro titoli di servizio (2). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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Il principio secondo cui l’indicazione della preferenza a favore di una persona il cui cognome corrisponda ad un candidato di lista diversa da quella votata, ma di cui sia errata l’indicazione del nome di battesimo, può trovare non implausibile spiegazione – alternativa a quella che riconduce la suddetta modalità compilativa ad una univoca volontà di riconoscimento – da un lato, nell’errore dell’elettore imperitus, ignaro cioè della norma che non consente di attribuire il voto di preferenza a favore di candidato non presente nella lista votata, dall’altro lato, nel ricordo fallace del nome di battesimo di quel medesimo candidato (2). ", "summary": "Il ricorso proposto avverso l’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia autonoma di Trento non deve essere notificato anche alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol non rappresentando la stessa, con riferimento alle elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province autonome, ed insieme a queste ultime, un Ente “della cui elezione si tratta” ex art. 130, comma 3, lett. a) c.p.a., a mente del quale “il ricorso è notificato….all’ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni” (1).
Il principio secondo cui l’indicazione della preferenza a favore di una persona il cui cognome corrisponda ad un candidato di lista diversa da quella votata, ma di cui sia errata l’indicazione del nome di battesimo, può trovare non implausibile spiegazione – alternativa a quella che riconduce la suddetta modalità compilativa ad una univoca volontà di riconoscimento – da un lato, nell’errore dell’elettore imperitus, ignaro cioè della norma che non consente di attribuire il voto di preferenza a favore di candidato non presente nella lista votata, dall’altro lato, nel ricordo fallace del nome di battesimo di quel medesimo candidato (2). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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Lo dimostra il fatto che, nelle azioni risarcitorie c.d. stand alone (ossia non precedute da una decisione dell’Autorità), il giudice civile ‒ sia pure ai fini risarcitori ‒ è chiamato a verificare direttamente ed in prima persona i presupposti dell’illecito, senza che occorra alcuna intermediazione di potere pubblico. La tutela giurisdizionale, per essere effettiva e rispettosa della garanzia della parità delle armi, deve dunque consentire al giudice un controllo penetrante attraverso la piena e diretta verifica della quaestio facti sotto il profilo della sua intrinseca verità, anche rispetto agli elementi controvertibili in senso epistemologico. Rispetto alla fase di c.d. “contestualizzazione” dei parametri giuridici indeterminati dell’illecito antitrust, il giudice amministrativo è chiamato ad un sindacato, non di astratta “attendibilità”, bensì di “maggiore e preponderante attendibilità” della valutazione complessa prescelta dall’Autorità rispetto alla ricostruzione alternativa opposta dall’impresa sanzionata (1). ", "summary": "Gli elementi descrittivi del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, anche quelli valutativi e complessi, sono presi in considerazione dalla norma attributiva del potere, nella dimensione oggettiva di “fatto storico” accertabile in via diretta dal giudice, e non di fatto “mediato” dall’apprezzamento dell’Autorità; per questi motivi, il giudice non deve limitarsi a verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date a quel problema alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto, bensì deve procedere ad una compiuta e diretta disamina della fattispecie; la sussunzione delle circostanze di fatto nel perimetro di estensione logica e semantica dei concetti giuridici indeterminati (ad esempio, quella del “mercato rilevante”) è una attività intellettiva ricompresa nell’interpretazione dei presupposti della fattispecie normativa, in quanto il tratto “libero” dell’apprezzamento tecnico si limita qui a riflettere esclusivamente l’opinabilità propria di talune valutazioni economiche. Lo dimostra il fatto che, nelle azioni risarcitorie c.d. stand alone (ossia non precedute da una decisione dell’Autorità), il giudice civile ‒ sia pure ai fini risarcitori ‒ è chiamato a verificare direttamente ed in prima persona i presupposti dell’illecito, senza che occorra alcuna intermediazione di potere pubblico. La tutela giurisdizionale, per essere effettiva e rispettosa della garanzia della parità delle armi, deve dunque consentire al giudice un controllo penetrante attraverso la piena e diretta verifica della quaestio facti sotto il profilo della sua intrinseca verità, anche rispetto agli elementi controvertibili in senso epistemologico. 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