Archivio In Evidenza
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Contribuito di solidarietà a carico delle pensioni in essere dei giornalisti, di importo pari o superiore a € 38.000 annuali
Cons. St., sez. III, 26 luglio 2019, n. 5290 - Pres. Frattini, Est. Puliatti
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News UM n. 91/2019. Alla Corte di giustizia la disciplina sulla revisione dei prezzi nei contratti relativi ai “settori speciali” e i limiti dell’obbligo di rinvio pregiudiziale
Cons. St., sez. IV, ordinanza 15 luglio 2019, n. 4949
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News UM n. 90/2019. La Corte di giustizia UE interviene sul regime degli incentivi meno favorevoli in materia di energie rinnovabili
Corte giust. comm. ue, sez. X, sentenza 11 luglio 2019, C-180/18, C-286/18 e C-287/18
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News UM n. 89/2019. Legittime le leggi regionali che impongono distanze minime delle sale da gioco dai “luoghi sensibili”
Corte cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 27 – Pres. Lattanzi, Red. Amato
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News UM n. 88/2019. Ammissione a procedura di gara ristretta dell’impresa che abbia incorporato un operatore economico prequalificato: le condizioni della Corte di giustizia UE
Corte giust. comm. ue, sez. V, sentenza 11 luglio 2019, C-697/17
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Alla Corte di Giustizia Ue il cumulo di contributi e la possibilità di rinunciare a parte di questi
Cons. St., sez. III, ord., 31 luglio 2019, n. 5447 - Pres. Frattini, Est. Pescatore
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All’Adunanza plenaria la configurabilità della rinuncia abdicativa dinanzi al giudice amministrativo
Cons St., sez. IV, ord., 30 luglio 2019, n. 5391 – Pres. ed Est. Maruotti
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Stand still processuale in caso di impugnazione dell’aggiudicazione con istanza cautelare
Tar Lazio, sez. II bis, dec., 24 luglio 2018, n. 5055 – Pres. Stanizzi
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Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell’US n. 30 del 29 luglio 2019
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L’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali non ricomprende le condanne per reati estinti
Tar Molise 25 luglio 2019, n. 259 – Pres. Silvestri, Est. Luce
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Alla Corte costituzionale la legge della Regione Sicilia che prevede la gestione diretta dei Comuni del servizio idrico
Tar Palermo, sez. I, ord., 26 luglio 2019, n. 1940 – Pres. Ferlisi, Est. Tulumello
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Alla Corte di Giustizia gli impianti di produzione di energia
Tar Lazio, sez. III, 24 luglio 2019, n. 9951 – Pres. Stanizzi, Est. Fratamico
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Titoli valutabili nel reclutamento a tempo indeterminato di docenti per la scuola dell’infanzia e primaria in Valle d’Aosta
Tar Valle d'Aosta 18 luglio 2019, n. 40 - Pres. Migliozzi, Est. De Vita
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News UM n. 87/2019. Incostituzionale il divieto di recinzione dei terreni agricoli che incide sulla facoltà proprietaria di chiudere il fondo previsto dalla legge regionale
Corte cost., sentenza 12 luglio 2019, n. 175 – Pres. Lattanzi, Red. Sciarra
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Clausola di sbarramento nelle offerte tecniche
Tar Lazio, sez. II ter, 22 luglio 2019, n. 9781 – Pres. Morabito, Est. Gatto Costantino
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Effetti della presentazione della domanda di concordato “in bianco”
Tar Lazio, sez. II ter, 22 luglio 2019, n. 9782 – Pres. Morabito, Est. Francavilla
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Normativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell'US n. 29 del 22 luglio 2019
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Elezioni del Consiglio provinciale di Trento
Cons. St., sez. III, 18 luglio 2019, n. 5053 - Pres. Garofoli, Est. Fedullo
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Alla Corte costituzionale la riassunzione al Tar Lazio del ricorso proposto avverso infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale
Cons. St., sez. VI, ord., 19 luglio 2019, n. 5090 – Pres. Montedoro, Est. Gambato Spisani
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{"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 1173612, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32225, "userName": "redattore 06", "createDate": "2019-07-26 10:46:49.0", "modifiedDate": "2023-03-02 16:34:42.0", "classNameId": 31701, "classPK": 1173610, "classUuid": "93dcb55f-9ffc-970d-78b9-5809375649f7", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2019-07-26 10:42:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Alla Corte di Giustizia gli impianti di produzione di energia ", "description": "Sono rimesse alla Corte di giustizia UE le questioni: 1) se l’art. 3 lett. e) della direttiva della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, debba essere interpretato nel senso da ricomprendere nella nozione di “impianto” anche una fattispecie come quella in esame, nella quale un cogeneratore costruito nel sito industriale per assicurare energia ad uno stabilimento produttivo sia stato successivamente ceduto, tramite cessione di ramo di azienda, ad altra società specializzata nel settore dell’energia, con un contratto che preveda, da un lato, il trasferimento alla cessionaria dell’impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore, delle certificazioni, dei documenti, delle dichiarazioni di conformità, licenze, concessioni, autorizzazioni e permessi richiesti per l’esercizio dell’impianto stesso e per lo svolgimento dell’attività, la costituzione in suo favore di un diritto di superficie sull’area dello stabilimento adeguata e funzionale alla gestione e manutenzione dell’impianto e dei diritti di servitù a favore del manufatto ad uso cogeneratore, con circostante area esclusiva, e, dall’altro lato, la fornitura dalla cessionaria alla cedente per 12 anni dell’energia prodotta dall’impianto stesso, ai prezzi di cui al contratto; 2) se, in particolare, nella nozione di “collegamento tecnico” di cui al medesimo art. 3, lett. e), possa essere ricompreso un collegamento tra un cogeneratore ed uno stabilimento produttivo tale che quest’ultimo, appartenendo ad altro soggetto, pur godendo di un rapporto privilegiato con il cogeneratore ai fini della fornitura di energia (collegamento tramite rete di distribuzione di energia, specifico contratto di fornitura con la società energetica cessionaria dell’impianto, impegno di questa ad erogare un quantitativo minimo di energia allo stabilimento produttivo salvo il rimborso di un importo pari alla differenza tra i costi di approvvigionamento dell’energia sul mercato ed i prezzi previsti nel contratto, sconto sui prezzi di vendita dell’energia a partire dal decimo anno e sei mesi di decorrenza del contratto, concessione del diritto di opzione di riacquisto del cogeneratore in ogni momento da parte della società cedente, necessità dell’autorizzazione della cedente per lo svolgimento di lavori sull’impianto di cogenerazione) possa continuare a svolgere la propria attività anche nel caso di interruzione della somministrazione di energia o nel caso di malfunzionamento o cessazione dell’attività da parte del cogeneratore; 3) se, infine, nel caso di cessione effettiva di un impianto di produzione di energia da parte del soggetto costruttore, titolare nello stesso sito di uno stabilimento industriale, a diversa società specializzata nel campo energetico, per ragioni di efficientamento, la possibilità di scorporo delle relative emissioni dalla autorizzazione ETS del titolare dello stabilimento industriale, a seguito della cessione e l’eventuale effetto di “fuoriuscita” delle emissioni dal sistema ETS determinato dal mancato superamento da parte dell’impianto di produzione di energia, considerato da solo, della soglia di qualificazione dei “piccoli emettitori” rappresentino una violazione della regola dell’aggregazione delle fonti di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE o, al contrario, una semplice e lecita conseguenza delle scelte organizzative degli operatori, non vietata dal sistema ETS (1). ", "summary": "Sono rimesse alla Corte di giustizia UE le questioni: 1) se l’art. 3 lett. e) della direttiva della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, debba essere interpretato nel senso da ricomprendere nella nozione di “impianto” anche una fattispecie come quella in esame, nella quale un cogeneratore costruito nel sito industriale per assicurare energia ad uno stabilimento produttivo sia stato successivamente ceduto, tramite cessione di ramo di azienda, ad altra società specializzata nel settore dell’energia, con un contratto che preveda, da un lato, il trasferimento alla cessionaria dell’impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore, delle certificazioni, dei documenti, delle dichiarazioni di conformità, licenze, concessioni, autorizzazioni e permessi richiesti per l’esercizio dell’impianto stesso e per lo svolgimento dell’attività, la costituzione in suo favore di un diritto di superficie sull’area dello stabilimento adeguata e funzionale alla gestione e manutenzione dell’impianto e dei diritti di servitù a favore del manufatto ad uso cogeneratore, con circostante area esclusiva, e, dall’altro lato, la fornitura dalla cessionaria alla cedente per 12 anni dell’energia prodotta dall’impianto stesso, ai prezzi di cui al contratto; 2) se, in particolare, nella nozione di “collegamento tecnico” di cui al medesimo art. 3, lett. e), possa essere ricompreso un collegamento tra un cogeneratore ed uno stabilimento produttivo tale che quest’ultimo, appartenendo ad altro soggetto, pur godendo di un rapporto privilegiato con il cogeneratore ai fini della fornitura di energia (collegamento tramite rete di distribuzione di energia, specifico contratto di fornitura con la società energetica cessionaria dell’impianto, impegno di questa ad erogare un quantitativo minimo di energia allo stabilimento produttivo salvo il rimborso di un importo pari alla differenza tra i costi di approvvigionamento dell’energia sul mercato ed i prezzi previsti nel contratto, sconto sui prezzi di vendita dell’energia a partire dal decimo anno e sei mesi di decorrenza del contratto, concessione del diritto di opzione di riacquisto del cogeneratore in ogni momento da parte della società cedente, necessità dell’autorizzazione della cedente per lo svolgimento di lavori sull’impianto di cogenerazione) possa continuare a svolgere la propria attività anche nel caso di interruzione della somministrazione di energia o nel caso di malfunzionamento o cessazione dell’attività da parte del cogeneratore; 3) se, infine, nel caso di cessione effettiva di un impianto di produzione di energia da parte del soggetto costruttore, titolare nello stesso sito di uno stabilimento industriale, a diversa società specializzata nel campo energetico, per ragioni di efficientamento, la possibilità di scorporo delle relative emissioni dalla autorizzazione ETS del titolare dello stabilimento industriale, a seguito della cessione e l’eventuale effetto di “fuoriuscita” delle emissioni dal sistema ETS determinato dal mancato superamento da parte dell’impianto di produzione di energia, considerato da solo, della soglia di qualificazione dei “piccoli emettitori” rappresentino una violazione della regola dell’aggregazione delle fonti di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE o, al contrario, una semplice e lecita conseguenza delle scelte organizzative degli operatori, non vietata dal sistema ETS (1). 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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 quinquies, lett. a e b, d.l. n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2018, in relazione agli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., avuto riguardo alla disposta equiparazione a livello normativo delle scuole paritarie rispetto a quelle statali o regionali, in quanto tutte appartenenti al sistema nazionale e regionale di istruzione e svolgenti un servizio pubblico, cui conseguirebbe l’assoluta parificazione dell’attività svolta dai docenti operanti nei diversi comparti, come pure dei loro titoli di servizio (2). ", "summary": "È legittimo il decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta, con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta, nella parte in cui non prevede la possibilità di prendervi parte per coloro che hanno prestato servizio esclusivamente nella scuola paritaria, pur essendo quest’ultima a tutti gli effetti equiparata dalla normativa scolastica alla scuola pubblica, statale e regionale (1).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 quinquies, lett. a e b, d.l. n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2018, in relazione agli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., avuto riguardo alla disposta equiparazione a livello normativo delle scuole paritarie rispetto a quelle statali o regionali, in quanto tutte appartenenti al sistema nazionale e regionale di istruzione e svolgenti un servizio pubblico, cui conseguirebbe l’assoluta parificazione dell’attività svolta dai docenti operanti nei diversi comparti, come pure dei loro titoli di servizio (2). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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Il principio secondo cui l’indicazione della preferenza a favore di una persona il cui cognome corrisponda ad un candidato di lista diversa da quella votata, ma di cui sia errata l’indicazione del nome di battesimo, può trovare non implausibile spiegazione – alternativa a quella che riconduce la suddetta modalità compilativa ad una univoca volontà di riconoscimento – da un lato, nell’errore dell’elettore imperitus, ignaro cioè della norma che non consente di attribuire il voto di preferenza a favore di candidato non presente nella lista votata, dall’altro lato, nel ricordo fallace del nome di battesimo di quel medesimo candidato (2). ", "summary": "Il ricorso proposto avverso l’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia autonoma di Trento non deve essere notificato anche alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol non rappresentando la stessa, con riferimento alle elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province autonome, ed insieme a queste ultime, un Ente “della cui elezione si tratta” ex art. 130, comma 3, lett. a) c.p.a., a mente del quale “il ricorso è notificato….all’ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni” (1).
Il principio secondo cui l’indicazione della preferenza a favore di una persona il cui cognome corrisponda ad un candidato di lista diversa da quella votata, ma di cui sia errata l’indicazione del nome di battesimo, può trovare non implausibile spiegazione – alternativa a quella che riconduce la suddetta modalità compilativa ad una univoca volontà di riconoscimento – da un lato, nell’errore dell’elettore imperitus, ignaro cioè della norma che non consente di attribuire il voto di preferenza a favore di candidato non presente nella lista votata, dall’altro lato, nel ricordo fallace del nome di battesimo di quel medesimo candidato (2). ", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}
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