Violazione del limite dimensionale degli scritti difensivi

Violazione del limite dimensionale degli scritti difensivi


Processo amministrativo - Principio di sinteticità - Limiti dimensionali scritti difensivi - Superamento - Conseguenza.

 

        Ai sensi dell’art. 13 ter, comma 5, delle norme di attuazione al Codice del processo amministrativo il limite dimensionale di sinteticità - stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 16 ottobre 2017 - entro cui va contenuto l’atto processuale costituisce un precetto giuridico la cui violazione non genera la conseguenza, a carico della parte che lo abbia superato, dell’inammissibilità dell’intero atto, ma solo il degradare della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare (1).

    

(1) Ai sensi dell’art. 13 ter, comma 5, c.p.a. “Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”.   

I limiti dimensionali sono stati fissati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167 (Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo), come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 16 ottobre 2017.  


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri