Svolgimento, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, di almeno tre annualità di servizio per la partecipazione al concorso straordinario nella scuola secondaria di primo e di secondo grado
Svolgimento, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, di almeno tre annualità di servizio per la partecipazione al concorso straordinario nella scuola secondaria di primo e di secondo grado
Svolgimento, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, di almeno tre annualità di servizio per la partecipazione al concorso straordinario nella scuola secondaria di primo e di secondo grado
Pubblica istruzione – Concorso - Concorso straordinario nella scuola secondaria di primo e di secondo grado - Requisito di partecipazione - Svolgimento, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, di almeno tre annualità di servizio – Legittimità.
E’ legittimo il bando di concorso straordinario per titoli ed esami per l’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui ha previsto, quale requisito di partecipazione, lo svolgimento, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, di almeno tre annualità di servizio, nonostante da tempo il termine massimo dei rinnovi dei contratti di supplenza era stato ridotto a 24 mesi (1).
(1) Ha affermato la Sezione che l’art. 1, comma 5 d.l. n. 126 del 2019 richiede espressamente che il candidato abbia svolto “tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020…almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
La lettera della disposizione, richiedendo “tre annualità”, esclude chiaramente, non consentendo diversa interpretazione, che il possesso di due sole annualità di servizio possa consentire l’ammissione alla procedura.
La scelta in ordine ai soggetti da ammettere alla procedura è stata dunque già effettuata a monte dal legislatore, attraverso la definizione dei requisiti di ammissione, con la conseguenza che l’amministrazione non ha esercitato in proposito alcun potere discrezionale, ma ha semplicemente dato esecuzione, nell’avviare il procedimento concorsuale, alle disposizioni contenute nella norma legislativa di rango primario.
La Sezione ha ritenuto tale decreto legge conforme ai principi costituzionali.
Deve, in proposito, in primo luogo essere rimarcata la natura straordinaria della procedura concorsuale in esame. Tale natura è chiaramente esplicitata dallo stesso testo normativo, introdotto dal decreto legge n. 126 del 2019.
Il suo preambolo pone, infatti, a giustificazione della misura adottata, “la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell’insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine”.
Il concorso è, poi, espressamente definito dal legislatore come “straordinario”, laddove all’articolo 1, comma 1, si legge che “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’art. 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo”.
Ciò posto, la Sezione ha ritenuto che la tale procedura, pur se derogatoria alla regola ordinaria del pubblico concorso, non violi l’art. 97 Cost. né il diritto al lavoro dei ricorrenti.
Va, in proposito, ricordato che la Corte Costituzionale (10 novembre 2011, n. 299) ha avuto modo di precisare che, seppur la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, in alcuni casi determinate deroghe devono essere considerate legittime “quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle”.
Dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 2 maggio 2019, resa in una fattispecie relativa ad un concorso straordinario per dirigenti scolastici, si desume, poi, che le norme che prevedono concorsi straordinari del tipo di quello oggetto della presente controversia sono in linea di principio conformi a Costituzione nel momento in cui sono emanate per garantire il buon andamento dell’amministrazione, sopperendo alle carenze di organico e per dare certezza ai rapporti giuridici, superando il precariato; esse, infatti, in tal caso operano una compromissione definita “non irragionevole” del diritto di accesso al pubblico impiego e del principio del pubblico concorso.
Orbene, nella vicenda in esame le suddette esigenze di interesse pubblico sussistono certamente, considerandosi che il concorso tende all’assorbimento del precariato, a garantire stabilità nell’insegnamento e a ridurre il ricorso ai contratti a termine.
La deroga alla regola del pubblico concorso trova, pertanto, ragionevole giustificazione e, pertanto, sotto tale profilo, non si presta a dubbi di compatibilità con la Carta Fondamentale.
Non vi è, poi, violazione degli artt. 4 e 51 Cost., considerandosi che le contestate disposizioni non impediscono ai ricorrenti l’accesso al mondo del lavoro ed all’esercizio della funzione docente.
Vi è, invero, che l’indizione del concorso straordinario oggetto di controversia è stata prevista dall’art. 1, d.l. n. 126 del 2019 contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’art. 17, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 59 del 2017; con la conseguenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti al concorso straordinario per difetto dei requisiti previsti non preclude agli stessi la possibilità di accesso al pubblico impiego attraverso il richiamato concorso ordinario.
Può a questo punto passarsi all’esame delle disposizioni normative relative ai requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, oggetto di contestazione, sotto il profilo della ragionevolezza della previsione legislativa e, dunque, dell’osservanza dell’art. 3 Cost..
L’art. 1, comma 5, d.l. n. 126 del 2019 prevede, alla lettera a), quale requisito di partecipazione, lo svolgimento, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, di almeno tre annualità di servizio, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124.
Tale requisito di servizio, di durata triennale, si palesa non irragionevole né illogico, avuto riguardo alla finalità ed ai caratteri della procedura.
Come sopra precisato, il concorso straordinario in esame è finalizzato, tra l’altro, ad assicurare la stabilità dell’insegnamento nelle istituzioni scolastiche e a ridurre il ricorso ai contratti a termine, in tal modo mirando alla eliminazione ovvero alla riduzione del precariato.
Vi è, poi, che il concorso presenta una struttura semplificata, in quanto esso prevede unicamente lo svolgimento di una prova scritta.
In tale contesto, la durata triennale del servizio, individuata dalla norma quale requisito di partecipazione, costituisce elemento che concorre a definire le situazioni di precariato meritevoli di considerazione, nella scelta discrezionale del legislatore, ai fini della possibilità di stabilizzazione.
Trattasi, invero, di una durata che, spalmata nell’arco temporale intercorrente tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, qualifica una condizione di precariato maggiormente consolidato e, pertanto, suscettibile di stabilizzazione attraverso la procedura concorsuale, con preferenza rispetto a quelle connotate da una minore durata temporale.
Va, infatti, considerato che il concorso straordinario in esame non può condurre alla eliminazione totale del fenomeno del precariato, ma tende alla sua progressiva riduzione, finalità che ragionevolmente viene perseguita attribuendo rilevanza e priorità a quello più risalente nel tempo, di durata maggiore e, pertanto, in modo evidente connotato da profili patologici, per i quali è più urgente la stabilizzazione, sia per ragioni sociali che per adempiere agli obblighi nascenti dalla normativa comunitaria.
Sotto tale profilo, dunque, la scelta legislativa si presenta immune da profili di illogicità o irragionevolezza e, pertanto, non può trovare favorevole considerazione la doglianza proposta dai ricorrenti in ordine alla durata eccessiva del servizio richiesto, dovendo lo stesso essere previsto nella sola durata biennale.
Anno di pubblicazione:
2021
Materia:
ISTRUZIONE pubblica
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri