Sospensione di diritto dalle cariche pubbliche a seguito di condanna

Sospensione di diritto dalle cariche pubbliche a seguito di condanna


Giurisdizione - Comuni - Assessore - Nomina - Da parte di Sindaco neo eletto condannato in primo grado per abuso d’ufficio - Impugnazione - Giurisdizione giudice amministrativo.

Processo amministrativo - Riti - Cumulo rito ordinario e rito elettorale - Prevale il rito elettorale.

Enti locali - Comuni - Amministratori – Sospensione dalla carica – Art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 235 del 2012 – Per condanna in primo grado per abuso d'ufficio – Notifica dell’atto di accertamento – Non occorre - Ratio.

 

            Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l’impugnazione dell’atto di nomina di un assessore da parte del Sindaco neo eletto che, condannato in primo grado per abuso d’ufficio, non poteva emettere alcun atto, in ragione della “sospensione di diritto”, trattandosi di atti autoritativi concernenti l’individuazione degli organi da investire di funzioni pubbliche, ai sensi dell’art. 7 c.p.a. (1).

        In assenza, nel comma 1 dell’art. 32 c.p.a., della disciplina dell’ipotesi di cumulo, nello stesso giudizio, di rito ordinario e di rito elettorale prevale il rito elettorale, ispirato ad una logica di particolare rapidità dei giudizi (2).

        La sospensione di diritto, prevista dall’art. 11, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 per coloro che abbiano riportato in primo grado una condanna per il delitto di abuso d’ufficio, non presuppone che l’atto di accertamento sia notificato a chi versa in tale situazione, producendo tale sospensione effetto nel momento stesso in cui vi è la proclamazione degli eletti e inibendo l’esercizio delle pubbliche funzioni a chi sia stato già condannato in sede penale (3).

 

(1) Ha ricordato il Tar che la giurisdizione del giudice ordinario si radica sulle controversie aventi ad oggetto il provvedimento con cui il Prefetto, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 accerta la sussistenza dei presupposti della sospensione di diritto, nei confronti di chi sia stato condannato in primo grado per uno dei delitti che comportino la medesima sospensione (Cass. civ., S.U., n. 11131 del 2015).

 

(2) Il comma 1 dell’art. 32 c.p.a. dispone che “1. È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”.

Ad avviso del Tar, nel silenzio della norma va infatti fatta applicazione del principio, affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, 17 febbraio 2014, n. 755), secondo cui – quando una controversia comunque riguarda la materia elettorale - rileva la “necessità di definire rapidamente quali siano le autorità titolati di poteri pubblici nell’assetto costituzionale”: questo principio si applica anche quando sono stati contestualmente impugnati altri atti per illegittimità derivata, di cui si prospetti una sostanziale unicità procedimentale.  

 

(3) In altri termini, ad avviso del Tar, l’inibizione all’esercizio delle pubbliche funzioni non discende dall’atto del Prefetto (che accerta la sussistenza della causa di sospensione, al fine di renderlo noto “agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina”), tanto che neppure l’atto va notificato all’interessato, ma dipende dalla preclusione derivante di per sé dalla condanna di primo grado. Diversamente opinando, e cioè se si ammettesse che, prima dell’emanazione dell’atto del Prefetto, il candidato risultato eletto possa porre in essere atti nella qualità conseguente alla proclamazione, si verificherebbe una elusione delle disposizioni dell’art. 11, d.lgs. n. 235 del 2012. Si ammetterebbe cioè che il candidato risultato eletto, pur se sospeso di diritto dall’esercizio delle funzioni, potrebbe ugualmente disporre una nomina di carattere fiduciario, di per sé avente una decisiva incidenza sulla designazione di tutti gli assessori, ciò che urterebbe con le ragioni poste a base della sospensione di diritto (cioè la sussistenza di una ‘indegnità’ tale da comportare l’assenza di un requisito essenziale per ricoprire l’ufficio, sulla base di una valutazione del legislatore, considerata ragionevole dalla Corte cost. con la sentenza n. 236 del 2015).


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

COMUNE e provincia

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri