Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato


Processo amministrativo – Patrocinio a spese dello Stato – Revoca – Impugnazione – Con appello e non con opposizione.

 

        La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata con la sentenza che definisce la causa, va impugnata con il rimedio ordinario dell'appello, senza che sia configurabile una separata opposizione ex art. 170, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (1).

 

(1) Cfr. Cass. civ., sez. VI, 13 aprile 2016,  n. 7191.  

Ha chiarito il C.g.a. che per contestare la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il rimedio del ricorso al capo dell’ufficio giudiziario non si addice ai connotati del processo amministrativo, dove i compiti monocratici sono tassativi e in genere soggetti a controllo collegiale (v. decreti cautelari monocratici, decreti monocratici di estinzione del processo), e non si rinvengono viceversa casi di atti collegiali sottoposti al controllo del giudice monocratico.  

A sua volta l’opposizione ex art 170 t.u. spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riguarda le questioni di quantum del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio, e ricade nella giurisdizione del giudice ordinario (anche per le spettanze dei difensori che patrocinano davanti alla giustizia amministrativa).

Invece la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato attiene all’an del beneficio e rientra tra le statuizioni di merito della sentenza, soggette ad appello davanti allo stesso giudice amministrativo.    


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

PATROCINIO a spese dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri