Requisito di capacità economico-finanziaria delle Associazioni sportive dilettantistiche

Requisito di capacità economico-finanziaria delle Associazioni sportive dilettantistiche


Contratti della Pubblica amministrazione – Requisiti di partecipazione - Requisito di capacità economico-finanziaria - Associazioni sportive dilettantistiche – E’ il volume di affari.

Processo amministrativo – Rito appalti – Aggiudicazione – Impugnazione – Successiva esclusione – Impugnazione nella via dei motivi aggiunti – Legittimità dell’esclusione – Conseguente improcedibilità dell’atto introduttivo – Limiti.

  

        Le associazioni sportive dilettantistiche sono ammesse a partecipare alle procedure di evidenza pubblica ancorché non risultino essere titolari di partita IVA e delle posizioni contributive presso INPS e INAIL; in tal senso, qualora il bando di gara richieda, quale requisito di capacità economico-finanziaria, il raggiungimento di determinate soglie di fatturato, questo deve essere inteso non con l'accezione propria del diritto tributario, quanto invece in termini di volume d'affari e, nello specifico, come corrispettivo percepito in virtù delle prestazioni offerte; non soddisfa, pertanto, il requisito richiesto dal bando di gara l'associazione sportiva dilettantistica i cui introiti siano rappresentati esclusivamente dalle somme incassate a titolo di quote associative, poiché finalizzate alla realizzazione dei più ampi scopi associativi previsti dallo Statuto (1).
 
        Nel caso in cui l'esclusione di un concorrente da una procedura di gara sopravvenga all'aggiudicazione già impugnata da detto concorrente, il quale abbia poi impugnato l'esclusione con motivi aggiunti, l'accertata legittimità dell'esclusione, con conseguente rigetto dei motivi aggiunti, comporta l'improcedibilità del ricorso principale laddove l'interesse strumentale alla ripetizione della gara non venga specificamente dedotto e in mancanza di uno specifico obbligo imposto dal diritto europeo.

 

(1) Ha chiarito il Tar che poiché alcuni operatori economici ammessi dalla legge a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica possono ricadere nell’ambito di applicazione di regimi fiscali agevolati (è il caso, appunto, delle associazioni sportive dilettantistiche), è necessario dare una interpretazione sistematica delle clausole delle leggi speciali di gara che richiedano, quale requisito di capacità economico-finanziaria, il raggiungimento di una determinata soglia di fatturato.

La nozione di “fatturato”, in tali contesti, non coincide quella propria del diritto tributario, ma va piuttosto intesa in termini di volume d’affari; anzi, più ampiamente, di misura dei corrispettivi percepiti in corrispondenza dell’offerta di determinate prestazioni.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri