Effetti del provvedimento adottato in esecuzione ordinanza cautelare e risarcibilità del danno da ritardo

Effetti del provvedimento adottato in esecuzione ordinanza cautelare e risarcibilità del danno da ritardo


Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Provvedimento adottato in esecuzione ordinanza cautelare – Effetti – Individuazione.

 Risarcimento danni – Danno da ritardo – Presupposti - Individuazione.

 

         In via generale il provvedimento amministrativo adottato in esecuzione di un'ordinanza cautelare non implica di per sé il ritiro dell'atto impugnato e nella maggior parte dei casi ha effetti provvisori; ciò non esclude, tuttavia, che in taluni casi la riedizione del potere amministrativo, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, possa determinare una fattispecie estintiva della controversia cui la cautela accede o comunque possa incidere sulla sussistenza dell’attualità dell’interesse a ricorrere, come nei casi in cui i provvedimenti di riesame facciano conseguire al ricorrente l'utilitas posta a base del ricorso (1).

         In sede di valutazione della domanda di condanna al risarcimento del danno da ritardo il comportamento dell'Amministrazione deve essere valutato unitamente alla condotta dell'istante, il quale riveste il ruolo di parte essenziale e attiva del procedimento e in tale veste dispone di poteri idonei a incidere sulla tempistica e sull'esito del procedimento stesso, attraverso il ricorso ai rimedi amministrativi e giustiziali riconosciutigli dall'ordinamento giuridico, tra cui il rito del silenzio che deve essere attivato con tempestività rilevando altrimenti, ai fini dell'art. 30, comma 3, c.p.a., in ordine all'accertamento alla spettanza del risarcimento nonché alla quantificazione del danno risarcibile (2).

 

(1) Cons. St., sez. III, 14 marzo 2013, n. 1534, il quale ha chiarito che la misura cautelare non configura di norma una radicale consumazione della potestà amministrativa e l'effetto caducante dell'eventuale sentenza definitiva si estende comunque a tutti gli ulteriori atti adottati dalla P.A. a seguito dell’adozione dell’ordinanza cautelare. Ciò non vuol dire, ad avviso del giudice di appello, certo che l’attività di riemanazione, conseguente in modo inderogabile all’ordine cautelare di questo Giudice di riesaminare la vicenda e di provvedervi, non possa determinare una fattispecie estintiva della controversia cui la cautela accede. Ciò, tuttavia, si verifica non certo se la P.A. emani l’atto richiesto foss’anche a seguito dell’obbligatoria istruttoria che il procedimento amministrativo sostanziale richiede, ma solo se siffatta statuizione intervenga senza riserve e senza condizioni, cioè alla luce d’una valutazione autonoma e non collegata all’oggetto del giudizio di merito.

 

(2) Ha chiarito il Tar che l'interessato si deve, quindi, attivare al fine di reagire all'inerzia all'Amministrazione, con la conseguenza che solo in caso di persistente inerzia a seguito dell’attivazione di poteri sostitutivi o del rito del silenzio, detta procedura può configurare la lesione del bene della vita risarcibile, alla stregua dei canoni di correttezza e di buona fede che devono caratterizzare lo svolgimento del rapporto tra soggetto pubblico e privato. Occorre, quindi, affinché il danno possa essere risarcibile, un'iniziativa del danneggiato volta a contrastare l’inerzia dell’amministrazione in conformità al principio di buona fede (che non consente che l'asserito danneggiato rimanga inerte per poi giovarsi dell'inerzia della p.a. a fini risarcitori) e ai principi solidaristici che informano l'ordinamento e che impongono di attivarsi nel limite di un apprezzabile sacrificio al fine di evitare che la situazione produttiva del danno si aggravi con il passare del tempo.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

DANNI (in materia civile, penale, amministrativa, contabile, alternativi)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri