Orario di deposito delle memorie per l’udienza in regime di PAT - Esclusione dalla gara per assenza di firma digitale in una dichiarazione integrativa sottoscritta sul cartaceo pdf

Orario di deposito delle memorie per l’udienza in regime di PAT - Esclusione dalla gara per assenza di firma digitale in una dichiarazione integrativa sottoscritta sul cartaceo pdf


Processo amministrativo – Depositi – Orario - Oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile – Tardività del deposito.

 

Contratti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara - Dichiarazione integrativa – Sottoscritta sul cartaceo convertito in pdf ma senza firma digitale – Illegittimità.

 

        Anche dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico, è  tardiva la memoria depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile (1).

 

        E’ illegittima l’esclusione dalla gara basata sull’assenza della firma digitale in una dichiarazione integrativa, comunque sottoscritta sul cartaceo, convertito in pdf, e corredata da documento di identità (2).

 

(1) Ha chiarito il Tar che il termine ultimo di deposito alle ore 12:00 permane, dopo l’entrata in vigore del Pat, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante (Cons. St., sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136).

 

Sul punto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana ha ulteriormente statuito che “l’art. 4 dell’allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. -nella parte in cui dispone che è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito e, dall’altro, che agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo- deve intendersi nel senso che il primo termine delle ore 24:00 si riferisce a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il secondo agli atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito” ( C.g.a. 6 giugno 2018, n. 344).

Sul punto v. anche  Cons. St., sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3309

 

 

(2) Ha ricordato il Tar che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto.

Tanto chiarito, il documento in contestazione - sebbene privo di firma digitale - è stato redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf. I riportati adempimenti sono conformi al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000 e 65, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 82 del 2005. Nello specifico, dalle prime disposizioni si inferisce il comprovato rispetto del regime giuridico in materia di autocertificazione, mentre la norma da ultimo menzionata -prevista nel codice dell’amministrazione digitale- consente l’inoltro per via telematica alle p.a. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono “… sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità”.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri