Modalità e tempi di computo del numero dei sottoscrittori delle liste e legittimità della sottoscrizione apposta da candidato di lista concorrente

Modalità e tempi di computo del numero dei sottoscrittori delle liste e legittimità della sottoscrizione apposta da candidato di lista concorrente


Elezioni – Lista – Sottoscrizioni – Numero dei sottoscrittori – Individuazione. 

Elezioni – Lista – Sottoscrizioni - enti di secondo livello - Candidato di altra lista – Possibilità. 

          Il numero dei sottoscrittori da fissare, ai sensi dell’art. 1, comma 26, l. 7 aprile 2014, n. 56 nella percentuale del 5% degli aventi diritto al voto, vada riferito al numero di aventi diritto al voto come accertato al 35° giorno antecedente la votazione, non potendo venire in rilievo eventuali e successivi cambiamenti del corpo elettorale; l’Ufficio elettorale pubblica subito dopo, ossia il 30° giorno dalla votazione, il numero degli aventi diritto al voto come computato al 35º giorno, proprio perché si possa procedere ad acquisire le sottoscrizioni necessarie per presentare le liste nel termine breve che segue; l’esatta individuazione dei soggetti da ammettere al voto è operazione distinta, che riguarda solo la compilazione degli elenchi sezionali e può essere effettuata e completata di norma sino al giorno prima delle votazioni, ma è evidente che il numero minimo delle sottoscrizioni a corredo delle liste deve rimanere esente da variazioni successive al calcolo fatto avuto riguardo ad un preciso momento, ossia al 35° giorno antecedente la votazione, e così reso noto al 30° giorno (1). 

 

Nel caso di elezioni relative agli enti di secondo livello, la sottoscrizione della lista può avvenire anche ad opera di candidato di lista concorrente, essendo egli comunque espressione del corpo elettorale (2). 

 

(1) Ha chiarito il Tar che la conclusione cui è pervenuto trova conferma nelle Linee guida fissate dal Ministero dell’Interno con la Circolare n. 32 dell’1 luglio 2014, che al punto 5) si occupano testualmente della “Individuazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione” e al successivo punto 6), dedicato alla presentazione delle liste, precisano che “Resta inteso, tuttavia, che il corpo elettorale e, quindi, il suddetto numero minimo di sottoscrizioni andranno calcolati in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato, come detto, al 35° giorno antecedente la votazione”. 

Si osservi che pure l’All. A della citata Circolare, contenente una tabella riassuntiva dei termini dei principali adempimenti connessi alla votazione, analoga a quella di pag. 6 delle Istruzioni operative pubblicate dalla Città metropolitana, indica nel 35° giorno dalla votazione la “Data del primo accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste”, nella evidente consapevolezza che si tratta appunto di un primo accertamento funzionale proprio e soltanto al calcolo del numero minimo di sottoscrizioni, suscettibile sì di variazioni, ma esclusivamente ad altri fini. 

 

(2) Il Tar ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, V sez.,  n. 4993 del 6 ottobre 2014 che, affrontato il tema della rappresentatività delle liste di candidati proprio nelle elezioni provinciali (dopo l’entrata in vigore della l. n. 56 del 2014), ha sì escluso che i sottoscrittori delle liste partecipanti alle elezioni provinciali possano essere a loro volta candidati della medesima lista, affermando però anche, come argomento rafforzativo, che, di contro, “nulla esclude che un candidato di una lista sottoscriva la presentazione di una lista concorrente”. 

Le Istruzioni operative adottate dalla Città metropolitana, che fissano un divieto in tal senso (pag. 8), e anche le Linee guida del Ministero (che però più genericamente riportano un avviso: Si esprime l’avviso, inoltre, che i candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione), sono dunque illegittime, perché introducono una prescrizione irragionevole, priva di base normativa. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

ELEZIONI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri