Legittimazione del Comune ad impugnare la decisione ministeriale di un ricorso gerarchico improprio

Legittimazione del Comune ad impugnare la decisione ministeriale di un ricorso gerarchico improprio


Processo amministrativo – Legittimazione attiva – Comune – Impugnazione decisione ricorso gerarchico improprio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ordinanza comunale su sosta nel territorio comunale di roulottes, camper e autocaravan  – E’ legittimato. 

 

         Un Comune è legittimato ad impugnare la decisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un ricorso gerarchico improprio proposto in tema di circolazione stradale (nella specie, l’ordinanza comunale che disciplina la sosta nel territorio comunale di roulottes, camper e autocaravan), essendo necessario consentire all’Ente locale la salvaguardia delle proprie prerogative ed attribuzioni, anche di rilievo costituzionale (1). 

 

(1) Cfr, in termini, Tar Milano, sez. II, 8 febbraio 2011, n. 384, il quale ha chiarito che “il ricorso amministrativo di cui all’art. 37 del Codice della Strada non costituisce un ricorso gerarchico vero e proprio, rivolto cioè all’autorità immediatamente superiore a quella che ha emesso l’atto impugnato, bensì un ricorso gerarchico c.d. improprio, quindi diretto ad un’autorità non dotata di un potere di supremazia gerarchica, ma soltanto di un generico potere di vigilanza. Il rapporto fra il Ministero dei Trasporti ed il Comune, quest’ultimo quale soggetto proprietario della strada in cui è collocata la segnaletica, non può infatti essere considerato un rapporto di gerarchia amministrativa vera e propria, in quanto l’Amministrazione comunale, nell’attività di apposizione e manutenzione della segnaletica di cui all’art. 37, comma 1, del Codice della strada, esercita i poteri propri dell’Ente Locale di gestione ed amministrazione del territorio, ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) ed anche, giova ricordarlo, dell’art. 118, comma 1, Cost.. Di conseguenza, i provvedimenti comunali di cui al citato art. 37 sono espressione della potestà amministrativa del Comune e la previsione di un ricorso amministrativo al Ministero contro gli stessi non si giustifica con una presunta supremazia di quest’ultimo ma soltanto alla luce di un generale potere di vigilanza in materia di circolazione stradale riconosciuto all’Amministrazione centrale dei Trasporti. Il Codice della strada, del resto, conosce diverse - e molto diffuse in pratica - ipotesi di ricorsi gerarchici impropri; basti pensare al ricorso al Prefetto ex art. 203, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 contro i verbali di accertamento di infrazioni alla disciplina del Codice stesso. Ciò premesso, la tesi dell’Avvocatura dello Stato potrebbe forse trovare accoglimento nel caso di ricorsi gerarchici veri e propri (si pensi, a mero titolo di esempio, al ricorso al Ministero dell’Interno contro gli atti del Prefetto), visto che in tal caso la decisione dell’autorità gerarchicamente sovraordinata, adottata a seguito di ricorso amministrativo, si sostituisce in ogni caso a quella dell’autorità gerarchicamente inferiore, che non ha certamente legittimazione ad impugnare davanti al giudice amministrativo la decisione di un organo ad essa superiore (il ricorso giurisdizionale si trasformerebbe, infatti, in un inammissibile strumento per dirimere un conflitto fra organi della stessa Amministrazione). Nel caso di specie, però, trattandosi di un ricorso gerarchico improprio contro un atto del Comune, ente autonomo di rilievo costituzionale (cfr. art. 114 Cost.), non può escludersi in capo a quest’ultimo la legittimazione ad impugnare la decisione del Ministero, allo scopo di consentire all’Ente Locale la salvaguardia delle proprie prerogative ed attribuzioni, anche di rilievo costituzionale”.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri