La condanna alla astreinte è possibile solo in presenza di violazione dei giudicato e non di sentenza esecutiva

La condanna alla astreinte è possibile solo in presenza di violazione dei giudicato e non di sentenza esecutiva


Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza – Esecuzione di sentenza non passata in giudicato – Astreinte - Decorrenza – Individuazione. 

 

        La decorrenza della astreinte, chiesta con il ricorso per l’esecuzione di una sentenza del giudice di primo grado non passata in giudicato, decorre dal giorno in cui detta sentenza diventa irrevocabile e non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha ordinato la sua esecuzione (1).

   

(1) Ha chiarito la Sezione che - stante l’insuperabile differenza ontologica fra giudizio di esecuzione di una sentenza non ancora divenuta irrevocabile e giudizio di esecuzione del giudicato vero e proprio - a fronte della univocità del tenore testuale della lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a., è impossibile addivenire ad una conclusione  diversa da quella che fa decorrere la penalità di mora  da quando la sentenza di cognizione diventa irrevocabile, facendo leva su argomenti di carattere sistematico e teleologico che condurrebbero ad una non consentita estensione dell’ambito applicativo di una misura sanzionatoria (Cons. St., A.P., n. 15 del 2014; id., sez. IV, n. 469 del 2016; id., sez. V, n. 1821 del 2015).


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri