La CGUE si pronuncia sulla misura della sospensione temporanea del consulente finanziario fuori sede, escludendo l’applicabilità delle norme euro-unitarie

La CGUE si pronuncia sulla misura della sospensione temporanea del consulente finanziario fuori sede, escludendo l’applicabilità delle norme euro-unitarie

La Corte di giustizia UE, pronunciandosi su un rinvio pregiudiziale del T.a.r. per il Lazio, esclude che il divieto temporaneo di esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (misura prevista dall’art. 55, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. n. 58 del 1998) rientri nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2010/78/UE (c.d. direttiva MiFID) o delle disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.