L’istanza di accertamento tecnico preventivo nel processo amministrativo va notificata

L’istanza di accertamento tecnico preventivo nel processo amministrativo va notificata


Processo amministrativo - Accertamento tecnico preventivo – Istanza – Notificazione – Necessità.

 

        L’istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. deve essere notificata (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che l’istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. può trovare ingresso nel giudizio innanzi al Giudice amministrativo solo in quanto compatibile con le specificità che caratterizzano il processo amministrativo.

 

Ha aggiunto che l’attività istruttoria anticipata (rispetto alla successiva e, peraltro, solo eventuale proposizione del giudizio), nella quale si sostanzia il peculiare procedimento dell’accertamento tecnico preventivo, appare assimilabile - quanto al rito e per evidenti ragioni di analogia – all’istituto delle misure cautelari ante causam previsto dall’art. 61, comma 1, c.p.a.. Tale norma, in ragione della natura eccezionale e straordinaria del rimedio previsto, richiede la necessaria sussistenza di presupposti, quali la “eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire la previa notificazione de ricorso…” e - ancor prima – la notificazione dell’istanza “con le forme previste per la notificazione del ricorso”. Di tale presupposti il secondo, id est la previa notificazione della domanda, occorre anche nel caso di istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c..


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri