L’esame dell’istanza di cancellazione di frasi offensive precede lo scrutinio dell’eccezione di difetto di giurisdizione

L’esame dell’istanza di cancellazione di frasi offensive precede lo scrutinio dell’eccezione di difetto di giurisdizione


Processo amministrativo – Eccezione di difetto di giurisdizione– Ordine di esame – Segue l’esame dell’istanza di cancellazione di frasi offensive.

 

        L’esame dell’istanza di cancellazione di frasi offensive proposta ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 89 c.p.c. deve essere esaminata prima dell’eccezione di difetto di giurisdizione (1).

  

(1) Ha chiarito il Tar che l’istanza di cancellazione di frasi offensive non costituisce domanda in senso tecnico e involge basilari esigenze di tutela della correttezza processuale e di salvaguardia della continenza espressiva, con la conseguenza che il relativo esame si pone in un momento logicamente anteriore anche rispetto alla pregiudiziale di rito inerente la sussistenza della potestas judicandi in capo al giudice adìto.
Ha aggiunto il tribunale, a supporto motivazionale della conclusione cui è pervenuto, che laddove il giudice che declina la propria giurisdizione non avesse il potere di provvedere ai sensi dell’art. 89 c.p.c., potrebbe verificarsi il caso che, in difetto di prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice indicato e conseguente estinzione, le frasi sconvenienti rimarrebbero cristallizzate senza più possibilità di intervento ex post da parte del Giudice competente a provvedere.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri