L’azione di accertamento e quella sul silenzio non possono essere esperite per stimolare l’esercizio di poteri regolamentari

L’azione di accertamento e quella sul silenzio non possono essere esperite per stimolare l’esercizio di poteri regolamentari


Processo amministrativo - Azione di accertamento – Stimolo esercizio poteri regolamentari – Inammissibilità – Azione sul silenzio – Esclusione.

 

        E' inammissibile l’azione generale di accertamento e quella per il silenzio quando volta a stimolare l’esercizio di poteri regolamentari o comunque non provvedimentali  (1).

 

 

(1) Ha chiarito il Tar che in sede di giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, non può trovare spazio la domanda di accertamento di un diritto dei ricorrenti relazionabile a un obbligo della Regione di dare esecuzione all’art. 8, comma 1, l. 22 febbraio 2001, n. 36 al fine di regolamentare l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile; né trova spazio la domanda di accertamento dell’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art. 5, d,lgs. 31 marzo 1998, n. 112, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. In questa sede, le posizioni soggettive accertabili in via diretta sono soltanto quelle qualificabili come interessi legittimi e, comunque, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, in sede di giurisdizione generale di legittimità è preclusa al giudice amministrativo l'emanazione di sentenze di mero accertamento, quale che sia la natura della situazione per la quale si agisce in giudizio (interesse legittimo o diritto soggettivo) e quale che sia l'attività, discrezionale o vincolata, esercitata dall'Amministrazione per pervenire all'emanazione del provvedimento impugnato o invocato.

 

Il Tar ha escluso che sia ammissibile un’istanza di nomina di un commissario ad acta del Tribunale, che proceda all’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari (ex art. 8, l. n. 36 del 2001), in assenza del presupposto giudizio di ottemperanza o di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.

 

Ha aggiunto il Tar che il gravame sottoposto al suo esame non può essere qualificato, in senso sostanziale, come ricorso avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., poiché – al di là dei profili formali e procedurali di cui all’art. 87 c.p.a. - è mancata ab initio un’istanza rivolta alla Regione e alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri intesa ad ottenere i provvedimenti sostitutivi o regolamentari qui richiesti. Peraltro, se è vero che le Regioni devono adeguarsi, nell'esercizio della loro potestà legislativa, ai principi sanciti dalla riforma del titolo V della Costituzione, qui l'intervento regionale investirebbe un ambito di materia interferente con le competenze dello Stato, coinvolgendo trasversalmente materie soggette a competenza esclusiva statale (come l’ambiente) o concorrente (come l’ordinamento delle telecomunicazioni e il governo del territorio). Trattandosi, peraltro, di materia in larga misura devoluta alla competenza legislativa e regolamentare, in ogni caso non presidiata da appositi termini, sulla quale ha inciso la riforma del Titolo V della Costituzione, il ricorso è anche inammissibile per inutilità del chiesto provvedimento giudiziale, poiché – con riguardo al tenore delle richieste – si tratterebbe di indurre la Regione Molise (con poteri che il giudice amministrativo non possiede) a uniformarsi ai contenuti dell'art. 5, d.lgs. n. 36 del 2001 e, quanto alle competenze statali, di stimolare l'adozione del regolamento di cui all’art. 17, l.  n. 400 del 1988.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE di accertamento

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri