Interruzione del giudizio per avvio della procedura di procedura di liquidazione coatta amministrativa della Croce Rossa dal 1° gennaio 2018

Interruzione del giudizio per avvio della procedura di procedura di liquidazione coatta amministrativa della Croce Rossa dal 1° gennaio 2018


Processo amministrativo – Interruzione del giudizio – A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Croce Rossa Italiana – Automaticità.

 

        La messa in liquidazione coatta amministrativa della Croce Rossa Italiana a decorrere dall’1 gennaio 2018 determina la perdita della sua capacità di stare in giudizio e quindi l’interruzione del processo, che opera automaticamente ex lege pur se non dichiarata, al pari dell’ipotesi di fallimento, per effetto del comma 3 dell’art. 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, non applicandosi, eccezionalmente, l’art. 300 c.p.c. (cui rinvia l'art. 79, comma 2, c.p.a.) (1).

 

(1) Il Tar ha operato una puntuale ricostruzione della recente normativa che ha trasformato la Croce Rossa Italiana. Ha ricordato che l’art. 1, d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 del 2012 ha trasferito, a decorrere dal 1º gennaio 2016, le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, promossa dai soci della CRI, qualificata ex lege quale persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile 

In base all’art. 3 del citato d.lgs. 178 del 2012, la CRI dal 1° gennaio 2016 e fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”, che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.  

Infine, ai sensi del comma 2 dell’art. 8, d.lgs. n. 178 del 2012, da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1, lett. d), d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172, “ a far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma”.  

L’Ente suindicato, nel quale si trasformata la C.R.I., è quindi attualmente assoggettato ad una speciale procedura di liquidazione coatta amministrativa ex lege (art. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267).  


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri