Inammissibili le azioni di accertamento dei giudizi proposti avverso le procedura di gara pubblica

Inammissibili le azioni di accertamento dei giudizi proposti avverso le procedura di gara pubblica


Processo amministrativo – Rito appalti – Accertamento insufficienza economica dell’offerta della controinteressata – Azione di accertamento – Inammissibilità – Ratio. 

  

        E' inammissibile il ricorso con il quale è contestata la sufficienza economica dell’offerta  presentata dalla controinteressata, già esclusa dalla procedura ma per il solo rilievo della non distinguibilità dei costi di sicurezza aziendale, finendo così per proporre un’azione di accertamento da parte del giudice in ordine all'adeguatezza dell'offerta stessa, in assenza di espressa pronuncia sul punto della commissione di gara, mentre la normativa contempla nei ricorsi proposti avverso gli atti di gara pubblica solo azioni di tipo impugnatorio, volte all’annullamento degli atti della procedura ad evidenza pubblica (1). 

 

(1) Soffermandosi sull’esclusione del concorrente dalla gara per la non distinguibilità dei costi di sicurezza aziendale, il Tar ha ricordato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata con ordinanza 10 novembre 2016, n. 697, riconoscendo l’illegittimità dell’esclusione di offerte economiche dalle procedure di affidamento di appalti pubblici disposta per la sola ragione dell’omesso scorporo degli oneri di sicurezza aziendale, senza consentire che in sede istruttoria i costi della sicurezza possano essere specificamente distinti. Ad avviso dei Giudici comunitari “il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che(essi) ostano all’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice”.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri