Gli Istituti scolastici non sono legittimati ad impugnare gli atti ministeriali organizzativi della rete scolastica

Gli Istituti scolastici non sono legittimati ad impugnare gli atti ministeriali organizzativi della rete scolastica


Processo amministrativo – Legittimazione attiva – Istituti scolastici – Impugnazione atti ministeriali organizzativi della rete scolastica – Non sono legittimati.

 

        L’Istituto scolastico non è legittimato a sindacare in sede giudiziale l’organizzazione della rete scolastica, come disciplinata dagli organi periferici  del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e ciò in quanto il rapporto tra l’Istituto scolastico e l’Amministrazione statale centrale è di natura interorganica e non intersoggettiva, con la conseguenza che ogni eventuale contrasto va risolto in sede amministrativa, difettando un’autonoma posizione azionabile in sede giurisdizionale (1).

 

(1)  Ad avvio della Sezione è il complesso della normativa statale in materia ad escludere – quantomeno, allo stato della disciplina oggi vigente – la possibilità che il singolo istituto scolastico sia titolare di un’autonoma legittimazione a sindacare in via giudiziale l’organizzazione della rete scolastica come disciplinata dagli organi periferici ministeriali.  

Tale conclusione trova conferma trova conferma nella giurisprudenza della Corte di cassazione (sez. lav. n. 6372 del 2011; id. n. 20521 del 2008), secondo cui “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15, d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa; conseguentemente, nelle controversie relative all'applicazione della normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, venendo in considerazione diritti di sicuro rilievo costituzionale, che possono essere esercitati qualunque sia l'istituzione scolastica ove il docente esplichi le sue funzioni e il cui riconoscimento va operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto”.  

Ha aggiunto la Sezione che la conclusione che gli istituti scolastici continuino a costituire organi dello Stato muniti di personalità giuridica, inseriti nell’organizzazione statale, può essere tratta da una serie di elementi concordanti, quali:  

a) la funzione amministrativa dell’istruzione rimane in capo allo Stato, che attraverso la sua amministrazione centrale continua anche ad esercitare direttamente le funzioni e i compiti in materia di ordinamenti scolastici, di programmi scolastici, di organizzazione generale dell'istruzione scolastica e di stato giuridico del personale, funzioni tutte atte a salvaguardare l'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione (art. 1, comma 3, lett. q), l. n. 59 del 1997). Di conseguenza, rimane in capo alla competenza dello Stato, che la condivide con le istituzioni scolastiche nei limiti di cui all'art. 21, l. n. 59 del 1997 come specificati dal d.P.R. n. 275 del 1999, l'attività di programmazione educativa e didattica e in genere ogni attività che attenga alla predisposizione e alla realizzazione del percorso degli studi inteso in senso proprio come percorso che sbocca nel conseguimento di un titolo di studio. È proprio in virtù di questa conservazione di funzioni e compiti allo Stato che si può affermare che le scuole, dopo la loro ‘entificazione’, svolgono il ruolo di enti ausiliari o strumentali dello Stato;  

b) il perdurante inserimento del dirigente scolastico e del personale della scuola nel personale statale (art. 1, comma 3, lett. q), l. n. 59 del 1997 e del d.lgs. n. 165 del 2001);  

c) la responsabilità sia disciplinare che per risultati del dirigente scolastico nei confronti dell'Amministrazione statale;  

d) il mantenimento in capo all'apparato ministeriale del potere di vigilanza in relazione alla funzione di eventuale scioglimento degli organi collegiali della scuola "in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento" (ex art. 28, comma 7, t.u. n. 297 del 1994, non abrogato dall'art. 17, comma 1, d.P.R. n. 275 del 1999). 


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri