Giurisdizione giudice ordinario sul concorso interno a primo ricercatore - Questione di giurisdizione e estinzione del giudizio

Giurisdizione giudice ordinario sul concorso interno a primo ricercatore - Questione di giurisdizione e estinzione del giudizio


Giurisdizione – Università degli studi - Primo ricercatore e Dirigente di Ricerca del C.N.R. – Concorso interno – Giurisdizione del giudice amministrativo – Esclusione.

Processo amministrativo - Eccezione di difetto di giurisdizione - Difetto di giurisdizione - Carattere preliminare ed assorbente.


 

E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avverso un concorso interno per i profili di Primo ricercatore e Dirigente di Ricerca del C.N.R. (1).

Non può essere pronunciata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse secondo istanza del ricorrente, ove sia fondata dell’eccezione di inammissibilità dell’azione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (2).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che è principio generale del processo civile ed amministrativo la radicale, nel senso etimologico, evocante le radici e le fondamenta su cui viene eretto l’impalco processuale, pregiudizialità dell’accertamento del radicamento e dell’appartenenza della giurisdizione, definita con la felice espressione chiovendiana “competenza giurisdizionale”. La cui risoluzione, dunque, si pone in via assolutamente preliminare rispetto ad ogni altra tipologia di cognizione e decisione, sia essa di merito ma, anche di rito, con l’unica eccezione del vaglio dell’ammissibilità o meno del ricorso per effettiva e non apparente instaurazione del contraddittorio tra le parti litisconsorti necessarie.

Risponde infatti già a basilari formanti di logica l’intuitiva osservazione secondo cui il Giudice, al fine di poter pronunciare sulla controversia sottoposta al suo esame, deve essere fornito della competenza giurisdizionale, sia che decida il merito della causa accogliendo ovvero respingendo la domanda, sia che decida in rito. Non dequota, infatti, lo spessore del suo giudizio, sol perché non venga attinto il merito della quaestio in iudicium deducta, la pronuncia di rito talora dispiegando forse maggior contenuto decisorio, come balza agli occhi nelle ipotesi – come quella di specie – nelle quali la decisione di rito possiede una portata esiziale sul giudizio attraverso una pronuncia lato sensu di estinzione (allorché si dichiari l’emersione di una fattispecie estintiva, quale la rinuncia, la perenzione, l’omessa prosecuzione o riassunzione della causa entro il termine perentorio stabilito ex lege o fissato dal giudice).

Né minore effetto caducatorio dell’azione consegue alle pronunce di inammissibilità (per originario difetto di un presupposto processuale o, ancor preliminarmente, di una condizione dell’azione) derivandone la priorità dell’accertamento della giurisdizione anche rispetto alle sentenze dichiarative dell’inammissibilità del ricorso, con l’unica eccezione, come si avvertiva, inerente all’inammissibilità della domanda per mancata instaurazione del contraddittorio.

Invero, l’accertamento della spettanza o meno della giurisdizione “ancorché pregiudiziale a quello di ogni altra questione, di rito o di merito, presuppone pur sempre l'instaurazione di un contraddittorio effettivo, e non meramente apparente, per essere stato il rapporto processuale costituito fra i soggetti investiti della qualità di parte in relazione alla natura del rapporto sostanziale” (Cass. civ.,, 12 dicembre 2012, n. 22776). Dal che, condivisibilmente discende altresì, secondo le SS.UU., che qualora in appello sia riscontrato un litisconsorzio necessario pretermesso, la questione di giurisdizione deve essere esaminata nel giudizio di primo grado, una volta ivi ricostituita l'integrità del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

(2) In applicazione del cennato principio il giudice amministrativo ha tratto la conseguenza della declaratoria, preliminarmente allo stesso vaglio sulla giurisdizione, dell’inammissibilità del ricorso ove abbia fatto difetto l’instaurazione del contraddittorio per nullità della notifica alle Amministrazioni intimate (Tar Napoli, sez. VII, 7 novembre 2016, n. 5109).

La tratteggiata eccezione alla pregiudizialità assoluta della questione di giurisdizione rispetto ad ogni altra questione preliminare di rito, deve tuttavia restare rigorosamente circoscritta al solo perimetro segnato dal litisconsorzio necessario e va dunque annesso esame prioritario, anche rispetto a quello della giurisdizione, all’accertamento della regolare in ius vocatio, solo dell’amministrazione resistente e dei controinteressati minimi, “essenziali”, cioè, a garantire l’ammissibilità del ricorso, ma non anche di quelli nei cui confronti va ordinata l’integrazione del contraddittorio in ragione della latitudine degli effetti dell’eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso.

Costoro, infatti, oltre a non essere parti necessarie, vengono a profilarsi all’orizzonte della vicenda processuale, solo a seguito ad un giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza del ricorso, il quale sostanzia sia pur in nuce, una inespressa valutazione di merito, che necessariamente postula il positivo giudizio sull’appartenenza della giurisdizione.

L’esame della questione di giurisdizione è preliminare e pregiudiziale anche rispetto alle pronunce accertative e dichiarative della cessazione della materia del contendere, ricondotta all’estinzione malgrado tale fattispecie estintiva non sia annoverata in termini di formale estinzione all’art. 35 c.p.a., che la disciplina, invece, all’art. 34, comma 5 prevedendo che ove “nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”.

L’accertamento che la pretesa “risulti pienamente soddisfatta”, non può che importare il disimpegno di una cognizione della controversia dagli evidenti tratti di sostanzialità, dovendo il giudice verificare e valutare se il provvedimento assunto dall’amministrazione e valle della proposizione del ricorso sia integralmente satisfattivo della pretesa azionata (Tar Napoli, sez. V, 9 agosto 2016, n. 4051; Tar Friuli-Venezia Giulia 12 gennaio 2017, n. 6; Cons. St., sez. IV, 17 gennaio 2020, n. 419)  ed inoltre, secondo acquisiti principi giurisprudenziali, se sia stato adottato sua sponte dalla p.a. – ancorché non motu proprio ma a ciò in qualche maniera indotta dall’iniziativa contenziosa - e per via di una nuova determinazione, portato quanto meno di un supplemento istruttorio e conseguentemente motivazionale ovvero anche solo motivazionale, ma non per compulsum, ossia in pedissequo recepimento ed esecuzione di una pronuncia interinale del giudice.

Sotto il primo divisato profilo appuntato sulla sostanzialità della cognizione, infatti, le sentenze accertative della cessazione della materia del contendere, in quanto sentenze di merito poiché incidenti sull'oggetto del giudizio e quindi sul merito del processo (Cons. St., sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6952), pongono la questione delle spese di lite e ne determinano il relativo carico, ove il giudice si persuada dell’efficienza causale del ricorso sull’atto di ritiro satisfattivo per il ricorrente, assunto dall’Amministrazione (c.d. principio della soccombenza virtuale).

 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri