Conferenza di servizi preliminare e tutela paesaggistica

Conferenza di servizi preliminare e tutela paesaggistica


Processo amministrativo – Atto impugnabile - Conferenza di servizi preliminare – Determinazione conclusiva – E’ impugnabile.

Paesaggio – Tutela – Autorità statale preposta alla gestione del vincolo - Finalità esclusiva.         

 

    L’atto conclusivo della conferenza di servizi preliminare è impugnabile (1).        

 

    La tutela dei valori paesaggistici costituisce, per l’autorità statale preposta alla gestione del vincolo, una finalità tendenzialmente esclusiva, nel senso che l’interesse paesaggistico non può essere oggetto di comparazione, da parte della medesima autorità, con altri interessi pubblici concomitanti; e ciò sia per il preminente valore costituzionale del paesaggio, sia perché la funzione di tutela del paesaggio si svolge attraverso valutazioni di carattere tecnico-scientifico, il cui processo formativo non prevede quella comparazione tra interessi che è tipica della discrezionalità amministrativa pura (2).

 

(1) Ha chiarito il Tar che gli effetti giuridici essenziali riconducibili alla determinazione conclusiva della conferenza preliminare si ricavano dall’art. 14, comma 3, sesto periodo, l. 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui “Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli artt. 14 bis, comma 7, e 14 ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo”. Pertanto, le acquisizioni maturate nella conferenza preliminare (in ordine ai pareri, nulla osta e ogni altro atto di assenso necessario ai fini della approvazione dell’intervento proposto), si consolidano e si riverberano sulla successiva approvazione sia dei progetti di fattibilità o preliminari, sia del progetto definitivo; e possono essere modificate solo sulla base di sopravvenienze (di fatto o di diritto, si dovrebbe ritenere).

Ne deriva come conseguenza che il possibile consolidamento degli effetti della conferenza preliminare, nei termini sinteticamente descritti, implica la necessità, per i soggetti che si ritengano lesi nelle loro situazioni giuridiche, di impugnare l’atto conclusivo.

 

(2) Nel caso di specie, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio aveva rilasciato parere favorevole di compatibilità paesaggistica, per il progetto preliminare di un’opera pubblica di notevole impatto in quanto la soluzione proposta non sembra avere alternative. La Sezione ha ritenuto che in tal modo si pone illegittimamente in comparazione “l’inserimento paesaggistico delle opere”,  che attiene alla tutela del paesaggio, con la mancanza di alternative alla soluzione proposta, che attiene a interessi diversi e non affidati alla Soprintendenza.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri