Comunicazioni di Segreteria all’indirizzo PEC del difensore e non al domicilio fisico del codifensore domiciliatario

Comunicazioni di Segreteria all’indirizzo PEC del difensore e non al domicilio fisico del codifensore domiciliatario


Processo amministrativo – Comunicazioni di Segreteria - All’indirizzo PEC del difensore e non al domicilio fisico del codifensore domiciliatario – Erroneità – Esclusione.

 

        E’ corretta la comunicazione della cancellazione della causa dal ruolo effettuata dalla Segreteria dell’Ufficio giudiziario all’indirizzo PEC del difensore espressamente indicato in ricorso e non al domicilio fisico del codifensore domiciliatario, stante la prevalenza della comunicazione informatica, espressamente richiesta, che prescinde dal luogo fisico (1).

 

(1) Ad avviso della Sezione argomenti a sostegno della irrilevanza di tale omessa comunicazione al codifensore possono trarsi anche dalla regola, introdotta con la novella del 2016 all’art. 136 c.p.a., ed applicabile dal gennaio 2017, secondo cui è sufficiente che vada a buon fine una solo delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato del Collegio difensivo.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri