Competenza del Tar periferico a decidere sulla nuova sede di servizio degli appartenenti al corpo forestale dello Stato passati all'Arma dei carabinieri

Competenza del Tar periferico a decidere sulla nuova sede di servizio degli appartenenti al corpo forestale dello Stato passati all'Arma dei carabinieri


Processo amministrativo – Competenza - Corpo forestale dello Stato – Assorbimento nell’Arma dei carabinieri – Decreto che individua nuova sede - Impugnazione – Competenza Tar periferico.


 
          Rientra nella competenza del Tar periferico e non del Tar del Lazio, sede di Roma, la controversia avente ad oggetto il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato mediante il quale è stata individuata l’Amministrazione (e la sede) presso la quale il ricorrente dovrà “proseguire” il rapporto di impiego sinora intrattenuto dalla parte ricorrente di primo grado con il Corpo Forestale dello Stato, essendo in presenza di un atto plurimo, ossia di un provvedimento che, a dispetto dell’unitarietà formale, è funzionalmente scindibile in tante diverse decisioni quanti sono i destinatari perchè individua la futura destinazione professionale degli appartenenti al Corpo traguardati uti singuli e non quali parti di un tutto inscindibile ed organicamente considerato (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che con d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 è stato disposto l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal primo, salve alcune specifiche ipotesi, attribuite dal decreto ad altre Amministrazioni dello Stato, quali la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Sul piano organizzativo, il trasferimento delle risorse umane del disciolto Corpo alle varie Amministrazioni attributarie sarà effettuato secondo il criterio della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito del personale, già previsto nell’art. 8, legge delega 7 agosto 2015, n. 124

Ha aggiunto la Sezione, richiamando il parere del Consiglio di Stato 14 ottobre 2016, n. 2112 che la procedura di assegnazione non ha carattere concorsuale, né – più in generale – comparativo ma, al contrario, costituisca una sorta di “fotografia” dell’esistente, in modo che il trasferimento delle funzioni svolte dal Corpo forestale avvenga per blocchi omogenei di attività e non incida sull’effettività e sull’efficacia delle stesse.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri