Competenza del Tar Lazio a decidere i ricorsi sull’assegnazione degli appartenenti del Corpo Forestale dello Stato ad altre Amministrazioni

Competenza del Tar Lazio a decidere i ricorsi sull’assegnazione degli appartenenti del Corpo Forestale dello Stato ad altre Amministrazioni


Processo amministrativo – Competenza – Decreto che assegna all'Arma dei Carabinieri appartenenti civili del Corpo Forestale dello Stato – Impugnazione – Competenza Tar Lazio, sede di Roma.  

         Il ricorso, con il quale alcuni civili appartenenti al Corpo Forestale dello Stato impugnano il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato – adottato in attuazione dell’art. 12, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (che ha disposto la riorganizzazione delle Forze di polizia e l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato) – che li ha assegnati all'Arma dei Carabinieri, deve essere proposto dinanzi al Tar Lazio, sede di Roma (1).  

 

(1) Il ricorso è stato proposto da alcuni appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, che  lamentano che la destinazione individuata, ossia l’Arma dei Carabinieri, si porrebbe in evidente contrasto con lo status di personale civile attualmente posseduto, pregiudicando in tale modo i propri diritti costituzionalmente garantiti e propongono perciò censure di illegittimità costituzionale delle norme applicate.

Ha ricordato il Tar che altri Tribunali regionali (Tar Marche, ord. coll., n. 13 del 2017; Tar Lazio, sez. II, ord. coll., n. 83 del 2017; Tar Molise, ord. coll., n. 527 del 2016) hanno ritenuto la propria competenza in controversie analoghe a quella sottoposta al suo esame, in applicazione dell’art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui “Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”. 

Il Tar Toscana si è discostato motivatamente da tale orientamento sul rilievo che anche nel caso di controversie riguardanti pubblici dipendenti, nell’ipotesi in cui siano impugnati anche atti aventi efficacia generale, prevale il criterio che individua la competenza del Tar Lazio per gli atti di tale natura, atteso che, nel caso in cui siano contestualmente impugnati l'atto applicativo e i presupposti atti a valenza generale, esiste una relazione che può definirsi di presupposizione (ossia di condizionamento genetico, sia pur unilaterale), la quale logicamente impone una trattazione congiunta (Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2014 n. 1919).

E’ quindi evidente, ad avviso del Tar,  che l’atto avversato è volto a produrre effetti generali su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede di servizio dei deducenti, e le censure da questi avanzate, ove accolte, determinerebbero la caducazione dell’intero provvedimento, senza distinzione rispetto alla sede di servizio degli interessati, i quali muovono censure di carattere ugualmente generale e radicale, che prescindono dalle singole sedi di servizio e di destinazione.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri