Annullamento con rinvio al giudice di primo grado in caso di integrale violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Annullamento con rinvio al giudice di primo grado in caso di integrale violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato


Processo amministrativo – Appello – Annullamento con rinvio - Integrale violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – Comporta l’annullamento con rinvio.

 

        La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex artt. 99 e 112 c.p.c., con declaratoria di tardività del ricorso rispetto ad un provvedimento di cui non era stato chiesto l’annullamento, comporta l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado; in questa ipotesi, infatti, l’integrale violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato rientra nei casi in cui il principio devolutivo cede il passo al principio del doppio grado di giudizio (1).

 

(1) Ha preliminarmente ricordato la Sezione che ai sensi dell’art. 354 c.p.c., il giudice di appello civile può rimettere la causa al primo giudice solo se: a) dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva; b) riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte; c) dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’art. 161, comma 2, c.p.c. e, cioè, per mancanza della sottoscrizione del giudice.
L’art. 105 c.p.a. tipizza i casi di annullamento con rinvio, ma con rimando a categorie generali (mancanza del contraddittorio, lesione del diritto di difesa, nullità della sentenza) e aggiunge specificamente casi che, come l’erronea dichiarazione dell’estinzione o della perenzione del giudizio, erano restati dubbi nel vigore delle norme pregresse. Si avvicina alla tipizzazione propria del rito civile, ma con un grado di elasticità assente in quest’ultimo, caratterizzato al contrario dalla tassatività dell’elenco, così consentendo una maggiore estensione delle ipotesi di rinvio al primo giudice.
Per completezza può aggiungersi che l’ampliamento, con il c.p.a., dei casi di annullamento con rinvio trova un bilanciamento, sul piano sistematico, nella circostanza che al Consiglio di Stato è attribuito il potere di sostituire una errata pronuncia di merito con una pronuncia di rito, in tutti quei casi (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità del ricorso originario erroneamente non dichiarata) in cui, secondo la disciplina previgente ed attuale, il giudizio di impugnazione si conclude con una riforma della sentenza senza rinvio.
Ha ancora ricordato la Sezione che nel caso di errore di giudizio nello scrutinio della tempestività del ricorso, la giurisprudenza amministrativa, prima e dopo il Codice del processo amministrativo – non rinvenendo vizio di procedura o di forma, ma vizio sul contenuto della decisione - ha sempre ritenuto che l'erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso non comporti il rinvio della causa al giudice di primo grado, ma l'obbligo per il giudice di appello di procedere all'esame del merito della questione sollevata. Ha ricordato anche il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’accoglimento dell’impugnazione, per violazione dell’art. 112 c.p.c., non conduce all'annullamento della statuizione gravata costituendo jus receptum (ribadito dall'attuale testo dell'art. 105 c.p.a.) il principio per cui "l'omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa.
Diverso il caso delle sentenze del giudice di primo grado che, giudicando in applicazione della disciplina processuale previgente, hanno distinto tra “mera omessa pronuncia” e “totale omessa pronuncia”.

Ad avviso della Sezione proprio il richiamo contenuto nell’art. 105 c.p.a. alla nullità della sentenza, senza ulteriore specificazione, laddove l’art. 354, comma 1, c.p.c. specifica che si deve trattare di nullità ai sensi dell’art. 161, comma 2, dello stesso c.p.c., consente di trarre la conseguenza che nel processo amministrativo – a differenza che nel processo civile – l’integrale violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato rientra a pieno titolo nei casi in cui il principio devolutivo cede il passo al principio del doppio grado di giudizio.
La tesi cui il Collegio è pervenuto, peraltro, appare coerente con la peculiarità del processo amministrativo, specie per quello impugnatorio di legittimità, legato al controllo sull’esercizio della funzione pubblica, cui si collega il doppio grado di giudizio imposto dall’art. 125 Cost. (sia pure in senso solo ascendente) e declinato dagli artt. 4-6 c.p.a. come principio generale del processo amministrativo, oltre che con la tutela del diritto di difesa della parte coniugato con il principio dispositivo sostanziale della domanda, ai sensi dell’art. 24 Cost..


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri