Alla Corte costituzionale l’esclusione dal beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle associazioni di volontariato che svolgono attività economica

Alla Corte costituzionale l’esclusione dal beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle associazioni di volontariato che svolgono attività economica


Processo amministrativo – Patrocinio a spese dello Stato – Enti e associazioni di volontariato che esercitano attività economica – Art. 119, d.P.R. n. 115 del 2002 – Esclusione dal beneficio – Violazione artt. 2, 3 e 24 Cost. -  Non manifesta infondatezza.

 

         E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 119, comma unico, ultima parte, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato gli enti e le associazioni di volontariato che esercitano attività economica (1).
 
 

(1) La questione era già stata sollevata dal Tar Reggio Calabria con ord. 14 maggio 2015, n. 486 ma la Corte costituzionale, con ord. 1 giugno 2016, n. 128, l’ha dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla sua rilevanza.

Ha ricordato il Tar, richiamando le argomentazoni contenute nell’ord. n. 486 del 2015 del Tar Reggio Calabria, che il comma unico dell’art. 119, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dispone che “Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica”. Affinché un ente possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (sempre che sussistano anche le ulteriori condizioni previste dalla legge quali il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa) non è sufficiente l’assenza dello scopo di lucro, ma è altresì necessario che l’ente non profit non eserciti attività economica. La distinzione tra ”assenza di scopo di lucro” e “mancato esercizio di attività economica” consiste nel fatto che lo scopo di lucro o metodo lucrativo di esercizio dell’attività ricorre quando le modalità di gestione tendono alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi; il metodo economico ricorre quando le ridette modalità di gestione tendono alla copertura dei costi con i ricavi. Questo significato dell’espressione “attività economica” è chiaramente presente agli aziendalisti, che su di esso fondano la distinzione tra aziende di produzione e aziende di erogazione.

Ciò premesso, può dirsi che non può qualificarsi come economica l’attività che si svolge strutturalmente e necessariamente in perdita. Al contrario, svolge attività con metodo economico il soggetto che eroga servizi di utilità sociale, anche se ispirato da un fine ideale ed anche se le condizioni di mercato non gli consentono poi di remunerare, in fatto, i fattori produttivi. Questi ultimi possono ben essere rappresentati dalle prestazioni spontanee e gratuite degli aderenti all’associazione di volontariato.

Ha quindi affermato il Tar che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, comma unico, ultima parte, d.P.R. n. 115 del 2002 non è manifestamente infondata, consentendo la norma l’accesso al gratuito patrocinio ad una persona fisica che eserciti attività economica e non a un ente che eserciti la stessa attività, con ulteriore violazione del diritto inviolabile di azione e di difesa di cui all’art. 24 Cost..


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

PATROCINIO a spese dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri