All’Adunanza plenaria l’individuazione dell’organo giurisdizionale competente a interpretare il principio di diritto da essa stessa enunciato

All’Adunanza plenaria l’individuazione dell’organo giurisdizionale competente a interpretare il principio di diritto da essa stessa enunciato


Processo amministrativo – Adunanza plenaria – Principio di diritto da essa enunciato – Interpretazione – Organo giurisdizionale competente – Dubbio in giurisprudenza – Rimessione all’Adunanza plenaria.  

 

        Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria la questione se l’interpretazione del principio di diritto da essa enunciato, ove ne sia in discussione la “portata” competa alla medesima Adunanza Plenaria, cui il giudice remittente, ove abbia perplessità (ex officio o a ciò sollecitato dalle parti), è tenuto a rimettere la questione, ovvero se tale interpretazione possa essere svolta dalla stessa Sezione cui è assegnato il ricorso, esulando tale fattispecie dall’obbligo di cui all’art. 99, comma 3, c.p.a. (1).  

 

(1) Ha chiarito la Sezione che a favore della prima conclusione milita la considerazione che, diversamente opinando, la interpretazione resa “a valle” dalla Sezione semplice potrebbe incidere sul contenuto precettivo e nomofilattico del principio enunciato dall’Adunanza Plenaria.

A favore della seconda conclusione, militano considerazioni volte ad evitare un eccessivo “ingessamento” del rapporto tra Adunanza plenaria e Sezione semplice, che comporterebbe sia una incisione sensibile dei normali poteri di interpretazione del giudice di rinvio, sia la possibilità di appesantimenti processuali, dovuta a reiterate “navette” tra Sezione ed Adunanza plenaria.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri