Al Giudice ordinario le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni della normativa in materia di pesca

Al Giudice ordinario le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni della normativa in materia di pesca


Giurisdizione – Sanzioni amministrative – Sanzioni amministrative afflittive – Violazioni della normativa in materia di pesca – Controversia – L. n. 689 del 1981 – Giurisdizione giudice ordinario 

 

           Le norme di cui agli artt. 22, comma 1, e 22-bis, l. n. 689 del 1981 (quest’ultima disposizione ora abrogata e sostituita dall’art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011) affidano al Giudice ordinario la cognizione sulle controversie aventi a oggetto le sanzioni amministrative e, nel ripartire la competenza tra Giudice di pace e Tribunale civile per le opposizioni alle inflitte sanzioni, confermano l’attribuzione dell’intera “materia” delle sanzioni amministrative alla giurisdizione del giudice ordinario (con potere di annullare o riformare l’atto sanzionatorio), salvo diversa e specifica previsione di legge e, in particolare, salvo quanto previsto dall’art. 133 c.p.a. che non include, nel suo tassativo catalogo di materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie in materia di sanzioni amministrative afflittive (1). 

 

(1) Il Tar ha rilevato che la normativa sanzionatoria in materia di pesca (D.Lgs. 9.1.2012 n. 4), nel richiamare espressamente – all’art. 13, comma 2 - l. n. 689 del 1981, si colloca nell’alveo della generale disciplina delle sanzioni amministrative e risponde all’impostazione sistematica di essa. 

Il Tar ha osservato - conformemente alla consolidata giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. un., 26 novembre 2008, n. 2816; id. 2 luglio 2008, n. 18040; id. 16 febbraio 2006, n. 63; Cons. St., sez. V, 27 giugno 2012, n. 3786; id. , sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6474; sez. IV, 4 febbraio 1999, n. 112), a cui esso fa rinvio - che dall’esame della causa petendi della domanda proposta davanti al giudice amministrativo emerge - a mente del combinato disposto degli artt. 74, comma 1, ed 88, comma 1, lett. d), c.p.a. - come la situazione soggettiva di cui si chiede tutela abbia la consistenza del diritto soggettivo sotto i profili specificati in dettaglio.  

In particolare il Tar ha rilevato che, al fine del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, è necessario distinguere tra sanzioni punitive e misure ripristinatorie, riconoscendo solo nel secondo caso la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, nel caso di sanzioni punitive queste hanno carattere meramente afflittivo (come nella vicenda per cui è causa, riguardante l’applicazione accessoria di punti di penalizzazione sulla patente di pesca, per uso di reti a maglia stretta non regolamentari) e sono ricollegate al verificarsi in concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine all’irrogazione, con la conseguenza che la contestazione si risolve nel dedurre il proprio diritto soggettivo a non subire le limitazioni economiche imposte, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge; al contrario, nel caso di misure ripristinatorie (come le sanzioni edilizie), queste ultime tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico settoriale leso dall’illecito sicché all’Amministrazione è data, di regola, la scelta della misura repressiva più idonea a soddisfare detto interesse, con la conseguenza che, in tal caso, sussistono in capo al privato posizioni soggettive di interesse legittimo. 

Ha aggiunto il Tar  che il privato è fornito - sul duplice piano, astratto e concreto - di adeguata tutela davanti al giudice ordinario; invero, ove non possa avvalersi (nei confronti dell’atto contestato) del rimedio oppositorio, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, potrà esperire l’ordinaria azione di accertamento dell’inesistenza degli elementi essenziali dell’illecito amministrativo o della sanzione o – come nel caso di specie - del provvedimento negativo della rimozione della sanzione accessoria adottato dell’Autorità, a cui potrà affiancare l’eventuale richiesta di erogazione di tutela cautelare secondo le forme e i modi previsti dal c.p.c., di guisa che la traslatio judicii dinanzi all’A.G.O. consentirà un’adeguata tutela della posizione soggettiva. 


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri