Adempimento dell’ordine di demolizione del debitore dell’immobile sottoposto a pignoramento trascritto

Adempimento dell’ordine di demolizione del debitore dell’immobile sottoposto a pignoramento trascritto


Processo amministrativo – Legittimazione attiva - Bene immobile abusivo – Acquisizione al patrimonio comunale - Creditore pignorante – E’ legittimato. 

 

Edilizia – Abusi – Demolizione - Pignoramento immobiliare trascritto – Debitore – Deve demolire.

 

        Il creditore che un bene immobile abusivo è legittimato a proporre ricorso avverso il provvedimento di acquisizione dello stesso al patrimonio comunale in seguito a mancata ottemperanza all’ordine di demolizione (1).

 

        La sussistenza di un pignoramento immobiliare trascritto non osta a che il debitore, di norma anche custode ex lege, si attivi per adempiere ad un ordine di demolizione, non essendo tale attività annoverabile tra gli “atti di disposizione” quanto, piuttosto, una attività dovuta ascrivibile alla diligente custodia (2).

 

(1) Ha chiarito il Tar il soggetto creditore procedente nell’ambito di una procedura esecutiva che ha comportato il pignoramento di un immobile abusivo oggetto di un  provvedimento di acquisizione vanta un interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale che il bene rappresenta, garanzia che, rispetto alla mera garanzia patrimoniale generica offerta da tutto il patrimonio del debitore e prevista dall’art. 2740 c.c., si è attualizzata e specificata in relazione al bene in contestazione proprio con il pignoramento.
  

(2) Ha ricordato il Tar che la disciplina eccezionale che rende suscettibile di vendita in sede di esecuzione forzata i beni abusivi (ex lege ordinariamente incommerciabili) ha la finalità di evitare che eventuali procedure esecutive restino paralizzate dalla (non rara) inerzia dell’amministrazione che, ad esempio, ometta o ritardi nel pronunciarsi su una istanza di sanatoria ovvero che, pur a fronte dell’inottemperanza ad ordini di demolizione, non ne tragga le doverose conseguenze di legge; in mancanza della disciplina speciale la mera inerzia dell’amministrazione potrebbe, in tesi, paralizzare sine die una eventuale procedura esecutiva.
Ciò non di meno la disciplina del procedimento esecutivo non muta la natura sostanzialmente abusiva dell’immobile, né modifica i presupposti di una sua eventuale sanatoria; le previsioni di cui agli artt. 40, comma 6, l. n. 47 del 1985 e 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001 consentono a colui che abbia acquistato dalla procedura esecutiva un immobile abusivo di essere rimesso in termini per proporre una istanza di sanatoria, senza, come detto, modificare la disciplina sostanziale dell’abuso. Ne consegue che, se la struttura non è sanabile, tale resta anche per l’acquirente in sede esecutiva, finendo per rappresentare, rispetto al prezzo di vendita, un onere e non un valore.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

EDILIZIA e urbanistica, ABUSO EDILIZIO

EDILIZIA e urbanistica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri