Accreditamento di struttura privata autorizzata alla realizzazione e all’esercizio

Accreditamento di struttura privata autorizzata alla realizzazione e all’esercizio


Processo amministrativo – Controinteressati – Piano fabbisogni della rete specialistica – Impugnazione – Non sono configurabili controinteressati.

Sanità pubblica - Strutture sanitarie private – Accreditamento - Autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio – Rilascio – Pretesa all’accreditamento – Esclusione.

 

        Nel giudizio proposto avverso il piano dei fabbisogni della rete specialistica non sussistono  controinteressati necessari  (1).

        L’avvenuto rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio – che già presuppongono la preventiva verifica, con esito positivo, di compatibilità delle prestazioni autorizzate col fabbisogno sanitario territoriale e con la programmazione regionale di settore – non comporta, di per sé, la fondatezza della pretesa a vedersi riconosciuto l’accreditamento, rimanendo, a tal ultimo fine, la struttura soggetta ad un autonomo giudizio discrezionale dell’amministrazione in ordine all’idoneità/funzionalità della stessa in relazione alla programmazione e al fabbisogno, oltrechè alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti (2).

 

(1) Ha chiarito il Tar che in fase di accreditamento non sussistono Consiglio di Stato (sez. III, n. 5370 del 2016).  

Al riguardo, non si configura, anzitutto, l’elemento “formale”, posto che non è possibile individuare con sufficiente grado di precisione alcun soggetto avente effettivo interesse alla conservazione dell’atto impugnato; infatti, pur ammettendosi l’esistenza di soggetti che possano avere un interesse contrario all’accoglimento del ricorso, non è dato proprio comprendere in base a quali indici potrebbero in concreto individuarsi tali soggetti, atteso che la cerchia di essi dovrebbe coincidere con quella di tutti coloro che abbiano in animo di richiedere ed ottenere l’accreditamento nonché di coloro che, già accreditati, abbiano ragione di temere la concorrenza del soggetto accreditando.  

Sotto il profilo sostanziale la giurisprudenza ha specificato che l'accreditamento, quale atto autoritativo regionale con il quale si riconosce ad un soggetto il possesso di prescritti requisiti specifici, certamente comporta - così come eccepito - l'iscrizione in un elenco da cui possono attingere altri soggetti (i cittadini utenti delle prestazioni sanitarie) e che consente di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica indette dalle ASP; tuttavia la specifica fase di accreditamento attiene solo al riconoscimento dell'idoneità del soggetto e riguarda quindi solo l'individuazione del mercato di riferimento secondo il principio di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, rispetto alla quale non sono individuabili controinteressati non essendo ravvisabile, nell'ordinamento nazionale ed in quello comunitario, alcuna tutela degli operatori economici esistenti alla limitazione della concorrenza mediante il diniego o il ritardo opposti all'ingresso di nuovi operatori (sez. III, n. 5370 del 2016). 

Inoltre, l’accreditamento non rappresenta il presupposto per l’insorgenza del diritto alla remunerazione, come chiaramente disposto dall’art. 8 quater, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992, ai sensi del quale “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies”. 

 

(2) Ad avviso del Tar in relazione alla valutazione del fabbisogno, appare logico, oltrechè coerente con l’apparato normativo indicato, che il soggetto preposto al rilascio dell'accreditamento debba in tale fase assicurarsi che la verifica precedentemente operata in termini di compatibilità rivesta tuttora i caratteri dell'attualità o, nel caso in cui così non sia, che sia intervenuto un mutamento del fabbisogno precedentemente stimato (Cons. St., sez, III, 30 gennaio 2012, n. 445), dandone espressamente atto con supporto istruttorio e motivazionale adeguato.   


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri