Accoglimento parziale in appello del ricorso su silenzio e nomina dello stesso commissario ad acta individuato dal Tar

Accoglimento parziale in appello del ricorso su silenzio e nomina dello stesso commissario ad acta individuato dal Tar


Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Appello – Riforma parziale sentenza primo grado – Nomina dello stesso commissario nominato del Tar – Possibilità – Conseguenza – Incidenti di esecuzione – Competenza del Tar. 

 

        Il giudice di secondo grado, che accoglie in parte l’appello avverso una sentenza che ha deciso sul ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, può nominare, per l’esecuzione, lo stesso commissario ad acta individuato dal Tar per compiere tutti gli adempimenti per dare esecuzione alla sentenza insieme a quella del Tar appellata, nella parte non riformata; anche eventuali incidenti che dovessero occorrere in sede di esatta esecuzione della decisione devono essere portati alla cognizione, in sede di ottemperanza, del giudice di primo grado, trovando tale parziale deroga all’art. 113, comma 1, c.p.a. giustificazione nella complessiva unità della decisione da ottemperare, in rapporto alla medesima fattispecie fattuale.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE avverso il silenzio

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri