News UM n. 103/2025. È utilizzabile il contratto di leasing per il conseguimento degli aiuti comunitari in agricoltura con finalità di investimento?

News UM n. 103/2025. È utilizzabile il contratto di leasing per il conseguimento degli aiuti comunitari in agricoltura con finalità di investimento?

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’UE le seguenti questioni interpretative: i) se l’art. 32, par. 2, del regolamento UE 2017/891 debba essere interpretato, nel senso che esso opera, anche in caso di aiuto, relativo ad un investimento realizzato, mediante un contratto di locazione finanziaria, nel caso in cui l’organizzazione di produttori abbia rispettato i criteri di riconoscimento e abbia raggiunto gli obiettivi delle azioni previste dal programma operativo, al momento della cessazione anticipata (considerato che ad essere finanziate sono solo le rate annuali di locazione finanziaria, relative al periodo di effettivo utilizzo da parte dell’organizzazione); ii) se, al contrario, la stessa debba interpretarsi nel senso che siffatta disposizione non operi e trovi applicazione il c.d. principio di irretrattabilità dell’aiuto finanziario integralmente utilizzato per un programma i cui obiettivi siano stati raggiunti; iii) nel caso di esclusione del principio di irretrattabilità dell’aiuto, se il diritto UE debba essere interpretato nel senso che operi esclusivamente l’art. 32 del regolamento UE 2017/891, o, se, al contrario, operi, altresì, la regola di cui all’art. 31, par. 6, comma 4, del medesimo regolamento, in forza del rinvio di cui all’art. 32 (o, comunque, quale regola autonoma, che regola la fattispecie); iv) in caso di ritenuta applicazione dell’art. 31, par. 6, comma 4, se questa regola debba essere interpretata nel senso che il recupero da effettuarsi “in proporzione al numero di anni interi che rimangono fino alla fine del periodo di ammortamento” debba essere riferito, nel caso di locazione finanziaria, ai canoni scaduti prima della cessione del bene, escludendo, comunque, il recupero in caso in cui l’investimento sia stato compiutamente ed efficacemente utilizzato per il programma oggetto di aiuto finanziario.