Sul difetto di motivazione della dichiarazione di interesse culturale “storico-relazionale"

Sul difetto di motivazione della dichiarazione di interesse culturale “storico-relazionale"


Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Procedimento per l'apposizione del vincolo – Relazione della Soprintendenza – Motivazione – Necessità


È illegittimo il decreto di apposizione del vincolo storico artistico, ex art. 10 comma 3 lett. d),  d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, quando la relazione della Soprintendenza posta a sua fondamento si rilevi contraddittoria e carente nella motivazione per genericità delle considerazioni espresse dall'amministrazione a sostegno della dichiarazione di interesse culturale “storico-relazionale”, dovendo la stessa recare riferimenti  a eventi storici specifici e alla rilevanza del bene quale testimonianza dell’identità e della storia delle «istituzioni pubbliche, collettive o religiose». Sussiste inoltre un onere di motivazione rafforzato allorquando le ragioni espresse a sostegno dell'apposizione del  vincolo contrastino con altre valutazioni espresse in precedenza dalla medesima Soprintendenza. (1).

Il Consiglio di Stato ha pertanto confermato la sentenza del T.a.r. per l' Umbria, n. 621 del 2024, che aveva ritenuto fondate le censure con cui era stata contestata la legittimità del decreto del Ministero della cultura n. 147 del 17 ottobre 2023, in relazione alle motivazioni poste a fondamento della scelta di dichiarare lo “Stabilimento Spigadoro Petrini” di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42 del 2004 e, segnatamente, con riferimento ai passaggi della relazione di vincolo nei quali l’interesse culturale era stato collegato alla figura dell’arch. Lilli.


(1) Conformi: Sulla sindacabilità del decreto di apposizione del vincolo per difetto di motivazione, ferma restando l'insindacabilità del merito tecnico discrezionale : Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2023, n. 1433; C.g.a. sez. giur., 15 febbraio 2021, n. 107; Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2020, n. 5357; 26 luglio 2018, n. 4564; 2 gennaio 2018 n. 17; 13 maggio 2016, n. 1947; 3 luglio 2012, n. 3893. Cfr. quanto alla motivazione del vincolo di destinazione d'uso di un bene culturale: Ad, plen. 13 febbraio 2023, n. 5 (oggetto della News UM n. 30 del 7 marzo 2023) cui ai sensi degli articoli 7-bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, il vincolo di destinazione d'uso del bene culturale può essere imposto quando il provvedimento risulti funzionale alla conservazione della integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione, da cui risulti l'esigenza di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell'integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato. Ai sensi degli articoli 7-bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, il vincolo di destinazione d'uso del bene culturale può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri